Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 604 del 17/3/2005
Back Index Forward

Pag. 117

Discussione del testo unificato delle proposte di legge Stefani; Massidda; Bono; Onnis ed altri; Onnis ed altri; Benedetti Valentini; Gasperoni ed altri; Serena; Pezzella; Bellillo ed altri; Cirielli ed altri; Tucci: Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (27-291-498-1417-1418-2016-2253-2314-3533-3761-4804-4906) (ore 18,53).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Massidda; Bono; Onnis ed altri; Onnis ed altri; Benedetti Valentini; Gasperoni ed altri; Serena; Pezzella; Bellillo ed altri; Cirielli ed altri; Tucci: Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 27 ed abbinate)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo ne hanno chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto, altresì, che la XIII Commissione (Agricoltura) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Onnis, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO ONNIS, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo di modifica della legge n. 157 del 1992 - legge quadro sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio - recepisce contenuti e richieste di ben 12 proposte di legge di iniziativa parlamentare, sottoscritte da quasi 150 deputati, tra i quali autorevoli esponenti dell'opposizione.
L'esame da parte dell'Assemblea è stato preceduto da un lungo percorso di approfondimento in Commissione, protrattosi per oltre due anni e mezzo e sostanziato da un'indagine penetrante che, attraverso l'audizione dei soggetti istituzionali - ministro, regioni, province, Corpo forestale dello Stato, Istituto nazionale fauna selvatica, rappresentante dell'Italia presso il Comitato ORNIS, rappresentanti delle associazioni degli agricoltori, delle associazioni ambientaliste e venatorie, nonché qualificati rappresentanti e cattedratici in materia di ornitologia e fauna - ha consentito un prezioso arricchimento di conoscenze e di orientamento, che ha guidato l'articolato.
Sono stati anche acquisiti molteplici e fondamentali documenti e relazioni che, provenienti dagli auditi, hanno consentito di cogliere, comprendere e giustificare le novità che si vorrebbero introdurre nella legge n. 157 del 1992 per una regolamentazione più congrua, più attenta, più compatibile e più equilibrata dell'attività venatoria in Italia. Lo spirito, l'intento, l'obiettivo della modifica non è affatto quello di aggredire la legge vigente per smantellarne l'impianto o disgregarne la struttura, caducandone l'apparato logico-giuridico ed intaccandone i pilastri sistematici, primo fra tutti la tutela della fauna stanziale e migratoria. Al contrario, ha costituito e costituisce un punto fermo di partenza la volontà e la certa consapevolezza dell'esigenza di salvaguardare e conservare i principi e le previsioni della legge n. 157, riconoscendone i meriti e le innegabili positività ed utilità e, nelle sue linee essenziali e programmatiche, la perdurante attualità.
La modifica è necessaria ed ineludibile, perché la legge quadro deve essere adattata ed adeguata alla nuova realtà sociale, ambientale e costituzionale ed alla nuova regolamentazione europea, inesistente al momento dell'entrata in vigore della legge quadro del 1992, trascorsi ormai 13 anni. Ora, il contesto che ha suggerito, che giustifica e che rende non più rinviabile la rivisitazione rispettosa ed equilibrata della legge quadro - pur sfuggito purtroppo fino ad oggi all'attenzione di coloro che si


Pag. 118

sono opposti alle esigenze emendative e migliorative - è ricco di fatti e di dati di forte ed incisiva pregnanza.
Si spera - anche io lo spero - che queste effettive esigenze possano essere colte, accettate e condivise anche da chi, per ora, ha solo opposto posizioni di rottura, di dissenso ideologico e di rifiuto aprioristico.
La realtà socio-politica con la quale oggi il legislatore deve misurarsi, facendo sentire la sua voce e dando corpo alla sua volontà, è profondamente diversa rispetto a quella con la quale dovette fare i conti il legislatore del 1992 e qualche semplice annotazione di sostanza può dimostrarlo.
Quando, nel 1992, fu approvata la legge n. 157, i cacciatori italiani erano circa un milione e mezzo. Oggi sono la metà (750 mila). Dunque, è una cornice diversa; è un diverso spazio di intervento legislativo dal quale non si può prescindere.
Tredici anni fa si produsse un corpo legislativo modulato, come riferimento in punto di prelievo venatorio, sull'esercizio dell'attività venatoria da parte di una platea di un milione e mezzo di cittadini, mentre oggi questa platea vale la metà.
Allora, fermo restando che l'obiettivo primario della legge n. 157 del 1992 era ed è quello di tutelare la fauna selvatica e la sua conservazione, se quella legge realizzava e ha realizzato lo scopo per cui è nata, oggi, con appena 750 mila cacciatori sparsi sul territorio nazionale, la tutela della fauna non è soltanto un risultato certo ed acquisito, ma può essere ragionevolmente migliorato.
La modifica va in questa direzione, grazie anche ad un dato oggettivo che nessuno può disconoscere. Il territorio «cacciabile», come si dice con un'espressione non più corretta, è rimasto quasi lo stesso per estensione, ma le capacità di accoglienza, sostentamento, sosta e difesa della fauna, per effetto della programmazione venatoria e dell'opera positiva degli ambiti territoriali di caccia, dovrebbero essere aumentate e, soprattutto, la pressione venatoria si è ridotta alla metà.
Oggi un cacciatore italiano può in astratto disporre di quel territorio che, nel 1992, era stato previsto fosse compatibile con l'esercizio del prelievo venatorio da parte di due cacciatori, ma molti profili rendono indifferibile la modifica della normativa statuale.
Nel 1992, quando la legge quadro fece ingresso nel nostro ordinamento giuridico, esisteva la direttiva n. 79/409/CE, nota come «direttiva uccelli», ma non avevano ancora visto la luce né il documento «Key Concepts of Article 7(4)», varato nel settembre del 2001 dal Comitato Ornis né la guida interpretativa della stessa direttiva.
La legge italiana, se vuole essere puntuale, aggiornata, europea, non può non tener conto, pur nel rispetto dell'autonomia legislativa dello Stato, delle indicazioni e delle regole introdotte a livello comunitario.
Perché sia possibile riferire organicamente, la relazione avrà ad oggetto sia il testo unificato votato dalla Commissione agricoltura, nella stesura risultante dagli articoli e dagli emendamenti finora approvati (la Commissione, stante l'elevato numero degli emendamenti, la complessità dell'esame e la ravvicinata calendarizzazione in aula, non ha potuto completare l'iter referente), sia il contenuto degli emendamenti che erano stati presentati dal relatore e che, in armonia con i contenuti e le linee direttrici dell'articolato approvato dalla VI Commissione, meglio possono consentire di individuare il thema decidendum.
Peraltro, tali emendamenti sono state riproposti e su di essi intendo anticipare subito una valutazione favorevole.
Signor Presidente, sono stati scrupolosamente valutati i pareri delle Commissioni interpellate; questi pareri hanno contribuito e contribuiscono ad un miglioramento del testo che risulterà più congruo, puntuale e più completo.
L'approccio ai pareri è stato quello di recepirne le indicazioni (così è già avvenuto attraverso specifici emendamenti). Quando, in pochi casi, il recepimento non è stato possibile, ne sono state spiegate esplicitamente le ragioni.
Proprio per rispondere nei termini previsti dal regolamento, sono state predisposte


