Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 604 del 17/3/2005
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Discussione del testo unificato delle proposte di legge Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi: Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1949-4014-4778-4779) (ore 17,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi: Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 1949 ed abbinate)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto, altresì, che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Bressa, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANCLAUDIO BRESSA, Relatore. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a depositare agli atti la seconda parte della mia relazione, quella in cui vi è un'illustrazione analitica del provvedimento, articolo per articolo; svolgerò invece oralmente la prima parte della relazione.
La Commissione ha esaminato le quattro proposte di legge presentate da molti colleghi, rispettivamente, a prima firma degli onorevoli Gazzara, Zanettin, Fanfani e Guido Giuseppe Rossi. Tutte queste proposte mirano ad introdurre una nuova disciplina in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati.
Tali proposte sono di forte impatto e alcune di esse proponevano come soluzione l'impossibilità, per il magistrato eletto a cariche politiche nazionali, regionali o locali o chiamato a svolgere funzioni di Governo, di rientrare in magistratura. Questo tipo di approccio al problema ha indotto la Commissione affari costituzionali, anche con l'ausilio di alcune audizioni, a porsi il problema se sussistessero questioni di costituzionalità relativamente a una scelta così definitiva.
Come tutti sappiamo, l'ineleggibilità preclude al soggetto politicamente capace il valido esercizio del diritto di elettorato passivo. In tutti gli ordinamenti democratici, le cause di ineleggibilità rispondono a prevalenti finalità politiche e di interesse generale di rilevanza costituzionale. In particolare, le cause che riguardano taluni titolari di funzioni pubbliche rispondono all'esigenza di impedire che l'esercizio di queste funzioni possa comportare pressioni o influenze sul corpo elettorale e, dunque, per la nostra democrazia esse costituiscono effettiva attuazione della garanzia della libertà di voto, sancita dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione.


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Con l'ineleggibilità si vuole in sostanza rimuovere una contaminazione tra una particolare posizione dell'eletto e la carica da ricoprire.
Il rischio per determinate cariche è apprezzato di tale elevata gravità da imporre la rimozione della situazione di conflitto o di probabile insorgente conflitto già al tempo della presentazione della candidatura. Ciò avviene sul presupposto che il solo fatto dell'elezione determini virtualmente un'influenza pregiudizievole sul regolare funzionamento delle Camere.
Se è vero, dunque, che l'interesse alla piena attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, che sancisce il diritto di tutti i cittadini all'accesso alle cariche pubbliche ed elettive, coesiste con l'esigenza di non avvantaggiare taluni cittadini in ordine allo svolgimento di attività personali, ne discende la legittimità del ricorso alla figura dell'ineleggibilità ogni qualvolta la determinazione di una mera incompatibilità si riveli insufficiente.
Alla legge ordinaria, pertanto, non è inibita l'equiparazione di fattispecie aventi diversa struttura che siano, tuttavia, reputate ugualmente lesive di interessi pubblici.
Il testo costituzionale affida alla legge ordinaria la previsione della determinazione dei casi di ineleggibilità. Dunque, il diritto di elettorato passivo è comprimibile, non è assoluto né ad espansione illimitata. Esso trova i suoi limiti nella necessità di un equo contemperamento con altri diritti e valori costituzionali. Le limitazioni, sotto questo profilo, devono trovare fondamento in altri principi e valori costituzionali.
Per i magistrati, i valori costituzionali che presiedono all'esercizio della loro funzione, come è noto, sono definiti dagli articoli 104, 105, 107 e 112 della Costituzione, che prevedono autonomia, indipendenza da ogni altro potere, inamovibilità dalla sede, soggezione solo alla legge, autogoverno attraverso il Consiglio superiore della magistratura e, infine, obbligatorietà dell'azione penale.
Tutti questi principi, contenuti in norme di rango costituzionale, configurano le guarentigie della magistratura italiana. Esse sono assicurate affinché nessuna interferenza di ordine gerarchico e di natura politica e nessun condizionamento di vita, di carriera o di altro possa avvenire nell'esercizio della delicata funzione giurisdizionale che viene svolta dai magistrati.
La natura di queste guarentigie, dettate per l'indipendenza piena ed assoluta della funzione di giustizia, comporta che l'autonomia e la libertà da ogni possibile interno o esterno condizionamento dei magistrati non solo sia reale, ma che tale, anche semplicemente, appaia alla comunità, di modo che non debba affacciarsi mai alla coscienza di nessun cittadino neppure il sospetto che la funzione giurisdizionale sia esercitata per ragioni o motivi diversi da quelli dell'affermazione della giustizia e del controllo di legalità, nel quadro di una permanente imparzialità e soggezione soltanto alla legge. Questa è la ragione della necessità di una limitazione del diritto di elettorato passivo dei magistrati.
In secondo luogo, si deve osservare che la Corte costituzionale, con la sentenza 19 ottobre 1982, n. 172, ha già avuto modo di pronunciarsi sulla disciplina limitativa del diritto di elettorato passivo dei magistrati, affermando che è legittimo che il legislatore ordinario detti per gli stessi una regolamentazione legale più restrittiva rispetto a quella degli altri funzionari o soggetti investiti di pubbliche funzioni.
Il dovere di imparzialità, che è obbligo di carattere generale per tutta la pubblica amministrazione ed è sancito dall'articolo 97 della Carta costituzionale, per i magistrati che esercitano la funzione alta ed unica di tutela giurisdizionale dei diritti, in primo luogo di libertà dei cittadini, si inserisce in uno status del tutto singolare connesso alle guarentigie di cui prima ho fatto cenno. È naturale, quindi, che una disciplina più fortemente limitativa trovi in questa singolare posizione costituzionale la sua legittimazione rispetto alle stesse regole dettate per gli altri cittadini investiti di pubbliche funzioni.


