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PRESIDENTE. L'onorevole Cento ha facoltà di
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, com'è ormai noto (è stato confermato anche qualche ora fa), si voterà il 3 ed il 4 aprile per le elezioni regionali. È proprio di ieri l'inizio dell'iter, presso la competente Commissione del Senato, di un provvedimento di legge che accorperà, giustamente, lo svolgimento delle elezioni regionali ed amministrative.
approvativo delle leggi regionali in tempi consoni alla loro piena entrata in vigore, in sostanza dovrebbero votare con le nuove leggi; al contrario, quelle regioni che ancora in queste ore non avessero ultimato l'iter approvativo delle dette leggi elettorali regionali, dovrebbero rinunciare a cercare, spesso con blitz di dubbia democrazia, l'approvazione, nei loro consigli regionali, di leggi elettorali che poi verrebbero contestate in altre sedi.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno, senatore d'Alì, ha facoltà di
ANTONIO D'ALÌ, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli deputati, come è noto, l'articolo 122 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, stabilisce che siano le regioni stesse a disciplinare, con proprie leggi, il sistema di elezione del presidente della giunta regionale ed dei consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali contenuti nella legge statale.
normative in materia elettorale, fatta salva la possibilità di impugnativa da parte del Consiglio dei ministri dinanzi alla Corte costituzionale per eventuali profili di incostituzionalità, laddove non siano già decorsi i termini di impugnabilità.
PRESIDENTE. L'onorevole Cento ha facoltà di replicare.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario per i contenuti della risposta che, tuttavia, non ci soddisfa, poiché manca di una parte sostanziale, coerente e conseguente con le affermazioni fatte dal sottosegretario, che pure rappresentano una buona premessa. Se è vero, infatti, che il Governo e, più specificamente, il Ministero dell'interno, sono attivati per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni regionali con la legge, nazionale laddove non è stata definita e approvata la legge regionale, è del tutto evidente che a 70 giorni dal 3 e 4 aprile, data di svolgimento di tale competizione elettorale, il Ministero dell'interno ha il dovere - credo che lo farà; ne abbiamo apprezzato la serietà in materia elettorale, che va al di là del rapporto di confronto e di scontro tra maggioranza ed opposizione - di tradurre ciò in una circolare che chiarisca che sono scaduti i tempi per varare leggi regionali in materia elettorale. Non vi sono, infatti, le condizioni per completare l'iter e per dare possibilità allo Stato di verificarne eventuali conflitti con norme costituzionali; non vi sono i tempi per l'emanazione dei regolamenti; non vi sono i tempi per eventuali pronunciamenti e ricorsi da parte di cittadini che dovessero individuare nelle leggi approvate in extremis elementi di contrasto con le norme fondamentali del nostro Stato.
delle giunte ed i consigli regionali. Noi discutiamo - e vogliamo che su ciò il Governo assuma iniziative conseguenti e coerenti - del fatto che ci troviamo ormai a 70 giorni dallo svolgimento delle elezioni del 3 e del 4 aprile e vi sono consigli regionali che legittimamente stanno ancora discutendo delle leggi regionali elettorali, che tuttavia non potranno entrare in vigore ed essere applicate nella prossima tornata elettorale. Le regioni fanno legittimamente il proprio lavoro. Se le leggi elettorali regionali supereranno il vaglio di tutti i controlli e di tutte le verifiche previste, entreranno in vigore successivamente, per l'elezione dei consigli regionali nella tornata elettorale successiva. D'altra parte, anche il Parlamento italiano sta discutendo la riforma della Costituzione che, proprio per mettere a regime il sistema, prevede che la stessa riforma - qualora sia definitivamente approvata, secondo i dettami dell'articolo 138 della vigente Costituzione - determinerà variazioni costituzionali nel rapporto tra le Camere del Parlamento a partire dal 2011 o, per alcuni aspetti, dal 2016-2017. Figuriamoci se ciò non è una chiara indicazione di metodo, di lavoro e di materie anche per le regioni che non hanno ancora approvato definitivamente la propria legge elettorale.
È altrettanto noto al Governo, al Parlamento ed all'opinione pubblica che molte regioni, oserei dire tutte quelle in cui i cittadini sono chiamati al voto, hanno in gran parte provveduto o stanno provvedendo, anche in questi giorni, a modificare, in base ai nuovi statuti, le leggi elettorali (che diventano di competenza di ogni singola regione). Alcune regioni hanno già concluso per tempo l'iter e, quindi, si stanno attrezzando per l'emanazione dei regolamenti applicativi.
