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famiglia, nell'articolo 2 relativo ai diritti della personalità e nell'articolo 3, che pone il divieto di discriminazione ed il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale;
la tutela della maternità trova riscontro in una serie di disposizioni costituzionali, in particolare nell'articolo 29 in materia di
a migliaia di lavoratrici appartenenti alla polizia di Stato è negata l'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, prevista dall'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
la norma in questione stabilisce che: «1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione, nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione»;
l'amministrazione di pubblica sicurezza ha negato questo diritto ai richiedenti, sostenendo che questa legge non si applica alla polizia;
i richiedenti, tramite le loro associazioni sindacali, si sono rivolti a diversi tribunali amministrativi regionali, che in punto di legittimità hanno annullato le determinazioni ministeriali;
i giudici amministrativi hanno sostenuto che la legge non contiene limitazioni che tendono ad escludere le agenti di polizia;
l'amministrazione di pubblica sicurezza, avvalendosi dei limiti previsti nella tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, continua a non osservare le sentenze dei tribunali amministrativi -:
quali iniziative intenda adottare affinché le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità vengano applicate anche alle lavoratrici dipendenti della polizia, in modo certo e nel rispetto dei principi costituzionali.
(3-04532)