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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Brutti: Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell' Assemblea (vedi calendario).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Perlini, ha facoltà di svolgere la relazione.
ITALICO PERLINI, Relatore. Signor Presidente, il provvedimento in esame giunge in Assemblea dopo un iter in Commissione durato più di due anni e terminato nel mese di maggio del 2004. Appare opportuno approvare quanto prima tale provvedimento, in considerazione della sua importanza sul piano sia preventivo, sia repressivo, al fine di cercare di evitare i drammi conseguenti agli incidenti stradali, e comunque per offrire un risarcimento almeno morale alle vittime e ai loro parenti.
Vorrei sottolineare che il testo unificato delle proposte di legge in tale materia si inserisce all'interno di un disegno organico più ampio, tracciato nel corso dell'attuale legislatura, essendo stato preceduto dalla legge n. 72 del 2003, recante modifiche al codice penale ed al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso, nonché dal decreto legislativo n. 9 del 2002, recante modifiche al codice della strada.
Il provvedimento in esame è finalizzato a contrastare più efficacemente il fenomeno dell'aumento delle vittime degli incidenti stradali, verificatosi proprio in questi ultimi anni. Esso è diretto ad inasprire il quadro delle sanzioni applicabili alle fattispecie riconducibili agli incidenti citati, nonché ad introdurre nuove disposizioni per assicurare un più celere svolgimento dei processi penali e civili in materia e per allargare l'ambito di applicazione del risarcimento alle vittime degli incidenti medesimi. A tale scopo, esso interviene su diversi articoli del codice penale, del codice di procedura penale e del codice di procedura civile.
L'articolo 1 prevede, nei confronti del responsabile del reato di omicidio colposo commesso con violazione del codice della strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni a seguito della sentenza di condanna. Si consideri che una novità di notevole portata è costituita dall'applicazione della sospensione della patente anche nel caso di patteggiamento, seppure la pena sia diminuita fino ad un terzo.
Con l'articolo 2, si aumentano le pene edittali previste per i reati di lesioni colpose gravi, gravissime e mortali. Il comma 1, in particolare, sostituisce il comma 2 dell'articolo 589 del codice penale, aggravando la pena applicabile nel caso di omicidio colposo commesso con una violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Si prevede, nel caso di violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena della reclusione da due a cinque anni. Rispetto alla normativa vigente, viene, quindi, elevato il limite minimo della pena edittale, portandolo da uno a due anni.
Il comma 2 dell'articolo in esame sostituisce il comma 3 dell'articolo 590 del codice penale, che dispone che se le lesioni gravi o gravissime sono commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da 480 mila a 1.200.000 delle vecchie lire. La pena per le lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da 1.200.000 a 2.400.000, sempre delle vecchie lire.
Si aumentano le pene, prevedendo, nel caso di lesioni gravi, la reclusione da tre mesi ad un anno o la multa da 500 a 2 mila euro, e nel caso di lesioni gravissime, la reclusione da uno a tre anni.
L'articolo 3 è diretto ad inserire, dopo l'articolo 175 del codice di procedura civile, l'articolo 175-bis, al fine di accelerare lo svolgimento dei processi civili in materia di risarcimento danni da incidenti stradali gravi. È stabilito che il giudice istruttore, chiamato a pronunciarsi su una domanda di risarcimento relativa a lesioni personali mortali, o gravissime, provocate da incidenti stradali, fissi le udienze di trattazione successive alla prima a non più di due mesi l'una dall'altra. Sono, inoltre, vietate le udienze di mero rinvio e sono ridotti alla metà i termini per lo scambio di memorie e di repliche.
L'articolo 4 è diretto ad inserire diversi articoli nel codice di procedura penale, per disporre un'abbreviazione di termini dell'istruttoria penale. Al comma 1, aggiungendo un nuovo comma all'articolo 416 del codice di procedura penale, si prevede che nel caso di omicidio colposo o lesioni colpose conseguenti alla violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, la proroga per le indagini preliminari possa essere disposta solo una volta e, comunque, per giusta causa.
Al comma 2, sempre per accelerare il procedimento, in particolare il rinvio a giudizio, si prevede, per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale che la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero debba essere depositata entro trenta giorni dal termine delle indagini preliminari. Si consideri che la normativa vigente non prevede alcun termine per il deposito della richiesta di rinvio a giudizio.