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La disciplina in esame, per come è stata definita in Commissione, dunque, non presenta aspetti di illegittimità costituzionale sotto il profilo della violazione dell'articolo 3 della Costituzione, essendo del tutto ragionevole dettare discipline differenziate per soggetti e posizioni differenziate.
Una delle prime regole, allora, per la tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità è il divieto di cumulo di funzioni giudiziarie e cariche elettive. La normativa vigente si incentra sull'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 13 del 1997, in base al quale i magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla loro giurisdizione nei sei mesi precedenti l'accettazione della candidatura.
Di particolare interesse è il comma 2 del medesimo articolo, nel quale si dispone che i magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni. Si mira a proteggere l'immagine e la sostanza dell'imparzialità della giustizia su due versanti: quello della stridente contraddizione tra magistrato super partes, che improvvisamente si trasforma in uomo di parte e partecipa ad una campagna elettorale che lo vede schierato a favore o contro persone che potrà essere chiamato a giudicare o indagare in un secondo momento, e quello della possibile animosità o riconoscenza del magistrato non eletto verso coloro che lo hanno osteggiato o appoggiato nelle sue mire elettorali. Si veda a tale proposito la già citata sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 1982.
Tali regole, però, non sono sufficienti a garantire la separazione tra magistratura e politica che resta ancora oggi, anzi diventa sempre più, un pilastro della separazione e dell'equilibrio dei poteri. Questa preoccupazione è fondata e l'esigenza di nuove e più severe regole appare quanto mai pressante.
Valutate tutte le proposte presentate, la Commissione, anche in virtù del decisivo contributo apportato dalle audizioni, in particolare quella del professor Gaetano Silvestri, si è al fine attestata su una duplice scelta: da un lato, rendere più rigorose e stringenti le condizioni per potersi candidare (aspettativa più lunga, tempo trascorso dal momento in cui si è cessata la funzione in un determinato ufficio e sede), dall'altro, circondare di opportune cautele il rientro nella giurisdizione.
A tale proposito, si è introdotto il principio dell'impossibilità a rientrare nel distretto di corte di appello dove si svolgevano le proprie funzioni al momento delle elezioni e in quello in cui ricadeva la circoscrizione elettorale in cui ci si è candidati o si è stati eletti, e, cosa molto importante, la previsione dell'obbligatorietà di essere assegnati per un periodo di cinque anni ad organi collegiali giudicanti. Quest'ultima previsione è particolarmente significativa, in qualche modo è il vero punto di equilibrio della proposta. Si tratta del bilanciamento tra il diritto costituzionalmente garantito all'elettorato passivo ed il principio dell'autonomia ed indipendenza della magistratura. La previsione di non consentire per cinque anni l'esercizio di funzioni monocratiche o di ricoprire uffici direttivi è parso alla Commissione costituire la condizione sufficiente e necessaria per restituire quel dovere di imparzialità che la giurisdizione non deve e può mai vedere messo in discussione.
Una democrazia con un potere giudiziario forte è senz'altro una democrazia più forte, perché è un sistema in cui i diritti dei cittadini sono meglio tutelati. La crescita dell'incidenza politica della giustizia rende necessario riflettere sul problema della responsabilità democratica della magistratura. Se lo sviluppo del potere giudiziario è un elemento positivo, in quanto rafforza le garanzie del cittadino,


