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PRESIDENTE. L'onorevole Cossa ha facoltà di
MICHELE COSSA. Signor Presidente, signor sottosegretario, l'interpellanza in esame riguarda l'attuazione dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (la cosiddetta «legge Biagi»). L'articolo 54, comma 1, citato, prevede il cosiddetto «contratto di inserimento», che, per le aziende private, sostituisce il contratto di formazione e lavoro, ed è definito quale un contratto che ha lo scopo di favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di alcune categorie di soggetti, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un particolare contesto lavorativo.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Molgora, ha facoltà di rispondere.
DANIELE MOLGORA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, come giustamente ricordato dall'onorevole Cossa nell'atto ispettivo in discussione, il provvedimento in oggetto, alla data della precedente interrogazione svolta, e cioè al 21 ottobre 2004, era in via di definitiva adozione. Tuttavia, si è ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti in merito agli effetti derivanti dall'adozione del provvedimento stesso.
due livelli, possibile durante i rapporti di inserimento, non trova applicazione per le categorie di donne, di qualsiasi età, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del suddetto decreto legislativo, salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
PRESIDENTE. L'onorevole Cossa ha facoltà di replicare.
MICHELE COSSA. Signor Presidente, desidero ringraziare il sottosegretario Molgora per la sua risposta, della quale, però, non posso che dichiararmi solo parzialmente soddisfatto.
PRESIDENTE. Il seguito dello svolgimento delle interpellanze urgenti è rinviato al prosieguo della seduta.
I destinatari sono soggetti appartenenti a categorie considerate deboli per quanto riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro: i giovani fino a 29 anni, i disoccupati di lunga durata fino a 32 anni, i lavoratori di oltre 50 anni privi di un posto di lavoro, i lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, i disabili, nonché - ed è su questo punto che intendo richiamare l'attenzione del Governo - le donne, indipendentemente dall'età, residenti in aree geografiche nelle quali il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20 per cento a quello maschile ovvero il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile.
Si tratta di contratti a tempo determinato, che tuttavia costituiscono un istituto innovativo di notevole interesse, in quanto il lavoro femminile è strettamente legato alla crescita sociale di una comunità. Esso, infatti, stimola l'autostima e il desiderio delle donne di compiere liberamente le proprie scelte e di realizzarsi personalmente. Vi è un gap rilevante, soprattutto nelle regioni più deboli, condizionato dagli stereotipi di genere che si manifestano soprattutto riguardo al mondo del lavoro, in cui l'uomo è il bread winner, colui che porta il pane a casa, mentre la donna è chiamata a svolgere altre mansioni.
I dati sono particolarmente significativi. Ad esempio, in Calabria, il tasso di disoccupazione maschile è del 18,8 per cento, mentre la disoccupazione femminile è pari al 37,4 per cento (il rapporto è dunque di 2 a 1); in Sardegna, il tasso di occupazione maschile è del 52,9 per cento e quello femminile del 26,6 per cento (anche in tal caso, vi è un rapporto di 2 a 1); sempre in Sardegna, il tasso di disoccupazione maschile è del 13,2 per cento, mentre quello femminile è del 23, 4 per cento. Dunque, ambedue le condizioni poste dall'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 risultano sussistenti.
Il lavoro femminile rappresenta inoltre l'applicazione concreta del principio delle pari opportunità, molto proclamato ma poco attuato. Ancora oggi, vi sono giunte, anche di comuni molto importanti, costituite da soli uomini. Occorrerebbe combattere la frustrazione derivante dal fatto che fra le donne si registrano tassi sempre più alti di scolarizzazione, cui non corrisponde un'adeguata risposta da parte del mondo del lavoro.
La legge prevede l'emanazione del decreto attuativo. Sappiamo che vi sono state difficoltà tecniche, in quanto abbiamo già sollevato la questione con un analogo atto di sindacato ispettivo, al quale è stata data risposta il 21 ottobre 2004. Sono dunque trascorsi quasi nove mesi.