Pag. 119

delle schede, parere per parere, delle quale darò lettura o ne chiederò, se non avessi il tempo, la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna.
Anticipo, con riferimento ai due pareri contrari emessi dalle Commissioni giustizia e politiche dell'Unione europea, che sono stati presentati dall'opposizione e che sono stati approvati per un incidente di percorso.
In Commissione giustizia erano presenti sette commissari dell'opposizione e sei della maggioranza; in Commissione politiche dell'Unione europea le presenze erano otto per l'opposizione e solo due per la maggioranza.
Ad ogni buon conto, i due pareri, forse perché predisposti con la condizione che non sarebbero stati approvati, sono stati e sono la risultante di una lettura sfasata e fuori campo del testo di modifica.
Il parere della Commissione giustizia muove dal presupposto della depenalizzazione del prelievo di specie protette, mentre il testo unificato, all'articolo 16, comma 1, lettera b), prevede l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda; esattamente, dunque il contrario.
Il parere della Commissione politiche dell'Unione europea prescinde dalle regole comunitarie e dagli elementi univoci raccolti dalla Commissione agricoltura.
Si può premettere, ancor prima di esaminare il testo più propriamente venatorio, che i capitoli salienti, le «stelle polari» della modifica, sono essenzialmente due. In primo luogo, una grande attenzione ed una dovuta sensibilità verso il mondo degli agricoltori e dell'agricoltura, che rappresenta l'interfaccia, il secondo pilastro dell'attività venatoria. Senza la collaborazione e l'aiuto degli agricoltori, non può vivere una caccia sostenibile. Il raccordo tra agricoltori e cacciatori, in primo luogo in vista della tutela dell'ambiente naturale e della fauna, è tanto prezioso quanto necessario ed in quest'ottica va evitato che l'agricoltura possa subire pregiudizi in conseguenza dell'esercizio dell'attività venatoria.
Un altro filo conduttore della modifica riguarda il nuovo ruolo delle regioni, i nuovi poteri disegnati per la regione, in armonia con la modifica della Titolo V della Carta costituzionale e, segnatamente, dell'articolo 117. Così le regioni, nel quadro della programmazione venatoria, potranno sia stipulare accordi per programmi comuni per gestione faunistica sia consentire l'ospitalità ai cacciatori non residenti nei loro territori; inoltre, nel rispetto dei periodi previsti dalla legge, determinano i tempi del prelievo venatorio, per specie e per decadi, con facoltà di modifica, previo parere dell'Istituto nazionale o dell'Istituto regionale della fauna selvatica - se istituito - in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.
In particolare, si prevede che le regioni possano, sentito l'Istituto nazionale o l'Istituto regionale, al fine di evitare i gravissimi danni spesso causati in molte parti del territorio nazionale dagli ungulati, regolamentarne il prelievo in selezione anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti.
Ma la pregnanza dei poteri previsti per le regioni in tema di gestione del patrimonio faunistico-ambientale e di regolamentazione del prelievo venatorio discende soprattutto dall'istituzione dell'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS), introdotto attraverso la modifica dell'articolo 7 della legge quadro. La presenza di tale Istituto sarà indispensabile - e, pare, inevitabile - in funzione dell'attuazione dei nuovi compiti attribuiti alla regione, che avrà potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non riservata alla legislazione dello Stato - come la caccia - e alle materie di legislazione concorrente - come la valorizzazione dei beni ambientali -, esclusa la determinazione dei principi fondamentali.
D'altro canto, non si vede come le regioni, nelle materie di loro competenza, potrebbero partecipare alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedere all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ovvero esercitare la potestà regolamentare, se non possono avvalersi di un organismo tecnico


Pag. 120

di verifica e di consulenza presente sul territorio e vicino alla realtà ambientale e venatoria da gestire.
L'istituzione dell'Istituto regionale merita una riflessione serena, obiettiva, che non trascuri nessuna dimensione del problema. Tale riflessione mi pare doverosa verso quei settori del Parlamento che, sulla nascita dell'Istituto regionale, hanno voluto innescare una polemica che vorrei non sia stata pretestuosa e che mi auguro possa essere superata. Il piatto forte di questa polemica è stata la critica secondo cui la creazione dell'Istituto regionale sottenderebbe surrettiziamente l'intendimento di depotenziare l'Istituto nazionale smontandone le funzioni.
La verità è che, dicendo «no» all'Istituto regionale o negandogli ogni prerogativa, si depotenziano le regioni, non si tutelano la fauna selvatica e l'ambiente e si impedisce una attività di prelievo venatorio compatibile e regolato.
Già la legge n. 157 del 1992 (articolo 7, comma 2) aveva previsto l'istituzione di unità operative, tecniche e consultive decentrate, per fornire alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali. Questa norma - com'è notorio e come l'indagine conoscitiva ha confermato - non è stata mai attuata; infatti, in nessuna regione è stata istituita una unità operativa decentrata.
D'altro canto, l'Istituto regionale per la fauna selvatica non sarebbe una novità per il nostro ordinamento giuridico, è già stato introdotto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 221 del 3 ottobre 2002 (l'attuale articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992). Tale legge, approvata nel corso di questa legislatura, nel regolamentare l'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, ha previsto, con intelligente preveggenza, che tali deroghe sono applicate sentito l'INFS e - leggo testualmente - gli istituti riconosciuti a livello regionale; dunque, non vi è nessuna forzatura.
E poi - non si può certo accantonare questo profilo -, l'esigenza di disporre nelle regioni di un ente tecnico qualificato che studi la fauna selvatica, ne controlli la presenza e consistenza, verifichi scientificamente e rigorosamente i movimenti dei migratori di arrivo e di partenza per il volo prenuziale è suggerita, anzi imposta, proprio dalla guida interpretativa della direttiva 79/409/CEE, che tutti diciamo di voler seguire e rispettare e che tutti dobbiamo attuare. Ebbene, questa guida prevede che, se il territorio di uno Stato membro è particolarmente esteso e geograficamente differenziato (ad esempio, l'Italia, la Francia e la Spagna), i tempi, le date del prelievo venatorio e dei migratori possono essere diversificati e modificati correlativamente alla cronologia dei movimenti di arrivo e partenza degli uccelli nelle diverse aree territoriali.
Le regioni italiane si snodano lungo lo stivale per oltre mille chilometri, sono separate spesso da distanze ragguardevoli, a latitudini molto diverse e su territori che hanno spesso caratteristiche diverse.
È assiomatico - e non scientificamente contestabile - che nell'ambito dei territori di regioni tra loro distanti i movimenti migratori presentano differenti peculiarità cronologiche e di comportamento, donde l'esigenza di una struttura qualificata e stabile sul territorio che, sfruttando la conoscenza diretta e l'immediatezza delle verifiche tecnico-scientifiche sul luogo, possa fornire alla regione, per una più oculata e prudente gestione della fauna, i dati necessari in funzione di un prelievo responsabile e consapevole.
Per questo, non si può fare a meno di una struttura dotata di una certa autonomia scientifica di indagine e di intervento, in grado di fornire alla regione un quadro decisionale certo ed affidabile; una struttura, peraltro, con compiti di collaborazione con l'Istituto nazionale, che conserva in ogni caso un ruolo di coordinamento dell'azione dei vari istituti regionali. Devo rimarcare che fino ad oggi l'Istituto nazionale ha operato non potendosi giovare di presìdi tecnici diffusi sul territorio, ma ha potuto agire, forse anche per la scarsità di mezzi disponibili, solo utilizzando sporadiche, non sistematiche ed incerte collaborazioni da parte di volontari non professionali e non organici allo stesso istituto,


Pag. 121

il cui impegno ed il cui apporto ben difficilmente possono aver consentito di acquisire dati certi, provabili e verificabili.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello della conoscenza della presenza della fauna selvatica, delle cadenze temporali di questa presenza, delle quantità dei contingenti in arrivo, in partenza e in spostamento erratico, costituisce il presupposto, la conditio sine qua non di una sana, attenta e prudente amministrazione e gestione di quel bene prezioso rappresentato dalla fauna selvatica. Si tratta di un bene che deve essere protetto ed aumentato nel suo valore ambientale, nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
Tuttavia, questo studio e questa verifica non sono né semplici ne agevoli, come tutti sappiamo, perché non sempre la vita e le abitudini degli uccelli sono conoscibili e leggibili. Ecco perché si prevede, introducendo l'articolo 7-bis, l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali dell'Osservatorio nazionale per la fauna selvatica e gli habitat, organico allo stesso ministero. Tale osservatorio - già operante da anni in Francia, dove ha dato risultati molto positivi - dovrà assicurare la raccolta, l'utilizzo e la diffusione delle ricerche e degli studi riguardanti la fauna selvatica, in particolare quella migratoria, elaborando i metodi tecnici necessari alla buona conoscenza delle specie selvatiche ed alla conservazione delle loro popolazioni, anche attraverso un esercizio venatorio sostenibile. Dovrà anche suggerire la migliore attivazione di sistemi informativi per armonizzare i dati raccolti e contribuire al loro utilizzo in un quadro internazionale dei lavori in materia di conoscenza e gestione delle specie selvatiche.
Sul fronte specifico della regolamentazione dell'attività venatoria, le modifiche - sempre rispettose dell'impianto dei princìpi fondamentali e della logica della legge n. 157 del 1992, ma attente sia alla mutata realtà sociale ed all'esigenza di consentire ai cittadini cacciatori, laddove possibile e compatibile, pari opportunità nell'esercizio dell'attività venatoria, sia al nuovo contesto normativo comunitario - toccano alcuni profili. In particolare, si propone la modifica dell'articolo 5 della legge vigente in tema di richiami vivi, prevedendo che richiami di cattura appartenenti alle specie cacciabili non possano essere impiegati in numero maggiore a dieci per ogni specie.
All'articolo 10 della legge quadro - Piani faunistico-venatori (...) - si prevede, con riferimento alla quota di territorio destinata a protezione della fauna selvatica, quota che, invariata, corrisponde alla percentuale dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione, che in tale quota rientrino sia i territori nei quali siano già o vengano successivamente costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali vige il divieto di caccia, sia le altre aree di protezione, con esclusione dei fondi chiusi, nelle quali l'attività venatoria sia interdetta.
La modifica muove dall'esigenza di armonizzare i contenuti, talvolta confliggenti, della legge n. 157 del 1992 e della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette), e di dare certezza in una materia particolarmente delicata, fonte spesso di contrasti e di conflitti. Infatti, si è anche previsto che, nell'ambito delle rispettive competenze, lo Stato e le regioni intervengano per assicurare il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale destinate alla protezione della fauna. Per le stesse ragioni, i territori del demanio pubblico non dovranno essere esclusi dalla programmazione venatoria che riguarda e ricomprende le superfici agro-silvo-pastorali, depurate della percentuale destinata a protezione.
Sul tema complesso della gestione programmata della caccia (articolo 14 della legge vigente), si propone, in ossequio all'autonomia delle regioni, che meglio di qualunque altro soggetto possono conoscere la realtà agro-faunistica da gestire, che siano le stesse regioni, per la migliore tutela della fauna, a stabilire ubicazione e dimensione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) che, peraltro, dovranno avere dimensioni normalmente sub-provinciali.


