Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 570 del 18/1/2005
Back Index Forward

Pag. 43


...
Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini (5521) (Esame e votazione di una questione pregiudiziale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini.

(Esame di una questione pregiudiziale - A.C. 5521)

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata la questione pregiudiziale Finocchiaro ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 5521 sezione 1)
Avverto che, a norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 e del comma 3 dell'articolo 96-bis del regolamento, la questione pregiudiziale potrà essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.
L'onorevole Finocchiaro ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 1.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la previsione contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge n. 314 del 30 dicembre 2004, credo sia nota a tutti colleghi. Comunque, essa recita che il magistrato preposto alla Direzione


Pag. 44

nazionale antimafia, alla data di entrata in vigore del decreto, continui ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di età.
La motivazione contenuta nel decreto è a nostro avviso imperfetta, perché fa riferimento alla necessità di garantire l'azione di contrasto alla criminalità da parte dell'ufficio del procuratore nazionale antimafia. Tale imperfezione è data da una formulazione che francamente sembra affidare esclusivamente alla Direzione distrettuale antimafia le sorti del contrasto alla mafia che lo Stato esercita con i suoi organi giudiziari oltre che con quelli investigativi.
In tal modo si radica però la precisa cognizione che non esiste alcuna ragione reale di necessità ed urgenza per prevedere tale disposizione all'interno di un decreto-legge. Inoltre - è questo il punto scriminante - il Consiglio superiore della magistratura, nel pieno esercizio delle proprie attribuzioni, ha già iniziato l'iter procedimentale per la nomina del nuovo Procuratore nazionale antimafia.
La nostra opposizione è motivata da un principio di ragionevolezza che intende andare incontro alle ragioni della maggioranza, se esse sono sincere nel voler tutelare la sicurezza dei cittadini e la stessa qualità democratica della vita quotidiana all'interno del nostro paese, unitamente al contrasto più efficace possibile alla mafia.
Se così fosse, onorevoli colleghi, dovremmo egualmente preoccuparci della scadenza della nomina dei titolari di altri importanti uffici giudiziari. Mi riferisco, ad esempio, al fatto che possano restare vacanti l'ufficio di procuratore della Repubblica di Palermo, piuttosto che quello di procuratore della Repubblica di Napoli.
Tuttavia, la parte in cui la nostra questione pregiudiziale ha una sostanza a mio avviso più impegnativa per l'attenzione dei colleghi è quella che fa riferimento all'assoluto contrasto di tale previsione con gli articoli 104 e 105 della Costituzione, che riservano al Consiglio superiore della magistratura la nomina dei capi degli uffici giudiziari, oltre che l'assegnazione agli uffici dei magistrati. Si tratta di una previsione pienamente coerente con l'intero impianto costituzionale e che segnala la notevole diversità rispetto a quanto caratterizzava l'ordinamento giudiziario del 1923 e quello successivo, che derivavano tutti la loro costruzione dall'unica norma di rango costituzionale cui si poteva fare riferimento prima della Costituzione repubblicana, vale a dire lo Statuto albertino, che recitava testualmente: «La giustizia emana dal Re».
La previsione del Consiglio superiore della magistratura vide all'interno della Commissione dei 75 dell'Assemblea costituente una discussione serrata tra l'onorevole Leone e l'onorevole Calamandrei addirittura intorno alla necessità di conservare il Ministero della giustizia, considerando che per ogni questione che riguardasse perfino, secondo la prospettazione di Calamandrei, la stessa organizzazione degli uffici giudiziari, andasse riconosciuta al Consiglio superiore una pienezza di poteri. Il testo in esame non solo non tiene conto di tale discussione, ma si infrange senza alcuna remora contro la previsione degli articoli 104 e 105 della Costituzione, che riservano esclusivamente al Consiglio stesso tale ambito.
Lo spirito con il quale abbiamo presentato la questione pregiudiziale in esame non è ostile alla ricerca di una soluzione, se la preoccupazione vera è effettivamente costituita dall'esigenza di fare in modo che non si registri vacanza nell'ufficio di Procuratore nazionale antimafia nonchè, aggiungiamo, in tutti quegli uffici e in tutte quelle procure distrettuali il cui lavoro senza soluzione di continuità viene ritenuto particolarmente importante per il contrasto alle mafie. Invito pertanto i colleghi a riflettere sulla possibilità di rinunciare integralmente al contenuto dell'articolo 2 e di tentare, molto più ragionevolmente, di trovare di comune intesa una soluzione che valga ad eliminare una norma che così fortemente collide con il nostro impianto costituzionale, ad esempio facendo permanere in carica sino alla nomina del successore i capi degli uffici che rivestano particolare rilievo e delicatezza nella conduzione delle indagini di


