Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 572 del 20/1/2005
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(Rischi per la salute connessi alla presenza di sostanze chimiche in alcuni prodotti profumati - n. 2-01411)

PRESIDENTE. L'onorevole Cima ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01411 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 3).

LAURA CIMA. Signor Presidente, la nostra interpellanza risale a circa un mese fa, quando furono resi pubblici i risultati di un'inchiesta promossa dall'associazione dei consumatori Altroconsumo su 27 prodotti profumati attualmente in vendita nei negozi senza alcuna etichetta che avverta i consumatori italiani del rischio cui vanno incontro consumandoli.
Tale ricerca si inquadra in un'inchiesta effettuata dal BEUC (associazione europea dei consumatori) ed è stata effettuata in collaborazione con altre organizzazioni indipendenti di consumatori di Spagna, Portogallo e Belgio su un totale di 76 prodotti.
I prodotti analizzati dopo circa un'ora e mezzo dal loro uso determinavano composti organici volatili cancerogeni quali benzene, stirene, eteri glicolici o aldeidi. Le sostanze che si sviluppavano in una stanza - pensiamo che potrebbero esservi anche dei bambini - sono superiori in concentrazione a quelli misurati in una strada di grande traffico.
In testa alla classifica dei prodotti a rischio vi sono i bastoncini d'incenso e le candele profumate, che si comprano anche nei mercatini, ed i diffusori elettrici, che possono produrre formaldeide con l'ozono nell'aria, spesso inseriti in maniera permanente nelle prese elettriche finché non si scaricano totalmente.
Il 22 novembre 2004 l'associazione Altroconsumo ha inviato una lettera informativa - abbiamo fatto trascorrere circa un mese da tale data prima di presentare la nostra interpellanza in modo che il Governo potesse prendere visione di tale lettera - ai ministri della salute, delle attività produttive e dell'ambiente illustrando i risultati della suddetta ricerca sui prodotti italiani, su 10 dei quali sono state riscontrate sostanze cancerogene con classificazione Iarc - gruppo I. Sappiamo che tale situazione è dovuta non solo a carenze della nostra legislazione, ma soprattutto a quelle che si protraggono da tempo a livello europeo.
La famosa direttiva europea RICH per la registrazione, valutazione e approvazione di alcune sostanze chimiche, soprattutto quelle irritanti e allergeniche e quelle contenute nei deodoranti per la casa e per l'ambiente, prevede che tali prodotti dovrebbero riportare obbligatoriamente la dicitura «non utilizzare in presenza di bambini, asmatici e donne incinte» (addirittura dovrebbero essere ritirati i messaggi pubblicitari in base ai quali tali prodotti purificherebbero l'aria), ma in realtà essa è dal 2001 inserita in un iter che pare senza fine, nonostante l'approvazione da parte del Parlamento europeo del Libro bianco in materia e l'adozione, nell'ottobre del 2003, della proposta da parte della Commissione.
Questi prodotti, che da una ricerca condotta da un istituto di Padova risultano essere simili nella loro composizione ai pesticidi (questo vale per gli spray, le polveri, le strisce, i vaporizzatori elettrici, perché contengono piretro o naftalina o canfora e diclorobenzene), la gente li usa nelle proprie case perché non è informata del fatto che contengono la formaldeide e prodotti come i sali di ammonio quaternario e i benzocloruri, che sono tensioattivi cationici, assolutamente non innocui. In particolare, ciò vale per i deodoranti per la casa sotto forma di spray (che sono i più pericolosi per l'uomo e per l'ambiente), per i gel che liberano profumo, che possono contenere formaldeide, per i solidi che possono contenere diclorobenzene. Si tratta dunque di tutta una serie di prodotti che vengono tranquillamente venduti senza alcuna indicazione, ed utilizzati dalla maggior parte dei consumatori nelle


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proprie case, senza conoscere il pericolo che corrono soprattutto i bambini e le persone asmatiche ad essi esposti.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la salute, onorevole Guidi, ha facoltà di rispondere.

