Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 572 del 20/1/2005
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(Iniziative per modificare la normativa vigente in materia di occupazione e lavoro, al fine di evitare discriminazioni per le donne - n. 2-01404)

PRESIDENTE. L'onorevole Cordoni ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01404 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 6).

ELENA EMMA CORDONI. Signor Presidente, con questa interpellanza, presentata lo scorso 14 dicembre, solleviamo un problema per noi molto rilevante.
Il ministro del lavoro aveva adottato un decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che era già stato inviato alla Corte dei conti per la sua validazione, in attuazione della legge n. 30 del 2003 sul mercato del lavoro, anche con riferimento ai decreti attuativi.
Dalla legge n. 30 del 2003, nella quale si affermava che sarebbero stati individuati principi e criteri direttivi per valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, in particolare di quelle uscite dal mercato del lavoro per l'adempimento di compiti familiari, si è passati al decreto legislativo n. 276 del 2003, che invece ha fatto un altro salto in avanti sui criteri di applicazione (la Commissione lavoro ne aveva discusso ed al riguardo, in quella sede, vi era già stata una contestazione). Infatti si individuavano le donne destinatarie del contratto di inserimento insieme ad altre categorie considerate svantaggiate, cioè le donne residenti in aree geografiche del paese in cui il tasso di occupazione femminile si fosse rivelato inferiore del 20 per cento rispetto a quello maschile, oppure in cui il tasso di disoccupazione femminile superasse del 10 per cento quello maschile.
Quando gli uffici del ministero si sono messi al lavoro, hanno scoperto che questa differenza tra il tasso di occupazione maschile e femminile o tra il tasso di disoccupazione femminile e maschile era presente su tutto il territorio nazionale, cioè anche in quelle zone del nord dove il tasso di occupazione femminile raggiunge livelli non ancora equivalenti a quelli europei ma comunque significativi, come il 50-51 per cento, a differenza di quello che accade nel Mezzogiorno, dove i tassi di occupazione sono ulteriormente più bassi, oppure in alcune altre aree del paese dove sono particolarmente bassi.
Che cosa ha fatto il Governo con il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003? Ha stabilito che a tutte le donne che risiedono in queste aree si potrà applicare un contratto di inserimento lavorativo, che sostituisce il contratto di formazione e lavoro, il quale prevede interventi contributivi pensionistici a carico dello Stato. Quindi, le imprese, quando stipuleranno questi contratti, non pagheranno i contributi previdenziali (nel Mezzogiorno, perché la filosofia era quella di aiutare quelle parti del paese che hanno forti differenze occupazionali). Il Governo ha deciso, equiparando tutte le regioni all'intero paese, che ciò si poteva fare in tutta Italia. Ma non poteva certo riconoscere le differenze e concedere a tutti gli imprenditori la riduzione dei contributi, perché una direttiva comunitaria avrebbe segnalato l'infrazione delle regole europee. Quindi, il Governo ha previsto che le donne, a partire dalla pubblicazione di questo decreto sulla Gazzetta Ufficiale, venissero considerate una categoria svantaggiata in quanto donne, a prescindere dalla