Queste difficoltà tecniche non sembrano essere state ancora superate - è un problema che poniamo al Governo -, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione delle aree geografiche dove dovrebbe applicarsi la norma, ma anche per la determinazione dell'arco temporale di applicazione di tali benefici. Il Governo, il 21 ottobre dello scorso anno, aveva fornito ampie assicurazioni che il decreto sarebbe stato adottato in tempi brevissimi. Anzi, il sottosegretario Sacconi affermò addirittura che il decreto sarebbe stato firmato il giorno successivo. Ecco perché oggi riproponiamo al Governo questo argomento, auspicando che le notizie possano essere confortanti.
Infatti, la verifica di quali aree del nostro paese presentassero notevoli scostamenti tra occupazione maschile e femminile ha messo in rilievo, purtroppo, una sottoutilizzazione della parte femminile del mercato del lavoro in tutto il territorio nazionale. E questo, tenuto conto del possibile sotto inquadramento di due qualifiche delle lavoratrici assunte con contratti di inserimento lavorativo, avrebbe potuto essere interpretato nel senso di una discriminazione nei confronti delle donne. Vorrei comunque precisare che si trattava di una mera conseguenza del ritardo cronico del mercato del lavoro italiano.
Per questa ragione, e recependo indicazioni che provenivano da più parti, è stato presentato, in sede di conversione del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, un emendamento governativo che ha modificato l'articolo 59 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, prevedendo che il sottoinquadramento, per non più di
Con la predetta modifica normativa si è inteso, dunque, con specifico riguardo alla categoria delle donne di qualsiasi età, rimettere alla contrattazione collettiva nazionale la scelta in ordine ad un eventuale sottoinquadramento, e ciò tenuto conto della diffusa situazione di difficoltà occupazionale, calcolata con i parametri di cui alla lettera e) del citato decreto legislativo.
In ogni caso, resta inteso che, ove le donne siano assunte con contratti di inserimento non perché appartenenti alla categoria di cui alla citata lettera e), ma perché rientranti nelle altre categorie di cui al medesimo articolo 54, comma 1, ben potrà essere direttamente applicato il sottoinquadramento.
Fermo restando ogni ulteriore approfondimento collegato al rispetto dei criteri di cui al regolamento comunitario in materia di aiuti di Stato, si assicura, comunque, che è nostra intenzione adottare il decreto nel più breve tempo possibile.
Prendo atto positivamente delle misure già varate, ma la mancata adozione del decreto in oggetto crea un danno rilevante, per un semplice motivo: non essendo infinito il numero di posti di lavoro creati, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno - anzi, purtroppo non stiamo parlando di grandi numeri -, accade che gran parte di tali posti di lavoro vengano assorbiti dalle altre categorie previste dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Pertanto, gli spazi per l'inserimento nel mondo lavoro delle donne di età maggiore a 29 anni vanno sempre più riducendosi. Ecco perché abbiamo voluto riproporre questo problema. Tra l'altro, in Italia sono stati compiuti pochissimi passi avanti nel settore del lavoro femminile.
Nel nostro paese, l'occupazione femminile è attualmente pari al 41 per cento, mentre la media europea è pari al 55 per cento. Pensate che in Italia, nel 1960, il tasso di occupazione femminile era pari al 28,1 per cento: sono passati 45 anni e abbiamo incrementato tale tasso di appena il 12 per cento. Siamo ancora ben lontani dagli obiettivi dell'Agenda di Lisbona, che prevede il raggiungimento entro il 2010 di un tasso del 60 per cento di occupazione femminile. Siamo lontanissimi da questi risultati.
Ecco perché sono importanti le politiche di sostegno e strumenti come quello previsto dall'articolo 54 della cosiddetta legge Biagi. Si tratta di tasselli fondamentali per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di fasce di donne che non devono sentirsi inutili vedendosi preclusa ogni possibilità di lavorare per il solo fatto di aver superato il ventinovesimo anno di età. In un quadro in cui non sono scomparse le discriminazioni, anche di carattere salariale, c'è ancora una scarsa flessibilità degli orari e sono poche le strutture a sostegno delle lavoratrici madri: pensate che solo l'8 per cento dei bambini, di età compresa tra zero e tre anni, frequenta l'asilo nido.
Queste sono le motivazioni che ci hanno spinto ad insistere su questo tema. Auspico pertanto che l'impegno ribadito oggi dal Governo non rimanga lettera morta ma possa tradursi in atti concreti nel più breve tempo possibile.


