Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 597 del 7/3/2005
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Discussione del progetto di legge: S. 1432-1533-2493-2645-2663-3009 - Senatori Manzione ed altri; Nieddu ed altri; d'iniziativa del Governo; senatori Pascarella ed altri; Florino ed altri; Pessina: Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (5433) e delle abbinate proposte di legge: Spini; Carboni; Carboni; Lavagnini; Minniti ed altri; Pisa ed altri; Perrotta (258-527-534-576-2807-2866-5443) (ore 15,37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge, già approvato dal Senato, d'iniziativa dei senatori Manzione ed altri; Nieddu ed altri; d'iniziativa del Governo; senatori Pascarella ed altri; Florino ed altri; Pessina: Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Spini; Carboni; Carboni; Lavagnini; Minniti ed altri; Pisa ed altri; Perrotta.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, vedo che è appena arrivato in aula il rappresentante del Governo. Volevo solo essere sicuro che una riforma del codice militare non fosse affrontata alla presenza del sottosegretario Dozzo, che ha sicuramente tante competenze, ma non quella relativa al codice militare. Volevo chiedere la presenza del rappresentante del Governo competente, che - ripeto - è testè arrivato in aula.


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PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, lei sa meglio di me che qualunque membro dell'esecutivo ha titolo di partecipare ai lavori parlamentari, rappresentando il Governo nella sua soggettività e collegialità.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 5433)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto altresì che le Commissioni II (Giustizia) e IV (Difesa) si intendono autorizzate a riferire oralmente.
Il relatore per la maggioranza per la IV Commissione, onorevole Gamba, ha facoltà di svolgere la relazione.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA, Relatore per la maggioranza (IV Commissione). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci accingiamo ad iniziare la discussione sulle linee generali sull'atto Camera n. 5433, che costituisce la trasformazione del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento in riferimento al disegno di legge di iniziativa governativa, promosso di concerto dai ministri della difesa e della giustizia, di delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare.
A tal proposito intendo sottolineare che, a seguito di una modifica derivante dall'approvazione di un emendamento soppressivo nel corso dell'esame congiunto da parte delle Commissioni II e IV della Camera, è stata espunta dal testo oggi all'esame dell'Assemblea tutta la parte relativa alla delega per la riforma della legge penale militare di guerra.
Comunque, al di là del fatto che il testo risulta così limitato all'ambito delle leggi penali militari di pace, è nota la volontà sia del Governo sia dei gruppi di maggioranza di reintrodurre anche la parte relativa alla delega per la revisione delle leggi penali militari di guerra in sede di esame in aula. Infatti, mi risulta che siano stati già presentati emendamenti in tal senso; quindi, signor Presidente, riterrei di non modificare la relazione, che ovviamente è riferita anche all'ambito della riforma della legge penale militare di guerra, pur tenendo conto di tale particolarità.
Ebbene, il Governo con il disegno di legge in oggetto chiede al Parlamento la delega per procedere ad una revisione generale dei codici militari di pace e di guerra nonché di alcune leggi collegate, risalenti al 1941, ovvero all'emanazione del due codici.
A tali codici, tuttora in vigore, viene riconosciuto un grande valore tecnico-giuridico; tuttavia, essi sono stati modificati in qualche parte a causa del decorso del tempo e dell'attività di alcuni organi giurisdizionali di legittimità costituzionale, subendo una certa evoluzione.
Nonostante questo, il complesso delle norme ancora in vigore si conferma di elevata qualità tecnica. Pur essendo stati emanati durante un regime diverso e in periodo di guerra, le disposizioni presentano caratteristiche che al tempo erano di assoluta novità e progresso; anche ai giorni nostri esse hanno mantenuto il loro valore, nonostante il passare del tempo, tanto da aver reso possibile procedimenti contro quelli che oggi sono definiti «crimini di guerra», mentre all'epoca tali fattispecie non erano previste in nessuna norma al mondo, perché introdotte all'interno del diritto internazionale soltanto in periodi successivi.
Alcune parti «pre-costituzionali» hanno subìto talune modificazioni per essere adeguate al dettato costituzionale. Ebbene, tranne tali eccezioni, il complesso normativo ha mantenuto un assetto complessivamente efficace. In particolare, ho fatto prima riferimento alle norme del codice penale militare di guerra per reati contro le leggi e gli usi di guerra, ovvero fattispecie che successivamente sono stato unanimemente definite «crimini di guerra».


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Quindi, il codice di guerra, con disposizioni certamente all'avanguardia per il periodo in cui sono state emanate, ha consentito - e consente tuttora laddove è applicato, ovvero in Afghanistan e in Iraq, zone in cui sono impegnate le Forze armate italiane - di tutelare penalmente la popolazione civile, i feriti, i prigionieri contro eventuali abusi compiuti dai militari.
Nel frattempo, nonostante che la consistenza originaria della legge sia in parte mutata, è comunque possibile mantenere - così come ha dichiarato di voler fare il Governo con la delega in oggetto - l'impianto complessivo di quelle disposizioni e delle norme relative al periodo di pace.
È evidente che nel frattempo sono però intervenute nuove esigenze. Pertanto, è assolutamente necessario rivedere e modificare quelle norme in maniera sistematica e coordinata perché devono essere innanzitutto rapportate ai nuovi obiettivi prefissati tramite tale attività legislativa.
È dunque necessario un adeguamento all'attuale realtà internazionale nonché alla mutata struttura delle Forze armate, che, come è noto, anche per decisione di questa Camera, ha visto, con l'inizio dell'anno in corso, la cessazione anticipata del servizio di leva e l'introduzione del reclutamento su base volontaria e dunque ancora più professionale.
È altresì necessario - e ciò si prefigge il Governo con il disegno di legge delega in esame - adeguare le norme penali militari alla realtà dei nuovi compiti delle Forze armate, con particolare riferimento alle missioni all'estero per la sicurezza internazionale, laddove in situazioni che non riflettono né la condizione di pace né la condizione di guerra in senso stretto si manifesta l'esigenza sempre più forte di tutelare giuridicamente due capisaldi, per quanto concerne le leggi militari, costituiti dalla coesione delle Forze armate e dalla tutela dei soggetti deboli cui si è fatto riferimento.
Inoltre, è necessario adeguare e meglio conformare la legislazione vigente agli obblighi nascenti, anche per l'Italia, dal diritto internazionale umanitario e in particolare a quanto discende dall'adozione dello statuto della Corte penale internazionale nella parte relativa ai crimini di guerra.
Il rapido e progressivo mutare dello scenario internazionale ha evidenziato in modo pregnante queste esigenze, e lo stesso Parlamento ne ha tenuto conto in occasione dei provvedimenti relativi alla partecipazione alla cosiddetta operazione Enduring freedom per la guerra al terrorismo in Afghanistan (mi riferisco, in particolare, al decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito nella legge 31 gennaio 2002, n. 6, e al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 15). In tali atti normativi il Governo, per la prima volta nel dopoguerra, ha ritenuto necessario disporre l'applicazione della legge penale militare di guerra, facendo così venir meno una sorta di ipocrisia che viceversa aveva contrassegnato precedenti occasioni e che aveva fatto sì che altre maggioranze prevedessero l'applicazione della legge penale militare di pace anche ad operazioni tipicamente di combattimento, come quelle svoltesi nell'ambito della missione in Kosovo. Peraltro, prevedendo l'applicazione della legge penale militare di guerra, sono state introdotte alcune modificazioni assolutamente necessarie, e, in particolare, non è stata resa effettiva l'applicazione dell'organizzazione giurisdizionale del tempo di guerra, rinviando a quella normalmente prevista per il tempo di pace.
Dunque, con le citate leggi n. 6 e n. 15 del 2002, è stata prevista l'applicazione della legge penale militare di guerra, al fine di assicurare protezione ai beni da essa tutelati, introducendo un'importante equivalenza fra lo stato di guerra dichiarato e il conflitto armato e prevedendo la definizione di quest'ultimo. Il codice penale militare di guerra è dunque applicato, in virtù degli atti legislativi citati, tutte le volte che la partecipazione a operazioni militari per finalità di sostegno della pace fuori


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dai confini nazionali comporti il prevedibile ricorso all'uso della forza armata in una situazione conflittuale, a prescindere dall'avvenuta dichiarazione dello stato di guerra. Si prevede quindi il ricorso, anche senza la formale dichiarazione dello stato di guerra, all'applicazione della legge penale militare di guerra quando ci si trovi in una situazione di conflitto armato.
Tali modifiche sono state introdotte, con i provvedimenti citati, per fare fronte ad esigenze contingenti. Tuttavia, da parte di questa Assemblea è stata avvertita l'esigenza, manifestata anche attraverso alcuni documenti di indirizzo, di una riforma complessiva delle leggi penali militari di guerra.
Il Governo ha dato seguito a tali necessità avviando l'iter del disegno di legge oggi all'esame della Camera tramite la produzione di una bozza e di un approfondito studio (che ha richiesto più di un anno di lavoro) svolto da una commissione nominata dal ministro della difesa, presieduta dal Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione e composta da esperti di livello della magistratura, dell'università e del mondo militare (nella quale erano comunque rappresentate una varietà di posizioni). Il Governo ha quindi chiesto ed ottenuto, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 24 marzo 1989, il parere del Consiglio della magistratura militare, competente ad esprimersi sui disegni di legge riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare.
Sul testo vi è stata ampia convergenza, non solo degli esperti e della stessa commissione nominata dal Ministero della difesa, ma anche del Ministero della giustizia, che ha partecipato tramite propri esperti alla stessa commissione e ha poi convenuto di presentare di concerto il testo finale al Parlamento.
Quanto al merito della riforma, che in buona parte riprende alcuni dei temi già introdotti con i primi interventi legislativi da me ricordati, il disegno di legge mira ad attualizzare il corpus complessivo della legge penale militare rispetto agli odierni compiti delle Forze armate, specialmente in ordine alle missioni all'estero; in tal senso si aderisce alle istanze del Parlamento presenti, in particolare, negli ordini del giorno da me richiamati. Contemporaneamente, si rende necessario adeguare completamente anche l'articolo 8 dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, che prevede appunto i cosiddetti crimini di guerra. Tale adeguamento consente di attualizzare le disposizioni già presenti nell'ottimo codice penale militare di guerra del 1941 che, nel libro III, titolo IV, definisce tali casi come reati contro le leggi e gli usi di guerra. Ancora una volta si vuole sottolineare come il suddetto codice sia l'unico, tra tutti quelli coevi, a prevedere tali norme già al momento della sua emanazione.
La completa professionalizzazione delle Forze armate, inoltre, comporta la necessità, ovviamente, sia di considerare in maniera differente alcune fattispecie riferite alla leva (come la mancata presentazione e la renitenza) sia di enfatizzare, modulare e precisare meglio le fattispecie attinenti ai compiti, alla struttura e all'organizzazione delle Forze armate, in una chiave di chiara volontarietà.
Lo statuto penale delle operazioni militari armate all'estero viene configurato in termini modulari e conformemente alla crescita dell'importanza di tali operazioni. Ho già fatto riferimento ai primi interventi circa la partecipazione a missioni all'estero in situazioni di conflitto armato; a tal proposito, il testo e la delega presentati prevedono una forma progressiva di maggiore o minore pregnanza delle norme, a seconda che sussista uno stato di guerra vero e proprio o una condizione di pace, passando attraverso situazioni decrescenti nelle quali si rende peraltro necessario l'uso della forza militare, quindi sino a giungere sostanzialmente alle cosiddette operazioni di peacekeeping. Tutto ciò è volto ad assicurare la congruenza e la proporzionalità delle esigenze di coesione rispetto ai diversi contesti operativi generali delle operazioni militari.


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Altra caratteristica del testo presentato dal Governo e già approvato dal Senato, discende dalla razionalizzazione dell'attuale disomogeneo riparto di attribuzioni tra la giurisdizione ordinaria e quella militare.
Si interviene, infatti, nella seconda parte del testo di legge, introducendo una diversa organizzazione, in considerazione anche del fatto che ormai il magistrato militare gode delle medesime garanzie di autonomia e di indipendenza proprie del giudice ordinario, caratterizzandosi perciò quella militare come una magistratura specializzata ad ordinamento autonomo.
Tale razionalizzazione viene effettuata sia avendo riguardo, come indica la giurisprudenza della Corte costituzionale e la dottrina, all'interesse militare, per il quale il giudice militare ha la sua necessaria expertise, sia considerando il fatto che, per effetto della sospensione anticipata della leva obbligatoria, sono venute meno gran parte di quelle domande di giustizia di cui fino a ieri si occupavano i giudici militari, relativamente alla situazione del sistema della coscrizione obbligatoria, all'interno di un disegno di ottimizzazione delle risorse (in tal caso della giustizia militare, pure prevista e garantita dall'articolo 103 della stessa Carta costituzionale).
A tale proposito, nell'ampio dibattito intervenuto durante l'esame in sede referente delle due Commissioni congiunte, più volte è stato sostenuto che la scelta di mantenere la magistratura militare autonoma, con un sistema organizzato di organi giurisdizionali territorialmente competenti, anche in ordine ai diversi gradi del giudizio, non corrisponderebbe alla tendenza che dovrebbe riscontrarsi, secondo i critici, nel mondo intero, il quale, a loro dire, vedrebbe la progressiva scomparsa dei sistemi a magistratura militare autonoma a fronte del ripiegamento su posizioni minimali, con la previsione, da parte ad esempio di esponenti dell'opposizione, dell'istituzione di sezioni specializzate di magistratura militare presso la giurisdizione ordinaria.
A fronte di tali affermazioni, è invece da ribadire che così non è, poiché, ad esempio, in Francia e in Germania (due paesi a noi vicini) è certamente vero che si è andati verso la confluenza...

PRESIDENTE. Onorevole Gamba, la sua relazione è molto interessante; le devo dire però che il tempo a sua disposizione è terminato.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA, Relatore per la maggioranza (IV Commissione). Concludo dicendo che, viceversa, altri paesi, non soltanto gli Stati Uniti ma anche la Gran Bretagna, la Spagna e la Russia (ex Unione sovietica), sono arrivati ad un ordine di idee simile a quello proposto nel presente disegno di legge di delega.
Prima di concludere, nel riservarmi di intervenire nel seguito della discussione, quando arriveremo all'esame degli emendamenti, e nel sottolineare ancora una volta il fatto che nel testo oggi in discussione è stata soppressa la parte riferita alla legge penale militare di guerra (che verrà, peraltro, auspicabilmente reintrodotta), segnalo, ritenendolo un dovere del relatore, un importante refuso presente nel testo stampato, di cui ritengo occorra tener conto per una migliore intelligenza delle disposizioni. Infatti, all'articolo 2, la cui rubrica recita «Princìpi e criteri direttivi generali», a seguito dell'approvazione presso le Commissioni di una proposta emendativa, è stato fatto un esplicito riferimento alle convenzioni internazionali, che, a differenza di quanto riporta il testo, non sono le «Convenzioni modificate dall'Italia» ma le «Convenzioni ratificate dall'Italia».
Con questo, signor Presidente, la ringrazio, riservandomi di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Mi scuso per averla interrotta, ma il tempo, come si sa, è tiranno, e di quelli che non vengono mai deposti.
Il relatore di minoranza per la II Commissione, onorevole Bonito, ha facoltà di svolgere la relazione.