Il comma 3, modificando l'articolo 429 del codice di procedura penale, introduce un termine massimo di sessanta giorni, intercorrente tra il decreto di citazione a giudizio e la data fissata per il giudizio stesso, mentre la normativa vigente prevede solo che il giudizio non possa essere iniziato prima di venti giorni dalla data di emissione del decreto.
Il comma 4, modificando l'articolo 552 del codice di procedura penale, prevede che nel caso del reato di lesioni colpose conseguenti alla violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari e che la data di comparizione davanti al giudice sia fissata non oltre novanta giorni dall'emissione del decreto.
L'articolo 5 introduce, nei giudizi civili e penali relativi ad incidenti stradali nei quali sia allegata e documentalmente provata la sussistenza di lesioni gravissime o la morte delle vittime, la possibilità di condannare i responsabili, o i loro assicuratori, al pagamento di una somma a titolo di provvisionale, a beneficio delle vittime medesime o dei loro aventi causa. Più in particolare, il giudice sarà tenuto a tale pronuncia su richiesta delle vittime o dei loro aventi causa, sempre che, dopo sommario accertamento, ravvisi gravi elementi di responsabilità a danno del conducente. La provvisionale dovrà essere pari ad una percentuale oscillante tra il trenta ed il cinquanta per cento, in ragione dell'apparente fondatezza della domanda, di quanto, secondo l'esperienza dell'ufficio, sarebbe liquidato in sentenza a titolo di risarcimento del danno allegato.
Infine, l'articolo 6 modifica il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (ossia, il nuovo codice della strada), introducendovi l'articolo 224-bis (Obblighi del condannato). La norma dispone che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso
con violazione delle norme del codice della strada, il giudice possa disporre anche la pena della prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, enti pubblici territoriali o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
La disposizione rappresenta una novità di notevole portata, che può avere una grande efficacia non solo sul piano rieducativo, ma anche in funzione di un eventuale riavvicinamento tra le vittime o le famiglie delle vittime e il colpevole. Inoltre, si introduce una forma di indennizzo per l'intera collettività.
Osservando, conclusivamente, che le proposte di legge in discussione affrontano un problema particolarmente sentito, per il quale si battono soprattutto le associazioni delle vittime degli incidenti stradali, invito l'Assemblea ad una rapida approvazione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
FRANCESCO BOSI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito, nella fase in cui si passerà all'esame degli articoli.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, svolgerò un rapido intervento adesivo alla relazione del relatore e adesivo, altresì, alle proposte di legge che nel testo della Commissione risultano unificate.
Vorrei esprimere poche parole per sottolineare le questioni più salienti sottese al provvedimento in discussione. È, ormai, diffuso un sentimento, di cui la mia parte politica, al pari delle altre, si fa carico: l'incidentistica stradale, con il carico di vittime che determina annualmente, alimenta ormai una grande questione sociale, di cui giustamente e doverosamente si occupano ora la Camera dei deputati e il Parlamento.
Sono state presentate più proposte di legge, da varie parti politiche rappresentate in Parlamento e, rispetto al testo che il relatore ha poi sintetizzato, anche al fine di raccogliere le istanze largamente condivise e contenute nelle varie proposte, il gruppo dei Democratici di sinistra esprime una sostanziale condivisione. Ciò non ci impedisce, ovviamente, di presentare una serie di emendamenti, che non hanno altra funzione se non quella di riproporre questioni che a noi sembrano particolarmente importanti e che, in modo molto sereno, rappresentiamo e presentiamo ai colleghi dell'Assemblea e della Commissione.
Nel testo in discussione, ci sembra molto importante l'inserimento di un articolato regime sanzionatorio. È la prima volta che accade al di fuori della competenza del giudice di pace e ciò a noi sembra un fatto innovativo, di grande importanza anche culturale rispetto alle dinamiche delle politiche del diritto in atto nel nostro paese.
Giusti ed opportuni sono, altresì, gli interventi di natura processuale in materia penale e in materia civile, per rendere l'iter processuale più rapido e più - lo dico tra virgolette - «sensibile» alle esigenze delle parti in causa, giacché è chiaro ed evidente che le vicende umane evocate in questi processi sono spesso particolarmente significative per la quotidianità dei nostri concittadini.
Ci sembra altrettanto importante, altresì, il regime amministrativo che riguarda la sospensione della patente, che, tutto sommato, appare l'aspetto più importante, giacché è evidente ed incisiva la valenza preventiva rispetto alle questioni che andiamo ad esaminare ed a cercare di normare in modo più moderno ed efficiente per la nostra collettività.