Pag. 122

Le stesse regioni potranno accordarsi per programmi comuni di gestione faunistica e venatoria.
All'interno delle regioni, ogni cacciatore residente potrà esercitare l'attività venatoria alla sola selvaggina migratoria e da appostamento temporaneo in tutti gli ambiti territoriali di caccia. Per i cacciatori non residenti, le regioni, invece, consentiranno l'accesso agli ambiti territoriali di caccia per la sola caccia alla fauna migratoria, per un numero massimo di quindici giornate complessive a livello nazionale nell'arco di ogni annata venatoria, secondo parametri di accesso stabiliti ogni tre anni con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali.
Il testo adottato dalla Commissione, così come integrato nelle sue linee sostanziali dagli emendamenti, prevede anche che i conduttori dei fondi e le associazioni di cacciatori possano stipulare convenzioni onerose per la valorizzazione della multifunzionalità dell'impresa, aventi ad oggetto la destinazione e lo sfruttamento in vista del miglioramento, dell'aumento e della conservazione della fauna selvatica.
Il nuovo testo dell'articolo 18, così come integrato da un emendamento, prevede che l'esercizio dell'attività venatoria, come indicato dalle regole comunitarie, sia strutturato per periodi (decadi) e per specie, ed abbia inizio nella prima decade di settembre per concludersi nella terza decade di febbraio. Deve subito evidenziarsi, onorevoli colleghi, che le specie saranno ridotte complessivamente a 48, mentre la legge n. 157 del 1992, al momento della sua approvazione, aveva previsto 57 specie cacciabili. Tra quelle cancellate vi sono certamente le specie di oche, che erano state ricomprese esclusivamente a causa di un errore nella copiatura di un elenco.
L'indicazione dei periodi dell'attività venatoria è articolata con la previsione della decade di inizio e di quella di cessazione del prelievo, con riferimento specifico e puntuale alle specie. Si prevede che siano le regioni e le province autonome a determinare con propri provvedimenti, nel rispetto dei tempi di apertura e di chiusura stabiliti dalla legge quadro, i periodi in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, per ciascuna specie, i tempi in cui è consentito il prelievo. Le stesse regioni, sempre contenendo i tempi tra la prima decade e la terza decade di febbraio, potranno, previo parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se esistente, dell'Istituto regionale, modificare i normali tempi del prelievo, ma solo per determinate specie e in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. L'apertura della stagione venatoria potrà essere anticipata di una sola decade, vale a dire alla terza decade di agosto, solo per la specie tortora (Streptoteia turtur) e solo da appostamento. L'eccezione è giustificata proprio dall'esigenza di rispettare le regole comunitarie e, in particolare, è giustificata dal fatto che la tortora, all'inizio di settembre, si allontana dai nostri territori, ed è dunque necessario sospendere il prelievo in coincidenza del viaggio di ritorno verso il continente africano.
Si ribadisce, per doverosa completezza, che la modificata indicazione, specie per specie, dei tempi di prelievo è la risultante del recepimento dei dati europei contenuti nel documento Ornis «Key Concepts». Tale documento, sulla base delle indicazioni degli Stati membri della Comunità, raccoglie e ufficializza, Stato per Stato, i tempi, stabiliti per decadi, della dipendenza e dell'inizio del volo prenuziale degli uccelli migratori. Si tratta, peraltro, di tempi che, sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici e di nuove evidenze, possono essere adeguati e meglio precisati, e che, comunque, non sono vincolanti per lo Stato membro, all'autonomia del quale è rimessa la determinazione dei periodi di caccia.
Al riguardo, è opportuno rilevare che la data del 31 gennaio, prevista dall'attuale legge come termine ultimo del prelievo venatorio in Italia, non è stabilita a livello comunitario né costituisce, per gli Stati membri, un precetto o un'indicazione. La direttiva 79/409/CEE prevede soltanto che gli uccelli migratori debbano essere protetti nel periodo della dipendenza e a partire dall'effettivo inizio del viaggio di


Pag. 123

ritorno, non di singoli esemplari né di isolati contingenti, verso i luoghi della nidificazione e della riproduzione. Orbene, è risaputo che la scelta legislativa della data del 31 gennaio come termine ultimo del prelievo venatorio in Italia, alla quale il Parlamento ritenne di doversi adeguare, è stata frutto di un compromesso politico, raggiunto in un contesto politico-parlamentare influenzato dal clima seguito al referendum avente ad oggetto la cancellazione dell'attività venatoria. Questa scelta è risultata fortemente diversificata, per non poche specie, rispetto ai contenuti del documento Ornis, così come forniti dall'Italia.
D'altro canto, la lunga indagine conoscitiva condotta dalla Commissione ha consentito di evidenziare che non sempre le indicazioni fornite dall'Italia al Comitato Ornis, attraverso l'allora rappresentante italiano in tale organismo, sono state esatte e corrispondenti all'effettiva situazione del nostro paese. Autorevoli cattedratici ed ornitologi, anche alla stregua di approfondite indagini e ricerche condotte sistematicamente per decenni, hanno ad esempio evidenziato e dimostrato che i turdidi iniziano in Italia il volo prenuziale nella terza o seconda decade di febbraio, e non già nella seconda o terza decade di gennaio.
Inoltre, attraverso l'audizione dell'attuale delegato italiano nel Comitato Ornis, si è avuta conferma del fatto, peraltro già pacifico alla luce dei contenuti del documento Ornis, che in territori geograficamente assimilabili o comparabili al territorio italiano (ci si riferisce alla Spagna, alla Francia, al Portogallo e alla Grecia) quegli stessi turdidi, che inizierebbero il viaggio di ritorno dall'Italia nella seconda metà di gennaio, partono invece, rispettivamente, da aree che hanno latitudine uguale a quella di molte regioni italiane, nella seconda e terza decade di febbraio.
D'altro canto, lo stesso Istituto nazionale della fauna selvatica, attraverso la relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi, riferite all'Italia nel documento «Key Concepts» dell'agosto 2004, pur insistendo nel contestare l'assunto secondo cui la migrazione di ritorno del tordo bottaccio e del tordo sassello ha inizio a marzo (questa è la posizione del nostro Ministero delle politiche agricole e forestali), ha ritenuto correttamente di richiamare, quali riscontri tratti dalla letteratura italiana, i contributi di ricerca, di monitoraggio, di verifica sul campo e di valutazione scientifica, offerti negli ultimi decenni dai più autorevoli studiosi della materia: contributi convergenti nella conclusione secondo cui in Italia i turdidi iniziano il loro volo prenuziale non prima della parte finale del mese di febbraio.
Peraltro, il dottor Giuseppe Micali, componente italiano della FACE, ed il professor Paolo Casanova, ordinario di scienze naturali presso l'Università di Firenze, hanno riferito in sede di audizione, ed hanno poi confermato documentalmente attraverso la relazione acquisita, che il tordo bottaccio ed il tordo sassello iniziano la migrazione prenuziale in marzo.
Ed è concludente l'apporto dato da Peter Berthold, uno dei massimi esperti europei nello studio dell'immigrazione, nell'opera «La migrazione degli uccelli: una panoramica attuale», edita nel 2003 (è recentissima). L'illustre autore rileva (capitolo V, pagina 106) che i movimenti di fuga dell'inverno durano per i primi due mesi dell'anno e, a fine febbraio, in anni favorevoli, puo già verificarsi il ritorno di specie che covano precocemente.
Si prevede poi, per rispettare secolari tradizioni radicate nelle campagne di tante parti d'Italia, che solo la caccia agli ungulati, ai turdidi ed agli acquatici possa essere praticata fino ad un'ora dopo il tramonto del sole. Quindi non fino al buio, ma soltanto per parte della durata delle effemeridi (il buio non giunge quando il sole tramonta); così come si vorrebbe consentire il prelievo in selezione degli ungulati (il riferimento è ai cinghiali), anche per ovviare ai gravi danni che tale fauna produce quasi in ogni parte d'Italia, anche al di fuori dei periodi e degli orari codificati.
All'articolo 19, che regolamenta il controllo della fauna selvatica in vista della