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FRANCESCO BONITO, Relatore di minoranza (II Commissione). Signor Presidente, è noto come il modo normale di regolare i rapporti tra le persone in una società moderna e democratica sia quello della regolamentazione pacifica e dell'applicazione di norme condivise. Ciò nondimeno, è altrettanto noto che ormai nelle evolute e moderne democrazie vi è il pieno riconoscimento di una deroga a quanto ho appena detto, giacché vi è anche la possibilità di un uso legittimo della forza, un uso legittimo della violenza. Sembrerebbero concetti confliggenti, ma la storia e l'evoluzione dei rapporti internazionali, e non soltanto essi, hanno reso fondata questa asserzione per qualche verso, come dicevo prima, contraddittoria. Non voglio dire che vi è l'uso della violenza, ma intendo riferirmi all'uso legittimo e lecito della forza. E l'uso legittimo della forza è strettamente connesso e connaturato al concetto stesso di diritto. Quest'ultimo spesso ha necessità di una fase coercitiva per vedersi pienamente realizzato e compiutamente rispettato.
La tematica che stiamo affrontando, l'interessante argomento delle codificazioni militari, richiama la teoria generale che ho assai impropriamente e rapidamente richiamato: il ruolo e la funzione di un esercito in uno Stato democratico e moderno. E tale ruolo e funzione richiama i concetti di diritto, di coercizione e di uso legittimo della forza. E richiama, altresì, anche il concetto di regola; giacché, se il diritto ha bisogno della coercizione, quest'ultima ha bisogno del diritto perché deve essere disciplinata e regolamentata.
La regola richiama, inoltre, il concetto di giurisdizione; difatti, siamo qui a discettare di giurisdizione militare. E lo stiamo facendo, a mio avviso, in un modo, se mi si lascia passare un termine un tantino abusato, non propriamente riformista. Ma poiché stiamo trattando di una modificazione, anche profonda, di codificazioni militari esistenti, a mio avviso, il concetto e la nozione di riforma, rispetto a questa materia, imporrebbero un percorso proiettato verso il futuro. Viceversa, vedo un ripiegarsi verso il passato.
Penso e credo che quando si ponga mano, da parte di un Governo e di una maggioranza ad una riforma, sia assolutamente necessario individuare gli obiettivi e identificare le motivazioni di fondo (storiche, culturali e teoriche) che muovono il processo riformatore. Conseguentemente, ritengo che la prima questione che politicamente, culturalmente e sul piano della teoria generale ci dobbiamo porre sia questa: vi è un'attualità della giurisdizione militare? Vi è una necessità della giurisdizione militare? Vi è un'opportunità della giurisdizione militare? È noto che stiamo agendo su codificazioni che risalgono al 1941; codificazioni quindi segnate nettamente dall'epoca della loro promulgazione e dalla cultura politica che quelle codificazioni ispirò. Stiamo parlando di un regime dittatoriale e, quindi, di codici militari promulgati in tempo di guerra da un regime dittatoriale. E su questa materia oggi stiamo discettando di revisioni, di modifiche, di imbellettamenti.
Penso - e credo - che la prima valutazione da prospettare sia proprio di ordine storico: chincaglierie del 1941, ispirate da un regime ripudiato dalla storia e, comunque, dalla nostra democrazia, non dovrebbero più avere diritto di cittadinanza. Ma, a parte ciò, desidero affrontare la questione anche nella prospettiva dialettica che è stata suggerita, a più riprese, innanzitutto dal relatore, ma anche da esponenti autorevoli della maggioranza. Infatti, i nostri avversari politici sostengono che le codificazioni militari hanno una loro legittimazione costituzionale, se è vero, com'è vero, che sono richiamate dalla nostra Carta costituzionale.
Ebbene, giova ricordare che lo straordinario modello giurisdizionale delineato dalla nostra Costituzione prevede che il giudice più importante - quello che, per il costituente, è in grado di dare giustizia, di regolamentare il conflitto fra situazioni giuridiche soggettive - è il giudice ordinario. La scelta di fondo del costituente va nella seguente direzione: il giudice è il giudice ordinario.
Ciò nondimeno, nel 1948, l'Assemblea costituente non poteva non tenere conto di


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una realtà rispetto alla quale non poteva imporre interventi che sarebbero risultati rivoluzionari e stravolgenti. Furono mantenute, così, ancorché come deroga al principio fondamentale, le giurisdizioni - speciali - amministrativa, contabile e militare. Tuttavia, come testimoniano i lavori dell'Assemblea costituente, i nostri costituenti, nella loro immensa saggezza, seppero indicare l'obiettivo, dal punto di vista della giurisdizione, della grande democrazia di cui stavano ponendo le fondamenta. L'obiettivo finale era un modello giurisdizionale unitario, un solo giudice competente per tutti i conflitti: l'unità della giurisdizione! Questo era il modello al quale i costituenti pensavano e questa è la strada che dovrebbe percorrere il legislatore mezzo secolo dopo.
Invero, le giurisdizioni speciali hanno tutte una precisa origine ed un chiaro fondamento storici, politici e culturali: si ricorre alla giurisdizione speciale quando si teme...

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, le ricordo che lei dispone di otto minuti. Con rammarico di chi ascolta...

FRANCESCO BONITO, Relatore di minoranza (II Commissione). Mi avvalgo del tempo del gruppo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si avvale del tempo del gruppo? Allora, si tratta, per così dire, di «furto d'uso»...

FRANCESCO BONITO, Relatore di minoranza (II Commissione). No, signor Presidente si tratta di comodato temporaneo!
La giurisdizione speciale, come dicevo, nasce per sfiducia nei confronti della giurisdizione ordinaria. Storicamente, la giurisdizione amministrativa si impone come giurisdizione di favore per la pubblica amministrazione in danno del privato cittadino. Nel 1861, si temeva la terzietà del giudice ordinario e si impose una giurisdizione diversa da quella ordinaria, arrivando finanche a sancire il divieto, per il giudice ordinario, di annullare, revocare o modificare gli atti della pubblica amministrazione.
Anche la giurisdizione militare obbedisce ad identiche motivazioni storiche e culturali. Sfiducia verso il giudice ordinario; necessità che il giudice sia un po' meno terzo; necessità di costruire un modello in cui una parte sia più tutelata rispetto ad un'altra parte: questo è la giurisdizione speciale; questo è la giurisdizione militare.
Ecco perché, in un percorso che deve vederci tutti impegnati nella costruzione di una democrazia sempre più forte, di un modello sociale che percepisca in continuazione nuovi elementi in grado di implementare il tasso di democraticità del nostro sistema, quel legislatore riformista avrebbe dovuto fare strame della giurisdizione militare, avrebbe dovuto eliminarla e rimettere i conflitti derivanti dalla violazione delle leggi militari al giudice, al solo giudice ordinario previsto dalla nostra Costituzione.
Questo non è stato fatto. Di qui uno dei principali motivi di contrasto dell'opposizione. Di qui l'esigenza di portare all'attenzione dell'Assemblea e al confronto parlamentare la nostra proposta alternativa.
A nostro avviso, non v'era nella tradizionale attività emendativa un sufficiente grado di intervento politico. Per questo, abbiamo ritenuto assolutamente necessario formulare una proposta che si distinguesse radicalmente per le fondamenta politiche e culturali che la ispirano.
Sin qui ho parlato di giurisdizione, sottolineando come la giurisdizione speciale significhi meno tutela e come la giurisdizione ordinaria significhi più tutela e, in conseguenza, quanta maggiore tutela imponga la democrazia: più tutela, più democrazia, meno tutela, meno democrazia.
Ma non soltanto di giurisdizione dobbiamo trattare, perché i codici penali sono anche - e soprattutto - l'insieme delle norme sostanziali e processuali che devono delineare l'ambito della giustizia militare. E anche qui, rispetto ad un'ipotesi da riformare che risale al 1941, l'intervento proposto certamente non ha l'indicazione del futuro, ma il senso ed il sapore


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del ritorno al passato, se possibile, addirittura, in forme e termini peggiorativi.
Nel 2005, un grande paese come il nostro può contare su Forze armate democratiche al servizio di un paese democratico. Allora, la disciplina giuridica delle Forze armate deve ispirarsi al profondo senso di democrazia che vive il nostro paese. Non possiamo riconoscerci in una disciplina promulgata nel corso della guerra, né vale l'argomento che tale disciplina è modificata, rivista, imbellettata. È una disciplina da gettare alle ortiche, nulla più, perché anche la disciplina penale e penalistica di un paese democratico deve fortemente risentire di quel tasso di democraticità.
Vorrei sapere cosa abbia a che fare con una visione democratica delle Forze Armate la previsione di ipotesi delittuose riguardanti l'uso di stupefacenti. Una disciplina penalistica democratica di riferimento alle Forze armate deve riguardare un ristretto ambito di comportamenti, tutti riferibili all'azione militare e a nulla più. Ecco perché anche il diritto penale militare che ci viene prospettato nella legge di delega non ci soddisfa affatto; esso coinvolge comportamenti che sono naturalmente al di fuori della giurisdizione militare e coinvolge persone che con la vita e l'organizzazione militare nulla hanno a che fare.
Noi ci rendiamo conto di come - peraltro, l'abbiamo discusso e segnalato da tempo - i nuovi scenari internazionali prospettino, ormai, situazioni del tutto nuove rispetto al passato. Oggi, come grande democrazia, siamo impegnati in operazioni militari all'estero, operazioni che prescindono dallo stato di guerra e che, per così dire, ammantiamo di cultura di pace, come è giusto che sia. Siamo, del resto, un paese pacifico, che vuole porsi come interprete di un profondo e significativo processo di pace; ce lo impone, peraltro, la nostra Costituzione. Come paese, ripudiamo la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali e vogliamo essere un paese pacifico tra paesi pacifici.
Dunque, la nostra disciplina, nella materia militare, si deve ispirare a tali principi, che sono ad un tempo costituzionali e culturali-avanzati. Ecco perché critichiamo aspramente il testo propostoci, al quale, invero, contrapponiamo il nostro; in questo senso, e concludo, siamo consapevoli di alimentare in tale sede una grande battaglia democratica, in quanto il tasso di democrazia di un paese lo si legge e lo si valuta anche dai codici militari, dal modello di giurisdizione, dal livello di tutela apprestato per i diritti di tutti, uomini, donne e anche militari (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza per la IV Commissione, onorevole Molinari, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE MOLINARI, Relatore di minoranza (IV Commissione). Signor Presidente, il testo pervenuto dal Senato al nostro esame è lacunoso, non ci soddisfa e presenta molti aspetti che destano preoccupazione.
Tutti possono convenire sul principio di carattere generale secondo il quale sarebbe necessaria la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra e quindi, conseguentemente, occorrerebbe un adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare. Tuttavia, al di là della discussione, alcuni punti, fin dal primo momento, non ci hanno trovato d'accordo, continuando a segnare una netta divaricazione tra noi e la maggioranza. In particolare, mi riferisco al mutamento radicale delle stesse nozioni di pace e guerra e, altresì, al mutamento radicale dell'impegno delle Forze armate nel nostro paese; impegno che comunque rimane contrassegnato dal rispetto imprescindibile dell'articolo 11 della Costituzione.
La nostra Carta, infatti, contiene un significativo elemento di valutazione della guerra come elemento che possa dirimere le controversie tra i popoli; a tale scopo, fa ricorso all'espressione «ripudia», espressione non soltanto suggestiva ma indicativa, sulla quale non possono sussistere


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dubbi. La nozione, come è stato rilevato, sembrerebbe metagiuridica; tuttavia, non è così. Infatti, essa ha valore giuridico in quanto viene usata dalla nostra Costituzione in modo esplicito e senza equivoci.
Sotto tale profilo, il disegno di legge non stabilisce, come avremmo ritenuto necessario, in maniera nitida e chiara, quali siano le circostanze, le modalità e le condizioni nelle quali si può e si deve parlare di intervento di pace e di intervento di guerra. Non a caso, l'ultima vicenda, che ci vede profondamente divisi, riguarda la valutazione di due distinti, concreti interventi militari. Abbiamo più volte ribadito la legittimità di interventi ricompresi nelle iniziative delle Nazioni Unite e degli organi internazionali; ma non vorremmo che ad un precetto costituzionale si sostituisse il principio dell'arbitrarietà.
Diversa ci pare, invece, la questione, anche senza entrare nel dettaglio della cosiddetta teoria della guerra preventiva, quando si tratti di guerre unilateralmente dichiarate e verso le quali la comunità internazionale non maturi una decisione unanime. Ciò presenta conseguenze inevitabili sulla condotta delle nostre Forze armate; riscontriamo come, nella delega in esame, manchi una chiara e coerente traccia della trasformazione del nostro esercito da esercito di leva - quindi, soggetto a determinate regole ed in cui la disciplina ha un certo valore cogente, in quanto rappresenta un indirizzo inevitabile verso persone temporaneamente chiamate a rendere un servizio alla patria - ad esercito su base volontaria, in cui la disciplina è certamente un valore ma non meno lo è la cooperazione responsabile di tutti soggetti, indipendentemente dal grado che essi rivestano, per la realizzazione dell'obiettivo militare prefisso.
Si tratta di una forma di collaborazione e di intervento consapevole, nella quale le regole della ripartizione, della gerarchia e della responsabilità risultano, ovviamente, completamente diverse da quelle dell'esercito cosiddetto di coscritti o di leva.
Si è tentata una soluzione di mera opportunità, vale a dire una dilatazione stessa della nozione di reato militare più soggettiva che oggettiva, probabilmente nel tentativo di assegnare alla magistratura militare compiti ed impegni maggiori rispetto a quelli che attualmente riveste. Ciò senza tener conto di un'altro elemento, più volte ricordato in varie occasioni (anche nel corso delle audizioni svolte in sede di Commissioni), vale a dire che nel nostro sistema appartengono stabilmente alle Forze armate alcune categorie di soggetti. In particolare, si è richiamata più volte l'appartenenza alle Forze armate della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, i quali svolgono ampi e complessi compiti non soltanto sul piano del diritto interno, ma anche nell'ambito delle missioni internazionali.
Sotto questo aspetto, dunque, è addirittura paradossale assegnare a tali Corpi ed ai soggetti che ne fanno parte una sorta di giurisdizione speciale, che finisce per diventare afflittiva e costituzionalmente sospetta. Trattandosi non di cittadini per breve tempo in armi, bensì di persone che professionalmente svolgono tale lavoro al servizio dell'interesse della patria, non vi è infatti motivo di trattarle, entro i limiti del possibile, diversamente da altri lavoratori. Non è in ballo, quindi, soltanto la dilatazione della nozione di reato militare.
Si segnala, infine, il conseguente mantenimento della giurisdizione militare. Si obietta che la giurisdizione militare riposi nella Costituzione, e che, quindi, a Costituzione invariata, non si possa sostenere un cambiamento di questo tipo. L'obiezione che a nostra volta muoviamo è che intanto, quando vogliamo, poniamo mano rapidamente anche a riforme di grande impianto costituzionale, e che, comunque, nello scenario internazionale è certamente opportuno abbandonare una giurisdizione militare speciale per parlare, semmai, di una giurisdizione militare specializzata quale parte di quella ordinaria.
Tutto ciò all'interno del provvedimento in esame, così come approdato in Assemblea, non è previsto. Si trattava e si tratta di una riforma necessaria, come abbiamo affermato e come riconfermiamo, poiché, nel corso di questi ultimi mesi, sono


