Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 628 del 18/5/2005
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(Iniziative in tema di congedi parentali in favore del personale della Polizia di Stato - n. 3-04532)

PRESIDENTE. L'onorevole Anna Maria Leone ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-04532 (vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 5).
Onorevole Leone, le ricordo che ha a disposizione un minuto.

ANNA MARIA LEONE. Signor Presidente, signor ministro, la tutela della maternità trova riscontro in una serie di disposizioni costituzionali. A migliaia di lavoratrici appartenenti alla Polizia di Stato, invece, è negata l'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, come è previsto dall'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, che prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente da amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile. L'eventuale dissenso deve essere motivato.
Siamo di fronte (se ciò avverrà, come avverrà) ad una palese ingiustizia.
Chiedo al Governo cosa intenda fare.

PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di rispondere.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevole Anna Maria Leone, il citato articolo 42-bis (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) prevede che l'assegnazione temporanea sia subordinata alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.


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In presenza di tale ultimo requisito, il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha ritenuto che l'istituto della assegnazione temporanea vada riferito solo ed esclusivamente alla mobilità esterna fra pubbliche amministrazioni, inapplicabile, quindi, alla Polizia di Stato, come alle altre Forze di polizia per le quali non esiste la mobilità esterna. Per la Polizia di Stato, in particolare, la legge non prevede alcun tipo di mobilità esterna, salvo quella derivante dal comando o dal fuori ruolo, vietando l'assegnazione anche temporanea ad uffici e reparti non dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza.
D'altra parte, per le Forze di polizia le misure di mobilità di sede sono disciplinate da normative interne che prevedono criteri oggettivi e parametri di valutazione cui far riferimento, rimessi, nel rispetto delle leggi speciali che li regolano, alla competenza dell'amministrazione.
Sulla base di tale orientamento, che vale anche per l'Arma dei carabinieri e per la Guardia di finanza, e in assenza di un diverso e consolidato orientamento giurisprudenziale, vi sono stati sedici ricorsi, ma i tribunali amministrativi hanno finora adottato sette ordinanze di rigetto delle istanze incidentali di sospensione del provvedimento impugnato e sei ordinanze di accoglimento delle istanze incidentali di sospensione, ma non si è ancora arrivati ad alcuna decisione di merito del Consiglio di Stato.
In base a questo quadro giurisprudenziale, o meglio, in assenza di un quadro di riferimento giurisprudenziale, il citato dipartimento ha finora respinto le istanze dei dipendenti della Polizia di Stato volte ad ottenere il beneficio invocato dall'onorevole Anna Maria Leone. Stessa cosa vale per i carabinieri e per la finanza.
Concludo, assicurando la particolare attenzione del Governo in ordine all'evolversi delle questioni interpretative appena illustrate su una materia di così grande rilevanza costituzionale, come la tutela e il sostegno della maternità e della paternità, nel senso che o il Consiglio di Stato riconosce che nel decreto legislativo e nell'interpretazione di quel decreto legislativo si aprono possibilità di applicazione di questa normativa anche ai lavoratori e alle lavoratrici della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza oppure, se il Consiglio di Stato stabilisce che la normativa vigente non è sufficiente per arrivare a quel risultato, sarà necessario l'intervento del Parlamento attraverso una novella legislativa che preveda anche per i Carabinieri, per la Polizia e per la Guardia di finanza la possibilità di utilizzare questo strumento.

PRESIDENTE. L'onorevole Anna Maria Leone ha facoltà di replicare.

ANNA MARIA LEONE. Signor Presidente, signor ministro, la sua risposta mi ha soddisfatto parzialmente, nel senso che l'assicurazione che il Governo riconosce la palese ingiustizia di una norma e l'attenzione che deve essere posta spinge la sottoscritta (e credo tutte le forze del Parlamento) ad intervenire, perché, lo ribadisco, si tratta di una palese ingiustizia nei confronti di lavoratrici che devono vedere tutelato il loro diritto alla maternità. Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e qualunque altra espressione dello Stato non ricompresa da questa norma devono vedere applicata la legge costituzionale.
Dunque, ancora prima che la giurisprudenza risponda definitivamente al quesito, credo sia importante per tutti assumere un impegno per superare questa discriminazione così evidente e grave (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).

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