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loro competenza e professionalità, dalla loro forza di collocazione nel mercato del lavoro, nonché dall'area territoriale.
A queste donne, veniva offerta l'opportunità di un lavoro, di un contratto di inserimento precario - nove o diciotto mesi -; però, potevano essere inquadrate in ruoli di due livelli retributivi inferiori ai loro colleghi maschi con analogo contratto di inserimento lavorativo. Tale il contenuto del decreto inviato, a dicembre, alla Corte dei conti; un decreto pubblicato anche dal giornale Il Sole 24 Ore. Nelle settimane successive sono poi apparsi articoli sulla stampa per sottolineare cosa stava succedendo e che l'atto non sarebbe più posto all'attenzione del Parlamento; abbiamo, quindi, presentato l'interpellanza urgente in quanto era evidente che il decreto fosse facilmente contestabile dinanzi alla Corte costituzionale. Si violava un principio di eguaglianza sancito dall'articolo 37 della Costituzione, laddove si stabilisce il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne; mi preme, peraltro, sottolineare che la proposta del Governo intendeva procedere in questa direzione nel presupposto che ciò potesse essere un modo per aiutare l'occupazione femminile, senza per nulla accorgersi del problema. Oppure, accorgendosene e considerandolo un elemento molto parziale e non importante; si riteneva dunque che le donne, perché donne ed in quanto tali, in tutto il territorio nazionale fossero equiparabili ai soggetti svantaggiati.
Devo dire la verità, non potevo credere che si potesse pensare ad introdurre nell'ordinamento una disposizione di questo tipo; non ritenevo verosimile che dopo anni di battaglie contro le discriminazioni si fosse arrivati a prevedere in una fonte legislativa una tale statuizione. Nella storia di questo paese era prevista nei contratti degli anni Sessanta la differenza salariale tra uomini e donne; ebbene, nei primi anni dopo il 2000, ci siamo trovati dinanzi ad un provvedimento del Governo che, di fatto, ritiene di potere rinvenire in una tale previsione la risposta al problema, peraltro violando la Carta costituzionale.
Quindi, sono rimasta stupita e non ritenevo possibile siffatta evenienza; sono stata anche sorpresa dal silenzio del ministro per le pari opportunità e della consigliera nazionale di parità, organismi costruiti per definire politiche di pari opportunità più avanzate e che non hanno pronunciato una parola circa il varo di tale misura.
Quindi, abbiamo voluto presentare questa interpellanza il 14 dicembre; oggi spero che in una sede autorevole quale questa Assemblea si venga a conoscenza della sorte di questo decreto, del quale si dice, sempre da parte di voci di corridoio, che forse il Governo lo avrebbe ritirato. Spero che tali notizie informali, e mai formalizzate, oggi vengano confermate dal sottosegretario Brambilla.
Il sottosegretario fa parte del Ministero del lavoro; da tale punto di vista, se è vero che il Governo è chiunque lo rappresenti, non la persona, devo anche osservare che le deleghe del sottosegretario sono altre; non ritengo che egli abbia mai, dunque, particolarmente approfondito l'argomento, proprio per la sua funzione e per la sua competenza.
Probabilmente, il sottosegretario si limiterà a leggere un documento e l'interlocuzione sarà limitata; con il sottosegretario al lavoro che ha, invece, seguito tutto l'iter della legge n. 30 del 2003 e del decreto legislativo n. 276 del 2003 - forse anche colui che ha partecipato a stendere quest'ultimo decreto -, il confronto avrebbe potuto essere più stringente ed anche più ricco di memoria. Ciò specie considerando che un tale esito, durante i lavori parlamentari e durante i lavori della Commissione, era stato da noi continuamente sottolineato, con l'invito rivolto al Governo a non proseguire in quella direzione.
Io la ringrazio, sottosegretario Brambilla e troverò un altro modo per far conoscere poi al sottosegretario Sacconi opinioni ed orientamenti.
Spero che il Governo ci riferisca di avere ritirato il provvedimento e chiarisca che si è trattato dunque di un tentativo non riuscito; auspico che le notizie che mi


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giungono in modo informale siano confermate e spero che siffatto decreto rappresenti, per così dire, uno scivolone destinato a non ripetersi.
Devo confessare, infatti, che giungere al 2004 ritenendo, come ha fatto anche un eminente giurista sulle pagine de Il Sole 24 Ore, che questa sia una strada da percorrere dimostri a che punto si arriva quando l'esigenza di conseguire alcuni obiettivi si trasforma in un'ideologia che fa venir meno anche alcuni importanti principi, come quello di uguaglianza, sancito dalla nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, professor Brambilla, ha facoltà di rispondere.