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avvenuti fatti nuovi e di grande rilevanza, come la progressiva omologazione della giurisdizione militare a quella ordinaria, sancita dall'articolo 111 della Costituzione, la trasformazione della leva obbligatoria in leva professionale e l'impiego della forza militare in operazioni che non possono più ricondursi al concetto di guerra tradizionale.
Tali novità esigevano sì un intervento, ma di segno profondamente diverso. Potevate effettuare la riforma avvicinando le due giurisdizioni, facendo salve le esigenze della giustizia militare, ma rendendola sempre più omologa a quella ordinaria; potevate democratizzare la giurisdizione militare, ma rischiate, invece, di militarizzare la democrazia.
Osservando l'esito di questo percorso parlamentare, avremmo quattro o forse cinque grandi tribunali aventi competenza su tutto il territorio della Repubblica. Si tratta di quattro o cinque piccole citta delle giudiziarie in grado, probabilmente, di celebrare processi relativi alla violazione della disciplina militare, ma quasi certamente non in grado di effettuare indagini penetranti ed efficaci in ordine a tutti reati che si sono voluti attribuire alla giurisdizione militare.
Vorrei rilevare che sono state militarizzate la corruzione e la concussione degli operatori della Guardia di finanzia, facendo prevalere le esigenze di una asserita giustizia militare rispetto a quelle dell'erario. È stata messa in pericolo, inoltre, la libertà di espressione nel tempo di guerra. In proposito, torno a sottolineare la pericolosità del capo III del codice penale militare di guerra, operante, secondo il testo della delega governativa, in un tempo di guerra che non necessariamente corrisponde allo stato di guerra, per cui si afferma che la libertà di espressione non è a rischio. Non a caso, la Federazione nazionale della stampa italiana ha protestato e sta tuttora protestando contro tale forma di limitazione della libertà di informazione.
Il provvedimento che oggi giunge all'esame dell'Assemblea, quindi, è assai complesso; forse avrebbe avuto bisogno, a questo punto, di un ulteriore approfondimento, tentando magari di far lavorare meglio il Comitato ristretto venutosi a costituire a seguito della doppia approvazione di due proposte emendative presentate dai gruppi dell'opposizione, che avevano dato un nuovo profilo ad un codice che, nel testo del Governo, era ed è tuttora davvero lacunoso e foriero di pericolose incongruenze, anche perché avulso dal contesto generale del sistema giuridico e, in futuro, delle Forze armate.
Vi è una profonda inquietudine in ordine a questa riforma, o presunta tale, di cui si sono resi interpreti, nel corso delle audizioni svolte in sede di Commissioni, i Cocer delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Essi ci hanno dimostrato, con argomenti seri, molto condivisi dalle opposizioni, che, così come è articolato il provvedimento in esame, questa riforma non può funzionare. Non solo: entrando in vigore, esso rischia di penalizzare coloro che vi operano, non assicurando la certezza del diritto.
Sarebbe, pertanto, molto più utile da parte sia del Governo sia della maggioranza rinunciare ad un'approvazione frettolosa e non condivisa, non solo da noi dell'opposizione, visto che essa inquieta il mondo militare e crea tensione anche nella magistratura militare. Voglio ricordare che il dottor Dini, presidente dell'Associazione nazionale magistrati militari, si è dimesso il 1o marzo di quest'anno e le sue dimissioni non possono non esser correlate all'iter di questo provvedimento.
La verità è che questa pseudo-riforma ci pone lontano dagli altri paesi europei, in un momento in cui, con il fondamentale passaggio della sospensione della leva obbligatoria e dell'arruolamento su base volontaria, sarebbe stato molto più utile avere un profilo giuridico di tipo europeo.
Mi soffermo ora sulle questioni più importanti su cui non ci troviamo d'accordo e sulle quali ci auguriamo di poter aprire un confronto di merito, anche se nutriamo poche speranze in tal senso, considerato il comportamento della maggioranza nelle Commissioni. Con questo


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disegno di legge diventano di competenza del tribunale militare anche i reati comuni commessi dai militari nei luoghi militari, intendendo per tale qualsiasi altro luogo in cui i militari stessi si trovino, anche momentaneamente, per ragioni di servizio. Trovarsi in un luogo per ragioni di servizio è molto diverso dal trovarsi nello stesso luogo per svolgere attività di servizio. Bisogna, infatti, tenere ben presente che carabinieri e finanzieri, ad esempio, ovunque si trovino, hanno sempre gli obblighi di servizio derivanti dalla loro funzione di polizia. La previsione di competenza del tribunale militare varrebbe pertanto sempre per loro, e non per le polizie ad ordinamento civile. Si determina quindi, una situazione paradossale: un carabiniere ed un poliziotto in servizio di ordine pubblico allo stadio che dovessero commettere identici reati sarebbero sottoposti a due procedimenti diversi, con tribunali altrettanto diversi ed esiti differenti. Non si arriva a pensare che ciò comporta una lesione del principio di parità tra i cittadini?
Il termine «qualunque altro luogo» si traduce, di fatto, in un'eccessiva dilatazione delle ipotesi di sanzionabilità penale. Tale previsione normativa - che sancisce un principio assolutamente ingiustificabile, quale l'arbitrarietà - sfugge al buonsenso, prima ancora che alla dottrina. Si tratta di arbitrarietà proprio perché non è sostenuta da ragioni oggettive. Bisogna ricordare che, con la sospensione a tempo indeterminato del servizio di leva obbligatorio, sono cresciute le ragioni per eliminare molte fattispecie penali militari preesistenti e affievolire le specificità della stessa normativa penale militare. È del tutto evidente che l'esistenza della coscrizione obbligatoria portava nelle Forze armate una percentuale di cittadini che subivano come una costrizione ciò che la Costituzione individuava come un diritto-dovere. Per sfuggire a tale obbligo, i medesimi potevano mettere in atto comportamenti intesi a sottrarvisi o addirittura conflittuali con la stessa prestazione del servizio. Si trattava di comportamenti che puntualmente i codici sanzionavano, in qualche caso anche con eccessiva severità. I cittadini che oggi vestono l'uniforme, invece, lo fanno per scelta. Molti di loro, lo fanno per scelta e per convinzione. Non si ritiene opportuno che i medesimi meritino l'imposizione di una normativa penale così pesante, fino al punto da definire quale fattispecie di reato infrazioni disciplinari e, addirittura, comportamenti quali la raccolta o la partecipazione in forma pubblica a sottoscrizioni per rimostranze e proteste in affari di servizio militare o attinenti alla disciplina. Tale aspetto ci sembra davvero eccessivo e al di fuori di qualsiasi logica di buonsenso e di razionalità di un sistema giuridico. La raccolta di firme o l'astensione dalla mensa diventerebbero reato penale. Anche sul punto si dovrebbero rilevare profili d'incostituzionalità, perché ci si trova di fronte a norme che contrastano con la piena funzionalità del nostro strumento militare, piena funzionalità che si può raggiungere anche attraverso il riconoscimento all'istituzione militare - ed al militare - della capacità di accogliere le critiche e valutarne serenamente il contenuto costruttivo, riconoscendo con ciò la possibilità di correggere le proprie disfunzioni.
La storia delle Forze armate repubblicane è piena di esempi di tale tipo, che non sempre hanno avuto evidenza nelle cronache, ma che purtuttavia accadono. Di ciò sembra che non si sia voluto dar conto nella predisposizione di questo provvedimento. Anzi, nello sforzo di recuperare una specificità nel giudicare i militari ed i reati dai medesimi commessi, per giustificare l'ampliamento della giurisdizione militare anche ai reati comuni, si era giunti addirittura all'assurdo di escludere il condannato militare dalle misure alternative alla detenzione. Tale norma è stata corretta nelle Commissioni, grazie all'impegno dell'opposizione e della nostra forza politica, che ha costretto la maggioranza ad istituire un Comitato ristretto, che, come ho già avuto modo di dire in precedenza, non è stato messo nelle condizioni di lavorare con efficacia; altrimenti, altre situazioni di incongruenza giuridica si sarebbero potute correggere.


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Ci auguriamo che l'Assemblea sia in grado di indurre ad un atteggiamento diverso la maggioranza. Siete anche voi a conoscenza dell'insoddisfazione delle Forze armate e dei magistrati che si occupano di giustizia militare in merito a questo testo. Proprio per ciò noi abbiamo voluto presentare un testo alternativo, sottolineando la nostra distanza e l'esistenza di una alternativa rispetto a questo provvedimento, che giudichiamo distante dalla cultura giuridica del nostro paese. Alla ragionevole necessità di intervenire sul codice militare si può dare una risposta più adeguata e più giusta di quella approvata dal Senato.
Noi riteniamo che sia giunto il tempo di superare la stessa previsione dei tribunali militari. In Commissione l'obiezione che ci è stata mossa è quella secondo cui, per abolire i codici militari in tempo di pace, bisogna modificare l'articolo 103 della Costituzione; ma vi è il parere di molti costituzionalisti che non convengono con questa obiezione.
Anzi, nella nostra proposta, ci siamo fatti carico di tale preoccupazione e abbiamo presentato un testo che predispone il sistema penale militare e il suo ordinamento giudiziario a compiere un salto di qualità effettivo, da completare solo successivamente, con una modifica costituzionale. In questa ottica, proponiamo di sopprimere l'ordine dei magistrati militari trasferendoli nella magistratura ordinaria sotto il controllo del Consiglio superiore della magistratura.
In tale quadro, può essere accettata anche una definizione del reato militare che, nelle fattispecie previste dal codice penale militare di pace, opportunamente modificato per adeguarlo alla nuova realtà delle Forze armate dopo la fine della leva, può includere anche alcune limitate fattispecie previste dalla legge penale.
Nella nostra proposta alternativa prevediamo, infine, che il codice militare di pace venga ampliato con l'aggiunta di un ulteriore libro (il libro IV), che contenga le norme applicabili ai contingenti militari inviati all'estero impegnati in situazioni di conflitto armato nel pieno rispetto dell'articolo 11 della Costituzione della Repubblica, nonché del diritto e delle Convenzioni internazionali. Non possiamo consentire di prendere in prestito dal codice penale militare di guerra le norme da adottare nelle missioni all'estero, che non sono e non possono essere, proprio per il rispetto della Costituzione, missioni di guerra o che presuppongono il tempo di guerra.
Nel corso del dibattito e delle votazioni in sede di Commissioni questa tesi è prevalsa e ha portato alla soppressione nella delega della possibilità di adottare norme del codice penale militare di guerra.
Mi auguro che il dibattito in Assemblea possa confermare questa decisione, in modo da misurarsi con la definizione di norme che vadano ad ampliare il codice penale militare di pace.
Siamo assolutamente contrari al tentativo di reintroduzione dell'articolo 4, così come vuole la maggioranza: ci sembra davvero incongruente e ingiustificato. C'è stata una votazione: bisogna prenderne atto.
Le nostre Forze armate hanno bisogno di un quadro normativo certo: queste sono le finalità della nostra proposta alternativa, e ci auguriamo che si possa giungere a un testo migliore di quello che approda oggi in Assemblea. Per farlo c'è bisogno, però, della disponibilità da parte della maggioranza a lavorare. Siamo molto scettici che ci sia una disponibilità al confronto e al dialogo: purtroppo, lo constatiamo dai tentativi di non tener conto dei risultati della Commissione (e mi riferisco appunto all'articolo 4). Tuttavia, vi è ancora una notte tra questa discussione e le prime votazioni su questo provvedimento. Per questo motivo, ci auguriamo che, veramente, la notte porti consiglio (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCESCO BOSI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,


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mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Pisa. Ne ha facoltà.

