Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 576 del 27/1/2005
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(Inclusione del territorio di Cividale del Friuli nella lista dei comuni in cui si applicano le misure di tutela per la minoranza slovena - n. 2-01426)

PRESIDENTE. L'onorevole Fontanini ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01426 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 1).

PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, la legge 23 febbraio 2001, n. 38, legge di tutela della minoranza linguistica slovena, istituisce il comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, con sede in Trieste; detto comitato, nella seduta del 26 settembre 2003, ha predisposto la tabella prevista dall'articolo 4 della legge n. 38 del 2001, che determina i territori dei comuni in cui sono applicate le misure di tutela per la minoranza slovena.
Nella tabella in questione è stato incluso, tra gli altri, anche il territorio del comune di Cividale del Friuli; dal nome, già si intuisce che tale ente ha pochi punti di contatto con la Slovenia mentre ne ha molti con il Friuli e con la minoranza linguistica ivi presente.
Il Consiglio di Stato, nell'adunanza della sezione I del 5 maggio 2004, ha espresso un parere in cui è sostenuto che il comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, prima di inserire il comune di Cividale del Friuli nella tabella, avrebbe dovuto accertare se nel comune stesso sia tradizionalmente presente una minoranza linguistica slovena.
In data 6 agosto 2004, la Presidenza del Consiglio dei ministri (in particolare, il dipartimento per gli affari regionali) ha formalmente richiesto al comitato di procedere al riesame della proposta ricevuta da un terzo dei consiglieri comunali di Cividale del Friuli, al fine di verificare se il comune, incluso nella tabella che individua i territori ai quali applicare le norme di tutela per la minoranza slovena, sia effettivamente un territorio nel quale la minoranza linguistica slovena è tradizionalmente presente.
Il consiglio comunale di Cividale del Friuli si è espresso più volte dichiarando che nel suo territorio non vi sono località in cui tradizionalmente siano insediate popolazioni di lingua slovena.
Il Consiglio di Stato, come riferivo poc'anzi, ha stabilito che il comitato stesso è l'unico soggetto che può correggere gli eventuali vizi di legittimità contenuti nella tabella; suggeriva, altresì, il compimento di una indagine sul territorio di Cividale del Friuli al fine, appunto, di appurare la verità.
Con la mia interpellanza urgente, signor Presidente, chiedo al Governo quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del comitato paritetico per indurlo ad ottemperare al parere del consiglio di Stato, atteso che il comitato non sembra intenzionato a compiere tale verifica. Chiedo, altresì, al Governo se intenda chiedere al comitato stesso di escludere dalla tabella di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il comune di Cividale del Friuli; tale ente, infatti, in base alla legge n. 482 del 1999, ha già optato e chiesto la tutela per la lingua friulana. Sicché, il comune stesso ha chiaramente mostrato di non voler essere considerato territorio cui si applichino le norme a tutela di una minoranza la quale non ha alcun punto di contatto con la storia e con la popolazione di Cividale del Friuli.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per gli affari regionali, onorevole Gagliardi, ha facoltà di rispondere.

ALBERTO GIORGIO GAGLIARDI, Sottosegretario di Stato per gli affari regionali. Onorevole Fontanini, l'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001 n. 38, recante norme a tutela della minoranza slovena della regione Friuli Venezia Giulia, stabilisce che le misure di tutela previste dalla


