Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 619 del 3/5/2005
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(Iniziative per favorire, nell'ambito degli Stati aderenti all'Unione europea, il reciproco riconoscimento delle sentenze civili e l'efficacia delle esecuzioni civili - n. 3-03899)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Valentino, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Gianni Mancuso n. 3-03899 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 4).

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, devo far presente che, in linea generale, le sentenze civili e gli altri provvedimenti delle autorità giurisdizionali straniere in materia civile sono riconosciuti e producono i loro effetti giuridici in Italia senza che sia necessario ricorrere ad alcun ulteriore procedimento, purché siano rispettati i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 64, 65 e 66 della legge 31 maggio 1995, n. 218, o quelli di cui agli accordi internazionali stipulati nel settore della cooperazione giudiziaria e civile.
Tuttavia, nei casi di mancata ottemperanza o di contestazione o di messa in esecuzione delle decisioni dei giudici stranieri, è previsto un previo giudizio di accertamento della sussistenza dei requisiti del riconoscimento. Tale giudizio, che si svolge dinanzi alle corti d'appello del luogo di attuazione a domanda di chiunque vi abbia interesse, è richiesto anche qualora sia necessario procedere in Italia ad esecuzione forzata delle sentenze emesse negli Stati membri dell'Unione europea ai sensi del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e ai sensi dei regolamenti CE n. 1347/2000 e n. 2201/2003 in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.
In sede europea è comunque avvertita l'esigenza di intervenire con nuove norme comunitarie di semplificazione delle formalità relative alla suddetta materia al fine di ottenere che le sentenze emesse nei singoli Stati membri dell'Unione europea possano essere riconosciute ed eseguite in ambito comunitario in maniera più semplice e più rapida rispetto a quanto avviene attualmente.
A tale proposito si fa presente che in data 21 aprile 2004 è stato adottato il regolamento comunitario recante il «titolo esecutivo europeo».
Scopo della normativa è garantire, a determinate condizioni specificamente indicate nell'articolato, l'eseguibilità delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti comunque esecutivi attinenti a crediti, non contestati secondo le rispettive leggi processuali degli Stati membri, sul territorio di altro Stato membro ove si trovino beni del debitore, senza ricorrere all'attuale procedimento di delibazione del provvedimento straniero.
Il regolamento avrà efficacia in tutti gli Stati membri dell'Unione, ad eccezione della Danimarca, con decorrenza dal 21 ottobre 2005.

PRESIDENTE. L'onorevole Delmastro Delle Vedove ha facoltà di replicare.

SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE. Onorevole sottosegretario, spero che effettivamente, a partire dal 21 ottobre 2005, si possa finalmente realizzare l'Unione europea anche dal punto di vista della giustizia civile e, segnatamente, dell'efficacia dei titoli esecutivi formatisi in altro Stato membro. Forse, onorevole sottosegretario,


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lei, con questa risposta, ha voluto indulgere ad eccessivo ottimismo; in effetti, per chi come me svolge la professione di avvocato, è sempre assai difficoltoso il tentativo, invero avventuroso, di dare esecuzione in ambito europeo ai giudicati civili. Infatti, è già faticoso e lungo il percorso - spesso annoso: la durata media del processo di cognizione è nell'ordine di cinque-sei-sette anni - necessario per la predisposizione, nel nostro paese, del titolo esecutivo, sicché è veramente sconfortante quanto accade allorché, munito finalmente di titolo esecutivo, il creditore voglia tentare di mettere ad esecuzione il titolo in altro paese dell'Unione europea (titolo che, come abbiamo constatato, tanto faticosamente è stato raggiunto).
È evidente, come osservavo dianzi nel mio intervento di replica nel corso dello svolgimento della precedente interrogazione, che di Europa unita si potrà davvero parlare quando anche queste barriere cadranno; è altresì evidente come, per la salute delle imprese e per l'efficienza e l'efficacia (attese dalle imprese) del servizio giustizia, sia assolutamente necessario accelerare i tempi di esecuzione. Infatti, la velocità nel recupero del credito a livello internazionale, tanto più in una fase in cui, soprattutto nell'ultimo decennio, le transazioni internazionali sono diventate importantissime - non più un'eccezione ma la regola per molte delle nostre piccole e medie imprese -, è spesso essenziale per la stessa vita e sopravvivenza delle aziende.
Quindi, prendo atto della scadenza importante del 21 ottobre 2005; mi auguro non subisca rinvii e che le metodologie e le procedure previste siano effettivamente quelle attese dalle imprese. Infine, non posso fare altro che rivolgere un auspicio al nostro mondo della produzione affinché possa veramente accadere che l'Europa sia unita anche sul piano della semplificazione delle procedure di esecuzione dei nostri giudicati civili in altri paesi membri; analogamente, dobbiamo essere pronti ad eseguire sul nostro territorio, con la stessa tempestività ed efficacia, i giudicati civili di altri paesi facenti parte dell'Unione.
La ringrazio, onorevole sottosegretario.

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