![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.
PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità Mascia ed altri n. 1 e Fontanini ed altri n. 2 (vedi l'allegato A - A.C. 5388 sezione 1).
A norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle questioni pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione, nella quale potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti per illustrare ciascuno degli strumenti presentati (purché appartenenti a gruppi diversi), un deputato per ciascuno degli altri gruppi.
L'onorevole Mascia ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 1.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, io non ho il tempo di esaminare la legittimità della procedura con cui si sta ratificando questo Trattato, ma voglio sottolineare che già il titolo «Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa» esprime due concetti asimmetrici: un trattato è un accordo tra gli Stati; una Costituzione è innanzitutto un patto tra cittadini che si riconoscono come persone dotate di diritti fondamentali, sociali, civili, politici, e poi un atto fondativo di istituzioni politiche. La Costituzione è il prodotto dunque di un processo deliberativo democratico, qui invece risulta in modo inconfutabile che tale atto è il prodotto della volontà degli Stati, anzi dei Governi degli Stati, che si sono appropriati del potere costituente, sottraendolo ai popoli dell'Europa. Anche in caso di revisione, saranno i Governi a decidere che cosa e quando rivedere. Così il deficit di democrazia con il quale nasce l'atto che pretende di essere la Costituzione europea si perpetuerà.
Al deficit democratico, a quello della appropriazione del potere costituente, se ne aggiunge un altro, che riguarda la contraddizione di senso tra il materiale normativo che compone il Trattato e la definizione stessa di Costituzione. Si può sinteticamente dire che ogni Costituzione è regolazione della politica, non assorbimento della politica: attraverso la normativa che detta, indica delle scelte che la politica è chiamata ad operare, in disposizione della rigidità e della imperatività proprie degli enunciati, che esprimono norme giuridiche. Difficile sostenere che il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa risponda a tali requisiti. La gamma di scelte determinative, praticamente completa, contenuta nel Trattato è tanto diffusa da farla somigliare più ad un codice che a una pur lunga Costituzione.
Come si sa, noi di Rifondazione comunista siamo per l'Europa e avremmo voluto una vera Europa, una vera Europa dei popoli, e un vero processo costituente, ma qui una delle ragioni - bisogna chiedersi quali siano le ragioni che hanno spinto invece fin qua i Governi a cedere queste quote di sovranità - per cui i Governi sono stati spinti a cedere quote sempre più estese dei propri poteri sovrani a favore dell'Europa sta nel volersi sottrarre alle domande di democrazia incompatibili con quelle di mercato.
La cessione avviene, dunque, rinunciando alla funzione di indirizzo politico a favore di una sola opzione: quella del mercato aperto in libera concorrenza. Le conseguenze sono riprese nella nostra pregiudiziale, laddove sottolineiamo, tra l'altro, che la Corte costituzionale, in riferimento ai diritti sociali, per effetto delle restrizioni di bilancio imposte dal liberismo economico, istituzionalizzato con il trattato di Maastricht, ha dovuto inventare la categoria dei diritti finanziariamente condizionati. Dunque, il Trattato in esame adotta nei confronti dei diritti sociali una strategia elusiva della garanzia della loro effettività, sostanzialmente ed efficacemente comprensiva dei loro contenuti. L'articolo II-94 del Trattato li elenca integralmente e non ne esclude nessuno; li definisce esattamente, riassumendoli nel diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in caso di maternità, malattie, infortunio sul lavoro, dipendenza, vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro.
Precede questa disposizione l'articolo II-90, che riconosce ai lavoratori il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato; si aggiunge, in verità, anche il diritto all'assistenza sociale ed all'assistenza abitativa, volta a garantire una esistenza dignitosa a chiunque non disponga di risorse sufficienti. Ma il linguaggio normativo utilizzato, operato il
riconoscimento di questi diritti, li allontana, abbandonando la formula adottata precedentemente per ogni altro diritto - «Ogni individuo ha diritto a (...)» - e utilizzandone un'altra: «L'Unione riconosce e rispetta (...)». Altra previsione, dunque, ben diversa dall'espressione usata per gli altri diritti, ben differente rispetto ad altre formule. Si sarebbe potuto davvero dare un senso pieno e reale al riconoscimento se fossero state usate espressioni quali: «tutela sicura», «garantisce e protegge».