SILVANA PISA. Signor Presidente, come premessa, vorrei esprimere - assieme alla felicità per la liberazione di Giuliana Sgrena, una giornalista pacifista a noi molto cara, e per la cui liberazione ringraziamo il Governo, in particolare il sottosegretario Letta, che si è molto adoperato - un sentimento di dolore, non rituale, per la morte di Nicola Calipari: una persona perbene, riservata, coraggiosa e generosa. L'atto di protezione rispetto a Giuliana Sgrena è un atto materno, l'atto di chi mette se stesso a disposizione degli altri. Ci uniamo al dolore della famiglia, cui ci sentiamo vicini. Questa mattina, al funerale, in molti hanno parlato di questo servitore dello Stato, ricordando la sua figura con grande stima ed affetto.
Dico ciò - e mi si permetta l'accostamento - perché oggi è in discussione un provvedimento che vede come principali soggetti le Forze armate, appunto servitori dello Stato. L'augurio è che, nell'esaminare questo provvedimento, lo teniamo a mente. Questa è la premessa.
Per quanto riguarda la necessità di una riforma del codice penale militare di pace, siamo tutti d'accordo e lo abbiamo sempre detto; penso, però, che il nostro accordo si limiti a ciò.
Questi codici sono nati in un altro contesto storico (il fascismo e l'ultima guerra mondiale) e dimostrano la loro età e la loro inadeguatezza rispetto ai mutamenti prodotti dalla Costituzione repubblicana e dal diritto internazionale. Risultano anacronistici e datati rispetto al senso comune e alle modifiche avvenute nelle strutture e nelle esigenze delle Forze armate, a partire dalla sostituzione della leva obbligatoria con il servizio professionale volontario, che ha influenzato la quantità e la qualità dell'utenza.
Fin dal 1956 il codice di pace è stato modificato da diversi interventi legislativi e da numerose pronunce della Corte costituzionale nell'intento di renderlo più aderente ai tempi e alle mutate esigenze. Quello di guerra, invece, è rimasto sostanzialmente invariato, tranne l'ovvia e tardiva abolizione della pena di morte nel 1994, e inapplicato per sessant'anni, con la generale convinzione che riguardasse una realtà - appunto la guerra - ripudiata comunque dalla Costituzione e perciò messa al bando.
Invece, nel 2001 il codice di guerra è stato riesumato dal Governo Berlusconi per la missione in Afghanistan Enduring freedom, depurandolo dalle norme più obsolete (l'esecuzione immediata delle spie, il potere del comandante supremo di legiferare emandando bandi militari, eccetera), e utilizzato anche successivamente, depurato da ulteriori norme, nel 2003 per la missione irachena (con l'abolizione del divieto di scritti polemici, della denigrazione della guerra, eccetera).
Questa riesumazione del codice di guerra del 1941 ha materializzato una contraddizione che molti di noi hanno riassunto schematicamente così: se si tratta di una missione umanitaria di pace - ed è il contesto, non la definizione normativa, a determinarla -, rientrando nell'ambito dell'articolo 11 della Costituzione e delle norme delle Nazioni Unite, non c'è la necessità di applicare il codice di guerra. Basta includere nel codice di pace una normativa aggiuntiva sulle missioni all'estero che preveda la difesa dei diritti umani e la punizione dei crimini di guerra secondo le convenzioni internazionali e aggiungere norme di tutela per i nostri militari rispetto alle condizioni di ingaggio in territori particolarmente ostili.
Purtroppo, i tragici fatti proprio di questi giorni ci dicono che tali norme restano inapplicate quando chi commette atti ostili nei nostri confronti o, comunque, atti penalmente rilevanti rifiuta di sottoscrivere accordi bilaterali.
Se, invece, la missione (è l'altro polo della contraddizione) è solo nominalmente di pace, ma comporta (per il tipo di alleanze, la catena di comando e il contesto materiale) il superamento dei paletti dell'articolo 11 della Costituzione, essa,


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proprio perché è incostituzionale, va evitata e il problema dell'applicazione del codice di guerra è così vanificato.
Invece, nel provvedimento il rispetto dell'articolo 11 è stato derubricato a un optional, per cui non sorprende che nella lunga relazione al disegno di legge Martino-Castelli, mentre viene enfatizzata la validità e l'attualità dei codici fascisti, l'articolo 11 non venga mai citato: desaparecido!
Noi, al contrario, pensiamo che tanto più lo scenario del «dopo caduta del muro di Berlino» è diventato instabile e quello del «dopo 11 settembre» inedito, tanto più occorre rinsaldare il diritto e le istituzioni internazionali, anche riformandole, rafforzare la diplomazia, la cooperazione internazionale e le politiche di prevenzione dei conflitti che, riducendo le disuguaglianze, ostacolino la diffusione dei terrorismi: tutto ciò che, insomma, limita e contiene l'uso della forza.
Invece di risolvere le contraddizioni, il disegno di legge Martino-Castelli aggrava la situazione. Esso applica il codice di guerra automaticamente a qualsiasi missione all'estero, indipendentemente dalla natura umanitaria, di peace keeping, peace enforcing o peace building. Si oscura la distinzione tra pace e guerra con l'effetto di un ennesimo colpo al cuore all'articolo 11; si norma l'emergenza bellica, rendendola ordinaria, permanente e infinita. Si sgancia il ricorso alla forza militare dai condizionamenti della nostra Costituzione e dai principi che regolano le azioni di polizia internazionali in ambito ONU (articolo 39 della Carta dell'ONU). Così, si differenziano artificialmente le missioni all'estero in due categorie: quelle hard ad alta intensità - articolo 4, comma 1, lettera c) - e quelle light a bassa intensità - articolo 4, comma 1, lettera d) - ad entrambe si applica la legge di guerra, ma nelle seconde le pene sono dimezzate.
Non solo: il codice di guerra si applicherà per le missioni all'estero indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra prevista dagli articoli 78 e 87 della Costituzione. Basterà un decreto del Governo.
La guerra diventa normale e, come tale, può essere sottratta alla deliberazione del Parlamento e alla dichiarazione del Capo dello Stato: si tratta di un abbassamento delle garanzie procedimentali che banalizza ulteriormente la guerra.
In Commissione giustizia e difesa siamo riusciti, con un emendamento Deiana sottoscritto da tutti, a sopprimere dal testo la materia che riguarda i codici di guerra. Questo dovrebbe significare la possibilità di un ripensamento anche per la maggioranza. Autorevoli rappresentanti della magistratura militare, alcuni auditi in Commissione, hanno in questi anni espresso l'opinione che le missioni all'estero male si conciliano con l'applicazione del codice di guerra e meriterebbero una legislazione ad hoc. Cito per tutti il procuratore generale militare Vindicio Bonagura quando, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2004, afferma che la scelta del codice di guerra per le operazioni all'estero «comporta l'automatica operatività di un intero corpo normativo che, per quanto emendato e aggiornato, resta largamente influenzato dall'idea di una guerra che non ha riscontro nell'attuale realtà storica».
Si tratta, quindi, di una scelta politica, quella della riabilitazione della guerra (dai codici di Mussolini a quelli di Berlusconi e ritorno, ha affermato Danilo Zolo), a cui tutta l'opposizione contrappone quella di inserire la disciplina sulle missioni all'estero nel codice penale militare di pace, prevedendo norme di raccordo per consentire, come si è detto, l'applicazione del diritto umanitario e la tutela dei nostri soldati.
Un'ulteriore questione su cui siamo, nell'ambito delle missioni all'estero, fortemente critici e inquieti è l'estensione dell'applicazione del codice militare di guerra ai civili (combinato disposto dell'articolo 4, primo comma, lettera c), con l'articolo 4, primo comma, lettere l) e m)). Questo significa un attacco molto grave contro la società civile, contro lo Stato di diritto, contro il diritto alla libertà di informazione dell'articolo 21 della Costituzione, perché riguarderebbe giornalisti, operatori delle ONG, personale civile coinvolto in


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servizio e prestazioni d'opera. Significa ancora che i civili che operino nel territorio estero sottoposto al controllo delle nostre truppe diventano soggetti all'osservanza del codice militare, alle relative pene, alla giurisdizione del tribunale militare, in barba all'articolo 103 della Costituzione che prevede che, in tempo di pace, i civili non possano essere sottoposti alla legge militare. Tuttavia, siccome nel cilindro del prestigiatore la pace si trasforma in guerra...oplà, tutto diventa possibile.
Il ministro Martino, audito nelle Commissioni difesa e giustizia, ne ha dato in verità un'altra versione. Cito dal resoconto stenografico: «Il provvedimento a proposito dei corpi di spedizione all'estero per operazioni militare armate (...) conferma l'applicabilità del codice penale militare di guerra unicamente ai componenti dei corpi di spedizione stessi e non ad altri soggetti (...) Ribadisco che non si applica ai cronisti inviati in zona d'operazione o agli operatori umanitari delle ONG o a qualsiasi altro civile, mancando il requisito soggettivo dell'appartenenza al corpo di spedizione». Tale interpretazione contrasta con quella fatta propria dal relatore quando sostiene che può essere sottoposto alla giurisdizione penale militare chiunque commetta un reato militare contro le leggi o gli usi di guerra in territorio estero sottoposto al comando delle Forze armate italiane. Capire se la libertà di stampa e di informazione sia tutelata è importante. Il ministro Martino, citando Stuart Mill, ha affermato che si tratta della prima libertà. Allora, occorre capire se valga sempre o solo qualche volta.
Restano almeno altre due questioni fondamentali: l'estensione dei reati militari ed il conseguente ampliamento della giurisdizione militare. Sul primo punto, l'ampliamento abnorme dei reati militari aggrava e limita i diritti dei cittadini in uniforme. Una vastissima fattispecie di reati comuni, giudicati finora dal giudice ordinario, si trasforma in reati militari minando il diritto all'uguaglianza dei cittadini militari con gli altri cittadini (articolo 3 della Costituzione). Si tratta di un atteggiamento tanto più singolare dal momento che l'esercito professionale è diventato volontario e chi si arruola è fortemente motivato.
Invece, le disposizioni del nuovo codice militare di pace peggiorano sensibilmente le condizioni di vita dei militari puntando su un'ulteriore separazione tra Forze armate e società civile, in aperta controtendenza rispetto a decenni di evoluzione giuridica che ha teso a restituire al cittadino militare diritti civili a lungo negati. La Corte costituzionale, da decenni a questa parte, è stata univocamente e sistematicamente orientata al riconoscimento ai singoli militari dei diritti fondamentali al pari degli altri cittadini e al disconoscimento di una specialità del diritto penale militare rispetto a quello comune. Ricordo in tal senso la sentenza n. 489 del 1989: «parlare di aree (civile-militare) completamente diverse nei loro assetti e nelle loro esigenze è perlomeno imprudente; c'è infatti il rischio di scivolare verso desuete concezioni istituzionalistiche dell'ordinamento militare, trascurando l'evoluzione che l'istituzione ha subito nell'ultimo trentennio e sottovalutando il principio di democrazia repubblicana che la Costituzione vi ha immesso e ignorando la generale tendenza al maggiore avvicinamento possibile dei diritti del cittadino militare al cittadino che militare non è».
Invece, si militarizzano diversi reati comuni, si militarizza qualsiasi violazione della legge penale che costituisca delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia e contro l'incolumità pubblica. Vengono persino militarizzati i reati relativi all'inosservanza di norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (materia specialistica già tutelata dal decreto legislativo n. 626 del 1994, che prevede particolari expertise). Inoltre, semplici infrazioni disciplinari vengono trasformate in reati militari. Comportamenti relativi alla partecipazione democratica, come la raccolta di firme per appelli e rimostranze, che dovrebbero essere tutelati ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, diventano reati militari, impedendo tra l'altro


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l'esercizio di quella funzione critica nei confronti dell'istituzione che è anche garanzia della sua funzionalità. È magra consolazione che, grazie all'intervento di tutti, la pena sia stata ridotta: occorreva sopprimere il reato.
Si tratta complessivamente di norme dal sapore autoritario e regressivo, che smantellano anni di giurisprudenza costituzionale e che fanno arretrare le istanze di dignità e democratizzazione delle Forze armate portate avanti dai COCER, anche in sede di audizioni in Commissione difesa, sul progetto di legge sulla rappresentanza militare. Non a caso gli stessi COCER, che rappresentano i soggetti a cui questa riforma si dirige, l'hanno definita «preoccupante ed oltraggiosa», chiedendone peraltro la modifica. Conseguenza di questo ampliamento dei reati è l'estensione dell'ambito della magistratura militare. Ciò appare antistorico ed insensato; per confermarlo, basta rileggersi le considerazioni di suoi autorevoli esponenti, che definiscono la magistratura militare un «ramo secco» destinato ad estinguersi. È singolare che, di fronte a queste diagnosi, se ne decida l'ampliamento, con un accanimento terapeutico difficilmente giustificabile, tanto più che col passaggio dalla leva obbligatoria all'esercito professionale si è già ridotto il numero degli utenti.
Inoltre, lo stesso procuratore generale militare Bonagura afferma l'esistenza di «reati bagatellari» che andrebbero derubricati, riducendo ulteriormente la materia. La soluzione ragionevole per non «anemizzare» la funzione della magistratura militare sarebbe stata quella, già indicata dai miei colleghi, di trasformarla in sezioni speciali presso le corti d'appello, così come avviene, in virtù del riconoscimento di una specificità, per i tribunali dei minori. Invece, la legge delega sceglie di mantenere ed ampliare questa «giustizia speciale», in controtendenza con tanti paesi europei. Il procuratore militare Scandurra, consulente principe di questa normativa, ha spiegato, nel corso delle audizioni in Commissione difesa, che si tratta di una scelta eminentemente politica. È esattamente quello che pensiamo noi: è un giro di vite di stampo autoritario e bellicista, coerente con le firme dei presentatori, i ministri Martino e Castelli.
Per concludere, si tratta di un provvedimento molto grave, perché con il pretesto delle missioni all'estero si compie un ulteriore scivolamento culturale e giuridico molto pericoloso, che rende la guerra ordinaria; inoltre, si peggiora la condizione dei militari, riportandola a come era nel passato. Ci saremmo aspettati molto di più, considerati i tempi lunghi di elaborazione (ciò peraltro era stato promesso sin dalla missione afgana), a cui tuttavia è paradossalmente corrisposto uno schiacciamento frettoloso del dibattito in Commissione, dove l'esame si è svolto in poche settimane. Ci saremmo aspettati di più rispetto anche ad un evolversi della scenario giuridico internazionale che deve vedere, per le missioni internazionali all'estero, una futura devoluzione di competenze verso l'Europa e verso la Corte internazionale di giustizia.
Tutto ciò non è avvenuto, e così questo provvedimento scontenta tutti: i militari, che attraverso i COCER hanno espresso la loro contrarietà; parte della magistratura militare (sono proprio dell'altra settimana le dimissioni del dottor Dini); i giornalisti (la Federazione nazionale della stampa si è dichiarata molto preoccupata); persino i membri degli stati maggiori; i rappresentanti delle organizzazioni non governative; il personale civile della Difesa, che tramite le sue rappresentanze sindacali ha espresso un parere contrario. Senza contare il popolo della pace, che in queste settimane preme per la presentazione di ordini del giorno delle rappresentanze locali contro questa sorta di «patriot act» in salsa nostrana.
Insomma, un provvedimento meno utile e popolare di questo era difficile da costruire. D'altronde, questa contrarietà si riverserà, da qui ad un mese, nelle urne. Avete ancora tempo per rifletterci; altrimenti, l'opposizione voterà compattamente contro (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista).


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PRESIDENTE. Voglio ringraziare l'onorevole Pisa per aver ricordato chi è caduto in modo così dignitoso ed importante, con grande altruismo. Bisognerebbe ricordare i servitori dello Stato anche quando sono vivi, perché molte volte questo ci sfugge.

SILVANA PISA. Quando sono vivi, appunto. Mi ha tolto le parole di bocca!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perlini. Ne ha facoltà.