L'approvazione delle leggi regionali, nei prossimi giorni, da parte di molte regioni (la Puglia e la Calabria, tanto per citare due esempi), rischia di aprire un problema serio sulla regolarità dello svolgimento della consultazione del 3 e 4 aprile 2005. Infatti, le leggi regionali che stanno per essere approvate dovranno superare il vaglio di legittimità previsto dagli statuti. Inoltre, le medesime leggi regionali prevedono l'emanazione di regolamenti di attuazione (sulle modalità di presentazione delle liste e di raccolta delle firme, là dove è previsto, sui necessari quorum di sbarramento, sul metodo di accorpamento, sui «listini» collegati al candidato presidente, in alcuni casi previsti e in altri no).
Insomma, come accade sempre in caso di leggi elettorali, si mettono in moto processi che, prima di stabilizzarsi con una definizione legislativa che conferisca loro certezza giuridica, durano alcuni mesi.
Mi domando se il Governo, pur nel rispetto della legittima autonomia - peraltro prevista dalla Costituzione - di ogni regione, nel momento in cui ha fissato, o sta per fissare, nelle giornate del 3 e del 4 aprile, le date per lo svolgimento delle elezioni, si sia posto il problema - e in caso affermativo, quale soluzione intenda dare alle conseguenti difficoltà - relativo a quelle regioni intenzionate a modificare le loro leggi elettorali.
Mi riferisco a regioni nelle quali già sta iniziando la campagna elettorale e già è iniziata, in alcuni casi, la raccolta delle firme per la presentazione delle liste e delle candidature ma per le quali ancora non vi è certezza alcuna circa la legge elettorale da applicarsi. Ebbene, qualora le nuove leggi fossero approvate in extremis prima dello scioglimento dei consigli regionali, è dubbio che dette nuove normative elettorali reggano dinanzi ad eventuali contestazioni che qualsiasi cittadino, o altri enti pubblici, potranno sollevare, per la verifica della loro legittimità, dinanzi ai giudici competenti per materia.
Peraltro, è pure dubbio se all'approvazione in extremis di leggi elettorali riuscirà a far seguito l'approvazione tempestiva di regolamenti che consentano l'applicazione piena e completa delle normative. La nostra preoccupazione - dalla quale trae origine l'interpellanza urgente rivolta al Governo - è che si rischi, in realtà, di applicare, per il 3 ed il 4 aprile, leggi regionali le quali, in gran parte, potranno essere addirittura annullate dopo la svolgimento della prova elettorale medesima. Annullate in base a semplici e legittimi ricorsi che potranno essere accolti dai giudici competenti per la materia elettorale; vorremmo, dunque, sapere dal Governo, di fronte a questa Babele - che limita e rischia di rendere illegale il voto del 3 e del 4 aprile in molte regioni italiane -, cosa intenda fare l'esecutivo. Ciò specie in considerazione della notizia che nelle giornate del 3 e del 4 aprile (ormai, perciò, tra circa 70 giorni) si svolgeranno le elezioni regionali.
La questione ci sembra rilevante e riteniamo abbia grande importanza, sia per i profili costituzionali sia per quelli, più in generale, giuridici; è rilevante soprattutto perché si deve evitare che le elezioni vengano successivamente annullate in seguito all'accoglimento di un ricorso di un qualsiasi cittadino intenzionato a fare legittimamente valere i propri diritti avverso la nuova procedura.
Domandiamo, dunque, al Governo di conoscere quali iniziative intenda intraprendere per evitare tutto ciò e anche se intenda effettuare una scelta che apparirebbe razionale ovvero concordare, atteso che siamo in epoca di federalismo regionale, con i Presidenti dei consigli regionali quanto segue. Gli enti che, infatti, dovessero avere approvato ovvero ultimato l'iter
Tale legge è la n. 165 del 2004, la quale all'articolo 4 pone, tra tali principi, quello della contestualità dell'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, se il presidente è eletto a suffragio universale e diretto. In caso contrario, è richiesta la previsione di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della giunta regionale.
Il successivo articolo 5 della legge n. 165 del 2004 garantisce la durata fisiologica quinquennale degli organi elettivi della regione. Altro non viene stabilito, e non poteva essere altrimenti, dalla legge statale.
Rimane, invero, il sistema della «cedevolezza», previsto dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, in virtù del quale, fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti delle leggi regionali in materia elettorale, le elezioni debbano effettuarsi in base alle disposizioni nazionali vigenti in materia. Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi residuale, che rientra nella patologia istituzionale: infatti, non può e non deve connotarsi come un'affermazione di principio, una regola quasi da imporre.