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tale espansione deve avere luogo senza turbare lo sviluppo equilibrato del sistema politico.
Le relazioni tra giustizia e politica sono molto complesse, ma non è pensabile rinunciare alla regolazione di questo rapporto.
Il rischio che si corre è quello di doversi confrontare con un potere irresponsabile, anzi con un potere senza responsabilità democratica. Non bisogna dimenticare che i giudici sono inevitabilmente parte del sistema politico, anche se lo sono in modo diverso dagli altri attori politici. Se si rinuncia alla regolazione istituzionale, si corre il rischio di lasciare campo libero ad altre e più opache forme di influenza.
Questa è la motivazione sostanziale di fondo che ha portato la Commissione a ritrovarsi unitariamente sul testo della relazione.
Per brevità, chiedo alla Presidenza - come preannunciato - l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna della parte relativa alla descrizione analitica degli articoli del provvedimento (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIAMPAOLO BETTAMIO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Oggi discutiamo di una materia particolarmente delicata, quella della limitazione del diritto costituzionale di elettorato passivo, che è un tema di grande complessità e difficoltà, in quanto è sempre molto difficile trovare il giusto punto di equilibrio tra l'esigenza di garantire al massimo il diritto di elettorato passivo e la necessità di evitare che determinate situazioni personali, giuridiche o quant'altro possano condizionare l'elettorato attivo dei cittadini.
Se è meritoria l'iniziativa dei deputati della maggioranza rispetto a questo tema, francamente sarebbe stato ancora più utile allargare il tema stesso. Ciò perché la nostra legislazione in materia di cause di ineleggibilità e di incompatibilità è ormai datata. Si tratta di una legislazione pensata negli anni Sessanta, quando il condizionamento elettorale si otteneva con strumenti oggi impensabili; basti pensare che il massimo del condizionamento elettorale era rappresentato dai comizi, che oggi nessuno si sognerebbe di fare più, perché le modalità di condizionamento elettorale dei cittadini sono di natura ben diversa.
Ci rendiamo conto che su questo tema l'attuale maggioranza è in seria difficoltà. Ne abbiamo discusso tante volte in quest'aula ed abbiamo affrontato il tema del conflitto di interessi. Peraltro, dobbiamo sottolineare che quella del conflitto di interessi è una categoria che abbiamo inventato, perché nell'elaborazione dottrinale esso viene normalmente ricondotto ai normali criteri della ineleggibilità ed incompatibilità. Ad ogni modo, sgombrato il campo da argomenti che non si possono toccare, sarebbe utile approfondire questa tematica, aggiornando tutta la materia. Questo anche perché ci troviamo ormai di fronte ad un intreccio di norme, che sono anche molto diverse tra di loro, nonostante le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità siano in genere sostanzialmente simili.
Questa situazione deriva dal fatto che si è legiferato nel corso del tempo ed in genere in condizioni di emergenza; per esempio, a livello regionale si è legiferato, nel 1995, all'ultimo momento, per intervenire in presenza del nuovo sistema elettorale. Credo pertanto che sarebbe opportuno prendere spunto dal provvedimento in esame, che è un ottimo testo legislativo, per allargare il discorso ed affrontare in modo più ambizioso il tema complessivo delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Questo, ripeto, è un ottimo testo normativo