ITALICO PERLINI. Il provvedimento in esame ha per oggetto la riforma della giustizia militare. Tuttavia, come ha già evidenziato il relatore per la maggioranza, a seguito dell'approvazione in Commissione di una proposta emendativa dell'opposizione, ne è emersa una riforma lacunosa, in quanto è venuta meno la parte sicuramente più rilevante dell'intera riforma; mi riferisco alla modifica del codice penale militare di guerra.
Se è vero che il codice militare di pace ha subito negli anni diverse modifiche legislative che sono servite a renderlo conforme ai principi costituzionali, per quanto riguarda il codice penale militare di guerra, gli unici interventi sono stati effettuati dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittime alcune norme o le ha reinterpretate alla luce dei principi costituzionali.
Per tale ragione, i gruppi di maggioranza hanno presentato un emendamento volto proprio a reintrodurre nel provvedimento la delega relativa alla riforma del codice penale militare di guerra. L'esigenza di riformare la giustizia militare nel suo complesso è indotta, da un lato, dall'evolversi del sistema di reclutamento dei militari, oramai pienamente professionale, e della struttura complessiva delle Forze armate, dall'altro, dal trasformarsi dello strumento militare, volto a prevenire i conflitti internazionali ed a mantenere la pace.
A ben vedere, è lo scenario internazionale ad avere profondamente mutato la ragione stessa dell'uso esterno della forza militare. Questa, oggi, è finalizzata non più soltanto alla difesa del territorio nazionale, ma ai valori supremi della pace e della sicurezza internazionali. Per tale motivo, è necessario che alle missioni militari all'estero sia applicabile una normativa di natura penale, adeguata alle particolari situazioni conflittuali nelle quali tali missioni vanno ad operare. Ad esempio, è proprio l'applicazione del codice penale militare di guerra, anche nei casi in cui non sia stata dichiarata la guerra, che consente un'adeguata tutela umanitaria delle parti più deboli. Ricordo, infatti, che tale codice, al contrario del codice militare di pace, consente di tutelare i soggetti deboli, e cioè gli infermi, i feriti, la popolazione civile, i prigionieri, e così seguitando, attraverso l'applicazione del cosiddetto diritto umanitario.
Nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, l'opposizione ha più volte sottolineato l'esigenza di superare la giustizia militare, sopprimendo i tribunali militari ed istituendo alcune sezioni specializzate di tribunali ordinari competenti in materia militare. A parte l'impossibilità di sopprimere la giustizia militare attraverso lo strumento della legge ordinaria, considerato il limite dell'articolo 103 della Costituzione, ritengo opportuno ribadire non tanto l'opportunità, quanto la necessità di un ordinamento giudiziario militare separato da quello ordinario.
Come è stato ribadito più volte dal ministro della difesa, onorevole Martino, nel corso dell'esame in sede referente, l'apparato giudiziario militare è del tutto conforme ai principi costituzionali che regolano la stessa magistratura ordinaria. Dal punto di vista organizzativo, l'antico assetto proprio della magistratura militare è stato nel tempo rivisto sin dalle fondamenta, con la decisa rimozione di quelle caratterizzazioni che potevano qualificare negativamente la sua specialità come eccezione alle garanzie della imparzialità e del rigore nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità.
Oggi, dunque, dopo le riforme delle leggi 7 maggio 1981, n. 180, e 30 dicembre 1988, n. 561, ci si trova di fronte ad una magistratura che ha in tutto le stesse


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caratteristiche organizzative e di status e le medesime garanzie di autonomia e di indipendenza proprie della magistratura ordinaria. La sua specificità consiste, ormai, solo nell'essere caratterizzata da una preziosa «expertise», attagliata alla qualificazione di militarità dei fatti, degli autori, dell'ambiente e delle circostanze e, dunque, si risolve essenzialmente in specializzazione per materia su ciò che riguarda la presenza dell'interesse pubblico militare (non dissimilmente, del resto, da quanto avviene per organi della giurisdizione ordinaria caratterizzati, come questa, dalla presenza minoritaria di componenti non togati nei collegi giudicanti).
Con il disegno di legge del Governo, solamente in parte modificato dal Senato, si interviene sulle disposizioni sostanziali, processuali ed ordinamentali della giustizia militare, al fine di renderle pienamente conformi ai principi costituzionali e di adattarle alla nuova realtà sia delle Forze armate sia dei rapporti e conflitti internazionali.
Il testo in esame potrà sicuramente essere migliorato attraverso l'apporto emendativo, ma sicuramente non dovrà e non potrà essere stravolto in ordine ai suoi principi portanti.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, il provvedimento di delega al Governo per la revisione dei codici penali militari di guerra e di pace costituisce l'ipotesi di una radicale trasformazione dell'ordinamento giuridico italiano; trasformazione estremamente negativa sia sul piano ordinamentale, sia - cosa ancora più grave - perché intende legittimare il ricorso all'uso della forza militare al di fuori ed in contrasto con i vincoli costituzionali. In tal senso configura, a nostro parere, un vero e proprio attentato alla Costituzione repubblicana.
L'intenzione politica del Governo e della maggioranza è quella di rendere funzionale la norma giuridica al tempo della guerra infinita e preventiva in cui siamo incorsi e alle concrete scelte di guerra che un tale tempo, indefinito e indefinibile per definizione, comporta. Pertanto, viene aggredito alla radice l'articolo 11 della Costituzione, che viene ridotto, nei riferimenti un po' giaculatori di questi tempi, ad un semplice riferimento etico che non ha più alcuna forza di inibizione e di orientamento sulle concrete politiche internazionali.
La partecipazione italiana ad avventure belliche, stando alla Costituzione, è infatti interdetta dall'articolo 11, che dovrebbe costituire un principio fondamentale dell'ordinamento. Tale principio è tutelato essenzialmente da garanzie politiche e procedimentali che la Costituzione prevede con estrema precisione. Occorre che lo stato di guerra sia deliberato da parte delle Camere, che queste ultime conferiscano al Governo i poteri necessari per condurre la guerra, e che il Presidente della Repubblica faccia una dichiarazione di guerra. Ma una maggioranza come l'attuale, che non condivide affatto o giudica superati i vincoli costituzionali, può facilmente ignorare tali principi operando scelte in forte contrasto con gli stessi, come la sventurata partecipazione alla guerra in Iraq ha mostrato e continua a mostrare.
Su tale versante, gli strappi anticostituzionali del testo sono davvero tanti e tutti estremamente negativi. Occorre, evidentemente, tenere presente il contesto internazionale per capire perché si operi in tal senso.
Le strategie imperiali degli Stati Uniti hanno oramai aperto nel mondo uno stato di eccezione, che costituisce la regola delle relazioni internazionali. Questo stato di eccezione è destinato a durare; dunque, se ne dovrebbe discutere seriamente, fuori da ogni retorica circa il ruolo pacificatore degli Stati Uniti e dei suoi alleati.
La seconda amministrazione Bush non promette nulla di buono, poiché ha ricominciato a dilettarsi in allarmi e minacce rivolte agli «Stati canaglia» di turno (Siria ed Iran, in primo luogo). Tali strategie hanno imposto uno stato di guerra che si trasforma in una traiettoria temporale di


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durata interminabile, mentre la distinzione tra guerra e politica si fa sempre più labile ed incerta; oggi la guerra tende ad ampliarsi oltremisura e si trasforma in una relazione sociale permanente e costitutiva delle relazioni internazionali. In tal modo, viene meno il vincolo di alcune grandi Costituzioni europee e della Carta dell'ONU ad agire attraverso la mediazione diplomatica e i tentativi di politiche di pace per dirimere le controversie internazionali. Dunque, tutto ciò viene meno, anzi appare un ingombro obsoleto.
L'Italia si è voluta adeguare alle strategie di dominance militare degli Stati Uniti; questa maggioranza e questo Governo hanno voluto spingere fino alle estreme conseguenze la sua subalternità strategica in materia internazionale, accogliendo per buone le ragioni delle guerre in Afghanistan e Iraq, rendendosi complici della violazione del diritto internazionale e della riduzione dell'ONU ad ufficio notarile di avallo delle decisioni prese dalla Casa Bianca. Pertanto, si è reso necessario l'adeguamento della strumentazione giuridica al fine di concorrere più agevolmente alle nuove avventure militari di questa epoca storica.
Che di questo si tratti ne dà testimonianza, sia pure da un altro punto di vista, la stessa relazione introduttiva al provvedimento in esame, quando afferma che bisogna recepire le recenti trasformazioni del quadro internazionale. E quali sono le recenti trasformazioni del quadro internazionale se non l'irruzione sullo scenario mondiale delle cosiddette nuove guerre, ovvero delle guerre simmetriche, che hanno fatto deflagrare tutti i contesti relazionali di rapporti tra gli Stati e di concezione del nemico che costituivano l'architrave del diritto bellico precedente? Tali princìpi non sono più presenti, e quindi si richiedono nuove formulazioni giuridiche per rendere digeribile le nuove forme di guerra volute dalla potenza imperiale statunitense.
Fino ad oggi quello che ha reso particolarmente problematica la partecipazione italiana ad operazioni belliche all'estero è stata la carenza di un quadro normativo adeguato. L'arsenale normativo dei codici penali militari di pace e di guerra, entrambi approvati con regio decreto del 20 febbraio 1941, e dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto del 9 settembre 1941, risale ad un'altra epoca storica. Esso contiene norme e princìpi palesemente inutilizzabili, nonché strumenti che non possono essere riesumati perché seppelliti per sempre dalla Costituzione.
Pertanto, si trattava di attualizzare la necessità del codice militare penale di guerra, inserendolo in un contesto che rendesse accettabile tale decisione. Quando, dopo il 1989, è iniziato l'attivismo delle missioni militari italiane all'estero, è balzato subito agli occhi che lo strumento del codice penale militare di guerra non poteva essere adoperato direttamente. Le varie leggi e leggine che hanno finanziato le missioni in Somalia, in Bosnia e nel Kosovo hanno sempre contenuto una norma che prevedeva l'applicazione del codice penale militare di pace, in deroga all'articolo 9 del codice penale militare di guerra, che dispone l'applicazione automatica della legge di guerra ai corpi di spedizione all'estero.
L'intensificarsi delle missioni militari e, soprattutto, l'accentuarsi del loro carattere potenzialmente o fattualmente belligerante hanno poi creato problemi di vario genere, compreso quello della protezione del personale impegnato nelle missioni, nonché quello della perseguibilità dei crimini di guerra, come prima ricordato all'onorevole Pisa. Essi infatti non potevano essere risolti dal codice penale militare di pace. Quindi, si è dato inizio a tale processo di riforma, mirato a restaurare e a mascherare dietro un belletto di accettabilità il codice militare penale militare di guerra, per rendere la legge marziale pienamente utilizzabile.
Ovviamente, si tratta di una operazione di restyling di un codice fascista, ovvero un codice penale militare di guerra «precostituzionale», ispirato ad una concezione assolutamente diversa delle relazioni internazionali, del diritto di cittadinanza e


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della funzione delle Forze armate. Quindi, l'attualizzazione di tale testo è un atto politico di estrema gravità. Esso, infatti, è stato «in apnea» per sessant'anni: doveva rimanerci per sempre, e doveva essere sostituito, se necessario, da un nuovo codice militare, ispirato ai principi della Costituzione e, dunque, difficilmente definibile quale codice penale militare di guerra, dal momento che la guerra è interdetta dalla Costituzione stessa. Attualizzare il codice del 1941, sia pure modificato dalle leggine che ne hanno accompagnato l'utilizzazione nella missione in Afghanistan, significa compiere un atto di estrema gravità sul piano storico-giuridico, con la riproposizione e la riabilitazione di un testo legislativo che non è stato sottoposto, nei sessant'anni trascorsi, ad alcuna seria reinterpretazione giurisprudenziale e che contiene dunque, nella logica e nella lettera, tutti gli aspetti del contesto che lo ha reso possibile. Viene dunque fissato un nuovo incipit della normativa penale militare estremamente negativo.
Come ho già sottolineato, con il decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dei militari italiani all'operazione Enduring freedom in Afghanistan, è stata riesumata per la prima volta la legge di guerra. Nella legge 31 gennaio 2002, n. 6, con la quale è stato convertito il predetto decreto, è confluita una mini-riforma del codice di guerra che ha cancellato alcune disposizioni abnormi, come quella che consentiva, in circostanze particolari, l'esecuzione immediata delle spie, o quella relativa al potere del comandante supremo di legiferare emanando bandi militari. È stata inoltre soppressa la condizione di reciprocità che impediva la punibilità dei reati contro le leggi e gli usi di guerra commessi dai militari italiani.
Sono stati dunque compiuti alcuni passi, che tuttavia non potevano supplire al vuoto derivante dall'assenza di uno strumento organico, vale a dire di un codice vero e proprio, volto a fare fronte al carattere sempre più apertamente belligerante delle nostre missioni militari. Si è quindi giunti al disegno di legge di riforma complessiva della materia, presentato lo scorso anno al Senato dai ministri Martino e Castelli: una riforma ambiziosa, è stato detto, che mira a una profonda riscrittura dei codici penali militari di pace e di guerra ed introduce incisive modifiche nell'ordinamento giudiziario militare, come è stato ricordato dall'onorevole Pisa e dai relatori di minoranza. Si è operato sul versante dell'ordinamento giudiziario militare un vero e proprio salto all'indietro rispetto ai positivi processi, intervenuti nei decenni precedenti, di assunzione di consapevolezza crescente circa il carattere arcaico e obsoleto della magistratura penale militare e la conseguente necessità di organizzare l'intera materia facendo prevalentemente riferimento alla magistratura ordinaria.
Due linee guida orientano l'intero progetto. La prima è costituita dall'esigenza di mantenere in vita ed, anzi, di incrementare l'asfittica giurisdizione militare, che è stata abolita in tutti i paesi della NATO, ad eccezione della sola Turchia. La seconda - e si tratta dell'aspetto che ritengo più inquietante - è data dall'esigenza di abbassare la soglia fra pace e guerra, riesumando le leggi di guerra e rendendole pienamente utilizzabili ed automaticamente instaurabili: si tratta di quello che ho definito come un attentato alla Costituzione.
L'attentato alla Costituzione consiste nell'introduzione di una distinzione e separazione, sul piano concettuale prima ancora che su quello pratico, tra stato di guerra e tempo di guerra, tra piano interno e piano esterno. Stando alla Costituzione, alla sua logica ispiratrice oltre che alla lettera, non vi è differenza tra l'uno e l'altro, essendo il tempo di guerra una conseguenza dello stato di guerra oppure essendo una condizione ex ante, che richiede, per ricorrere all'uso della forza militare, la dichiarazione di uno stato di guerra. Esiste, quindi, nei fatti, un intreccio, una connessione politica e giuridica, se non immediatamente temporale. Pertanto, il tempo di guerra è la conseguenza dello stato di guerra, o ne è la premessa im