Gli equilibri istituzionali delineatisi nel corso degli ultimi anni hanno sempre più sottolineato l'ampliamento della sfera delle autonomie dei governi territoriali, prioritariamente di quelli regionali, ma, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, anche delle autonomie più circoscritte. Ogni intervento da parte dello Stato, dunque, potrebbe connotare gli estremi della indebita ingerenza. L'autonomia comporta, come conseguenza diretta, il superamento dell'omogeneità e dell'uniformità, con tutte le conseguenze che ciascun attore istituzionale giudicherà, in maniera positiva o negativa. La poliedricità istituzionale, almeno sulle questioni che non coinvolgono l'interesse nazionale, deve entrare nella nostra mentalità ed essere accettata come fisiologica conseguenza dell'autonomia.
Tutto ciò premesso, nell'ambito dello spirito di leale collaborazione che ha da sempre caratterizzato le diverse componenti della Repubblica e che, nell'ordinamento con autonomia rafforzata che stiamo costruendo, sono sicuro aumenterà in misura esponenziale, il Governo centrale, ed il Ministero dell'interno in particolare, intendono offrire la piena disponibilità per la risoluzione dei problemi che i governi regionali intenderanno porre.
Pur non potendo lo Stato dettare criteri interpretativi delle leggi regionali, sarà in ogni caso garantita, invece, la completa collaborazione tecnico-organizzativa. Il Ministero dell'interno, come di consueto, curerà la serie completa di istruzioni, pubblicazioni e circolari sulla base della normativa nazionale vigente, che troverà diretta applicazione in assenza di apposite leggi regionali ed alle quali anche le regioni legiferanti in tale materia potranno fare riferimento, adottando le necessarie modificazioni ed integrazioni.
Vorrei far presente che, a tutt'oggi, soltanto l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e la Toscana hanno posto in essere le rispettive
A tal proposito, desidero ricordare che, proprio nella giornata di ieri, si è svolta una riunione presieduta dal ministro per gli affari regionali, appositamente dedicata all'argomento oggetto dei rilievi degli onorevoli interpellanti, e dalla quale sono uscite confermate le linee-guida testé enunciate. Inoltre, come è noto, sempre nella giornata di ieri è iniziato, presso la Commissione affari costituzionali del Senato, l'esame del disegno di legge governativo n. 3143, recante «Norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005».
Tale provvedimento intende anticipare al 1o aprile il termine iniziale della «finestra elettorale» 15 aprile-15 giugno, già previsto dall'articolo 1 della legge n. 182 del 1991, come modificato dalla legge n. 120 del 1999. In tal modo, viene reso possibile un abbinamento delle consultazioni amministrative con quelle regionali, che senza tale modifica non sarebbe praticabile, dal momento che la normativa statale in vigore (la legge n. 108 del 1968) stabilisce che tali elezioni debbano tenersi in una delle quattro domeniche antecedenti la scadenza della legislatura regionale, e dunque il 20 e 27 marzo, oppure il 3 e 10 aprile.
Il progetto di abbinamento, ove realizzato, potrà essere fonte di ulteriori sinergie tra il Ministero dell'interno - e, specificatamente, le prefetture - e le varie strutture organizzative elettorali delle regioni, al fine di assicurare il corretto, ordinato e proficuo svolgimento della complessa macchina elettorale, nonché notevoli economie di spesa.
Avendo personalmente partecipato alla riunione di ieri, posso confermare agli onorevoli interroganti l'assoluta disponibilità di tutte le regioni - quella del ministero l'ho già assicurata - ad organizzare, in maniera assolutamente coerente e regolare, tutte le attività e le incombenze elettorali. Pertanto, quelle regioni che non dovessero essere nella piena disponibilità, dal punto di vista normativo e operativo, delle proprie leggi elettorali si adegueranno alla normativa nazionale.
Non vi è dubbio che siamo in un sistema in cui - fortunatamente - l'autonomia regionale è totale. Noi non mettiamo in discussione il diritto - peraltro ormai sancito da norme di rango costituzionale - delle regioni di varare leggi elettorali autonome per eleggere i presidenti
Chiediamo pertanto al Governo di seguire con grande attenzione la materia e di assumere tutti gli atti conseguenti a quanto ha testé affermato il sottosegretario, ossia che il Governo e il Ministero dell'interno si stanno attrezzando per lo svolgimento di elezioni regionali in base alla legge nazionale laddove non sono state già approvate leggi elettorali regionali, e che vi sono un consenso ed un accordo con i presidenti dei consigli regionali affinché tale procedura sia compiuta nel pieno rispetto, formale e sostanziale, delle regole del gioco e non dia adito, invece, ad azioni che rappresentano la negazione di quella legalità che in materia elettorale sappiamo tutti essere sinonimo di democrazia.