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perché riesce a rendere omogenea l'intera disciplina rispetto a tutti i sistemi elettorali, quello del Parlamento europeo, quello del Parlamento italiano, quello degli enti locali, e rispetto ai principi fondamentali nella legislazione regionale. Questo dunque è un punto di chiarezza di tale provvedimento, che credo sia molto giusto.
La Costituzione già affronta il tema di fondo che si pone nella problematica dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità dei magistrati, laddove prevede limitazioni per i magistrati alla possibilità di iscriversi ai partiti politici, proprio perché ritiene si tratti di una categoria che, insieme ad altre (ambasciatori, rappresentati dell'esercito, e così via), deve per la propria natura non solo essere imparziale, ma anche apparire tale.
Quindi, il tema di fondo del provvedimento in esame riguarda la capacità di costruire un sistema di norme che garantisca il principio dell'imparzialità del giudice e che infonda nell'opinione pubblica il convincimento che quel giudice è effettivamente imparziale. È per tale motivo che facevo riferimento al bisogno di essere imparziali e di apparire imparziali.
È ovvio che il bisogno di essere imparziali viene soddisfatto, disponendo, come si prevede con questo provvedimento, che il magistrato non si possa candidare laddove abbia esercitato la sua attività negli ultimi anni, perché, altrimenti, vi potrà essere il sospetto che la sua azione di magistrato sia stata finalizzata non ad una gestione neutrale ed imparziale della giustizia, ma alla costruzione di un consenso elettorale. Di qui, la necessità di evitare che il magistrato si candidi nel collegio nel quale è ubicato l'ufficio giudiziario al quale è stato assegnato per quattro anni.
Con questo sistema, si raggiunge il giusto punto di equilibrio tra la previsione di garantire al magistrato la possibilità di ricoprire cariche elettive e l'esigenza di evitare che l'esercizio delle sue funzioni di magistrato venga condizionato da mire di carattere politico.
Per quanto riguarda il bisogno di apparire imparziali, il cittadino deve essere tranquillo che il magistrato operi con imparzialità. Vi è qualche imputato eccellente di questo paese che è convinto che i magistrati siano «rossi» (è una terminologia un po' fuori moda); il problema ovviamente si avverte.
Questo obiettivo si è raggiunto con la previsione dell'impossibilità, una volta cessato dal mandato elettivo oppure qualora il magistrato candidato non sia stato eletto, di ritornare nel luogo di provenienza, dovendo il suddetto recarsi in altro ufficio o comunque presso uffici collegiali. Con questo sistema credo si sia raggiunto il giusto punto di equilibrio tra il diritto all'elettorato passivo dei magistrati e la necessità di garantire che la loro attività sia ed appaia imparziale.
Ciò avviene, oltre che per l'elezione dei magistrati alla carica di parlamentare, anche per le elezioni dei suddetti negli enti locali. È stata prevista una norma di principio fondamentale per le regioni, a cui le stesse si devono adeguare.
Due aspetti che possono apparire minori, ma che invece sono molto importanti, attengono al fatto che i magistrati, nel momento in cui ricoprono la carica di amministratori di enti locali, devono necessariamente porsi in aspettativa. Ciò oggi non avviene, determinando confusione di ruoli. Oggi il problema è inerente non tanto alle cariche elettive di carattere parlamentare, quanto a quelle di carattere locale.
È ovvio che quanto più si è vicini al territorio, tanto più il magistrato può avere una certa influenza nell'elezione. Diventa difficile avere tale influenza in un'elezione di carattere nazionale, mentre non si può dire il contrario con riferimento a quella di carattere locale. Del resto, non a caso moltissimi magistrati vanno a ricoprire cariche di sindaco o di assessore. Pertanto, in queste condizioni, è stato previsto, nel periodo in cui i magistrati ricoprono tali cariche, che vengano collocati obbligatoriamente in aspettativa.
Infine, un'altra tematica rilevante riguarda l'ineleggibilità dei magistrati onorari. Da alcuni di anni si sta puntando molto su queste figure, non so con quali benefici risultati (forse, sarebbe ora di fare


