Allegato A
Seduta n. 572 del 20/1/2005


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(Sezione 9 - Iniziative per garantire il regolare svolgimento delle elezioni regionali, con particolare riferimento alla data delle consultazioni elettorali)

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
l'articolo 122 della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, prevede che il sistema di elezione degli organi delle regioni a statuto ordinario venga disciplinato con legge della regione;
alcune regioni hanno già approvato una legge elettorale regionale, altre la stanno approntando in questi giorni: le regioni che l'hanno approvata non hanno ancora provveduto, dove necessario, a predisporre le norme conseguenti per disciplinare le operazioni preliminari e di presentazione delle liste;
in base alle notizie diffuse dalla stampa, la data prevista per le elezioni regionali sarebbe il 3 aprile 2005, data in cui si dovrebbero abbinare le elezioni amministrative, attraverso il progetto di legge «Norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005», presentato dal Governo al Senato della Repubblica;
in data 21 dicembre 2004 il ministero dell'interno ha inviato una circolare ai presidenti delle giunte e dei consigli regionali, nella quale si ribadiva che «le direttive di attuazione delle eventuali nuove disposizioni regionali, cui consegue la gestione amministrativa del procedimento elettorale, non potranno che essere emanate direttamente dalle SS.LL, come peraltro già avviene nelle regioni a statuto speciale»;
i tempi per diramare, da parte delle regioni, eventuali regolamenti di attuazione, norme interpretative o aggiuntive che si rendessero necessari per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, risulterebbero pericolosamente ristretti, considerato che l'articolo 3 della legge n. 108 del 1968, il quale resterebbe in vigore se non in contrasto con le normative regionali eventualmente approvate, impone la cessazione delle funzioni dal consiglio 46 giorni prima la data fissata per le elezioni: pertanto, se si dovesse votare il 3 aprile 2005 questo termine cadrebbe il 16 febbraio 2005;
le regioni che hanno legiferato o che lo stanno facendo in questi giorni stabiliscono, ovviamente, che il potere di indizione delle elezioni regionali spetta al presidente della giunta regionale e, pur mantenendo nella quasi totalità dei casi i termini invariati rispetto alla vigente legge n. 108 del 1968, in alcuni casi modificano le modalità di presentazione delle liste;
l'articolo 127 della Costituzione pone 60 giorni come termine per la proposizione della questione di legittimità costituzionale da parte del Governo delle leggi regionali, termine che scadrebbe, evidentemente, oltre la data prevista per la presentazione delle liste, creando, quindi, un'incertezza rispetto alla correttezza delle operazioni preliminari di presentazione delle liste -:
quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per garantire il regolare svolgimento delle elezioni e la certezza della data di svolgimento, scongiurando il rischio di una possibile serie di ricorsi elettorali, basati sull'incertezza della validità della norma e sulla difficoltà di interpretazione delle norme stesse, in quanto approvate a ridosso delle operazioni elettorali.
(2-01421)
«Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Boato».
(18 gennaio 2005)