Pag. 124

tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, e del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari ed altro, si integra la norma prevedendo sia che l'attività di controllo possa aver luogo anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18, sia che a tali attività possano partecipare, se richiesti dalle guardie venatorie della provincia, anche i cacciatori degli ATC residenti nelle zone interessate.
Quanto ai divieti - siamo all'articolo 21 -, premesso - ed è una modifica programmatica ma eloquente - che gli stessi divieti sono previsti ed operano per la tutela dell'economia, delle colture agricole, dell'ordine pubblico e della sicurezza, si precisa meglio, alla lettera g) del comma 1, il divieto di trasporto dei mezzi di caccia (armi) lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali, stabilendosi che il divieto riguarda le armi che non siano scariche o in custodia.
Si suggerisce poi, alla lettera u) dello stesso comma 1, che le regioni e le province autonome possano consentire nella sola caccia al cinghiale l'uso di cartucce caricate con non più di nove pezzi, ma ciò solo per motivate esigenze di sicurezza e di tutela dell'incolumità delle persone, esigenze accertate anche con riferimento alle caratteristiche dei luoghi ed alle altre modalità di esercizio dell'attività venatoria.
Infine, si inseriscono tra i divieti quello di praticare la caccia alla posta alla beccaccia ed al beccaccino e quello di praticare la caccia da appostamento alla fauna migratoria lungo i valichi montani identificati come rotte di migrazione per una distanza di mille metri.
L'articolo 25 della legge-quadro, istitutiva del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, viene novellato prevedendo che il Fondo garantisce il risarcimento dei danni causati a terzi dall'esercizio dell'attività venatoria anche quando l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, che al momento del fatto si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente.
Il nuovo testo dell'articolo 26 («Tutela delle colture agricole. Risarcimento dei danni») vieta l'attività venatoria nei terreni in attualità di coltivazione così come individuati dalle regioni.
Si suggerisce, inoltre, che le regioni e le province autonome costituiscano un fondo destinato al risarcimento dei danni causati alle produzioni agricole ed agli allevamenti dalla fauna selvatica (e non dalla sola fauna selvatica cacciabile).
Il fondo dovrà essere alimentato anche dal gettito delle tasse di concessione regionale versate annualmente per il rilascio o il rinnovo dell'abilitazione venatoria.
Inoltre, le regioni e le province autonome, attraverso l'erogazione di contributi di carattere economico, incentivano ripristini e miglioramenti ambientali da realizzare prioritariamente tramite aziende agricole.
A tal fine si vuole destinare alle regioni ed alle province autonome, in ragione del numero dei cacciatori residenti, il 70 per cento dell'ammontare delle tasse di concessione governativa relative al rilascio o al rinnovo delle licenze di fucile per uso di caccia.
Le poche novità introdotte all'articolo 28 si pongono come obiettivo quello di semplificare, dando certezze anche ai cittadini ed evitando possibili conflitti con prestazioni, i delicati compiti affidati agli addetti alla vigilanza venatoria.
Così si vorrebbe che gli organi di vigilanza, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, possano redigere solo verbali di riferimento.
Si chiarisce poi espressamente che alcune condotte venatorie, partitamente indicate, non costituiscono illecito penale o amministrativo e che, comunque, non hanno rilevanza penale o di illecito amministrativo tutte le condotte inerenti l'attività venatoria che non siano esplicitamente vietate.
Gli articoli 30, 31 e 32 del vigente testo della legge n. 157 del 1992 («Sanzioni penali», «Sanzioni amministrative») sono


Pag. 125

stati rimodulati con un approccio sistematico finalizzato alla introduzione di un regime sanzionatorio più aggiornato ed attuale, più appropriato e più efficace, sia sul piano della prevenzione che su quello della repressione delle condotte venatoriamente illecite.
La spinta verso la depenalizzazione, difficilmente eludibile nell'evoluzione del nostro ordinamento giuridico, viene peraltro contenuta e attenuata. Una nuova, attenta rivalutazione della complessa materia induce il convincimento che, delle dieci ipotesi di reato previste dalla legge n. 157 del 1992, ben sette non vengano cancellate. Si vuole che rimanga la sanzione penale, oltreché per la caccia nel periodo di chiusura, per l'abbattimento di specie protette e per le altre ipotesi, anche per la caccia nei parchi e nelle zone protette, per l'uccellagione, nonché per la caccia nei giorni di silenzio venatorio.
Ma i risultati in termini di prevenzione e repressione saranno molto più incisivi e pregnanti, grazie alla previsione di sanzioni amministrative pesanti e, soprattutto, attraverso la sospensione, automatica quando si sia violata la legge venatoria, della licenza di porto di fucile per uso caccia. Si prevede che questa sospensione della licenza, che in casi specificamente individuati può anche essere definitiva, operi per periodi fino a sei anni.
Chi ha esperienza di cose giudiziarie e di illeciti venatori sa bene che la punizione più temuta e più afflittiva per il cacciatore che viola la legge non è tanto la condanna sanzionata penalmente quanto la «condanna» rappresentata dalla prospettiva di perdere la licenza e di dover rinunziare, anche per lunghi anni o per sempre, all'esercizio della attività venatoria. Ecco perché, già di per sé, il nuovo apparato sanzionatorio che si vorrebbe introdurre garantisce, più efficacemente di quanto non avvenga con l'attuale sistema, la tutela della fauna, insostituibile bene ambientale.
Queste previsioni introducono un deterrente di eccezionale portata sul piano della prevenzione e qualificano la modifica, lasciate che lo dica, attraverso un messaggio la cui eloquenza non può essere contestata.
La proposta di modifica all'attenzione dell'aula è frutto di una prudente valutazione degli interessi in campo, talvolta inevitabilmente confliggenti. Il testo iniziale, anche grazie all'apporto dato dall'esame in sede referente e per effetto degli emendamenti, esaminati e da esaminare, è stato man mano adeguato e, si spera, migliorato, nella ricerca di soluzioni equilibrate.
In una materia nella quale la condivisione non sempre è agevole, rimane, ferma ma rinnovata, la volontà e la disponibilità di apportare al testo tutte quelle modifiche...

PRESIDENTE. Onorevole Onnis, ha consumato anche i dieci minuti di tempo a disposizione del suo gruppo!

FRANCESCO ONNIS, Relatore. ...da qualunque parte dell'aula richieste, che, anche su un piano di mediazione armonica, consentano una regolamentazione del prelievo venatorio sempre più responsabile, misurata, rispettosa del valore primario rappresentato dalla tutela della fauna, compatibile con la normativa comunitaria, omogenea a quella vigente in Europa e non penalizzante per l'Italia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIANPAOLO DOZZO, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vascon. Ne ha facoltà.

LUIGINO VASCON. Signor Presidente, mi limiterò ad una introduzione degli argomenti che intendo richiamare, mentre per la parte restante consegnerò agli uffici il testo integrale del mio intervento.
Come abbiamo ascoltato dal relatore, onorevole Onnis, che si distingue sempre


Pag. 126

per i suoi modi gentili e garbati, quello che stiamo esaminando è un buon progetto di legge; vi è da dire, però, che si sarebbe potuto fare di meglio qualora vi fosse stata una maggiore disponibilità anche da parte delle altre parti politiche che compongono questo ramo del Parlamento. Il testo unificato in esame è infatti il frutto di ben undici proposte di legge che interessano tutto l'arco parlamentare.
Il progetto di legge potrà essere comunque corretto anche nel prosieguo dei lavori parlamentari. Vale la pena di approfondire l'argomento con la massima serenità (cosa, questa, che la maggioranza tenta di fare da quando è iniziato l'iter del provvedimento), nonostante la massiccia e provocatoria campagna di stampa, peraltro intentata a chiari fini elettoralistici, in particolar modo dall'onorevole Pecoraro Scanio, in modo palese, spalleggiato da qualche giornalista di chiaro stampo animalista e protezionista.
In questi giorni si sta assistendo con sgomento ad una escalation di menzogne spudorate e destituite di ogni fondamento. Mio malgrado, queste considerazioni sono sotto gli occhi di tutti. Bastino, come esempio, gli articoli apparsi su L'Espresso, su La Stampa e su altri giornali.
Giornali e riviste sembravano essere esenti da atteggiamenti di estremismo nei confronti della caccia, invece, come vediamo dagli articoli pubblicati, essi risultano essere tutt'altra cosa. Lo scopo principale di questo assalto è quello di bloccare la democratica discussione di un pacchetto di norme che intende aggiornare la materia del prelievo venatorio.
Ricordo che la legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è frutto di un compromesso storico fra la Democrazia cristiana e i Verdi; compromesso che ha impegnato le Camere per ben due legislature. È quindi inutile meravigliarsi se sorgono delle difficoltà proprio da parte di chi prima presenta proposte di legge e poi si contraddice, rinnegando quello che ha messo per iscritto nella propria proposta di legge.
Con la modifica del Titolo V della Costituzione si attribuiscono nuove competenze alle regioni in questa materia; regioni, anche queste, oggetto della cosiddetta riforma Bassanini approvata nella scorsa legislatura. Tutto ciò perché? Per avvicinare il mondo venatorio italiano alle normative comunitarie. A questo riguardo, nel corso di questa legislatura si è proceduto a disinnescare dei meccanismi contravventori nei confronti dell'Italia per non aver applicato determinate norme e direttive comunitarie che aveva semplicemente tradotto in legge ma non applicate come, ad esempio, nel caso delle cacce in deroga. Per questo fatto, il nostro paese è stato multato per ben due volte ed era in procinto di esserlo altre cinque volte.
Il testo unificato delle proposte di legge di cui è relatore l'onorevole Onnis non è altro che la somma, ampiamente dibattuta ed opportunamente mediata, di ben dodici proposte di legge presentate nel corso degli anni. Nonostante ciò, si registra oggi un'inversione di rotta, di pensiero e, quindi, di volontà politica, che fa sorgere una serie di discussioni, alcune delle quali menzognere. La prima di queste menzogne è quella di voler etichettare, a tutti i costi, il provvedimento al nostro esame come appartenente all'area di centrodestra, come se la caccia fosse appannaggio soltanto del centrodestra. Questa cosa non è vera, e non ha alcun supporto! Al contrario, il provvedimento in questione è frutto di un lavoro assolutamente trasversale di tutti gli schieramenti politici, perlomeno a livello territoriale, sebbene, poi, in sede parlamentare, si assiste ad atteggiamenti opposti. Potrei continuare a citare ulteriori contraddizioni, ma finirei per ripetermi.
Non è possibile, a mio avviso, tenere determinati comportamenti politici a livello territoriale e tenerne altri a livello parlamentare. È del tutto evidente che certi provvedimenti hanno bisogno, per essere approvati, di un largo consenso parlamentare; non si può infatti «calare» un provvedimento, in questo caso sul cacciatore, senza che siano d'accordo tutte le forze politiche parlamentari di tutto il paese. Occorre, però, anche la buona volontà e la disponibilità e, diciamocelo francamente, anche una certa coerenza e