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mediata, come ricordavo poc'anzi. Lo stato di guerra, inoltre, è la conseguenza, ove ne esistano i presupposti di obbligo di difesa del territorio nazionale, di un preciso voto del Parlamento. Si tratta, quindi, di tre momenti fra loro assolutamente connessi: tempo di guerra, stato di guerra e dichiarazione dello stato di guerra da parte del Parlamento.
Lo stato e il tempo di guerra, di conseguenza, oltre che essere connessi nella logica della Costituzione, non suppongono distinzioni sul piano giuridico tra quanto accade sul territorio nazionale e quanto accade negli altri territori su cui dovesse estendersi l'azione militare del nostro paese. Lo stato di guerra, ed il conseguente tempo di guerra (o, nel rapporto inverso, tempo di guerra-stato di guerra), oltre che non essere separabili - e ciò è essenziale stando alla Costituzione -, non sono materia a disposizione del potere esecutivo. La Costituzione dispone rigorosamente che soltanto nel Parlamento risieda il potere di operare un tale gravoso passo.
L'articolo 4 del provvedimento in esame, invece (come ricordava chiaramente la collega Pisa poc'anzi), scombussola definitivamente questi vincoli costituzionali e gli assetti giuridici che ne conseguono. Siamo, quindi, di fronte ad un vero e proprio colpo di mano: la decostituzionalizzazione dell'articolo 11 della Carta costituzionale e, di conseguenza, la rilegittimazione delle norme più dure della disciplina militare.
Per riprendere un concetto già espresso, il tempo di guerra e la separazione dallo stato di guerra sono un aspetto di tale importanza che avrebbero richiesto una discussione approfondita, anche sul versante strettamente costituzionale. Mentre, invece, come ricordato dai colleghi, la discussione su tutta questa materia è stata frettolosa e clandestina. La discussione si è svolta al Senato nel silenzio pressoché totale e senza che si svolgesse alcun dibattito pubblico: non si sono tenute audizioni, nulla. Mentre alla Camera abbiamo compiuto una fatica enorme per ottenere lo svolgimento di audizioni, con la possibilità di un confronto con esperti della materia ed esponenti di associazioni ed organizzazioni interessate, a partire dai Cocer e dai magistrati militari, che sono direttamente parti in causa.
La connessione tra tempo di guerra e dichiarazione dello stato di guerra è l'evento che segna l'entrata in vigore delle leggi di guerra, la condizione risolutiva e immanente della loro applicabilità. Tale stretta connessione, e questa conseguente applicabilità, si evincono in modo particolare dallo stesso articolo 3 del codice penale militare di guerra del 1941. L'articolo 3, infatti, stabilisce che la legge penale militare di guerra si applica dal momento della dichiarazione dello stato di guerra sino a quello della sua cessazione.
Ovviamente, il codice del 1941, ancorché di epoca fascista, era ispirato ad una logica del diritto bellico che dimensionava fortemente il diritto di adire all'uso della forza militare entro determinate regole e, soprattutto, entro determinati poteri dello Stato.
Di conseguenza, siamo di fronte al rischio di una deroga rispetto alle stesse disposizioni dell'articolo 3 del codice penale militare di guerra, che attribuisce all'esecutivo la possibilità di ricorrere all'uso della forza militare, con il rischio che la deroga si trasformi in principìo, come nei fatti è, in quanto il testo di legge in esame non fa altro che normalizzare, da una parte, l'emergenza e, dall'altra, la continua rottura dei vincoli normativi esistenti, con la trasformazione dell'eccezione in regola. Il timore che avverto, quindi, è quello di un insidioso e progressivo assorbimento dello stato di pace nello stato di guerra, di un ulteriore cedimento (gravissimo, per quanto riguarda il nostro paese, se dovesse essere approvato tale provvedimento) all'ideologia della guerra permanente e ai suoi terribili progetti. Nel nuovo ordinamento globale la guerra va normalizzata: queste sono le direttive della potenza imperiale, il senso del Patriot Act, ed è quello che sostanzialmente viene recepito nel provvedimento in esame.
Ricordo ancora dalla relazione: «La dimensione bellica fa ormai parte della nostra vita, del nostro orizzonte quotidiano.


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Fa parte - viene detto espressamente - del tempo normale di vita dell'ordinamento giuridico. Come dire, l'emergenza bellica è destinata a divenire la norma (...). Anzi non è più emergenza, perché nel nuovo ordine globale la guerra è oramai in grado di coesistere con una normale situazione ordinamentale». Si tratta non di parole mie né di quelle di qualche pacifista incallito, ma delle parole che accompagnano il testo e che quindi sono elementi coordinatori del ragionamento attraverso cui è costruita la relazione introduttiva.
Sostanzialmente, la maggioranza ci dice che ormai dobbiamo coabitare e convivere con il nuovo ordine globale della guerra. Siamo in presenza, con l'accelerazione sul piano normativo, dell'accettazione del processo di normativizzazione dello stato di eccezione, inteso come «paradigma di governo dominante della politica contemporanea».
Voglio ancora rapidamente ricordare un altro elemento che viola il tradizionale diritto bellico e che, sostanzialmente, introduce elementi di normalizzazione delle nuove guerre: la dilatazione, cioè, della nozione giuridica di «conflitto armato» anche alla lotta al terrorismo. Sostanzialmente, le azioni terroristiche, dalle più banali alle più tremende, vengono rubricate come fenomeni di conflitto armato. Ciò è in contraddizione con le disposizioni dello stesso codice penale militare di guerra, dal momento che l'ordinamento internazionale, rispetto alla lotta al terrorismo, non consente il ricorso alla forza a fini sanzionatori. In sostanza, i terroristi debbono essere sanzionati; occorre operare nei loro confronti come se si trattasse di criminali. E le loro azioni, conformemente al diritto internazionale, non dovrebbero essere catalogate come atti di guerra ma come crimini contro l'umanità; allo stesso modo, il loro statuto non dovrebbe essere quello dei belligeranti ma quello dei criminali.
In questo modo, si avrebbe una precisa definizione del terrorismo e dei terroristi; ed essi, come tali, dovrebbero essere sottoposti all'azione della polizia internazionale ed essere, quindi, perseguibili in via giudiziaria sulla base di adeguate misure preventive e repressive, ma non certamente con la guerra.
Questa dilatazione abnorme del concetto di guerra e di conflitto armato è, in realtà, il meccanismo ideologico-culturale attraverso cui la potenza imperiale pretende di attribuirsi il diritto a ricorrere alla guerra per contrastare qualsiasi situazione, propria di Stati - come è possibile osservare dalle varie vicende storiche, si è trattato di vere e propria guerre nei confronti di Stati -, in nome di quelle azioni e vicende terroristiche catalogate come conflitti armati e, sostanzialmente, come fenomeni di guerra.
Concludo, ricordando molto brevemente tutte le conseguenze negative che questo provvedimento comporta sul piano dei diritti. Segnalo, in particolare, che l'articolo 4 dello stesso è stato già bocciato in Commissione. Ciò ha permesso di sottrarre al Governo tutta la materia relativa al codice penale militare di guerra. Questo, come ricordava poc'anzi la collega Pisa, aveva significato per noi la speranza (che poi si è rilevata invece un'illusione), che da parte del Governo vi fosse la volontà di procedere ad una ridiscussione e ad una riflessione più seria dei rischi che questa materia comporta. Purtroppo, nessuna seria preoccupazione è stata manifestata da parte della maggioranza, neanche di fronte alle reiterate critiche provenienti da tutti i soggetti interessati al provvedimento. Pertanto, il contenuto dell'articolo 4 ci verrà riproposto, sebbene, lo ripeto, la materia trattata in questo articolo contiene una serie di aspetti che contrastano con i diritti fondamentali, anche questi sanciti dalla Costituzione, della libertà di informazione e della libertà di azione nelle zone di guerra.
Quello al nostro esame è per noi un provvedimento che si caratterizza in tutti i suoi aspetti per un'estrema gravità; conseguentemente, noi siamo fortemente contrari ad esso. Ci auguriamo pertanto che non abbia seguito e che il suo cammino sia bloccato. Questo permetterebbe al Parlamento di riconsiderare la materia in tutti


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i suoi aspetti, ad iniziare dai contesti internazionali, che oggi obbligano a percorrere questo genere di strada. Noi dovremmo quindi rifiutarci di adeguarci pedissequamente alle logiche di queste nuove guerre e dovremmo avere il coraggio di riconsiderare nel loro complesso le vicende delle guerre svoltesi nel corso degli anni Novanta e all'inizio del 2000.
Il testo di un provvedimento fondamentale come quello relativo ai codici penali militari dovrebbe nascere dal concorso di tutte le forze politiche presenti in Parlamento; si tratta infatti di un testo non di parte, ma destinato al paese e, come tale, andrebbe sottratto alle scelte politiche contingenti di questa o di quella maggioranza (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, desidero sgomberare in via preliminare il campo da un aspetto parzialmente evocato dal relatore per la maggioranza, onorevole Gamba, nella sua relazione.
Il centrosinistra non ha, sul tema in discussione, una posizione conservatrice: le opposizioni sono per una riforma dei codici penali militari e della magistratura militare, come hanno ben evidenziato i relatori di minoranza, gli onorevoli Bonito e Molinari, e come risulta, del resto, dal testo alternativo che abbiamo voluto proporre all'attenzione dell'Assemblea. Lo preciso perché, troppo spesso, quando ci troviamo di fronte ad ipotesi o proposte di riforma provenienti dalla maggioranza, veniamo additati come coloro i quali pretenderebbero che tutto rimanesse immutato. Non è il caso della materia in esame: dall'inizio della legislatura, sono state presentate molte proposte ben più riformiste e ben più radicali della vostra, che noi consideriamo una controriforma. Sia subito chiaro che noi consideriamo un vero e proprio passo indietro la riforma che proponete a questa Assemblea di approvare.
Modifiche all'ordinamento penale militare sono già state apportate, nel corso di questa legislatura, mediante l'approvazione di alcuni emendamenti proposti dal collega Minniti. Noto con piacere che il relatore per la maggioranza, onorevole Gamba, ha parlato, a tale riguardo, di modificazioni necessarie. Peccato che esse siano state introdotte soltanto grazie alle iniziative dell'opposizione e, in particolare, alle proposte emendative presentate da deputati dell'opposizione! Va ai nostri emendamenti il merito di avere modificato progetti cui il Governo e la maggioranza avevano impresso un carattere tutt'altro che riformatore.
In occasione dei dibattiti sulle missioni militari internazionali, abbiamo più volte chiesto, innanzitutto, che il codice penale militare di guerra non fosse applicato ai nostri contingenti militari e, in secondo luogo, che esso venisse riscritto. Sinceramente, speravamo nella buona fede della maggioranza e del Governo: credevamo che il loro intento fosse quello di riscrivere, in un'epoca profondamente diversa da quella nella quale essi videro la luce, codici militari adeguati ad uno scenario internazionale profondamente modificato, normative che, da un lato, fossero in grado di proteggere i nostri militari e, dall'altro, fossero caratterizzate da maggiore modernità.
Come spesso accade in quest'aula quando arrivano all'esame dell'Assemblea proposte di riforma avanzate dall'opposizione, ci siamo trovati di fronte ad un provvedimento governativo di vera e propria controriforma, connotato da elementi di reale arretramento. Voglio usare, al riguardo, le parole pronunciate da un magistrato militare, il dottor Benedetto Roberti. In occasione di un recente convegno, quest'ultimo ha ben chiarito che, al momento dell'entrata in vigore dei codici penali militari, nel 1941, erano considerati reati militari soltanto quelli che il legislatore aveva specificatamente disciplinato nel codice penale militare, ritenendo, per essi, che l'interesse militare offeso fosse preminente. Gli altri reati erano qualificati come reati comuni, di competenza dei


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tribunali militari, per i quali l'interesse militare, pur sussistente, era accessorio a quello protetto in via principale dalla norma incriminatrice. Dunque, fin dall'entrata in vigore dell'articolo 103 della Carta costituzionale, l'articolo 264 del codice penale militare era ritenuto abrogato, con la conseguente attribuzione al giudice ordinario dei reati comuni, cosiddetti militarizzati, cui esso faceva riferimento.
Come hanno già fatto le colleghe Pisa e Deiana, desidero rimarcare che il provvedimento in esame non è volto soltanto, per così dire, a riportare indietro le lancette dell'orologio, attribuendo la cognizione di reati civili alla giurisdizione militare, ma anche ad estendere, nell'ambito delle missioni all'estero, la giurisdizione penale militare a soggetti addirittura estranei alle Forze armate, indipendentemente da una deliberazione dello stato di guerra, in contrasto, ancora una volta, con l'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione, il cui disposto invocate quando volete difendere il mantenimento della giurisdizione speciale ed ignorate, calpestandolo, quando pretendete di applicare il codice penale militare a soggetti che militari non sono.
Vorrei appellarmi alla maggioranza ed al Governo, affinché compiano un passo indietro, un tentativo di approfondimento, nella consapevolezza che il disegno di legge in esame, anche secondo le indicazioni proposte dalla stessa maggioranza, dovrà tornare al Senato. Quindi, non siamo di fronte ad un testo blindato o nella fase conclusiva del suo iter. Avremmo preferito un maggiore approfondimento del provvedimento, il suo rinvio alle Commissioni, ma quanto meno chiediamo un'analisi approfondita in quest'aula delle proposte emendative dell'opposizione.
A nostro avviso, esistono elementi che ci hanno indotto a presentare una pregiudiziale di costituzionalità rispetto a questo testo (sarà discussa e votata domani). Sottoporremo all'attenzione della maggioranza e di questa Assemblea le proposte contenute nel nostro testo alternativo, nella speranza che possano essere discusse in maniera approfondita.
Vi invito a riflettere, perché, se fosse approvato il vostro disegno di legge di riforma (o di controriforma, come l'ho definito io), in Italia si determinerebbe lo stravolgimento di fondamentali principi costituzionali, come l'articolo 3, attraverso la lesione del diritto all'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, l'articolo 11, mediante la normalizzazione dell'uso della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, e l'articolo 78, sottraendo al Parlamento la funzione, sancita proprio da tale norma costituzionale, di deliberare lo stato di guerra, a tutto vantaggio dell'esecutivo che, attraverso un decreto-legge, potrà dichiarare il tempo di guerra o l'applicazione del codice penale militare in tempo di guerra. È una cosa gravissima, che va al di là degli aspetti tecnici del provvedimento.
Inoltre (vi ha già fatto riferimento il relatore Gamba, quindi, mi permetto di ribadirlo), la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, soppresso durante l'esame nelle Commissioni (è molto probabile che la maggioranza lo riproporrà attraverso un emendamento), fa riferimento al tempo di guerra. Si introduce un elemento completamente assente nella Carta costituzionale, ossia la presupposizione del tempo di guerra! È un concetto - lo ripeto - assente nel nostro ordinamento costituzionale. Riteniamo sia una scelta gravissima, che rischia di stravolgere il rapporto tra Governo e Parlamento relativamente ad un aspetto non marginale, riguardante l'impegno e l'impiego dei nostri militari in situazioni di conflitto.
Vorrei richiamare anche l'articolo 21 della Costituzione e, con riferimento al provvedimento in esame, l'impossibilità di esercitare liberamente il diritto di informazione (previsto, appunto, nel già citato articolo) in tempo di guerra; vi è la lesione del diritto dei cittadini italiani ad essere informati. Credo che le recenti vicende in territorio iracheno dimostrino l'importanza del ruolo dell'informazione, indipendentemente da come ci siamo schierati