In conclusione, discuteremo nel Comitato dei nove i nostri emendamenti, che non hanno assolutamente lo scopo di rallentare l'iter parlamentare, rispetto al quale manifestiamo ulteriormente la nostra massima disponibilità affinché esso sia il più rapido possibile.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Molinari. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE MOLINARI. Signor Presidente, si tratta di una proposta che - come ha sottolineato giustamente il relatore - rappresenta la sintesi di altre proposte di vari gruppi politici, le quali, sotto diversi aspetti e prospettive, erano intervenute sulla materia delle conseguenze derivanti da incidenti stradali, ponendosi l'obiettivo di adeguare le pene da infliggersi in concreto al responsabile dei sinistri o di creare le condizioni processuali affinché le vittime potessero avere giustizia in tempi rapidi all'interno di un sistema risarcitorio maggiormente efficace.
Tutte le proposte di legge partivano dalla constatazione di un'eccessiva lungaggine dei processi, assieme alla necessità della revisione della normativa in materia risarcitoria, nonché dell'inadeguatezza del sistema sanzionatorio in materia di incidenti stradali, che oggi consente la possibilità di definire il processo con patteggiamento a pena pecuniaria convertita per l'omicidio colposo ovvero con una semplice multa per quanto riguarda il delitto di lesioni.
Il testo che la Commissione porta all'esame dell'Assemblea è apprezzabile nelle finalità e nelle formulazioni tecnico-giuridiche, anche se per taluni aspetti parrebbe opportuno qualche piccolo intervento di adeguamento o qualche scelta più decisiva verso un processo rapido.
È innanzitutto apprezzabile l'elevazione del termine di sospensione della patente di guida, sia nell'ipotesi di omicidio colposo sia di lesioni gravi o gravissime, perché si ritiene che ciò possa costituire un valido deterrente per i trasgressori.
Analoghe considerazioni sono da svolgere sul disposto dell'articolo 2, laddove si eleva la pena edittale per i delitti di lesioni colpose e di omicidio colposo connessi a violazioni di norme antinfortunistiche ovvero di quelle relative alla circolazione stradale. L'unificazione della disciplina dei due tipi particolari di violazioni ricalca l'analoga previsione di cui al secondo comma dell'articolo 589 e al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale.
Particolare attenzione è stata prestata all'accelerazione del processo civile, per il quale si sono previsti termini più brevi ed inderogabili, anche se si ritiene che andrebbe valutata la possibilità di applicare a tutte le fattispecie concernenti le materie in esame (lesioni o morte conseguenti a circolazione stradale o a infortuni di lavoro) la disciplina di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile (processo del lavoro), sia per una migliore collocazione sistematica, sia per superare la questione posta nelle osservazioni formulate dal parere della I Commissione permanente affari costituzionali. Infatti, la I Commissione ha correttamente osservato che dal testo andrebbero espunti i richiami alle lesioni o alla morte conseguente ad infortuni sul lavoro, atteso che i relativi procedimenti sono disciplinati dalle norme speciali che attengono al processo del lavoro.
A nessuno sfugge che, se si dovesse operare in tal senso, si creerebbe una differenziazione ingiustificata di disciplina all'interno degli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale. Pertanto sembrerebbe opportuno valutare la possibilità di intervenire sulla disciplina processuale civile, collocando l'intera materia all'interno della disciplina prevista dagli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.
Infine, pare condivisibile la previsione contenuta nell'articolo 5, la quale consente al giudice, anche al di fuori della previsione di cui all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, di concedere una provvisionale immediatamente esecutiva compresa tra il 30 e il 50 per cento del danno presumibile. Più problematica appare invece la previsione contenuta nell'articolo 6 della proposta di legge, soprattutto nella parte in cui non si identifica la natura della pena del lavoro di pubblica utilità, sia perché nel testo si fa riferimento alla condanna a pena definitiva, sia per l'uso dell'avverbio «altresì», che parrebbe dunque inquadrare una nuova figura
di pena accessoria, estranea alla disciplina di cui all'articolo 19 del codice penale. Peraltro, sarebbe necessario definire meglio il quadro nel quale inserire tale scelta, che in linea generale appare adeguata ad un sistema sanzionatorio moderno e certamente aderente alla funzione rieducativa della pena.
Complessivamente, il giudizio del gruppo della Margherita resta positivo e ci auguriamo che le questioni che in questa sede abbiamo prospettato possano trovare un'idonea soluzione, anche con proposte emendative, nella discussione e nell'approvazione dell'articolato.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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