Pag. 127

onestà politica. Un conto è dichiararsi a favore nel proprio collegio elettorale, un'altra è invece inserire in questo testo unificato di proposte di legge qualsiasi cosa possa bloccarlo o farlo inceppare. Il mio è, quindi, un richiamo all'onesta intellettuale e politica.
Ritengo che i colleghi presenti abbiano compreso quello che intendo dire; per il resto, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole, Vascon, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.
È iscritto a parlare l'onorevole Sedioli. Ne ha facoltà.

SAURO SEDIOLI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, in quest'aula, nel settembre del 2002, approvammo la legge per le deroghe al prelievo venatorio, una legge importante che sollevò anche un'ampia discussione e notevoli preoccupazioni, non solo del mondo ambientalista, sul fatto che con le deroghe si modificava la legge n. 157 del 1992.
Nonostante queste preoccupazioni, però, si svolse un confronto vero in Parlamento e fu possibile approvare quel provvedimento alla quasi unanimità al Senato e con una ampia disponibilità dell'opposizione alla Camera. Mi chiedo perché, stavolta, non siamo in condizione di fare altrettanto. Una legge sicuramente non è eterna e certamente può essere modificata e migliorata. Quindi, non è questo in discussione: il fatto è che, su un problema così delicato, non si è voluto il confronto!
Signor Presidente, con la menzionata legge del 1992, che concerneva anche le deroghe al prelievo venatorio, abbiamo determinato le condizioni per una migliore armonizzazione tra le fonti giuridiche in materia: statali, regionali, europee. Dovevamo uscire da una situazione che provoca ogni anno ricorsi al TAR, alla magistratura ordinaria ed alla Corte di giustizia europea sui calendari venatori delle regioni.
Con quel provvedimento legislativo abbiamo sanato questa situazione ed abbiamo dato certezze alle regioni. Quel provvedimento non fu condiviso soltanto dalle forze parlamentari, ma anche dal paese, a cominciare, ad esempio, da tutte le organizzazioni agricole e da tutte le organizzazioni venatorie. Ci fu un atteggiamento di disponibilità dello stesso mondo ambientalista. Riuscimmo a determinare queste condizioni.
Voglio ricordare che l'esigenza di migliorare la legge n. 157 del 1992 non nasce in questi giorni. Ricordo che, già allora, dicevamo nei nostri interventi che vi era la necessità di un monitoraggio sull'applicazione della legge per verificare, là dove essa aveva operato, quali erano stati risultati e là dove non aveva operato quali erano state le conseguenze. Chiedemmo - ed io lo so bene perché lo chiesi anche nel mio intervento - che il ministro consegnasse al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge: cosa che è avvenuta, ma con una relazione ridicola che non ci ha dato la possibilità di sapere quale fosse lo stato di attuazione della legge! Se avessimo avuto questa possibilità, avremmo avuto, probabilmente, uno strumento per comprendere meglio i punti in cui la legge andava migliorata. Invece, non abbiamo avuto questa possibilità.
Signor Presidente, in sede di audizione in Commissione, ci siamo rivolti al mondo venatorio, al mondo dell'agricoltura, al mondo della scienza, alle diverse parti interessate. Ebbene, non c'è stato uno che abbia detto di essere d'accordo con il testo in esame! Quindi, non solo non si è voluto ascoltare l'opposizione, ma neppure le parti interessate. Questo testo finisce per non piacere neppure a quelle organizzazioni venatorie che, in un primo tempo, si erano dichiarate disponibili. Questo testo non va bene: è un pasticcio vero e proprio! Questo testo ci riporterà di nuovo ai contenziosi e ad una situazione di confusione che non serve né al cacciatore, né all'ambiente, né alle regioni!
Perché mai si è determinata una tale situazione? Voglio rapidamente ricordare ciò che è avvenuto. In Parlamento, la


Pag. 128

necessità di monitorare l'applicazione della legge n. 157 del 1992, allo scopo di migliorarla, era stata posta in risalto già a settembre del 2002 (e vi era la disponibilità a farlo anche dell'opposizione, anzi soprattutto dell'opposizione). Ebbene, quel clima, che ci portò ad approvare la legge sulle deroghe venatorie, si è interrotto subito, nell'ottobre del 2002, quando l'onorevole Berlato, consigliere del ministro dell'agricoltura, si diede ad un tour nel paese nel quale promise una nuova legge sulla caccia ispirata a posizioni da ultrà, estremiste ed impossibili: voleva una rivincita sulla legge n. 157 del 1992! Alimentava così improbabili attese e forti polemiche, con il risultato di far crescere nell'opinione pubblica gli orientamenti contro la caccia e i cacciatori. Un bel favore a chi ritiene di dover ricorrere al referendum! Annuncia che presenterà al convegno di Venezia il provvedimento che ha preparato per il ministro Alemanno, di cui - vi ripeto - era consigliere particolare.
Nel maggio 2003, si svolge a Venezia il «convegno burla», con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole e forestali. Doveva essere l'occasione per il lancio del provvedimento ministeriale, ma il testo non c'era ed il ministro non confermò neppure di volerlo presentare. Grande tira e molla sul prossimo appuntamento per la nuova legge!
Febbraio 2004: Berlato canta vittoria. Finalmente, il progetto di legge è andato al Consiglio dei ministri per la preliminare approvazione, ma il bel gioco dura poco. 5 marzo 2004: il Consiglio dei ministri non approva il provvedimento di riforma della legge n. 157 del 1992, anzi, ne chiede il ritiro e rinvia tutto al Parlamento.
Vi leggo, in poche righe, quale fu il comunicato testuale di Palazzo Chigi: «Il Presidente del Consiglio ha chiesto al ministro Alemanno di rinunciare alla presentazione del disegno di legge sulla caccia già annunciato, facendo, invece, confluire le modifiche della disciplina in vigore nelle proposte di legge in corso di esame in Parlamento». Il ministro Alemanno si dichiarò consenziente. Il Presidente del Consiglio temeva i sondaggi, i quali stabilivano che alle modifiche alla legge n. 157 del 1992, più del 70 per cento del paese era contrario (il 60 per cento addirittura si dichiarava contro la caccia).
Diversi ministri di Forza Italia e della Lega si dissociano da quel provvedimento. Non lo fanno approvare. Alemanno non protesta, ma si dichiara consenziente rispetto alla richiesta del Presidente del Consiglio. Berlato non attacca il Governo per non dispiacere Fini. E le promesse ai cacciatori dove sono andate a finire? Si pensa di riprendere tutto in Commissione agricoltura.
Nel maggio 2004, la Commissione agricoltura della Camera continua ad esaminare, in Comitato ristretto, le 11 proposte di legge presentate da diversi parlamentari, per giungere all'approvazione di un testo unificato. Ci sono le prime bozze, ma già suscitano le proteste delle organizzazioni agricole e di altre organizzazioni.
Nel giugno 2004, ci si ritorna sopra, perché c'è la campagna elettorale, ma non si dice una cosa, e non l'ha detta neanche il relatore. Egli forse non si è accorto che c'è una divisione nella maggioranza. Non è soltanto l'opposizione che sostiene che questo provvedimento è un pasticcio. L'iter non è andato avanti perché non è d'accordo neppure la maggioranza! Infatti, il relatore non ha ascoltato neppure le Commissioni in cui in maggioranza c'è il centrodestra; che hanno bocciato questo provvedimento! Mi riferisco alla Commissione per le politiche dell'Unione europea, che ha dichiarato che questo testo è in contraddizione con le norme europee, e alla Commissione giustizia, intervenuta in merito alle sanzioni. Mi riferisco soprattutto a tre pagine di osservazioni del Comitato per la legislazione. Per il relatore, queste cose non esistono!
Si arriva all'esame dell'Assemblea con un testo che farà fare al Parlamento quella figura che abbiamo fatto ieri e oggi, quando arrivano testi non ben definiti!
Oggi ci accingiamo ad esaminare il provvedimento in esame forse per affrettare i tempi, ma, in verità, un testo così pasticciato ci farà perdere tempo, onorevole


Pag. 129

Onnis! Molto probabilmente, questo testo non riuscirà ad andare oltre la discussione di oggi, perché c'è divisione nella maggioranza e perché al suo interno alcuni membri comprendono che in questo modo non si può andare avanti.
Questo testo umilia le diverse sensibilità del nostro paese. Si poteva seguire una strada diversa. La legge n. 157 del 1992 era una legge condivisa, e lo è tuttora.