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rispetto alla guerra in Iraq. Pensate a ciò che è successo ad Abu Ghraib: se non ci fossero stati adeguati cronisti e fotografi capaci di portare alla luce ciò che è avvenuto, non avremmo mai parlato del problema delle torture nei confronti dei militari o dei civili iracheni.
Quindi, l'impossibilità di esercitare il diritto di informazione costituisce, a nostro avviso, anch'esso un elemento assolutamente critico.
Verrebbero poi introdotte nell'ordinamento giudiziario militare, con il provvedimento in esame, incisive modifiche tese ad estendere la competenza della giurisdizione militare - abolita in tutti i paesi NATO, ad eccezione della Turchia (e dell'Italia, se verrà approvato il provvedimento in esame) - attraverso la militarizzazione dei reati comuni commessi da militari.
Infine, sempre sotto il profilo costituzionale, sottolineo le conseguenze indirette, ma comunque gravi, che si avrebbero in taluni casi; mi riferisco, ad esempio, alle ipotesi contemplate dal codice penale ordinario laddove prevede, in tempo di guerra, le fattispecie di «somministrazione al nemico di provvigioni» oppure di «partecipazione a prestiti a favore del nemico» o, ancora, di «commercio col nemico». Ebbene, tali reati potrebbero essere discrezionalmente ascritti, addirittura, ai volontari delle ONG.
A tale riguardo, non basta una dichiarazione del ministro, come ha ricordato la collega Pisa intervenuta dianzi; si tratta, piuttosto, di approvare una legge che eviti un tale rischio, vale a dire il rischio che, durante una situazione di conflitto, i volontari delle organizzazioni non governative possano, addirittura, essere puniti per reati consistenti nell'aiuto arrecato alla popolazione civile.
Ritengo che tali valutazioni e siffatte considerazioni dovrebbero indurre la maggioranza a rivedere alquanto il contenuto del provvedimento. Auspico, anzi, che l'Assemblea voti per una modifica radicale del provvedimento in esame; sono perfettamente d'accordo con alcune argomentazioni con le quali - in particolare, da parte della collega Pisa - è stata individuata l'incompatibilità tra missioni di pace e codice penale militare di guerra.
Per quanti sforzi si compiano per modificare le disposizioni di guerra, si è sempre condizionati dal concetto di Stati in lotta tra loro e dalla presenza del nemico; un condizionamento al quale non è possibile sfuggire se non per situazioni di necessità estrema. Ecco perché riteniamo si debba perseguire la scelta di ampliare le ipotesi del codice penale militare di pace con norme adeguate all'impiego di contingenti militari impegnati all'estero in situazioni di conflitto armato; percorso esattamente opposto a quello che state seguendo nel provvedimento,
Voglio, infine, richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle norme del codice penale militare di pace proposte con il provvedimento in esame, ovvero gli articoli 1, 2 e 3 del testo della maggioranza, e sulle conseguenze più negative che ne deriverebbero, anzitutto per il personale militare. Viene esclusa, da più di un articolo, per i militari condannati, la possibilità di fruire delle misure alternative alla detenzione in carcere (so che è iscritto a parlare dopo di me l'onorevole Taormina, il quale è sempre attento agli aspetti del garantismo). In questo caso, ai militari non è permesso quanto invece è consentito ai civili; lo ha ricordato poc'anzi l'onorevole Bonito. Mi riferisco, in particolar modo, a quanto concerne lo stato di tossicodipendenza, ambito nel quale non viene consentito il diritto alla riabilitazione dagli stati di tossicodipendenza; la misura pare addirittura disumana.
Ritengo, dunque, che anche tali elementi tecnici vadano considerati; ovviamente, noi ci batteremo in Assemblea attraverso la presentazione di apposite proposte emendative intese a modificare tale previsione.
Comportamenti non particolarmente gravi - quali il danneggiamento, lo smarrimento di materiali di armamento o di munizionamento - erano già oggi perseguibili d'ufficio. Fino ad oggi, era facoltà, quindi, del comandante di corpo valutare


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le circostanze e decidere se sporre denuncia. Tale previsione è stata reintrodotta dalle Commissioni; rimane però da correggere il concetto stesso di oggetti di armamento. Vengono fatti rientrare in tale classificazione materiali non necessariamente configurabili come arma ma destinati alla sua custodia o alla sua manutenzione (ad esempio, il fodero della baionetta). Sarebbe meglio, a nostro avviso, sopprimere del tutto tale previsione penale, considerata la evidente sproporzione fra la reazione dell'ordinamento e la portata lesiva della condotta prefigurata nell'articolo (condotta che sarebbe sufficiente sanzionare sul piano amministrativo e disciplinare).
Vengo poi al punto, forse, più critico della riforma (invero, nata su un presupposto assai discutibile): la connessione tra procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare.
C'è una dilatazione del reato militare, fino ad inglobarvi addirittura il reato comune: per questo motivo, in tutti gli interventi svolti dai deputati appartenenti all'opposizione, abbiamo parlato di «controriforma». Riteniamo, tuttavia, che non si tratti di argomenti di proprietà dell'opposizione, poiché dovrebbero essere valutazioni in qualche modo comuni.
Ecco cosa succede quando un reato è commesso insieme da militari e da civili. L'articolo 264 del codice penale militare di pace, così come modificato nel 1956, prevede la competenza del giudice ordinario per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate in concorso con estranei alle medesime. Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, i tribunali militari, nei pochi casi in cui, in base alla normativa vigente, si ponevano ipotesi di concorso nel reato militare di estranei alle Forze armate, avevano ritenuto abrogata detta disposizione, e procedevano separatamente per i militari, mentre per i concorrenti civili veniva interessata, ovviamente, l'autorità giudiziaria ordinaria.
Negli ultimi mesi, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 1953 del 2004, è tuttavia ritornata sul punto, confermando che l'articolo 264 del codice penale militare di pace è compatibile anche con il nuovo codice di procedura penale e che, pertanto, nel caso di connessione con estranei alle Forze armate, competente a procedere per tutti resta il giudice ordinario.
Quello della giurisdizione nel caso di concorso di estranei al reato militare è, effettivamente, un problema delicato, in quanto la separazione dei processi comporta difficoltà nelle indagini ed anche possibili contrasti di giudicato. Si pensi, di contro, che, poiché il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, ritenendo vigente l'articolo 264 del codice penale militare di pace, è sufficiente che un imputato militare, anche in sede d'appello o di ricorso per Cassazione, dichiari di aver agito d'accordo con un civile affinché venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice militare, con l'azzeramento dell'intera attività processuale fin lì compiuta.
A tutt'oggi, peraltro, restando la competenza dei giudici militari prevalentemente limitata a fatti di scarso rilievo, per lo più avvenuti all'interno delle caserme, erano rari i casi di possibile concorso di estranei alle Forze armate nella commissione del reato militare. Aumentare il numero dei reati militari senza intervenire sul punto significherebbe, tuttavia, moltiplicare le incertezze...

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante...

PIERO RUZZANTE. Dal momento che rilevo che il Presidente mi ha richiamato al rispetto dei tempi, evidentemente il tempo a disposizione del mio gruppo è terminato.

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, ha ancora due minuti di tempo a disposizione.

PIERO RUZZANTE. Non intendo dilungarmi oltre, e chiedo alla Presidenza


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l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna di considerazioni integrative del mio intervento, poiché auspico che i relatori possano trovare in queste note, scritte collettivamente, la possibilità di individuare motivi favorevoli alla modifica del testo approvato dalla maggioranza.
Mi auguro, infine, che in questo Parlamento si possa svolgere una discussione vera, come ha affermato la collega Deiana concludendo il suo intervento. Infatti, quando si modificano norme che attengono alla nostra Carta costituzionale, al codice penale militare di pace ed al sacrificio che chiediamo ai nostri militari impegnati all'estero, credo che compiere uno sforzo volto a ricercare un punto di vista comune - che fin qui non abbiamo riscontrato da parte della maggioranza - sia doveroso da parte di questa Assemblea, proprio per il rispetto che abbiamo per le persone impegnate a rappresentare il nostro paese in tali delicate missioni. Ritengo tale sforzo doveroso anche per rispetto verso la nostra Carta costituzionale e quel Parlamento che tutti noi rappresentiamo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. La Presidenza consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti, la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna di considerazioni integrative dell'intervento dell'onorevole Ruzzante.
È iscritto a parlare l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Intervenendo a titolo personale, signor Presidente ed onorevoli colleghi, credevo francamente che fosse venuto il tempo affinché anche certe norme costituzionali venissero sottoposte, in qualche modo, a nuova riflessione. Tra tali norme costituzionali, vi è certamente quel terzo comma dell'articolo 103, che rappresenta un po' una «palla al piede», al quale, peraltro, il provvedimento in esame si collega.
Dopo tutti gli accadimenti che hanno caratterizzato l'evoluzione giurisprudenziale, sinteticamente ricordati dal collega che mi ha preceduto, tanti sono stati gli ampliamenti e le rivoluzioni che hanno interessato il settore della giustizia militare che ho ritenuto - e, onestamente, ancora ritengo - sia giunto il momento per una revisione costituzionale della menzionata disposizione: forse sarebbe stato molto più edificante discutere oggi di un tema di tale portata, anziché soffermarsi su questo provvedimento.
Ho ascoltato anche l'onorevole Perlini che - in quanto rappresentante di gruppo in Commissione giustizia - non parla a titolo personale, diversamente da me, ed ho appreso con piacere che su questo provvedimento vi sarà la possibilità di discutere, di apportare miglioramenti, tra cui, forse, alcuni anche su aspetti strutturali.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarebbe molto grave ed inaccettabile, in un tempo di democrazia parlamentare così affinata e arricchita quale quella odierna e su una normativa di così straordinaria importanza, non soltanto a livello di regolamentazione interna di un aspetto della giurisdizione, ma anche nei rapporti internazionali - non dimentichiamo che i codici penali militari di pace e di guerra entrano nel «vivo» dei rapporti internazionali del nostro paese, particolarmente in un momento come il presente, nel quale tali rapporti si infittiscono ed acquisiscono caratteristiche impreviste ed imprevedibili solo pochi anni fa -, che la discussione non potesse essere capace di consentire ogni approfondimento, e ciò al di là di qualsiasi posizione politica. Si tratta, infatti, di una questione di giustizia e, come in tutte le questioni di giustizia, per quanto le opinioni personali o politiche possano contare, certamente esse non possono essere risolutive.
È vero che la Costituzione è partita da un programma estremamente ristretto nel disciplinare il settore della giustizia militare. Si è trattato di un atteggiamento di assoluta cautela rispetto ai principi generali indicati nella stessa Costituzione del 1948, che ha compiuto la scelta di una giurisdizione ordinaria operativa a tutto


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campo. Era pertanto evidente che le giurisdizioni speciali, nate già con il marchio - lo dico usando un'espressione un po' colorita - dell'«infamia», da sempre, rappresentando qualcosa di «intraneo» ai settori della pubblica amministrazione, e, quindi, venate di corporativismo, sarebbero state viste con diffidenza dai costituenti. Si è trattato di una scelta attentamente rivalutata nel periodo post-costituzionale, attraversato da un revisionismo assoluto.
Ricordo che ci stiamo confrontando per capire quali scelte operare in merito alla giurisdizione militare e che oggi, nell'esercizio della giurisdizione militare, il vertice è rappresentato dalla giurisdizione ordinaria. I percorsi della giustizia militare di primo e di secondo grado, sfociano, infatti, successivamente nell'esercizio del controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione, che ha giurisdizione piena sotto tale profilo. Si è trattato di un segnale importante, intervenuto negli anni, che testimonia che la «normalizzazione», nonostante la previsione costituzionale, è stato un obiettivo perseguito.
In un passaggio di questo provvedimento, ad esempio, si recupera con forza la giurisdizione di legittimità del tribunale supremo militare che oggi, proprio per effetto del ricorso alla Corte suprema di Cassazione, non ha sostanzialmente ragione di operare. Anzi, per effetto dell'inserimento della giustizia militare all'interno della giustizia ordinaria di legittimità, si era ritenuto, da non pochi interpreti, che non vi fosse più spazio (una sorta di vera e propria desuetudine) per la disposizione costituzionale di cui all'articolo 103, che invece fa richiamo ai tribunali militari supremi.
Questa eccezionalità è stata una progressione nei tempi che hanno preceduto questa iniziativa legislativa presso la giurisprudenza e la legislazione, che man mano si è preoccupata di delineare con precisione il campo di intervento della giustizia militare.
Onorevoli colleghi, vorrei ricordare, ancora una volta, che stiamo discutendo e ci stiamo confrontando con grande animosità (almeno stando a quanto è accaduto durante i lavori in sede di Commissioni) su un corpo giudiziario composto da 104 magistrati, che durante l'anno non emette più di 40 sentenze decisorie con riferimento ai fatti penalmente rilevanti che pervengono alla sua cognizione. Ciò per dire che si tratta di una giurisdizione talmente dimagrita ed affinata che potremmo fare quel salto cui facevo riferimento all'inizio del mio intervento: l'abolizione, attraverso l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione, della giurisdizione penale militare di pace e di guerra.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico ciò anche perché vorrei fosse chiaro un problema di rilievo costituzionale. Ho sentito parlare della possibilità che si ponga una questione pregiudiziale di costituzionalità. Vi è una ragione di fondo perché si possa dire che questo testo è, nella sua struttura e nella sua filosofia, contrario alla Costituzione. La ragione di fondo è la seguente: il terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione (che, certamente, avrete esaminato prima e meglio di me) relega, per così dire, la giurisdizione militare in tempo di pace soltanto ai reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Si capisce, letteralmente, che, se si fosse trattato di potersi accontentare di uno solo di questi requisiti - che si trattasse, cioè, di reato militare o di reato commesso da militari - il Costituente (sempre avaro di parole proprio per garantire una lunga vigenza della Costituzione nell'ordinamento giuridico) non avrebbe fatto cenno a questa duplicità di elementi.
Onorevoli colleghi, parlo da tecnico: non sono avvezzo al ragionamento politico e, forse, non lo sarò mai. Qual è stata la premessa dalla quale ha avuto origine questo provvedimento e per cui lo stesso non può incontrare il favore della tecnica e dell'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale? Il ragionamento effettuato attraverso questo provvedimento è stato quello di ritenere sufficiente il fatto di indossare la divisa per poter parlare di un reato militare; contro la Costituzione!