ALBERTO BRAMBILLA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, l'interpellanza urgente in oggetto muove da un assunto che non ci sentiamo francamente di condividere, vale a dire che le donne siano considerate, nel decreto legislativo n. 276 del 2003, una categoria svantaggiata per il solo fatto di essere donne.
Il contratto di inserimento lavorativo, che sostituisce, per il settore privato, i vecchi contratti di formazione e lavoro, è un contratto lavorativo di durata minima di nove mesi e massima di diciotto diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento, ovvero il reinserimento, nel mercato del lavoro di alcuni gruppi cosiddetti svantaggiati, tra cui giovani, disoccupati di lunga durata, lavoratori con più di 50 anni di età privi di un posto di lavoro, lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni e persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede, inoltre, il ricorso al contratto di inserimento al lavoro anche con riferimento alle donne di qualsiasi età, ma solo a condizione che siano residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento a quello maschile, o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile. Viene affidato a un decreto interministeriale, promosso dal ministro del lavoro e delle politiche sociali e concertato con il ministro dell'economia e delle finanze, il compito di determinare i criteri di calcolo dei tassi di occupazione e disoccupazione per applicare concretamente tale misura.
Il contratto di inserimento si basa su un piano di inserimento professionale, accompagnato da un mix di incentivi economici e normativi, diretto ad agevolare l'assunzione di lavoratori che, oggettivamente, si presentano in condizioni di debolezza sul mercato del lavoro. L'utilizzo di detto contratto è subordinato, peraltro, alla circostanza che il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. La misura promozionale, di durata temporaneamente ridotta, presuppone per la sua applicazione, dunque, una massiccia stabilizzazione dei lavoratori assunti proprio con un contratto di inserimento lavorativo.
Su questo meccanismo, definito dalla cosiddetta riforma Biagi, nessuno ha mai sollevato obiezioni. Non solo: vorrei segnalare che, nel febbraio del 2004, CGIL, CISL, UIL e tutte le organizzazioni datoriali hanno sottoscritto un accordo interconfederale che disciplina i profili per rendere immediatamente operativo su tutto il territorio nazionale il contratto di inserimento, prospettando, congiuntamente al Governo, l'opportunità di destinare specifiche misure di incentivazione per le assunzioni con contratti di inserimento/reinserimento, con particolare riguardo alle prospettive dell'occupazione delle donne.
Con uno schema di decreto interministeriale dello scorso 22 ottobre 2004, il Governo ha cercato di individuare, per l'appunto, le aree territoriali dove il tasso di occupazione femminile è inferiore almeno


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del 20 per cento a quello maschile, o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile. Applicando i criteri di calcolo definiti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato all'occupazione, lo schema di decreto interministeriale ha individuato in tutte le regioni d'Italia le aree in cui potrà essere stipulato il contratto di inserimento per favorire l'occupazione femminile.
Vorrei segnalare che la valutazione ministeriale si è svolta sulla base dei dati ufficiali sui tassi di disoccupazione e di occupazione rilevati sulle forze di lavoro, diffusi dall'ISTAT e pubblicati nel volume Forze lavoro, media 2003. Da tale indagine è emerso un dato sorprendente: infatti, nonostante nel 2003 si sia registrata una crescita del tasso di occupazione femminile, la donna rappresenta una categoria debole in tutte le regioni d'Italia, per via dei rimarcati divari occupazionali. Ciò si è registrato, dunque, non solo in Sicilia o in Calabria, dove solo il 25 per cento circa delle donne ha un'occupazione regolare, ma anche in Lombardia o nel Lazio, dove il divario occupazionale tra uomini e donne supera di gran lunga i 20 punti percentuali indicati come parametro di riferimento dalla riforma Biagi.
Nonostante la scelta dei due ministeri di individuare le aree secondo il livello regionale, va peraltro segnalato che si sarebbe giunti alla stessa conclusione anche utilizzando un livello diverso di riferimento, ossia i dati delle province. In quest'ultima ipotesi, infatti, su 110 province, ne sarebbero state escluse, con effetti irrazionali dal punto di vista dell'applicazione della misura, solo 25, ossia le province di Torino, Vercelli, Novara, Biella, Aosta, Milano, Mantova, Belluno, Gorizia, Trieste, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Firenze, Pisa, Siena, Perugia, Ancona, Macerata e Ascoli Piceno.
Il provvedimento non considera la donna debole in quanto tale, ma è la grave situazione del nostro mercato del lavoro che segnala come, nell'indifferenza della precedente normativa, la donna sia oggettivamente discriminata sul mercato del lavoro. I tassi di occupazione regolare delle donne sono, in effetti, drammaticamente negativi su tutto il territorio nazionale, con divari occupazionali che vanno dal 20-25 per cento nelle regioni del Nord, al 30-35 per cento nelle regioni del Sud. Situazione questa che solleva alcuni paradossi e criticità. Perché la donna non può formalmente essere considerata svantaggiata sul mercato del lavoro in tutta Italia, si deve evitare l'applicazione di misure promozionali e incentivanti, anche se legate a percorsi di inserimento e stabilizzazione? E ciò anche con il rischio di applicare un formalismo che, per quanto politicamente corretto, alimenta i divari occupazionali, non consentendo l'applicazione di terapie shock per superare una discriminazione e segregazione di fatto esistente sul nostro mercato del lavoro? Del resto, se è vero che tutte le imprese si metteranno, d'ora in poi, sulla base di questa norma, ad assumere donne con trattamenti economici e normativi inferiori a quelli degli uomini, risulterebbe di fatto svuotata la previsione del provvedimento, e - dunque - anche la possibilità del sottoinquadramento, perché i divari occupazionali sarebbero destinati ad esser colmati in breve tempo.
Di fronte a tale drammatica realtà, un'applicazione «politicamente corretta» e formalistica dei principi di parità di trattamento - come prospettata nell'interpellanza - si tradurrebbe, nella maggior parte dei casi, in uno strumento di conservazione delle disuguaglianze a favore dei lavoratori che detengono una posizione di vantaggio nel mercato del lavoro e, dunque, a vantaggio degli uomini.
È fondamentale riconoscere che la posizione di svantaggio in talune fasce di lavoratori, tra le quali - purtroppo -, ma alla luce di dati statistici ufficiali certi, siamo costretti ad annoverare le donne, richiede l'utilizzo di misure promozionali specifiche per il miglioramento della loro posizione nel mercato e, tra queste, rientra a pieno titolo il nuovo contratto di inserimento.