PRESIDENTE. Onorevole Sedioli...

SAURO SEDIOLI. Credo si possa dire che è condivisa dagli ambientalisti, dal mondo venatorio. Ha introdotto principi di grande valore che riguardano la gestione unitaria dell'ambiente, della fauna e prevede la pianificazione faunistica venatoria e la gestione programmata della caccia attraverso gli ambiti territoriali della caccia, gli ATC. Ed è proprio questo il punto! Vi sono questioni delicate da affrontare, come il calendario venatorio e le specie cacciabili!
La legge n. 157 del 1992 era una misura condivisa, e tuttora lo è.

PRESIDENTE. Onorevole Sedioli ...

SAURO SEDIOLI. Ritengo si possa sostenere che era condivisa dagli ambientalisti e dal mondo venatorio; ha introdotto principi di grande valore riguardanti la gestione unitaria dell'ambiente e della fauna. Ha, altresì, previsto la pianificazione faunistica e venatoria, nonché la gestione programmata della caccia, attraverso gli ambiti territoriali della stessa (gli ATC).
Ed è proprio questo il punto. Esistono, certo, altre questioni delicate da affrontare, come il calendario venatorio e le specie cacciabili, ma la questione fondamentale, che questo testo di legge nega, è proprio il coinvolgimento dei cacciatori. Il provvedimento, infatti, rimette in discussione gli ATC, che, addirittura, sono stati strumenti fondamentali per accrescere il numero delle specie della fauna selvatica nel nostro paese. Laddove hanno operato, hanno dato ottimi risultati: mettere in discussione il coinvolgimento dei cacciatori è l'errore più grande che si possa compiere, perché - e termino, signor Presidente - anche le questioni relative alle specie cacciabili o al calendario venatorio sono argomenti non decidibili dall'alto, come fa questo testo; al contrario, si tratta di materie concordabili con i cacciatori attraverso il loro coinvolgimento.
Nel momento in cui mettiamo in discussione la corresponsabilità dei cacciatori, variamo un provvedimento sbagliato per tutti. Avrei molti argomenti ancora da portare al riguardo, ma li affronteremo nell'ambito dell'esame in Assemblea, anche presentando proposte emendative migliorative. Dobbiamo, tuttavia, aggiungere con molta sincerità che, se questo testo viene mantenuto, non riteniamo si possano raggiungere esiti positivi.
Dunque, qual è la nostra proposta?

PRESIDENTE. Onorevole Sedioli...

SAURO SEDIOLI. Termino, signor Presidente; mi permetta ancora soltanto pochissime parole.
La nostra proposta tende proprio a non disperdere il carattere popolare della caccia, a non sostituirlo con principi privatistici; siamo per uno stretto rapporto tra attività venatorie, ambiente e territorio, attraverso la gestione responsabile degli ambiti territoriali di caccia. Non consentiamo la caccia solo ai ricchi: manteniamone il carattere popolare.
Noi procederemo in questa direzione, sapendo che ancora si può trovare una soluzione. Certamente, però, una soluzione non può venire da questo testo; si deve, piuttosto, riprendere la discussione su un terreno di vero confronto, che offra la possibilità, per l'appunto, di varare una misura in grado di mantenere il carattere popolare della caccia senza sostituirlo con i principi privatistici e - confessiamolo - egoistici promananti, invece, dal provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marcora. Ne ha facoltà.


Pag. 130

LUCA MARCORA. Signor Presidente, il gruppo della Margherita si è opposto fortemente a questa ipotesi di riforma - non esitiamo, anzi, a definirla un'ipotesi di stravolgimento - della legge n. 157 del 1992; devo puntualizzare - mi permetta la notazione, anche a fronte di quanto affermato poc'anzi dal relatore - come tutto il centrosinistra abbia mantenuto una posizione coesa ed unitaria sul tema, dimostrando anche il livello di compattezza dell'Unione.
Al riguardo, quanti, nel centrosinistra, hanno proposto misure simili al testo unificato predisposto dal relatore Onnis, l'hanno fatto a titolo puramente personale; è bene ricordarlo all'onorevole Onnis: le divisioni sembrano esistere all'interno della Casa delle libertà, non certo dell'Unione, che - lo ribadisco - ha mantenuto una posizione assolutamente coesa ed unita.
Dunque, cambiare la legge n. 157 del 1992, si può; ovviamente, non abbiamo un atteggiamento pregiudiziale al riguardo. Qualsiasi legge, dopo 13 anni, può essere modificata; siamo legislatori ed è nostro compito intervenire su una normativa per adeguarla alle mutate condizioni. Però, dobbiamo innanzitutto osservare come, in molti casi, i problemi siano sorti per la mancata applicazione della legge n. 157; in molte regioni, non sono stati neanche costituiti gli ambiti territoriali di caccia e non sono state promulgate le normative regionali che avrebbero potuto rendere applicabile la legge stessa.
Riteniamo, peraltro, che la legge n. 157 sia stata un buon provvedimento; ribadisco che non siamo pregiudizialmente contrari ad ipotesi di modifica della stessa, ma osservo che si tratta di una legge quadro che ha funzionato: dove è stata applicata, ha permesso sia la soddisfazione di quanti esercitano l'attività venatoria sia il plauso delle associazioni degli ambientalisti che hanno comunque visto - ribadisco: dove la legge è stata applicata - un aumento del patrimonio faunistico. Tale legge ha, altresì, incontrato il consenso degli agricoltori i quali, essendo anche loro gestori del territorio - e, anzi, direttamente gestori del territorio -, hanno rinvenuto in essa un punto di equilibrio tra le diverse esigenze.
Allora, perché toccare questo punto di equilibrio con ipotesi che mirano a stravolgere la legge n. 157 del 1992? Vorrei ci ricordassimo in quale clima di scontro tra settori venatori ed ecologisti, ambientalisti ed animalisti, è stato approvato tale provvedimento. Da quella contrapposizione «muro contro muro» è uscita una legge che, grazie alla saggezza e all'efficacia dei legislatori di allora, ha fissato un punto di equilibrio «alto», che concilia, come già detto, le esigenze di ambientalisti, cacciatori ed agricoltori.
Perché andare a toccare questo punto di equilibrio, onorevole Onnis? Per scatenare nuovamente una dura contrapposizione frontale che danneggerebbe, in primo luogo, proprio gli interessi dei cacciatori? Sappiamo che, in Italia, il 70 per cento della popolazione è contrario alla caccia: vogliamo forse permettere che qualcuno subito agiti lo spauracchio del referendum per estremizzare e radicalizzare tale scontro? A mio avviso, ciò non ci conviene, e non conviene, in primo luogo, proprio ai cacciatori.
Sto parlando di stravolgimento della legge n. 157 del 1992 perché questo punto «alto» di equilibrio si basava su alcuni elementi fermi. Esso si fondava, in primo luogo, sul fatto che le norme che regolano le specie cacciabili, i calendari e gli ambiti territoriali di caccia (ATC) dovessero derivare dalla conoscenza e dalla scientificità. Su tale base si era lavorato allora, ed era stato costituito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ma essa viene smentita dalle proposte di modifica della legge n. 157 del 1992 contenute nel testo unificato illustrato dall'onorevole Onnis.
Ciò, da un lato, non può non essere messo in relazione con i veri e propri attentati all'attività e all'operatività dell'INFS compiuti da questo Governo. Vorrei ricordare, al riguardo, che tale Istituto è stato per diversi mesi senza consiglio d'amministrazione e statuto, ed è stato reso operativo solo da qualche giorno; dall'altro lato, non si è voluto, o non si è