Pag. 45

criminalità organizzata e nella celebrazione di processi di particolare impegno contro la criminalità organizzata stessa.
Non si tratta, quindi, di una posizione sorda ad esigenze che vengono prospettate, seppure in modo imperfetto, nella brevissima relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, quanto, piuttosto, della ricerca di una soluzione comune, che non infranga - è questo il punto su cui difendiamo la questione pregiudiziale presentata da tutta l'opposizione - i principi della nostra Costituzione che valgono a tutelare il ruolo del Consiglio superiore della magistratura e l'autonomia e l'indipendenza del potere giudiziario (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, devo aggiungere alcune considerazioni in ordine all'articolo 2 del decreto-legge n. 314 del 2004, che presenta rilevanti profili di incostituzionalità. Gli aspetti che vanno sottolineati riguardano sia i profili di ordine procedurale e formale sia quelli di ordine sostanziale, che in qualche modo convergono sullo stesso articolo, il quale presenta, tra l'altro, ripercussioni importanti sul piano dei rapporti tra esecutivo e magistratura.
Sintetizzo in quattro considerazioni principali questi rilievi, che riguardano la tipologia dell'intervento (quindi lo strumento nel quale è inserita la norma), i requisiti di necessità e di urgenza (di cui ha già parlato poco fa l'onorevole Finocchiaro), le prerogative del Consiglio superiore della magistratura e, da l'ultimo - aspetto che mi sembra il più rilevante -, il profilo dell'uguaglianza.
Con riferimento alla tipologia dell'intervento, dirò che ormai siamo abituati a provvedimenti di questo tipo, ma questo decreto-legge, se possibile, peggiora la già cattiva prassi di fronte alla quale ci troviamo: è, al tempo stesso, una proroga di termini, una deroga di disposizioni vigenti, una anticipazione di effetti normativi di provvedimenti in corso. Ma il fatto è grave anche in ordine alla mancanza di omogeneità, più volte stigmatizzata, e che ha ripercussioni, attraverso la legge n. 400 del 1988, sull'articolo 77 della Costituzione. Vi è poi su questo punto una sorta di rafforzata eterogeneità, poiché in discussione vi sono profili sia di contenuto che di tecnica di intervento. Al riguardo non richiamo, ma potrei leggerlo testualmente, il parere molto esplicito del Comitato per la legislazione.
Mancano, e questo è il secondo rilievo, le ragioni straordinarie - ripeto «straordinarie» - di necessità ed urgenza, che devono caratterizzare provvedimenti di questo tipo. L'ha già detto l'onorevole Finocchiaro: siamo di fronte ad un provvedimento normativo che interferisce in maniera netta, diretta, immediata, contemporanea sulle attività già messe in piedi dal Consiglio superiore della magistratura, una sorta di scippo della materia, che naturalmente diventa ancora più grave in ordine all'urgenza, se si pensa che la norma che si intende in qualche modo sostituire, cioè la norma sull'ordinamento giudiziario, aveva visto iniziare il suo iter al Senato nel lontano marzo del 2002; quindi interveniamo oggi per supplire ad un provvedimento che avrebbe dovuto essere approvato da tempo!
Il terzo profilo riguarda le prerogative del CSM: è questo un altro aspetto molto delicato. Ricordo all'aula che stiamo intervenendo su questa materia dopo il rinvio al Parlamento da parte del presidente Ciampi della legge sull'ordinamento della magistratura, che tocca proprio questo profilo delle prerogative del CSM; quindi, con questa norma si va ad operare sulle assegnazioni delle funzioni, perché naturalmente il prolungamento delle stesse tocca l'assegnazione stessa delle funzioni, costituendo, quindi, un vulnus rispetto alla garanzia di autonomia e di indipendenza prevista dall'articolo 104 della Costituzione; ma in questo modo si ha anche uno strappo temporaneo del tessuto normativo, con il pericolo di una futura lacerazione se dovesse reiterarsi la pratica di intervenire sulle condizioni dei magistrati, sul loro


Pag. 46

status, attraverso un provvedimento dell'esecutivo, sia pure dotato di forza di legge.
La ragione, signor Presidente, che mi porta ad esprimere le riserve maggiori su questo provvedimento, va sotto il titolo di «disuguaglianza manifesta».
Ormai noi siamo abituati, in questo Parlamento soprattutto, a non trovare più nella legge quei requisiti caratteristici di astrattezza e di generalità: qui abbiamo una sorta di esplosione, poiché si tratta di una legge singolare, concreta, di una legge-provvedimento, che contiene una deroga implicita, come rileva con grande chiarezza il Comitato per la legislazione...

