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conferito direttamente dalla pubblica amministrazione, nell'ambito dell'autonomia prevista dalla legge n. 142 del 1990, senza procedure concorsuali;
nell'ambito della pubblica amministrazione, delle aziende e degli enti pubblici si avverte sempre più l'esigenza di avvalersi di società di brokeraggio assicurativo, iscritte all'albo di cui alla legge n. 792 del 1984;
la prestazione dei broker sarebbe svolta a titolo gratuito, in quanto, come avviene in tutto il mercato assicurativo nazionale ed internazionale, il broker è remunerato dalle compagnie di assicurazioni, alle quali viene affidato l'incarico, che gli riservano una parte della provvigione destinata abitualmente dalla compagnia alla propria rete di vendita;
l'incarico di collaborazione esterna, ad alto contenuto di professionalità, non rappresentando un costo, potrebbe essere
l'utilizzo di società di brokeraggio assicurativo da parte di aziende o enti pubblici comporterebbe un duplice risparmio, sia perché la collaborazione sarebbe gratuita, sia perché il broker, avvalendosi di pacchetti assicurativi predisposti e costruiti «su misura» per le specifiche esigenze rappresentate, consentirebbe un contenimento dei costi assicurativi di tali strutture e un contenimento dei tempi, non dovendo più bandire concorsi, le cui procedure sono notoriamente lunghe e burocratiche -:
se intenda adottare iniziative normative affinché anche la pubblica amministrazione, le aziende e gli enti pubblici possano avvalersi di società di brokeraggio assicurativo, iscritte all'albo di cui alla legge n. 792 del 1984, delle quali sia stata accertata, inequivocabilmente, la specifica esperienza nella gestione di problematiche assicurative afferenti le strutture pubbliche. (3-04404)
(12 aprile 2005)