![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. L'onorevole Romano ha facoltà di
FRANCESCO SAVERIO ROMANO. Signor ministro, in tempi in cui si parla di federalismo, va ricordato che lo statuto autonomo della regione siciliana precede la Costituzione italiana: lo statuto autonomo della regione siciliana è normativa di rango costituzionale.
PRESIDENTE. Onorevole Romano...
FRANCESCO SAVERIO ROMANO. ... al di fuori del dettato costituzionale.
PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di
CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, la questione della corretta attuazione dell'articolo 37 dello statuto della regione siciliana si inserisce nell'alveo più generale della modifica della legge del 1965, ricordata dall'onorevole Romano, contenente la normativa di attuazione degli articoli 36 e 37 dello statuto della regione Sicilia.
del criterio di ripartizione delle imposte sul reddito delle imprese già in vigore per l'IRAP.
PRESIDENTE. L'onorevole Romano ha facoltà di
FRANCESCO SAVERIO ROMANO. Signor Presidente, signor ministro, la risposta del Governo ci lascia solo parzialmente, ma molto parzialmente, soddisfatti.
In particolare, l'articolo 37 dello statuto prevede che le imprese operanti in Sicilia, ancorché aventi sede legale fuori di essa, debbano versare le tasse alla regione siciliana in conformità all'autonomia fiscale riconosciuta alla stessa. Questo principio fu attuato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Dopo la riforma tributaria di cui alla legge delega n. 825 del 1971, un'erronea interpretazione ha comportato la disapplicazione della norma costituzionale e, per un lungo lasso di tempo, si è operato ...
Nel dicembre 2002 e, successivamente, nel gennaio 2003, con la commissione paritetica di cui all'articolo 43 del medesimo statuto, la Camera rese giustizia ed approvò una norma che ristabilì gli esatti termini della questione. Tuttavia, in sede di attuazione, il Governo non ha ancora dato risposta piena a tale problematica.
Effettivamente, l'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aveva attribuito all'alta commissione di studio per l'attuazione del federalismo fiscale anche il compito di proporre modalità di attuazione del predetto articolo 37 che tenessero conto
Nelle more della conclusione dei lavori dell'alta commissione, la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto della regione siciliana, in esplicazione delle autonome funzioni attribuite dallo statuto e tenendo conto della peculiare natura delle norme di attuazione e del regime delle fonti dell'ordinamento, ha definito, in data 28 gennaio 2003, uno schema contenente una normativa di attuazione dell'articolo 37 in parola (pur essendo stato espresso parere contrario del Ministero dell'economia delle finanze nel corso dell'istruttoria preliminare effettuata dal Ministero per gli affari regionali).
Poiché le obiezioni che il Ministero dell'economia e delle finanze aveva sollevato ponevano problemi di copertura finanziaria, nel quadro complessivo della finanza pubblica nazionale, il predetto schema, già inviato agli uffici della Presidenza del Consiglio, non è stato ancora sottoposto al Consiglio dei ministri. Peraltro, in relazione alle oggettive difficoltà incontrate per l'approvazione della norma in questione, il Governo è determinato ad affrontare la questione, d'intesa con la regione Sicilia, nell'ambito di un'integrale revisione della normativa del 1965 che riguardi l'intera finanza regionale siciliana (con riferimento all'attuazione di tutte le norme statutarie riguardanti la materia e, quindi, non solo dell'articolo 37 citato, ma anche degli articoli 36 e 38).
La commissione paritetica, al riguardo, ha già espresso, con una deliberazione preliminare, una bozza di articolato che è stata sottoposta al parere dei competenti uffici della regione Sicilia e del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è attualmente in corso un confronto valutativo per portare a termine il lavoro, sulla base delle predette ipotesi normative, e trovare una soluzione concordata e condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla regione Sicilia.
Riteniamo che la revisione dello statuto della regione, così come l'applicazione del federalismo fiscale, previsto dagli articoli 36, 37 e 38 dello statuto della regione, siano passaggi urgenti e necessari, ma ancora più urgente e necessario è dare applicazione ai dettami costituzionali sanciti dalle leggi dello Stato, per i quali il Governo del nostro paese si è trovato ad essere condannato con sentenze della Corte costituzionale, una del 1999 e l'altra del 2004, riguardanti materie analoghe.
Quindi, l'insoddisfazione riguarda pressoché il fatto specifico relativo alla mancanza di copertura finanziaria, poiché la copertura finanziaria non può che venire dopo il rispetto della legge, e trattandosi di una legge costituzionale, quindi primaria nel nostro ordinamento, occorre compiere ogni sforzo affinché si dia completa attuazione a tale disposizione.