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un bilancio in ordine a tale aspetto). Sono, comunque, previste norme specifiche anche per quanto concerne i magistrati onorari.
Credo quindi che, complessivamente, siamo riusciti unitariamente a costruire un provvedimento che risponde a tutte le problematiche del settore (è un merito che va attribuito, in primo luogo, al relatore, che ha compiuto un buon lavoro in merito). Pertanto, credo che tutti possiamo ritenerci soddisfatti (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gazzara. Ne ha facoltà.

ANTONINO GAZZARA. Signor Presidente, Plutarco, in Vite parallele. Alessandro-Cesare, nel contesto di un dialogo, ha inserito una frase che, in un certo senso, da allora ha rappresentato un modo esemplare di porre una questione relativa a funzioni o ruoli meritevoli di particolare salvaguardia: «Come mai hai ripudiato tua moglie?», venne chiesto a Cesare. Ed egli rispose: «Perché pensavo giusto che di mia moglie neppure si sospettasse».
Il tempo passa, ma alcuni valori rimangono, com'è giusto che sia. Vi sono ruoli e funzioni che di per sé richiedono un costume consono e non consentono, senza che venga scalfita l'immagine stessa di tutta la categoria, neppure il più piccolo errore, inteso sotto il profilo etico o morale del singolo.
L'avvocato, il medico, il notaio, che si comporta male, è sottoposto tra l'altro, sostanzialmente, ad un giudizio pure severo, ma personale o, meglio, personalizzato; dunque, posso decidere di non rivolgermi più a lui. Il magistrato che non garantisce l'imparzialità incide su tutta la categoria, dato che comunque la sfiducia in lui è di fatto estesa al sistema giustizia e allo Stato. Ciò vale per il magistrato notoriamente fazioso e di parte, come inevitabilmente diviene nell'opinione pubblica colui che sceglie un partito o una coalizione per candidarsi ad una elezione. Avrà da allora, per la gran parte dei cittadini, amici di cordata o avversari politici, che tali resteranno anche quando non sarà più un candidato o un eletto. Il cittadino sottoposto al suo giudizio lo considererà condizionato, si sentirà rafforzato o indebolito a seconda della propria collocazione politica rispetto a quella di chi deve giudicare la sua questione o deve indagare su di lui. Riterrà che le decisioni di quel magistrato non siano più improntate esclusivamente a criteri di professionalità e impermeabilità rispetto a spinte o pressioni di parte.
Ormai da troppo tempo si parla della necessità di un intervento legislativo volto a disciplinare tale situazione, pur nel rispetto della libera determinazione del cittadino-magistrato, che deve comunque poter scegliere l'impegno personale nell'attività politica, e insieme nel rispetto del cittadino-utente e di quella gran parte della stessa magistratura che vive la funzione come missione e che rifugge da ogni forma di commistione con qualsiasi altra attività, così come da qualsiasi tipo di pubblicità personale o pubblicizzazione degli atti del proprio ufficio, ritenuti comunque inquinanti dello stesso essere magistrato.
Ecco perché è opportuno stabilire che, qualora un magistrato dovesse candidarsi ad una elezione nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale o europea, a prescindere dall'esito, debba lasciare la magistratura. Così come sarebbe giusto prevederne la permanenza di diritto alle dipendenze del Ministero della giustizia - ad esempio, in ruoli amministrativi o quale avvocato dello Stato -, con la conservazione del trattamento economico e previdenziale, al fine di fare in modo che la scelta dell'attività politica rimanga libera almeno sotto l'aspetto economico.
Alcuni sono convinti che il sospetto sia l'anticamera della verità, altri ritengono invece che la politica del sospetto appartenga ad una civiltà non democratica; tutti comunque sono consapevoli che la giustizia sia fortemente in crisi - perché è in crisi di valori la società - e che non vi sia certo bisogno di martiri, ma di comportamenti esemplari.
La vita, d'altronde, è fatta di scelte e non è pensabile che l'incidenza del comportamento