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Contro la Costituzione, la quale non vuole che sia elemento necessario e sufficiente il fatto di appartenere alle Forze armate, ma vuole che si tratti di reato militare.
Quindi, al di là di qualsiasi opzione rispetto all'osservazione iniziale che mi permettevo di esprimere quando auspicavo che oggi si potesse discutere dell'abolizione del terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione, certamente vi è questo problema.
È un problema generalizzato, che riguarda tutti gli articoli di questo disegno di legge e tutti gli infiniti numeri e lettere di cui si correda questo complicato provvedimento. Tra l'altro, trattandosi di una revisione globale della giustizia militare, forse avrebbe dovuto essere praticata la strada di una legislazione piana e ordinaria, che consentisse un dibattito ampio ed aperto all'interno del Parlamento, senza creare degli steccati attraverso una legge delega, la cui attuazione non si sa mai dove porterà e che nessuno può controllare nella realtà dei fatti.
Credo che questo sia un aspetto fondamentale, sul quale dovremmo confrontarci per capire se le problematiche alle quali stiamo facendo riferimento abbiano una loro dignità.
Vorrei, inoltre, fornire qualche altro spunto. Vi è addirittura una preoccupazione che ha dell'incredibile. Abbiamo la fortuna di avere come Presidente, quest'oggi, un grande giurista come l'onorevole Alfredo Biondi e vorrei richiamarmi alla sua scienza.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, a proposito del principio di legalità, cioè di tipicità delle fattispecie penali (che è un principio generale stabilito dal secondo comma dell'articolo 25 della nostra Costituzione, che costituisce una regola indistruttibile in tutto il mondo, e non soltanto in Italia, tanto che tutti i patti internazionali vanno sempre ed esattamente nella medesima direzione), la legge delega che dovremmo approvare recita testualmente, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del testo approvato dal Senato, che bisogna dare attuazione ai principi di personalità, offensività (che non hanno mai avuto uno straordinario significato nel nostro sistema penale), sufficiente determinatezza e colpevolezza.
Qui vi è addirittura un problema di tolleranza tra l'osservanza del principio di legalità delle fattispecie penali e le modalità con le quali si può in qualche modo aggiustare il tiro su questo specifico settore. Credo che ciò costituisca una mostruosità. Tutti siamo in grado di aggiustare le cose come meglio vogliamo, ma ritengo che una mostruosità giuridica sia contenuta in questo provvedimento e che ciò costituisca un'altra ragione di incostituzionalità rispetto al primo dato di fondo al quale facevo riferimento in precedenza.
Presidente, onorevoli colleghi, non voglio fare delle chiacchiere. Per capire dove siamo e quale operazione è stata compiuta con questo disegno di legge, voglio ricordare che non si deve parlare di singoli reati, perché ogni lettera e ogni numero di questo disegno di legge attraverso cui si determina l'ambito della giurisdizione penale militare non fanno riferimento ad un reato, ma ad un «catalogo» di reati.
Ricordo, innanzitutto, che non si tratta soltanto di fare riferimento a persone che rivestono la qualità di militari - come ho ricordato poc'anzi - quale fattispecie di reato proprio, ma che il codice militare di pace dovrebbe trovare applicazione anche nei confronti di militari stranieri e di estranei alle Forze armate impegnati in servizi di vigilanza, custodia e servizi collegati. Quindi, vi è una totale eccentricità del settore e l'applicazione di questa normativa, che parte dai reati dei militari, va altrove, rastrellando competenze da tutte le parti.
Per quanto riguarda tutte le violazioni di legge comune contro la personalità dello Stato, cioè tre quarti del libro primo del codice penale, in base soltanto alla soggettività dell'autore si determina l'operatività del codice penale militare di pace. Le violazioni in materia di traffico di stupefacenti, per il fatto di essere consumate da chi porta una divisa, dovrebbero costituire un altro rilevante settore di intervento della giustizia penale militare. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando mai


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abbiamo avvertito tale necessità? Quando mai abbiamo avvertito la necessità che il traffico di stupefacenti, che tra l'altro implica la gestione di indagini molto complicate, possa essere suscettibile di appartenere alla giurisdizione penale militare?
Inoltre, tutta la materia dei falsi in atto pubblico è conferita alla giurisdizione penale militare, sempre per la ragione della divisa che si indossa, e tutti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione divengono materia sulla quale i tribunali militari dovranno esercitare la loro funzione giurisdizionale.
Durante i lavori in Commissione ci siamo soffermati sulla facezia per cui tutta la materia della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, per il fatto di essere interessata da chi porta la divisa, dovrebbe diventare oggetto di giurisdizione penale militare. Lo stesso dovrebbe avvenire per tutti i delitti contro la persona, per tutti i delitti commessi con violenza e minaccia e per tutti i delitti contro il patrimonio.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un tentativo di rafforzare e di blindare la casta! Abbiamo esperienza di giustizia militare: al di là della preparazione dei singoli magistrati, si tratta di un'esperienza molto negativa. Si trastullano con fattispecie che non hanno alcun significato e perseguitano chi è sottoposto a procedimenti penali non avendo altro da fare (ricordo che vi sono 104 magistrati per 40 sentenze all'anno!).
Abbiamo tutti la consapevolezza che creare aree così ampie ed indiscriminate, che passano soltanto per l'indossamento della divisa, sia un'operazione da censurare.

PRESIDENTE. In un certo senso incrementiamo il lavoro...

CARLO TAORMINA. No, Presidente, il lavoro è sempre lo stesso. Sia a giurisdizione ordinaria, sia a giurisdizione militare, il lavoro agli avvocati non mancherà mai.

PRESIDENTE. Parlavo di quello dei magistrati militari.

CARLO TAORMINA. Si tratta, evidentemente, di una situazione sull'orlo dell'assurdità. Credo che queste espansioni certamente non siano in linea con la previsione costituzionale.
Vorrei svolgere altre due considerazioni a proposito di quell'articolo 4 che oggi figura come soppresso ma che sappiamo benissimo il Governo si accinge a ripresentare con un proprio emendamento. Dunque, abbiamo il dovere di dire alcune cose, molte delle quali sono state già oggetto di esposizione da parte di altri colleghi.
L'articolo 4, lettera b), del testo licenziato dal Senato tratta della legge penale militare di guerra e delle disposizioni di legge che presuppongono il tempo di guerra. Il collega che mi ha preceduto ha sottolineato tale aspetto: cosa significa tale distinzione? Al di là di cosa possa significare la differenza tra legge penale militare di guerra e disposizioni di legge che presuppongono il tempo di guerra, c'è anche da capire la dichiarazione di guerra di chi e contro chi. Si tratta di un potentissimo equivoco racchiuso in questa disposizione, che certamente potrà essere corretto. Tuttavia, sta di fatto che si tratta di una norma che non ha alcun aggancio dal punto di vista della previsione costituzionale.
Vi è poi la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4: essa prevede che, al di fuori del territorio nazionale, la legge penale militare di guerra e le disposizioni di legge che presuppongono il tempo di guerra - ma dichiarata da chi? E da quando? - si applicano per i reati commessi nel corso di un conflitto armato, anche indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra. Ad aggravare tale situazione - quella in base alla quale la mancata dichiarazione di guerra non esime dall'applicazione del codice penale e processuale penale militare di guerra -, vi è la seconda parte della lettera c), che fa riferimento all'ipotesi che, mancando la dichiarazione dello stato di guerra per l'applicazione della legge penale militare di guerra e


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delle disposizioni che presuppongono il tempo di guerra, sia possibile intervenire con atto avente forza di legge.
Al riguardo, colleghi, occorre molta attenzione, perché con questa norma non soltanto vi è la creazione di un ambito di responsabilità penale, che, attraverso un atto avente forza di legge (determinato dall'occasionalità della situazione), individua determinate altre fattispecie penali, ma viene anche istituita una giurisdizione nei tempi collegati con la realizzazione di quelle fattispecie penali; e ciò è in contrasto con il principio del giudice naturale stabilito dal comma 1 dell'articolo 25 della Costituzione.
Chiedo inoltre - vorrei dire soprattutto - un forte supplemento di attenzione con riferimento al numero 1) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 4, nel quale si prevede che ai fini della legge penale militare di guerra costituiscono conflitti armati - tale definizione rappresenta dunque il cuore della problematica -: i conflitti armati internazionali; i conflitti interni tra gruppi di persone organizzate, che si svolgano con le armi all'interno del territorio dello Stato e raggiungano la soglia di una guerra civile o di insurrezione armata. Dunque, nella nozione di conflitti armati rientrano i conflitti armati internazionali; ma tra chi? Per esempio, per tornare all'esempio dell'Iraq, come sarebbe regolata oggi la situazione in Italia, qualora fosse operativa questa disposizione normativa?
Rientrano inoltre nella nozione di conflitti armati i conflitti interni prolungati fra le Forze armate dello Stato (in questo caso possiamo ancora individuare i soggetti) e quelli fra le Forze armate dello Stato e gruppi armati organizzati (che, dunque, non sono più Forze armate). Al riguardo, è evidente, signor Presidente, onorevoli colleghi, che il campo di applicazione di tale disposizione è ampio, raccogliendo qualsiasi ipotesi di contrasto tra una Forza armata ed un'organizzazione non armata che ad essa si contrapponga; ciò, proprio perché non si tratta più di una normativa dipendente dalla dichiarazione dello stato di guerra, ovvero dal fatto che si presuppongano norme che a loro volta postulino uno stato di guerra.
Infine, ai sensi del numero 1) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 4, l'ultima ipotesi che conduce alla giurisdizione militare è la mera contrapposizione tra gruppi armati organizzati. Questa dunque è - come dire? - la norma di chiusura, che individua la molteplicità delle fattispecie che conducono da un punto di vista sostanziale all'applicazione del codice penale militare di guerra e, da un punto di vista procedurale, all'applicazione del codice di procedura penale di guerra.
Nel numero 2) della lettera i) dell'articolo 4 del provvedimento in esame, ci si preoccupa poi di escludere (con riferimento alla contrapposizione tra gruppi organizzati e non tra Forze armate e gruppi) dalla giurisdizione militare di guerra le situazioni interne quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici, ed altri atti analoghi (ciò che accade in qualsiasi tumulto di piazza è ovviamente escluso). Viene effettuata, nel provvedimento, una puntualizzazione, per cui la sporadicità e l'isolatezza del caso non determinano l'applicazione della giurisdizione penale militare e del codice penale militare di guerra; pertanto, vengono escluse alcune ipotesi, le quali, visibilmente, non hanno nulla da spartire con il riferimento al concetto di Forze armate o di contrapposizione tra di esse.
È evidente che, con la suddetta previsione, vi è la possibilità, con riferimento a qualsiasi contrapposizione tra gruppi armati - considerate anche le prerogative della giustizia ordinaria che si sono manifestate nel corso di questi anni in materia di contrasto delle Brigate rosse o di contrasto tra Brigate rosse ed altre organizzazioni terroristiche -, di uno spazio di applicazione (quindi, anche per quanto riguarda le organizzazioni criminali di tipo mafioso che si scontrano tra di loro in vari territori disgraziati del nostro paese), attraverso un'interpretazione, non dico


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surrettizia, ma di assoluta compatibilità con il dato letterale, della giurisdizione penale militare di guerra.
Può darsi che ciò non corrisponda all'intenzione del legislatore o che lo scopo del suddetto disegno di legge fosse altro, ma dobbiamo essere consapevoli che le leggi entrano in vigore con tutto ciò che prevedono e, pertanto, la loro interpretazione non può essere frenata con riferimento a situazioni di questa gravità.
Si tratta certamente di una materia che ha bisogno di essere, sotto molteplici profili, emendata, ma, francamente, questo disegno di legge non ha più nulla da spartire con quella traccia che proviene dalla Costituzione repubblicana (e penso anche al codice penale militare di pace); vi è stata, in particolare, un'opera di trasposizione del codice penale ordinario all'interno del codice penale militare, abbandonando tutte le possibili distinzioni che provengono - è un'analisi che deve essere compiuta - da interventi che si sono susseguiti a raffica, specialmente in alcuni anni, da parte della Corte costituzionale.
Dobbiamo stare molto attenti, perché moltissime di queste disposizioni (mi riferisco alla materia del patrimonio, del traffico degli stupefacenti, dell'incolumità, dei reati contro la pubblica amministrazione) intervengono su materie rispetto alle quali la giurisprudenza si è assestata, per insegnamento della Corte costituzionale, su un'assoluta residualità della giurisdizione penale militare. Dobbiamo stare attenti, perché non possiamo pretermettere quella giurisprudenza; è un caposaldo che scaturisce da quella eccezionalità, alla quale fa riferimento il comma 3 dell'articolo 103 della Costituzione.
Inoltre, in materia di codice penale di guerra - lo diceva l'onorevole Deiana e lo voglio dire anche io con la medesima convinzione -, sulla problematica della nozione di conflitto armato, con particolare riferimento al confine con le operazioni terroristiche, dobbiamo procedere con i piedi di piombo e con grandissima attenzione.
Certamente, esiste il terrorismo inteso come atto di guerra, ma esiste il terrorismo che, pure intervenendo in periodi di guerra e durante la guerra, non può essere considerato come tale; certamente, esiste il terrorismo che non può essere considerato atto di guerra né può essere inserito in un contesto di guerra, ponendosi al di fuori di qualsiasi contesto di conflitto armato, ma che, comunque, va considerato terrorismo.
Questa normativa - non so se questa sia stata la teleologia del provvedimento - volge sicuramente ad un inglobamento di tutte queste materie.

PRESIDENTE. Onorevole Taormina, lei sa che l'intera Assemblea la ascolta volentieri, ma il tempo a sua disposizione è terminato.

CARLO TAORMINA. Concludo, Presidente, sottolineando che stiamo discutendo di un provvedimento non soltanto incostituzionale, ma anche aberrante e davvero antistorico (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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