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Va peraltro ricordato, a parziale smentita dell'atteggiamento di sfavore con cui il recente decreto interministeriale è stato commentato, che la legge Biagi garantisce, attraverso particolari strumenti di tutela, quali il piano individuale di inserimento o, ancora, la presenza di un tutore che accompagna lavoratori in azienda, la posizione del lavoratore che sia assunto con contratto di inserimento. A sostegno della stabilità del rapporto di lavoro iniziato con contratto di inserimento, inoltre, si prevedono limiti particolari all'assunzione con tale contratto, laddove si specifica la necessità che, per procedere a nuove assunzioni con detto contratto, il datore di lavoro debba aver mantenuto in servizio almeno il 60 per cento di lavoratori il cui contratto di inserimento è scaduto nei 18 mesi precedenti.
Si deve, peraltro, segnalare che dai dati emergenti dal Piano nazionale per l'occupazione, discusso ed approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 28 ottobre 2004, e dal rapporto del CNEL sul mercato del lavoro del 2003, presentato lo scorso 11 novembre 2004, si rileva una crescita del grado di occupazione femminile, dovuta prevalentemente a contratti di lavoro a tempo parziale. Tra i contratti stipulati con le donne, i contratti a part time sono il 17 per cento del totale, mentre risulta in discesa l'applicazione del contratto full time e, anche in tale ipotesi, si riscontra una preferenza per i contratti a tempo determinato.
In un mercato del lavoro che resta pertanto orientato a favorire la flessibilità lavorativa e che pure dimostra una particolare attenzione nei confronti di un'occupazione femminile in crescita e tutelata nelle modalità di gestione dei tempi lavorativi - si veda, come anticipato, il nuovo contratto part time, che prevede particolari agevolazioni contributive -, sembra pertanto utile la previsione di un'ulteriore e nuova tipologia contrattuale, che ne salvaguardi - per altro verso - la professionalità, prevedendo uno strumento di inserimento - o reinserimento - lavorativo che garantisca una procedura di accompagnamento in azienda e nel mercato del lavoro di quei soggetti che, per diverse ragioni, si sono - o sono stati - allontanati dal mercato.
Va, infine, segnalato che l'attenzione del Governo nei confronti dello sviluppo delle pari opportunità si dimostra non solo con la previsione di tipologie contrattuali che facilitino l'inserimento lavorativo delle donne, ma anche attraverso interventi mirati a finanziare azioni positive che favoriscano, unitamente ad altri obiettivi espressamente individuati dalla legge n. 25 del 1991, lo sviluppo delle pari opportunità, nella consapevolezza che debba essere incentivata l'occupazione femminile.
Una nuova tipologia contrattuale che faciliti l'inserimento regolare delle donne nel mondo del lavoro pare in linea con l'atteggiamento di favore nei confronti delle pari opportunità, sempre che non si voglia, nel nome di quell'uguaglianza formale sopra citata, non dare importanza ai dati che attestano alti tassi di disoccupazione femminile e lavoro irregolare.
Le donne, quindi, non sono diventate per decreto «categorie di svantaggio sociale», ma dai dati preoccupanti che emergono risultano essere già oggi, di fatto e stando alle statistiche nazionali, persone a rischio di esclusione sociale e soggette alla disoccupazione o al lavoro sommerso. Si tratta di dati che, peraltro, si confermano, non solo da una valutazione sviluppata sulla base di dati regionali, ma anche sull'analisi dei dati provinciali. Ciò risulta ancor più evidente nel confronto comparato, come dimostra la tabella allegata, che vede l'Italia con tassi di occupazione femminile mediamente di 10-15 punti percentuali inferiori rispetto a quelli della media europea.
Di qui i dilemmi cui sono stati sottoposti i decisori politici e le parti sociali. Applicare un piatto formalismo, che garantisca sulla carta pari diritti ma che, nella realtà, si traducono in evidenti fenomeni di discriminazione e segregazione delle donne oppure applicare con coraggio norme sperimentali e terapie shock volte a portare l'Italia, in tempi brevi, su parametri occupazionali della popolazione femminile in linea con la realtà degli altri