PRESIDENTE. Onorevole Zaccarìa...

ROBERTO ZACCARIA. Non solo vi è la deroga, ma essa è disposta in maniera in qualche modo implicita: manca solo il nome ed il cognome del destinatario della norma!
Naturalmente, questo fatto è di una gravità senza precedenti perché, com'è chiaro, si va ad intaccare il principio della ragionevolezza della differenziazione.
Siamo di fronte ad un caso di eccesso di potere legislativo (che la Corte costituzionale ha più volte stigmatizzato). Si poteva elaborare la norma in un modo più corretto ed adeguato, ad esempio prevedendo un ruolo di supplenza fino alla nuova nomina.
Pertanto, vi invito a votare a favore della questione pregiudiziale Finocchiaro ed altri n. 1 per evitare che gli organi di garanzia siano costretti ad intervenire dopo di noi per correggere il nostro operato (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, intervengo contro la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Finocchiaro e da altri colleghi.
In particolare, la questione pregiudiziale riguarda l'articolo 2 del disegno di legge in esame, che, com'è noto, concerne la proroga dell'incarico dell'attuale Procuratore nazionale antimafia fino al compimento del settantaduesimo anno di età. La disposizione, che, di fatto, proroga l'incarico del Procuratore fino al 1o agosto 2005, è volta, come si evince dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, ad evitare il probabile periodo di vacanza dell'ufficio che si sarebbe determinato a partire dal 14 gennaio 2005 (data di scadenza dell'incarico).
Nell'ambito del disegno di legge in esame, la previsione appare, dal nostro punto di vista, ampiamente motivata, sotto il profilo dell'opportunità, dalla particolare gravità della situazione determinata dall'attività della criminalità organizzata in alcune zone del paese.
Com'è evidente, la disposizione in esame non modifica la disciplina vigente in materia di nomina del Procuratore nazionale antimafia di cui al comma 3 dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante norme sull'ordinamento giudiziario, né incide, a regime, sulla durata della carica, ma si limita ad introdurre una deroga riferita alla sola proroga dell'incarico già in essere (che, ordinariamente, ha durata quadriennale e può essere rinnovato una sola volta). Peraltro, dal nostro punto di vista, è evidente che la norma in questione non incide sull'autonomia e sui poteri di nomina del Consiglio superiore della magistratura, ma soltanto sulle condizioni temporali, che, com'è noto, sono riservate alla legge.
Pertanto, l'articolo 2 del decreto-legge n. 314 del 2004 non può in alcun modo essere considerato alla stregua di un'illecita interferenza del Governo nei poteri che la Costituzione attribuisce al Consiglio superiore della magistratura, posto che, come si è detto, nulla viene innovato in ordine all'attribuzione del potere di nomina del Procuratore nazionale antimafia, che rimane di spettanza del predetto Consesso (che vi provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195).


Pag. 47


Infine, anche sulla scorta delle dichiarazioni del collega Zaccaria, vorrei ribadire che una disposizione sostanzialmente identica a quella recata dall'articolo in esame è già contenuta nel disegno di legge recante delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario (attualmente all'esame della II Commissione del Senato). Orbene, il fatto che la stessa disposizione non abbia formato oggetto del messaggio di rinvio del 16 dicembre 2004, trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, dal Presidente della Repubblica, non può che confermare la tesi in forza della quale l'articolo 2 del decreto-legge in esame non reca alcuna violazione delle disposizioni che attribuiscono al CSM il potere di procedere alla nomina del Procuratore nazionale antimafia e, a maggior ragione, non prefigura il potere del Governo di decidere in ordine alla titolarità degli uffici giudiziari (come erroneamente sostenuto a sostegno della questione pregiudiziale Finocchiaro ed altri n. 1).
Per queste ragioni, noi esprimeremo un voto contrario (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Finocchiaro ed altri n.1.
(Segue la votazione).

Onorevole Delfino, si affretti!

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 445
Votanti 434
Astenuti 11
Maggioranza 218
Hanno votato
194
Hanno votato
no 240).

Avverto che la discussione sulle linee generali avrà luogo in altra seduta.
Onorevoli colleghi, è presente nelle tribune dell'aula una delegazione parlamentare guidata dal Presidente della Camera federale del Brasile.
Saluto affettuosamente il Presidente della Camera brasiliana in nome dell'amicizia tra il nostro ed il grande paese del Brasile. Due di questi colleghi sono di origine italiana. Ciò conferma il nostro rapporto di amicizia. Grazie (Applausi).

Back Index Forward