Pag. 131

potuto, fornire un'ampia ed esauriente mole di informazioni in merito allo stato di attuazione delle legge n. 157 del 1992.
Vorrei ricordare che abbiamo sostenuto più volte, in sede di Commissione, che non ci si poteva basare su un rapporto sullo stato di attuazione della legge n. 157 che si fermava all'anno 1997. Quando, dopo le nostre ripetute insistenze affinché venisse presentato un ulteriore rapporto sullo stato di attuazione di tale provvedimento, ci è stato fornito quello che tutti conosciamo, ci siamo trovati, come ha già ricordato l'onorevole Sedioli, di fronte ad una vera beffa: quattro pagine con un elenco degli ATC costituiti, ma senza alcun dato scientifico e senza alcun elemento di conoscenza sullo stato di attuazione della legge.
Il primo criterio su cui si basava la legge 157 del 1992, come ho già detto, era la conoscenza e scientificità. Il secondo criterio era la considerazione che il patrimonio faunistico è un bene indivisibile dello Stato, che non si può depauperare; pertanto, ciò che viene consumato con il prelievo venatorio deve essere ricostituito in termini di ripopolamento, o comunque attraverso norme relative ai periodi, ai calendari venatori ed alle specie cacciabili.
Vorrei evidenziare che anche questo punto viene stravolto dalle ipotesi di riforma. L'onorevole Onnis, infatti, non può dirci che alcune specie erano state introdotte per errore e che verranno successivamente tolte: cosa vuol dire? Ricordo che, nell'ambito dei lavori del Comitato ristretto, abbiamo ribadito infinite volte che non può essere definito un errore una misura che lei, con pervicacia, non ha voluto accogliere quando veniva proposta dall'opposizione.
Sulle specie cacciabili, ad esempio, abbiamo già dato la dimostrazione, proprio come ha ricordato l'onorevole Sedioli, dell'assenza di qualsiasi pregiudizio. Vorrei ricordare, al riguardo, che, nel settembre del 2002 (quindi, due anni e mezzo fa), abbiamo votato a favore della legge sulle deroghe alle specie cacciabili, dimostrando, per l'appunto, che, quando alcune specie raggiungono livelli di sovrappopolamento che arrecano danni all'agricoltura, oppure al traffico aereo, non siamo contrari a derogare all'elenco delle specie cacciabili.
Dal momento che abbiamo votato a favore di quel provvedimento, abbiamo dunque dimostrato di non avere un atteggiamento pregiudizialmente contrario su tale questione; ci domandiamo, tuttavia, per quale motivo si debba aumentare il numero di specie cacciabili senza nessun elemento scientifico e di conoscenza a supporto di tale scelta.
Il terzo punto è la coerenza con i regolamenti comunitari. Non possiamo pensare che vi sia una legge italiana che contraddice i regolamenti comunitari, anche perché, se si considera, ad esempio, la fauna migratoria, bisogna riconoscere che si tratta, sì, di un bene indisponibile, ma che, a rigore, non appartiene solo al nostro Stato, ma a tutta l'umanità, poiché dall'Africa essa arriva sino al Mare del Nord. È, quindi, ovvio che non possiamo pensare di non essere in coerenti con i regolamenti comunitari.
Il quarto punto fondamentale è il concetto di caccia e di prelievo venatorio quale elemento di gestione del territorio e dell'ambiente. Tutto ciò si basa sul fulcro degli ambiti territoriali di caccia, gli ATC. Anche tale principio viene stravolto dal provvedimento in esame. In un primo momento, si era stabilito che gli ATC fossero solo regionali. Ciò avrebbe voluto dire non permettere una gestione dell'esercizio venatorio, del territorio e dell'ambiente attraverso una programmazione adeguata. Quando gli ambiti territoriali di caccia sono così ampi, infatti, è chiaro che si perde il contatto con il territorio e che diviene impossibile una programmazione. So, onorevole Onnis, che, a seguito delle nostre insistenze, lei - anche se dopo un anno e mezzo di dibattito, non dimentichiamolo - è addivenuto a più miti consigli ed ha ridotto tale ambito. Ciò per far capire come le sue ipotesi di riforma nascessero dalla smentita dei punti fondamentali alla base della legge n. 157 del 1992.


Pag. 132


Vi sono molti altri punti del provvedimento in esame sui quali, naturalmente, noi non concordiamo: quello sulla depenalizzazione, ad esempio. Non a caso è stato ricordato il parere contrario della Commissione giustizia sulla depenalizzazione della caccia nelle aree protette e quella da veicoli in movimento. Siamo al far west, onorevole Onnis!
Voglio altresì ricordare che noi non abbiamo mai avuto atteggiamenti pregiudiziali, anche per ciò che riguarda, ad esempio, la caccia in selezione. Ho richiamato in precedenza la legge sulle deroghe alle specie cacciabili: abbiamo presentato emendamenti che ampliano la possibilità di praticare la caccia in selezione anche al di fuori del calendario venatorio e, addirittura, in periodo di innevamento. Quando, infatti, vi sono situazioni di sovrappopolamento di talune specie, che rendono impossibile l'equilibrio dell'habitat faunistico, con attività non solo di rigore, è giusto intervenire, ed anche drasticamente.
Sono inoltre introdotti, con il provvedimento in esame, criteri privatistici, volti a rendere la caccia sempre più un esercizio sportivo di un'élite che può permettersela in termini economici. Anche ciò va contro il nostro concetto di caccia quale espressione anche di una tradizione popolare, che, appunto, si deve collegare con l'elemento indispensabile della gestione del territorio e dell'ambiente da parte dei cacciatori.
Se tutto ciò è vero, onorevole Onnis, noi non possiamo che essere assolutamente contrari a quest'ipotesi di riforma. Onorevole relatore, non è vero che noi non abbiamo partecipato in maniera costruttiva alla discussione del provvedimento. In sede di Comitato ristretto queste osservazioni le abbiamo già ripetute fino alla noia, ma lei non ha voluto recepirne neanche una. Non ha voluto recepire nemmeno quelle che provenivano dalla sua maggioranza, da coloro che sono vicini alla sue idee in tema di caccia. Anche i consigli tecnici che le sono stati forniti dalla sua maggioranza e da parte di coloro che sono favorevoli a questo provvedimento non sono stati da lei recepiti! Ciò senza tener conto, poi, di tutte le divisioni presenti all'interno della Casa delle libertà e della posizione di coloro che sono assolutamente contrari a questo provvedimento.
Non possiamo, inoltre, dimenticare che ampi settori di Forza Italia si sono manifestamente dichiarati contrari a quest'ipotesi di riforma; così come non bisogna dimenticare che anche all'interno dell'UDC sono emerse particolari perplessità sulla bontà di questa proposta di modifica.
Da un altro lato, come è già stato giustamente ricordato, l'iter parlamentare di questo provvedimento è stato particolarmente tortuoso e complicato, ed ha rappresentato il riflesso della volontà di stravolgimento della legge n. 157 del 1992 da parte del relatore e di una parte della maggioranza. Come ricordava l'onorevole Sedioli, il disegno di legge di iniziativa governativa è stato prima presentato in Consiglio dei ministri, e poi ritirato.
Signor sottosegretario, le dichiarazioni del Presidente Berlusconi lette dall'onorevole Sedioli sono riportate dalla stampa e sono negli archivi. Il ministro Alemanno ha presentato un disegno di legge che è stato respinto dal Consiglio dei ministri...

GIANPAOLO DOZZO, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali. Era una proposta di presentazione!

LUCA MARCORA....o, meglio, si è deciso di farlo ritirare; quindi, direi che si possa usare il termine «bocciato».
Ricordiamo, poi, i lavori in sede di Comitato ristretto. Onorevole Onnis, come si diceva prima, lei non solo non ha ascoltato le obiezioni della minoranza, ma non ha neanche voluto dare ascolto a quelle provenienti dalla maggioranza e dagli ambiti più vicini al mondo venatorio.
Mi sembra, poi, straordinario che giunga in Assemblea un provvedimento di cui la Commissione competente ha esaminato solo 7 articoli su 18. Ricordiamocelo! È chiaro che vi sono dei precedenti; ma si tratta di una materia rispetto alla quale anche lei ha affermato che occorre un