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di chi svolge determinati ruoli sull'opinione degli altri possa prescindere da un interesse obiettivo - per così dire, pubblico - per coltivare opzioni esclusivamente soggettive. Queste ultime restano possibili e non sono certo legittimamente frenabili, ma le conseguenze devono essere disciplinate in modo da poter predeterminare le scelte.
In forza delle suddette motivazioni, ho deciso di presentare una proposta di legge tendente a disciplinare la materia. La Commissione competente l'ha discussa insieme con altri provvedimenti abbinati e, dopo un proficuo dibattito ed alcune qualificate audizioni, ha elaborato un testo che si fa carico della questione approntando una soluzione a mio avviso edulcorata, ma posta nel senso corretto della necessaria distinzione tra politica e magistratura.
Sono convinto che occorra più coraggio e che la divisione debba essere netta e definitiva. Ritengo comunque già significativo approvare una legge che trasfonda i valori in regole, per poi procedere ad eventuali successive modifiche migliorative. In ogni caso, occorre rilevare con compiacimento che il testo approvato tiene conto, oltre che della candidatura con esito positivo, anche dell'eventuale mancata elezione, attribuendo il dovuto rilievo alla scelta di svolgere attività politica, ritenuta di per sé incidente sulla carriera del magistrato.
Allo stesso modo appare significativa la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità estese, in aggiunta ai casi di parlamentare nazionale ed europeo e di consigliere regionale, alle elezioni amministrative, alle nomine ad assessore negli enti locali e a membro del Governo nazionale, così come la previsione di norme relative al ricollocamento e al rientro in ruolo e di quelle relative ai magistrati onorari.
Aspetto particolare e delicato poi, non affrontato nel testo della Commissione, è quello relativo al luogo di svolgimento dell'attività politica, ad esempio con ruoli e responsabilità di partito, se diverso da quello di candidatura, di elezione o di esercizio delle funzioni. Di tale aspetto sarà opportuno occuparsi in ragione del percorso avviato con la proposta oggi al nostro esame.
In definitiva la materia appare importante e merita una disciplina seria che dia al magistrato la possibilità di candidarsi e che lo renda al contempo consapevole della differente evoluzione almeno logistica della carriera in ragione di quella scelta. Sono convinto che la legge al nostro esame vada nella direzione giusta, anche se ribadisco che la distinzione tra magistratura e politica sotto l'effetto esaminato, ma non solo, deve essere chiara e definitiva e che a tale risultato occorre giungere nell'interesse della stessa magistratura oltre che della giustizia (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zanettin. Ne ha facoltà.

PIERANTONIO ZANETTIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, arriva finalmente all'esame della Camera dei deputati la proposta di legge di iniziativa parlamentare relativa alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati. Trattasi di un provvedimento urgente, straordinariamente attuale, forse addirittura tardivo, ma assolutamente necessario per arginare una commistione ormai degenerata tra magistratura e politica.
Gli esempi di tale commistione si sprecano. Voglio ricordare soltanto gli ultimi e più eclatanti esempi di tale malcostume. Mi riferisco, in particolare, alle candidature a sindaco di Emiliano a Bari e il più recente caso di Casson a Venezia.
Tutti comprendiamo l'opportunità - e forse addirittura la doverosità - di un intervento legislativo al quale, dopo il deposito della nostra proposta di legge, ha dato la propria adesione in numerose interviste ad organi di stampa lo stesso CSM, nella persona del suo vicepresidente Rognoni, tanto insostenibile appare la situazione attuale ed il vuoto normativo che oggi esiste.
Il caso vuole che il provvedimento arrivi all'esame dell'aula della Camera dei deputati proprio dopo l'annuncio della


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candidatura di Casson a sindaco di Venezia, candidatura che ha richiamato l'attenzione dei media e spaccato lo stesso schieramento di centrosinistra. Il caso di Casson è assolutamente emblematico di un uso distorto della funzione giurisdizionale.
Come è pensabile che il pubblico ministero, resosi protagonista dei più clamorosi processi della città lagunare, da Argo 16 al petrolchimico - processi peraltro spesso finiti in una bolla di sapone -, possa sfruttare la popolarità mediatica così acquisita per la candidatura a primo cittadino?