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paesi europei? In definitiva, va considerato che siamo in presenza di una realtà nazionale ove è generalizzato il pur elevato divario occupazionale tra uomini e donne, assunto a criterio di identificazione dello svantaggio dal decreto ministeriale in argomento.
Ciò considerato, un provvedimento quale quello in esame, ancorché giustificabile dall'obiettività dei numeri, apre una non voluta discussione sulla sua possibile lettura discriminatoria nei confronti delle donne e, pertanto, abbiamo deciso di ritirarlo.
A questo punto, fermo restando che le donne continuano a rientrare nell'ambito di applicazione dei contratti di inserimento non in quanto tali, ma ove rientranti nelle categorie di cui alle altre lettere dell'articolo 54, vorrei rappresentare che, con riferimento alla obiettiva condizione di svantaggio delle donne, verranno presentate proposte modificative del decreto legislativo n. 276 del 2003 nell'ambito della delega che consente tutt'oggi di intervenire sul provvedimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cordoni ha facoltà di replicare.

ELENA EMMA CORDONI. Signor Presidente, mi sembra che la notizia importante che emerge da questo lungo intervento con cui si cerca di giustificare il proprio comportamento, sia il fatto che questi articoli sulla stampa (solo degli articoli) sono stati sufficienti a convincere il Governo che era il caso di ritirare il provvedimento. Questa volta, la forza di un'opinione è stata incisiva. Infatti, sono bastati tre articoli sui giornali, una trasmissione radiofonica di GR Parlamento Arianna, i nodi del filo, ed una interpellanza parlamentare per convincere il Governo che era il caso di non dare più applicazione a questo provvedimento.
Capisco che bisogna difendere le proprie decisioni, capisco che bisogna motivare le ragioni per cui si operano delle scelte; tuttavia, vi è un limite alla decenza! Se i dati riportati dal sottosegretario sullo stato dell'occupazione femminile e sullo stato della disoccupazione femminile sono veri, credo che in nessuna parte del mondo si sia pensato che il modo per superare questa differenza sia reintrodurre nel nostro paese ed in tutti i paesi del mondo l'elemento della discriminazione tra uomini e donne. Vi è questo modo di ragionare: si registra un problema e poi si pensa che la soluzione sia valida comunque, a prescindere.
Allora, occorre ragionare sul motivo per cui nel nostro paese esiste questa differenza, anche in quelle parti del nord così forti economicamente. Ragioniamo su quanto incida la questione della responsabilità familiare anche sul fatto che le imprese non si sentono spinte ad assumere più donne e, ad esse, preferiscono gli uomini. Ragioniamo su quali sono le azioni positive che si devono mettere in campo affinché sia possibile una politica di conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari. Sfidiamoci su questo terreno e non su quelle soluzioni più semplici e più facili, pensando che, così facendo, diamo una mano alle donne! In verità, in questo senso, offendiamo tutte le donne italiane, le quali in questi anni hanno studiato, si sono presentate nel mercato del lavoro e spesso possiedono qualifiche e competenze maggiori di quelle dei loro compagni. Non vi sono, quindi, ragioni che motivano una discriminazione, neanche dal punto di vista professionale.
Ragioniamo sui veri motivi che impediscono l'ingresso nel mercato del lavoro! Abbiamo più voglia di faticare nell'individuare le ricerche! Ci fa piacere anche di sentire che avete ritirato questo decreto e ne siamo veramente molto soddisfatti. Ci dite anche che tra poco cambierete il decreto legislativo n. 276 del 2003, dal quale avete preso spunto per adottare il primo. Guardate che neanche la legge n. 30 del 2003 arrivava fino al punto in cui arrivava il decreto attuativo (quindi in una fase successiva all'opera di Marco Biagi) che richiamiamo in continuazione, perché nella legge n. 30 del 2003 sono contenuti dei principi generali che si possono


