Allegato A
Seduta n. 603 del 16/3/2005


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(Sezione 6 - Iniziative normative volte all'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto della regione Sicilia in materia di accertamento di redditi di impresa)

ROMANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana prevede che l'accertamento dei redditi delle imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal territorio della regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, deve essere determinato in modo da evidenziare la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi;
alle disposizioni dell'articolo 37 dello statuto era stata data puntuale esecuzione, in forza degli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria), fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria di cui alla legge delega n. 825 del 1971, che comportò un profondo rinnovamento dell'ordinamento tributario nazionale, la cui erronea attuazione ha comportato la disapplicazione della norma costituzionale contenuta nell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana;
la Corte costituzionale ha più volte affermato (si vedano le sentenze n. 138 del 1999 e n. 306 del 2004) la spettanza in favore della Regione siciliana del «gettito derivante dalla capacità fiscale che si manifesta nel suo territorio», cioè «dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell'ambito regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria»;
con legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 3, è stata istituita un'alta commissione di studio per l'attuazione del federalismo fiscale e, per l'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, con il compito di proporre le modalità mediante le quali i soggetti passivi dell'imposta assolvono la relativa obbligazione tributaria sulla base dell'estensione del criterio della ripartizione delle imposte sul reddito delle imprese, già sperimentato per l'irap, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che la stessa Corte costituzionale ha definito essere «conforme alle norme di attuazione» (sentenza n. 138 del 1999);
la commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello statuto regionale ha determinato, in data 28 gennaio 2003, la norma di attuazione dell'articolo 37, volta a consentire l'acquisizione alle casse regionali del gettito tributario in questione -:
quali siano le ragioni per le quali il Governo non abbia ancora provveduto, dopo oltre due anni dalla conclusione dei lavori della commissione paritetica, a proporre nelle forme previste l'apposita norma legislativa.
(3-04343)
(15 marzo 2005)