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PRESIDENTE. L'onorevole Menia ha facoltà di
ROBERTO MENIA. Signor Presidente, onorevole ministro, con provvedimento dell'8 aprile scorso, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze ha disposto il rinvio a giudizio del consigliere regionale di Alleanza Nazionale Achille Totaro e di altri cinque consiglieri comunali della città di Firenze.
PRESIDENTE. Onorevole Menia ...
ROBERTO MENIA. ... scaturita dall'intitolazione di una piazza al filosofo assassinato.
PRESIDENTE. Il ministro della giustizia, senatore Castelli, ha facoltà di
ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Signor Presidente, con riferimento all'interrogazione in esame, si segnala che, tramite la competente articolazione ministeriale, sono stati prontamente acquisiti gli atti del procedimento penale che vede Totaro Achille ed alcuni consiglieri del comune di Firenze imputati per il reato di diffamazione.
PRESIDENTE. L'onorevole Menia ha facoltà di
ROBERTO MENIA. Signor Presidente, signor ministro, la ringrazio per aver attivato immediatamente le procedure per conoscere, quanto meno, la sostanza dei fatti di cui stiamo parlando.
come questo, che già il mondo civile condannò all'epoca e tanto più condanna oggi (non è mai eroico uccidere un vecchio, tanto più se è un grande filosofo). Eppure, questo accade. Oggi, nell'anno del Signore 2005, un magistrato della Repubblica italiana rinvia a giudizio un consigliere regionale e alcuni consiglieri comunali perché dicono ciò che, oggi, storici, politici, filosofi, politologi pacificamente affermano, definendolo l'assassinio di Giovanni Gentile come un atto criminale, non certo un atto di guerra, non certo un atto eroico.
PRESIDENTE. Onorevole Menia...
ROBERTO MENIA. ...nei confronti di chi, in una regione «rossa», rappresenta l'opposizione.
Il reato che viene loro incredibilmente ascritto è di avere diffamato, definendolo «assassino» in diversi interventi in consiglio comunale ed in altre dichiarazioni pubbliche, Bruno Fanciullacci, il partigiano che uccise il maestro dell'idealismo, il professor Giovanni Gentile. Eppure, nelle dichiarazioni che a vario titolo hanno reso, i predetti consiglieri non hanno fatto altro che riaffermare ciò che è già acquisito come fatto storico.
Fa da cornice alla vicenda la polemica...
L'episodio ci allarma perché ravvisiamo la sussistenza, di fatto, di una preoccupante compressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero.
Ritenendo che la pronuncia del GIP sia abnorme, le chiediamo, signor ministro, se condivida la nostra valutazione e se ravvisi gli estremi per promuovere l'azione disciplinare.
Al riguardo, il presidente del tribunale di Firenze, dopo avere esposto brevemente l'excursus del procedimento e gli accadimenti che l'hanno originato, rileva che sono assenti violazioni di legge od irregolarità commesse nell'ambito del procedimento e che il decreto che dispone il giudizio non ha carattere definitorio del procedimento, ma comporta soltanto una valutazione circa la sostenibilità in giudizio dell'accusa.
Va precisato che, pur essendo del tutto opinabili le diverse visioni storico-politiche a confronto, allo stato, il provvedimento del GIP di Firenze pare indenne da rilievi di carattere disciplinare. È da rilevare, infatti, che quanto lamentato dagli interroganti potrebbe consentire il sindacato in sede amministrativa del provvedimento giurisdizionale in concreto adottato solo in caso di abnormità dello stesso, fattispecie questa, allo stato, non tipizzata dal legislatore e ritenuta sussistente solo in rarissime ipotesi dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione e della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
Tale giurisprudenza ravvisa, infatti, l'abnormità solo ove all'incolpato possa attribuirsi un preordinato proposito di disapplicare la legge o una grave e macroscopica negligenza nell'esame e nella risoluzione delle questioni giuridiche ovvero nella rilevazione dei presupposti fattuali di problemi giuridici che si pongono alla sua attenzione.
Va precisato, tuttavia, che fatti analoghi a quello esposto nell'interrogazione in esame potrebbero astrattamente trovare un maggiore approfondimento con l'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, legge che, tipizzando gli illeciti di disciplinari, prevede, quale ipotesi specifica, proprio quella dell'adozione da parte del magistrato di provvedimenti abnormi.
Rilevo, come è logico, che non vi sono irregolarità formali (di ciò eravamo a conoscenza), ma riteniamo che in questo provvedimento di rinvio a giudizio vi sia una abnormità sostanziale. Tuttavia, capisco anche che, nel rispetto dell'indipendenza della magistratura, lei abbia fatto ciò che doveva fare. Ovviamente, rinvieremo al giudizio definitivo di questa vicenda anche il nostro giudizio politico. In ogni caso, partendo dai fatti, vorrei svolgere alcune considerazioni.
Il 15 aprile 1944, a Firenze, un gruppo di quattro gappisti uccide, mentre sta rincasando, Giovanni Gentile, un professore, filosofo, maestro dell'idealismo italiano, padre della grande riforma della scuola, edificatore dell'enciclopedia italiana, rifondatore dell'Accademia d'Italia.
Quando il filosofo rincasa, settantenne, solo ed inerme, il gruppo lo uccide a colpi di pistola, dicendo, tra l'altro, «uccido l'idea e non l'uomo». Giovanni Gentile aveva aderito alla Repubblica sociale italiana, ma nel suo discorso agli italiani, pronunciato in Campidoglio il 24 giugno 1943, aveva detto: parlo a chiunque abbia un'Italia nel cuore. Era prima di tutto un grande italiano e un patriota.
Non credo che il mito della Resistenza si possa fondare o alimentare su fatti
È inevitabile, quindi, chiedersi se quel giudice abbia agito secondo criteri di giustizia o piuttosto di fazione, realizzando un vero e proprio attentato alla libertà di parola, di pensiero e di espressione...
Non si può costruire un'Italia che guarda al futuro, lontana dalle incrostazioni dell'odio della guerra civile, rispettosa della memoria di ognuno ed unita nella pacificazione se, a sessant'anni di distanza, si spaccia per eroico l'assassinio del maggior filosofo italiano del Novecento e si usa l'arma della legge per impedire di dire la verità, di chiamare l'assassinio con il suo nome, di pensare, di esprimersi e di parlare.