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medesima legge si applicano ai territori in cui la stessa minoranza è tradizionalmente presente.
A tal fine, il comitato istituzionale paritetico deve predisporre, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, una tabella dei suddetti comuni, o frazioni di essi, nei quali sono applicate le misure in questione. Tale tabella, così predisposta, deve essere approvata con decreto del Presidente della Repubblica.
Il comitato, nella seduta del 26 settembre 2003, ha provveduto ad approvare la prescritta tabella, che è stata portata all'esame del Consiglio dei ministri ai fini della successiva emanazione del decreto presidenziale.
Peraltro, nella seduta del 23 gennaio 2004, il Consiglio dei ministri riteneva necessario apportare alcune rettifiche alla stessa, per renderla coerente con le richieste avanzate e con la reale situazione di fatto in sede locale. Tuttavia, allo scopo di fugare ogni dubbio sulla possibilità di procedere direttamente a tali rettifiche, il Governo richiedeva un parere al Consiglio di Stato, sottolineando, in particolare, come fosse mancata, da parte del comitato, una puntuale verifica circa la effettiva tradizionale presenza della minoranza slovena in alcuni comuni inclusi, tra cui Cividale del Friuli.
Il Consiglio di Stato, con parere reso nell'adunanza della I sezione del 5 maggio 2004, ha ritenuto che la competenza a definire l'ambito territoriale di applicazione delle misure di tutela spetta al comitato paritetico, ma che questi, «(...) quando riceve richieste o proposte dai soggetti indicati all'articolo 4, primo comma, della legge n. 38 del 2001, (deve) verificare che si tratti di territori nei quali la minoranza linguistica slovena sia «tradizionalmente presente», tale essendo il requisito che individua l'ambito territoriale di applicazione della stessa legge n. 38. Questa considerazione è avvalorata, nel caso in esame, dalla particolare composizione del comitato, che non avrebbe senso qualora avesse il solo compito di recepire quanto richiesto dal 15 per cento dei cittadini o proposto da un terzo dei consiglieri dei comuni interessati».
Conseguentemente, il supremo consesso amministrativo affermava che «può convenirsi, pertanto, che il comitato, prima di inserire il comune di Cividale del Friuli nella tabella - ciò che implica l'attuazione nell'intero territorio comunale di tutte le disposizioni dettate dall'articolo 8 della legge n. 38 del 2001 - avrebbe dovuto accertare se nel comune sia "tradizionalmente presente" una minoranza linguistica slovena».
Sulla base di tale parere, il 6 agosto 2004 la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ha investito il comitato per un riesame delle proposte ricevute dai soggetti interessati, integrando anche l'attività istruttoria, al fine di verificare se i comuni interessati siano effettivamente territori nei quali la minoranza linguistica slovena sia tradizionalmente insediata. La richiesta, sebbene investisse tutti i comuni individuati nella tabella predisposta dal comitato, evidenziava la necessità di tale approfondimento in particolare per i comuni di Cividale del Friuli, Gorizia, Muggia e Trieste.
Il comitato paritetico, nella seduta del 17 dicembre 2004, ha tuttavia riconfermato la delibera del 26 settembre 2003, ritenendo, in primo luogo, che l'accertamento della tradizionale presenza della minoranza nel comune proposto per l'inclusione fosse stata già effettuata dai soggetti proponenti e che, comunque, tale tradizionale presenza sarebbe desumibile dal memorandum di Londra del 1954, nonché dalle indicazioni contenute nel rapporto reso dallo Stato italiano nel 1999 al Consiglio d'Europa, previsto dalla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.
Poiché la delibera del comitato non sembra corrispondere alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nel soprarichiamato parere, non adempiendo al compito di effettiva verifica della tradizionale presenza della minoranza nei comuni inclusi, il Dipartimento per gli affari regionali


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della Presidenza del Consiglio dei ministri ha provveduto a sollecitare il comitato paritetico a riconsiderare quanto deliberato, nelle more della approvazione del verbale, procedendo alle opportune attività di competenza.
In particolare, per quanto riguarda il comune di Cividale del Friuli, che forma oggetto della presente interpellanza urgente, si può ricordare che il sindaco di tale comune, nel trasmettere la richiesta di inclusione nella tabella avanzata da 8 consiglieri su 20, si premurava di precisare quanto segue: «Tuttavia, rispetto a tale richiesta, non posso esimermi dal rilevare come in essa nulla venga detto circa la "tradizionale presenza" sul territorio del comune di Cividale del Friuli della minoranza slovena. Presenza che, come emerge dal dibattito tenutosi in seno al consiglio comunale nella seduta del 29 settembre 2000 (...), è stata unanimemente esclusa sulla base di incontrovertibili testimonianze storiche».
D'altra parte, nella città di Cividale, sede distaccata di tribunale, la minoranza slovena ha comunque una tutela per quel che riguarda i diritti individuali, in quanto, per espressa disposizione di legge, è prevista la costituzione di un apposito ufficio centrale per i cittadini appartenenti alla minoranza slovena, ancorché residenti in territori non delimitati.
Per quanto detto, voglio augurarmi che la questione possa trovare pronta soluzione già nell'ambito del comitato, attraverso l'espletamento delle dovute verifiche.
In ogni caso, l'ultima parola spetterà al Consiglio dei ministri, in sede di esame della delibera definitiva, che certo non mancherà di tenere in alta considerazione il parere reso dal Consiglio di Stato, secondo cui «(...) ove ravvisi la presenza di vizi di legittimità nella tabella predisposta dal comitato, ne dà comunicazione al comitato stesso, con l'invito a procedere al riesame dei punti controversi (...)».

PRESIDENTE. L'onorevole Fontanini ha facoltà di replicare.

PIETRO FONTANINI. Signor sottosegretario, la ringrazio per la risposta, che offre senz'altro una giusta prospettiva nei confronti dei friulani che vivono a Cividale ed anche delle amministrazioni pubbliche che nella stessa Cividale si battono affinché quel territorio e quella popolazione siano considerate appartenenti alla minoranza friulana e non a quella slovena.
La ringrazio anche per le determinazioni con cui il Consiglio dei ministri si appresterebbe, se il comitato dovesse perseverare nella sua ottusità, o inadempienza, nei confronti di una tabella che non rispecchia la realtà, intervenendo nei confronti del comitato stesso affinché possa riconsiderare tale tabella.
La ringrazio ancora per la risposta. Speriamo che tale spiacevole vicenda, che riguarda soprattutto i friulani che vivono a Cividale, possa trovare una soluzione rapida per offrire serenità a coloro che - e sono la stragrande maggioranza - considerano Cividale una cittadina abitata da friulani, ossia da persone che usano una lingua molto, molto diversa dallo sloveno: il friulano.

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