ANTONIO GUIDI, Sottosegretario di Stato per la salute. Ringrazio gli interpellanti perché hanno toccato un punto critico di intervento del ministero ed anche mio personale.
In questo periodo abbiamo raggiunto un grandissimo risultato nella lotta antifumo, anche se purtroppo rilevo che troppi media, che hanno l'obbligo, o meglio il dovere-diritto, di informare sui benefici di un provvedimento, l'hanno - tra virgolette - «buttata» più sul costume (che conta fino ad un certo punto) che su malattie, sofferenza, quanto risparmio in termini economici, ma soprattutto di dolore, questo provvedimento (che rivela una grande sensibilità del ministro e del Ministero della salute in merito agli inquinamenti) ha prodotto e produrrà in Italia.
Per ciò che riguarda l'interpellanza in esame, siamo consapevoli di due problemi: il primo è relativo alla presenza di alcune sostanze cancerogene, di perturbatori endocrini, di allergeni e di irritanti; il secondo riguarda il contenuto delle indicazioni riportate sulle etichette, carenti dal punto di vista informativo e fuorvianti sulle effettive proprietà del prodotto.
L'utilizzo di sostanze nei deodoranti è disciplinato, in modo organico e dettagliato, da diverse disposizioni comunitarie e nazionali: la direttiva n. 76/769/CE e la direttiva n. 92/332/CE, recepite con il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 57, concernenti la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi; la direttiva n. 99/45/CE sui preparati pericolosi, recepita con il decreto legislativo 11 marzo 2003, n. 65, che prevede, tra l'altro, l'indicazione in etichetta degli ingredienti allergizzanti, qualora presenti in quantità superiori allo 0,1 per cento. Inoltre, le norme IFRA prevedono, per i deodoranti ambientali in confezione aerosol, l'applicazione di criteri specifici per la valutazione degli aspetti tossicologici e di sicurezza degli ingredienti di profumi e fragranze.
Per quanto riguarda le fragranze, viene seguito anche un codice di autoregolamentazione, aggiornato costantemente, che prevede che tutti gli ingredienti utilizzati per la preparazione delle fragranze siano sottoposti ad un'approfondita valutazione della sicurezza per l'uso nei cosmetici, detersivi ed altri prodotti per la casa, fra i quali i deodoranti per ambienti domestici.
Tale valutazione si avvale dello specifico programma di sicurezza, condotto dal RIFM, dal quale risulta che l'uso di impiego ed il dosaggio, nei prodotti profumati destinati al consumatore, quali fragranze, muschi artificiali, acetaldeide, dietilftalato e potenziali allergeni della pelle, sono conformi agli standard regolamentari.
In un contesto più generale di sicurezza e di informazione del consumatore, sono applicabili anche ai prodotti in esame le disposizioni del decreto legislativo 25 maggio 2004, n. 172, sulla sicurezza generale dei prodotti, e del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.
Quanto sopra conferma l'attenzione del legislatore nella definizione di un quadro normativo esauriente per la tutela della sicurezza e salute dei consumatori.
Per quanto segnalato nell'atto parlamentare, il Ministero della salute sta svolgendo indagini analitiche in risposta a quelle dell'associazione Altroconsumo. Non si hanno per ora elementi certi di conoscenza sulle sostanze rilevate per ciascuna tipologia di prodotto, le metodiche adottate ed i quantitativi riscontrati, e ciò si evidenzia anche nelle ricerche dell'associazione.
Si ritiene che le sostanze in questione possano essere ricondotte a due tipologie di esposizione alla persona: sostanze contenute in prodotti destinati a deodorare gli ambienti, il cui rilascio nell'ambiente avviene con tecniche diverse; sostanze prodotte (ciò è più impegnativo) dalla combustione