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applicare in qualunque direzione e non soltanto in quella indicata con il decreto legislativo n. 276.
Come si fa a non dire che la donna non è stata considerata un soggetto svantaggiato? Basta leggere l'articolo 54. Noi non abbiamo contestato, sottosegretario Brambilla, il contratto di inserimento: è uno degli aspetti della legge n. 30 del 2003 che abbiamo maggiormente condiviso, anche se ne abbassavate l'elemento qualitativo formativo. Esso era uno dei meno contestati rispetto ai processi di ingresso nel mercato del lavoro. Tuttavia, nel decreto legislativo n. 276 del 2003 si prevede che il campo di applicazione del contratto di inserimento lavorativo riguarda i seguenti soggetti: i giovani, come era previsto per il contratto di formazione e lavoro, di età compresa tra il 18 e i 29 anni (ricordiamoci che si tratta di una fase transitoria della vita delle persone, poi si pensa che si vada verso un'altra direzione); i disoccupati di lunga durata tra il 29 e i 32 anni; coloro con più di cinquant'anni, perché si cerca di aiutare gli anziani; coloro che hanno delle gravi condizioni di handicap fisico e mentale e «donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica il cui tasso...». Non lo abbiamo scritto noi!
E non siete tornati indietro neanche un anno dopo quando avevate a disposizione lo strumento, cui lei ha fatto riferimento, dei decreti correttivi. Quando avete fatto la «fotografia» del paese e avete scoperto la differenza di tasso di occupazione e di disoccupazione, neanche lì, nonostante il dibattito parlamentare lo avesse sottolineato, siete voluti tornare indietro per modificare la normativa.
Sono contenta oggi di apprendere che si vuole modificare anche il decreto legislativo n. 276 del 2003 - spero questa volta - per individuare quelle azioni positive che aggrediscano il problema della differenza di tasso di occupazione. Ciò però non è possibile facendo pagare questa condizione alle donne, in quanto, oltre alla forza lavoro, esse devono anche corrispondere ad un ruolo familiare. Spero che sia un lavoro un po' più raffinato, che sappia costruire anche quelle politiche che aiutino a rendere più compatibile il lavoro con l'impegno familiare.
Quindi, sono soddisfatta della risposta, perché essa contiene il ritiro del provvedimento e l'impegno a modificare quella norma del decreto legislativo n. 276 del 2003 che definiva le donne un soggetto svantaggiato.
Credo che coloro - tra i quali la sottoscritta, ma non solo - che hanno redatto quegli articoli hanno tratto forza e ottenuto questo risultato dalla consapevolezza che bastava che una sola lavoratrice ricorresse alla Corte costituzionale perchè quel provvedimento non si sarebbe più potuto applicare, con tutti i problemi che si sarebbero provocati anche alle imprese.
So che non mi può rispondere, sottosegretario Brambilla, ma vorrei che agli atti di questo Parlamento rimanesse la seguente riflessione. Mi giunge voce, non so quanto sia corrispondente alla realtà, perché non è stato possibile verificarlo, che forse qualche azienda aveva anticipato questa normativa e che, quindi, avesse dato corpo a contratti di inserimento lavorativo con queste caratteristiche. Consiglierei a lei e al Ministero di compiere le opportune verifiche, perché, dal momento che avete ritirato il decreto, sicuramente quell'azienda sta vivendo qualche problema, se è vero ciò che mi è stato riferito, ossia che qualche impresa si era già impegnata ad assumere donne a livelli retributivi più bassi dei suoi compagni maschi, per le stesse competenze e gli stessi orari.

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