MARCO BOATO. Il processo per il petrolchimico non è finito in una bolla di sapone!

PIERANTONIO ZANETTIN. In molti casi così è accaduto.

MARCO BOATO. Bisogna stare molto attenti nel giudicare i processi.

PIERANTONIO ZANETTIN. Onorevole Boato, ripeto che in molti casi le iniziative di Casson non hanno portato a risultati positivi.
Prima ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Marone, membro del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, del quale ho condiviso l'equilibrio. Tuttavia, se questa è la posizione del suo gruppo parlamentare, mi chiedo come si possa essere giunti alla candidatura di Casson da parte dei DS di Venezia.
In questo caso trova ennesima conferma un fenomeno di circolazione viziosa tra magistratura e singole forze politiche che getta un'ombra inquietante sulla serenità e sul disinteresse di procedimenti giudiziari molto seguiti dall'opinione pubblica. Sulla questione il sottoscritto aveva da tempo presentato una propria proposta di legge, tendente a modificare la legislazione attualmente vigente, assai lacunosa, allo scopo di assicurare un'effettiva ed efficace applicazione dei princìpi di terzietà ed imparzialità, princìpi sanciti in particolare dal nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, anche a seguito della riforma sul giusto processo entrata in vigore nel 1999.
I contenuti di tale proposta sono stati ripresi nel testo oggi all'esame della Camera. È infatti. necessario evitare che la decisione dei magistrati di ricoprire incarichi elettivi di natura politica, quali quelli di deputato, senatore e parlamentare europeo, ma anche di consigliere regionale, provinciale o comunale, o di rivestire incarichi di governo, crei una dannosa sovrapposizione tra potere giurisdizionale e legislativo, pregiudicando l'efficienza dell'apparato giudiziario e il corretto funzionamento della divisione dei poteri.
Vi è inoltre la necessità di garantire la genuinità della competizione elettorale. La finalità di chi vi parla, nel presentare la sua proposta di legge, era dunque quella di garantire la possibilità del magistrato di candidarsi e di partecipare alla vita politica, ma anche di prevedere barriere più elevate all'ingresso alle cariche elettive e di governo nazionale e locale e di evitare comunque il rientro del giudice nella funzione giurisdizionale una volta esaurito il mandato politico.
Infatti, il giudice, come è stato osservato dai colleghi che mi hanno preceduto, non deve essere soltanto imparziale, ma deve anche apparire imparziale, e tale non può essere chi indossa o chi ha indossato la casacca della partigianeria tipica di chi agisce nell'ambito politico, tutelando, pur legittimamente, interessi tra loro in conflitto. In altre parole, il legislatore non deve tendere soltanto ad eliminare effettive distorsioni nell'esercizio della giurisdizione, ma deve anche avere cura di garantire la fiducia dei cittadini nell'imparzialità delle decisioni giudiziarie. Non può non cogliersi, come rilevato anche dal relatore, la contraddizione di un giudice che apparentemente è super partes ma che, candidandosi, improvvisamente si trasforma in un uomo di parte, quindi trascinato dal favore o dal livore dei soggetti che a suo favore o contro di lui si schierano nel corso della campagna elettorale. Non può essere trascurata neppure l'animosità o la riconoscenza del magistrato


