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PRESIDENTE. L'onorevole Ciro Alfano ha facoltà di
CIRO ALFANO. Signor Presidente, onorevole ministro, come è noto, l'ingresso ufficiale nell'ordinamento del broker di assicurazione risale al 1984 con legge
n. 792, ove l'attività del professionista venne dettagliatamente identificata. Sulla materia si è espressa recentemente la Suprema Corte di cassazione...
PRESIDENTE. Onorevoli Lussana e Innocenti, non fate un dibattito separato! Prego, onorevole Ciro Alfano.
CIRO ALFANO. ... con sentenza n. 2416 del 7 febbraio, ammettendo il ricorso al broker assicurativo anche da parte della pubblica amministrazione, precisando, fra le altre cose, che l'intervento del professionista è giustificato dall'opportunità di assistere e garantire i soggetti pubblici nella firma del contratto di assicurazione.
PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di rispondere.
CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni alla consulenza di broker per la stipulazione di contratti assicurativi da aggiudicarsi con gare, è reso necessario dalla peculiarità tecnica della materia in questione che fa emergere l'esigenza per le pubbliche amministrazioni di essere coadiuvate da professionisti del settore. Tali professionisti prestano abitualmente la propria assistenza sia nella fase della predisposizione e redazione dei capitolati da porre in gara per la scelta della compagnia di assicurazione sia nella fase successiva all'aggiudicazione della gestione dei contratti di assicurazione in qualità di mandatari delle pubbliche amministrazioni.
è l'impossibilità di un affidamento diretto dell'incarico, in quanto il brokeraggio non è una mera attività intellettuale di consulenza, ma prevede la stipula di un futuro contratto assicurativo, con relativo e consistente impegno di spesa a carico della pubblica amministrazione, al contratto in questione devono applicarsi - questo è l'unico limite - i criteri di aggiudicazione previsti dal decreto legislativo n. 157 del 1995 che assicurano la trasparenza e la concorrenzialità nella conclusione di contratti che comportano un esborso di denaro pubblico.
PRESIDENTE. L'onorevole Ciro Alfano ha facoltà di replicare.
CIRO ALFANO. Signor ministro, mi ritengo parzialmente soddisfatto, anche perché il ricorso a società di brokeraggio assicurativo porterebbe un triplice beneficio per le pubbliche amministrazioni: nessun costo aggiuntivo; contenimento dei costi assicurativi, in quanto il broker può avvalersi di pacchetti assicurativi predisposti su misura per le specifiche esigenze rappresentate da tali strutture; riduzione dei tempi. Quindi, non vedo per la pubblica amministrazione un costo aggiuntivo, bensì una riduzione dei relativi costi.
La sua attività è pienamente compatibile con le procedure di evidenza pubblica; costituisce una forma di collaborazione esterna, riconducibile all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
Allo stato della legislazione, il broker di assicurazione svolge attività mediatizia in forma di impresa commerciale sia pure connotata da profili di intellettualità. Pertanto, anche alla luce di tale sentenza, chiediamo al Governo quali iniziative intenda adottare, affinché anche la pubblica amministrazione, le aziende e gli enti pubblici possano avvalersi di società di brokeraggio assicurativo.
In considerazione della rilevanza che può avere la posizione di debolezza, fra virgolette, delle pubbliche amministrazioni nella scelta dell'assicuratore migliore, per le esigenze legate alla propria funzione e per la necessità di sottoscrivere condizioni contrattuali trasparenti, appare senz'altro utile e motivato il ricorso ad un professionista privato in possesso di un'adeguata professionalità. Occorre segnalare in proposito che nel bando di gara per la scelta dell'assicuratore con cui la pubblica amministrazione dovrà stipulare il contratto è abitualmente esplicita l'esistenza del broker ed il tipo dei compiti ad esso affidati.
Le predette argomentazioni, oltre che essere in linea con la dottrina, concordano anche con quanto contenuto nella segnalazione dell'Antitrust del 1997, nella quale la stessa autorità sostiene che deve guardarsi con favore alla possibilità che gli enti si rivolgano ai broker, ovviamente selezionati secondo le procedure di rispetto della procedura vigente, qualora gli enti stessi non dispongano al loro interno delle risorse organizzative necessarie. Ciò, sempre secondo l'Antitrust, in considerazione sia delle specifiche esigenze tecniche necessarie per una puntuale individuazione dei bisogni assicurativi per gli enti appaltanti, sia dell'individuazione degli strumenti più adatti.
A tale proposito, si richiama espressamente l'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 266 del 2000, secondo il quale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
La possibilità per gli enti pubblici di conferire incarichi a persone particolarmente competenti, estranee al comparto dell'ente stesso, è, quindi, del tutto legittima e, ormai, priva del carattere di eccezionalità, seppure tale decisione debba essere sempre motivata. Poiché, inoltre, vi