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di particolari prodotti (bastoncini di incenso, candele profumate o altro).
Nel primo caso, pur trattandosi di prodotti di libera vendita, sono comunque applicabili le norme di classificazione/etichettatura di pericolo in funzione del contenuto, nonché le norme di divieto d'uso di particolari componenti, come il divieto d'uso di sostanze classificate cancerogene di categoria 1 e 2 nei prodotti venduti al consumo.
Appare improbabile che, in prodotti di questo tipo, possano essere contenute in quantità significative sostanze particolarmente pericolose per l'uomo.
Il secondo caso è, invece, sicuramente più complesso, poiché riguarda i prodotti di combustione. Nel caso di bastoncini di incenso, dati di letteratura scientifica riportano informazioni sulla composizione delle emissioni a seguito di combustione: viene rilevata, in effetti, la presenza nel fumo di PM 2.5 (materiale particolato con diametro aerodinamico minore di 2.5 um), di formaldeide, acetaldeide, acroleina e di PAH (idrocarburi policiclici aromatici).
Le quantità rilasciate sono, tuttavia, molto basse e le concentrazioni che si possono rilevare negli ambienti dipendono in maniera determinante dalle condizioni di utilizzo, ossia dalla quantità di prodotto sottoposto a combustione, rispetto alle dimensioni dell'ambiente interno nel quale si opera.
Non appare pertanto proponibile sottoporre a test tossicologico tutte le sostanze contenute nei prodotti deodoranti per ambienti, né quelle che si possono formare per combustione poiché, nella maggior parte dei casi, si tratta di sostanze le cui proprietà sono note.
Appare invece necessario - e lo stiamo facendo - effettuare una valutazione quantitativa del rischio, per stabilire se, in condizioni di uso prolungato in ambienti confinanti, esista un rischio concreto per l'uomo; inoltre, norme di etichettatura più mirate saranno certamente utili per evitare utilizzazioni potenzialmente a rischio.
Per quanto ci riguarda, abbiamo avviato un'indagine conoscitiva per conoscere: i nominativi dei produttori o degli importatori di tali preparati; la composizione chimica quali-quantitativa di ogni preparazione, eventualmente notificata come pericolosa in base all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, avvalendoci della banca dati sui preparati pericolosi dell'Istituto superiore di sanità; la composizione delle etichette utilizzate per confezionare ogni singolo preparato.
Nel confermare la costante collaborazione del Ministero della salute con l'Istituto superiore di sanità e gli altri ministeri interessati, finalizzata all'esecuzione di controlli e azioni correttive del mercato, è opportuno sottolineare come un dialogo e un confronto più diretto tra le parti interessate, a livello sia nazionale sia europeo, renda più efficace ed incisiva l'attività di vigilanza e di prevenzione.
Devo aggiungere che questi microinquinamenti sono stati studiati anche dalla commissione salute in ordine al fatto che spesso si studia sull'adulto, mentre lo si fa meno sul nascituro e sull'apparato ormonale femminile, particolarmente sensibile a certe sostanze.

PRESIDENTE. L'onorevole Cima ha facoltà di replicare.

LAURA CIMA. Signor Presidente, mi dichiaro solo parzialmente soddisfatta perché ritengo che vi sia ancora molto da fare.
Chiedo comunque che si adottino iniziative anche rispetto all'Unione europea per sollecitare il regolamento RICH, che sostituisce più di 40 direttive e regolamenti esistenti, fornendo un sistema integrato e unico di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, richiedendo alle imprese che producono e importano tali sostanze di registrarle, di valutare i rischi derivanti dalla loro utilizzazione e di adottare le misure necessarie per la gestione dei rischi.
Rispetto al principio di precauzione, vigente a livello europeo, anche noi dovremmo farcene carico, ed è per questo che mi dichiaro non sufficientemente soddisfatta. Pertanto, chiedo che in Italia, nel frattempo, si faccia qualcosa in più, prevedendo


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l'obbligo di etichetta per vietare l'uso di tali sostanze in presenza di bambini asmatici e donne incinte. Infatti, il sottosegretario Guidi ha affermato che in alcune condizioni di utilizzo i prodotti possono non essere dannosi, mentre in altre possono esserlo. Tuttavia, l'utente non può conoscere le condizioni di utilizzo e quindi non può rendersi conto dei rischi che sta correndo.
Concludo, per accelerare i tempi, ma, per quanto ci riguarda, il problema resta aperto.

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