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non eletto nei confronti di coloro che hanno osteggiato o appoggiato la sua candidatura.
È dunque il momento per un intervento legislativo, che forse, come ho già osservato, è addirittura tardivo. Nella proposta di legge presentata originariamente da chi vi parla, si prevedeva che, una volta terminato il mandato politico, il magistrato non poteva più rientrare nella magistratura ed era destinato ai ruoli dell'avvocatura dello Stato. La ratio del proponente era evidente: si creava uno «scivolo» che precludeva al magistrato il rientro nella funzione giurisdizionale, risolvendo per sempre il possibile, latente conflitto di interessi. Era chiaro che la norma costituiva un legittimo disincentivo alle disinvolte candidature politiche dei magistrati. Pareva, peraltro, a chi vi parla una soluzione rispettosa dei precetti costituzionali, in grado di bilanciare adeguatamente i principi contrapposti del libero e democratico esercizio dell'attività politica e della necessaria imparzialità del giudice.
Tale norma è stata soppressa nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Commissione affari costituzionali, anche, a mio avviso, per l'acclarata contrarietà degli avvocati dello Stato all'immissione nei loro ruoli di colleghi provenienti dalla magistratura, così come per le riserve espresse dagli stessi giudici interessati. Comprendo che sussistevano problemi di transito fra i ruoli, ma resto convinto che tale soluzione appariva la migliore tra quelle possibili.
Ho seguito personalmente i lavori nella Commissione affari costituzionali, e ho apprezzato l'opera svolta dal relatore, onorevole Bressa, cui va riconosciuto il merito di aver sottoposto all'esame dell'Assemblea un testo sostanzialmente condiviso che, con ogni probabilità, costituisce un punto di mediazione accettabile. Non posso tuttavia negare un po' di delusione per il risultato finale: avrei, in effetti, preferito maggiore coraggio e risolutezza da parte del Parlamento nell'affrontare la questione.
Nel testo elaborato dal relatore, infatti, il magistrato, cessato dalla funzione politica, viene destinato a un ruolo giudicante, con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali in un distretto di corte d'appello diverso da quello nel quale aveva esercitato, per un periodo pari a cinque anni. Mi pare, francamente, troppo poco: si tratta, infatti, di una soluzione ancora troppo blanda e contraddittoria, in quanto è troppo facile il transito tra potere politico e potere giurisdizionale e troppo agevole il rientro nella funzione giudicante.
E come conciliamo questa norma con la riforma dell'ordinamento giudiziario, recentemente varata dal Parlamento, che ha distinto in modo netto, e una volta per tutte, le funzioni giudicante e requirente all'interno della magistratura?
Si rischia, dopo una carriera politica, una forma surrettizia di passaggio del magistrato dalla funzione requirente a quella giudicante, eludendo la chiara ratio legis del nuovo ordinamento giudiziario.
Come già abbiamo sottolineato, avremmo, quindi, preferito una scelta più coraggiosa e una separazione più netta fra la funzione giurisdizionale e quella politica. Ciò nondimeno, il giudizio su questa legge rimane altamente positivo avendo, peraltro, il testo unificato ripreso molte delle norme contenute nella nostra originaria proposta di legge.
Finalmente il Parlamento stabilisce l'ineleggibilità a sindaco, presidente di provincia, consigliere comunale e circoscrizionale per i magistrati che abbiano svolto la propria funzione in un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello ove è compreso il comune o la provincia ove sono indette le elezioni.
Finalmente viene introdotta la incompatibilità dei magistrati con la carica di assessore comunale e provinciale, la cui mancanza (lo ha riconosciuto anche l'onorevole Maroni poc'anzi) è fonte oggi di imbarazzanti situazioni di palese conflitto di interesse che non possono essere rimosse a legislazione vigente.
Particolarmente innovativa è la disciplina relativa alle cause di ineleggibilità al Parlamento europeo dei magistrati che abbiano, nei quattro anni antecedenti, esercitato le loro funzioni nelle circoscrizioni


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elettorali sottoposte alla loro giurisdizione: disciplina già prevista nella proposta di legge presentata dal sottoscritto quale primo firmatario.
Finalmente viene sancita l'incompatibilità tra la funzione di magistrato e la carica di membro di Governo. Vengono, infine, stabilite norme per i magistrati candidati, ma non eletti, che non potranno, per i cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte d'appello in cui è compresa, in tutta o in parte, la circoscrizione nell'ambito della quale si sono svolte le elezioni. È anche questa un'innovazione normativa particolarmente significativa ed importante che tendo rimarcare.
Per tali motivi esprimiamo la nostra sostanziale e profonda adesione al provvedimento in esame, che sosteniamo convintamente. Naturalmente ci riserviamo ancora di fornire un contributo al miglioramento del testo nel corso dei successivi lavori parlamentari (Applausi).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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