Pag. 133

livello di condivisione ampio e trasversale, anche fra le varie forze politiche, fra maggioranza e minoranza. Lei ha portato in Assemblea un provvedimento di cui solo 7 articoli su 18 sono stati esaminati dalla Commissione competente; e non si è fatto in tempo ad esaminare il resto!
Ricordiamo che le Commissioni politiche dell'Unione europea e giustizia hanno espresso parere contrario, proprio per le motivazioni che abbiamo portato in Comitato ristretto e poi in Commissione. La prima è l'incoerenza con i regolamenti comunitari. La seconda è la palese non giustificazione dei motivi per cui si devono depenalizzare alcuni reati così gravi esercitati mentre si effettua la caccia.
Ricordiamo anche che la Commissione affari sociali ha espresso parere favorevole, ma alla condizione che venissero completamente cassati due articoli fondamentali. Mi riferisco all'articolo 2 sui richiami vivi e all'articolo 9 sulle specie cacciabili e sul calendario venatorio. Si tratta, sostanzialmente, di un terzo parere negativo. Infatti, un parere favorevole con la condizione di eliminare due articoli di tale importanza all'interno del suo provvedimento, onorevole Onnis, corrisponde ad un parere contrario.
Infine, vi sono anche elementi di palese incostituzionalità. Ci riserviamo di presentare una questione pregiudiziale di costituzionalità, perché non si è compreso assolutamente il senso della riforma del Titolo V della Costituzione. Infatti, vengono attribuiti allo Stato poteri di competenza delle regioni e vengono attribuiti alle regioni poteri legislativi e normativi di competenza dello Stato. Allora, non si può pensare che ogni regione definisca le sue specie cacciabili e il suo calendario venatorio, perché la fauna naturalmente non conosce confini regionali: può passare dalla Toscana all'Emilia, senza che ce ne accorgiamo. E ciò vale non solo per le specie migratorie (che non conoscono confini regionali e nemmeno quelli statali), ma anche per le specie non soggette alla migrazione: basti pensare che un cinghiale può percorrere in una notte anche 50 chilometri e si può spostare come vuole.
Dall'altro lato, con questo provvedimento si sono voluti normare alcuni aspetti tecnici della regolazione dell'esercizio venatorio che, invece, sono di assoluta competenza delle regioni. Vi è un'estrema confusione - lo ripeto - che porta ad attribuire allo Stato competenze regionali e alle regioni competenze statali. Vi sono, quindi, anche palesi aspetti di incostituzionalità, che ci riserviamo di sollevare con una questione pregiudiziale di costituzionalità.
Concludo dicendo che si tratta di un provvedimento assolutamente eversivo del punto di equilibrio raggiunto con la legge n. 157 del 1992. È un provvedimento non condiviso, non solo per la fiera opposizione da parte della minoranza, ma anche all'interno della maggioranza. Ed è un provvedimento tecnicamente molto debole in alcuni punti. È un provvedimento che stravolge l'idea di caccia, che pensiamo possa avere una sua dignità ed una sua legittimazione all'interno di una società moderna.
Non penso che l'iter di questo provvedimento possa giungere al termine durante questa legislatura; quindi, al danno si aggiunge la beffa che stiamo lavorando per niente, onorevole Onnis.
Comunque, se anche riusciste alla Camera ad approvare questo provvedimento, non vi sarebbero i tempi per un passaggio al Senato che consentirebbe di perfezionare l'iter parlamentare.
Quindi, vi invito nuovamente - come ho fatto più volte in Commissione - a una maggiore moderazione e a una nuova e diversa disponibilità al confronto sui temi concreti.
Se ci sono alcuni aspetti della legge n. 157 che si possono cambiare, si devono cambiare e noi siamo anche disposti ad avviare un confronto costruttivo, ma non su questa base. Questa è una base di eversione del punto di equilibrio raggiunto con la legge n. 157, rispetto alla quale noi non ci stiamo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo - Congratulazioni)!


Pag. 134

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Mi chiedo: qui prodest? A chi giova questa proposta di modifica della legge n. 157 del 1992, contenuta nel testo a firma dell'onorevole Onnis? Prima o poi bisognerà che il relatore Onnis ce lo spieghi. Egli ci ha presentato una proposta che la Commissione ha potuto istruire solo in minima parte, nonostante per la prima volta sia stato applicato all'interno della Commissione il contingentamento degli emendamenti presentati dall'opposizione e dalla maggioranza in numero molto consistente.
Può una proposta che snatura la legislazione interna prevista in materia e che va nella direzione opposta a quanto normato dalla legislazione comunitaria (dalla «direttiva uccelli» alla «direttiva habitat»), essere liquidata con un esame sommario, senza tenere in considerazione le posizioni prevalenti sostenute in sede di audizioni, a partire dall'INFS, organo di consulenza tecnico-scientifica dello Stato per la gestione del patrimonio faunistico fin dal 1939?
Si può partire tanto sconsideratamente all'attacco di un equilibrio così faticosamente raggiunto, dopo anni di scontri, conflitti e lacerazioni tra il mondo animalista, ambientalista e agricolo e la realtà venatoria, culminato nel referendum invalidato dal non raggiungimento del quorum?
Si può accettare un confronto di così basso profilo, quando la gestione del patrimonio faunistico e, più complessivamente, ambientale e bionaturale è cruciale ed è imposta dalla gerarchia delle priorità costituzionalmente stabilita e regolamentata dalla normativa comunitaria e internazionale (oltre alle direttive che ho citato, ricordo la Convenzione di Parigi, quella di Bonn e quella di Berna, tutte ratificate dall'Italia)?
Si può dare inizio ad un iter legislativo su una materia così delicata e rilevante a livello internazionale senza la relazione sullo stato di applicazione della legge n. 157, prevista per legge, che abbiamo tanto invocato, scientificamente indispensabile per valutare lo stato della fauna selvatica ed eventualmente intervenire in modo coerente e positivo?
L'incipit della legge n. 157 coerentemente stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale. Inoltre, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica.
Il testo Onnis, lungi dal correggere le parti della legge n. 157 per una più forte ed efficace azione di protezione e salvaguardia degli animali selvatici e per una migliore applicazione aggiornata della normativa comunitaria, rovescia l'ordine delle priorità, confonde le prospettive e subordina la tutela della fauna e dell'ambiente agli interessi dei cacciatori, quelli più estremisti, e dei produttori di armi e munizioni. Indebolisce i regimi di protezione del patrimonio indisponibile dello Stato rappresentato dalla fauna selvatica. Demolisce l'attuale normativa e propone disposizioni che ricordo sono state oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia europea diverse volte, nel 1987, nel 1991 e nel 2001. Tutto ciò, onorevole Onnis, non l'ha tenuto in considerazione?
L'opposizione oggi è unanime come non mai, rafforzata da un consenso fortissimo nel paese, espresso ripetutamente nei sondaggi. Tra questi, vi è quello dell'Eurisko, commissionato dall'ENPA, presentato recentemente qui a Montecitorio, che vede oltre il 74 per cento degli italiani contrario alla caccia e l'82,5 per cento contrario ad ogni ipotesi di liberalizzazione del settore venatorio.
L'opposizione, come dicevo, è unanime mentre, come è stato già detto, abbiamo rilevato forti contraddizioni all'interno della maggioranza. Ricordo, in proposito, le dichiarazioni esplicite dell'onorevole Schmidt, di Forza Italia.
Vorrei enunciare i punti su cui concentriamo la nostra ferrea ed irriducibile opposizione. Innanzitutto, il prolungamento dei tempi di caccia: un ulteriore


Pag. 135

mese e mezzo, specie nei periodi di migrazione preriproduttiva e riproduttiva degli uccelli migratori. Vi è anche l'aumento delle specie cacciabili: vengono incluse diverse specie che risultano di insufficiente consistenza in Italia, tre delle quali sono espressamente protette dalle direttive comunitarie. Inoltre, aumenta da dieci a quarantuno il numero delle specie utilizzabili come richiami vivi: vi sarà la liberalizzazione del commercio del richiamo vivo. Vi è, poi, il nomadismo venatorio, con relativa rottura del rapporto cacciatore-territorio, che è stato condannato anche dalla Corte costituzionale. Vi sono la depenalizzazione dei principali reati venatori e l'indebolimento delle norme relative agli strumenti di vigilanza, di controllo e di repressione, in aperto contrasto con lo spirito e gli indirizzi della decisione quadro del 2003 del Consiglio dell'Unione europea, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.
Inoltre, si depenalizza la caccia di frodo in aree protette, cioè nei parchi nazionali e regionali, in oasi di protezione, in zone di ripopolamento. Perfino nei giardini pubblici e privati si potrà cacciare con una minima sanzione!
Poi vi è l'uccellagione, l'abbattimento e la cattura di specie protette e la loro detenzione illegale...

PRESIDENTE. Onorevole Zanella, la invito a concludere.

LUANA ZANELLA. ...ed altre fattispecie. Vi è infine l'indebolimento dei compiti e dei poteri dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, che è stato oggetto di attacchi continui da parte di esponenti della Casa delle libertà.
Ad ogni modo, un effetto questo provvedimento lo ha già prodotto. Secondo la LIPU, la caccia illegale e il bracconaggio hanno imperversato durante la stagione venatoria 2004-2005, colpendo, come mai era avvenuto prima, le specie protette: 39 specie di uccelli, di cui 18 rapaci, alcuni dei quali appartenenti persino a specie rarissime, ma anche una cicogna bianca che sverna in Italia (considerando che non ce ne sono più di 20-30 individui). È questo, dunque, ciò che ha comportato l'anticipo di una liberalizzazione della caccia: lasciare la possibilità al bracconaggio di radicarsi e di credere di poter restare impunito.
Chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna di considerazioni integrative del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.
Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità Zanella ed altri n. 1 e Violante ed altri n. 2, che saranno esaminate in altra seduta.
Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Back Index Forward