L'articolo II-113 non appare, dunque, lo strumento adeguato per la difesa dei diritti sociali in quanto nessuno degli atti normativi citati contiene un catalogo di tali diritti, salvo le Costituzioni degli Stati membri. I diritti sociali, come ridisegnati dal Trattato per effetto del liberismo economico, incidono sulla portata e sull'efficacia delle norme costituzionali che li assicurano condizionandoli alle esigenze di retribuzione del capitale. Secondo il Trattato, l'Unione deve considerare i diritti sociali come riconoscimenti, attribuzioni, situazioni giuridiche soggettive operate ed operanti nell'ambito degli ordinamenti nazionali, ma così come questi risultano ormai ridisegnati. Il riconoscimento operato con l'articolo II-94 serve a sottoporre i contenuti e la portata dei diritti sociali alle prescrizioni normative del Trattato, ai principi, alle esigenze, ai vincoli congiunturali dell'economia aperta ed in libera concorrenza; ciò, precludendo in radice non solo il dispiegamento delle garanzie per soddisfare i bisogni sottesi a questi diritti ma anche la possibilità che si sviluppi una dialettica tra tali esigenze e le leggi dell'economia capitalistica trasfuse nei parametri di Maastricht e recepite tali e quali dal Trattato che adotta la Costituzione europea.
Mi sono riferita ai diritti sociali, ma posso citare anche il problema della pace; infatti, gli articoli II e III della prima parte definiscono valori ed obiettivi, e tra i primi si richiamano dignità della persona, libertà, democrazia, uguaglianza e diritti umani; non il principio della pace, né quello del ripudio della guerra. La pace assunta tra gli obiettivi, ovvero declassata nella sfera delle politiche, non assurge a parametro di valutazione delle decisioni degli Stati. E potremmo continuare a proposito dei diritti giudiziari e delle garanzie individuali.
Il problema, naturalmente, è enorme; tale è la ragione che ci ha spinto, naturalmente, a presentare la questione pregiudiziale. Si mettono in discussione proprio i principi della nostra Costituzione; mentre si dichiara, infatti, che nessuna disposizione del Trattato può essere interpretata nel senso di ledere, o anche limitare, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali riconosciute dai paesi membri, è evidente e non contestabile la rilevanza della normativa, la sua incidenza sugli ordinamenti dei singoli Stati. La disposizione I-6 sancisce, infatti, la prevalenza del diritto europeo su quello nazionale ed è formulata in modo tale da consentire che si possa desumere che si intende sopprimere il filtro con cui le Corti costituzionali dei singoli Stati possono garantire il nucleo essenziale ed irriducibile di diritti costituzionalmente garantiti dalle Carte nazionali e l'intangibilità dei principi fondamentali. Questo rischio è talmente alto - ed è la ragione per cui si presenta la questione pregiudiziale - che l'Unione delle camere penali ha svolto diversi convegni al riguardo e la stessa Commissione giustizia, nel parere espresso, ha ritenuto di formulare una osservazione per inserire nel disegno di legge di ratifica disposizioni di interpretazione autentica.
Dunque, signor Presidente, con riferimento agli articoli 11, 111, 27, 4, 42, 53, 3 e 34 della Costituzione - e, più in generale, con riferimento a tutti gli articoli compresi nella prima parte della nostra Carta relativi ai diritti sociali -, chiediamo che non si proceda all'esame del disegno di legge (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
PRESIDENTE. L'onorevole Fontanini ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 2.
PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi,
il Parlamento si appresta ad esaminare il disegno di legge che autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
In quasi tutti gli Stati dell'Unione europea la ratifica del Trattato costituzionale passa attraverso un procedimento differenziato da quello legislativo ordinario. Ciò in forza di precise disposizioni costituzionali, che richiedono l'applicazione del procedimento di revisione della Costituzione anche per effetto di procedure extra ordinem, appositamente introdotte per il Trattato in esame, che implicano un diretto coinvolgimento del corpo elettorale, mediante consultazioni referendarie.
Si può affermare che in tutti gli Stati membri dell'Unione europea vi sia una presa di coscienza a volte entusiasta, a volte critica e talora preoccupata in ordine all'incidenza che la ratifica del Trattato costituzionale avrà sulla sovranità degli Stati medesimi, vale a dire sulla loro effettiva potestà decisionale in determinati ambiti o peggio, in alcuni casi, riguardo all'interdizione rispetto a specifiche deliberazioni delle istituzioni europee.
Il procedimento legislativo ordinario prescelto per introdurre nell'ordinamento italiano un testo normativo che si qualifica come Costituzione europea appare inadeguato sotto il profilo sia della legittimità, sia della legalità costituzionale.
Signor Presidente, vorrei segnalare che il Trattato stesso si autoqualifica con il termine «Costituzione», e tale pretende di essere nei suoi contenuti, che ridisegnano l'intero assetto ordinamentale dell'Unione europea, i suoi meccanismi decisionali, i suoi atti giuridici e le sue istituzioni, anteponendo altresì a tale nuova architettura istituzionale una Carta dei diritti, anch'essa dotata di rango costituzionale nell'ambito dell'Unione.
Vorrei rilevare che, a dispetto della forma e della sostanza di Costituzione propria del Trattato in esame, esso non può ritenersi il frutto di un processo costituente europeo, giacché la Convenzione che l'ha adottato non può in alcun modo considerarsi alla stregua di un'Assemblea costituente né per la sua composizione, né per le modalità della sua formazione né, soprattutto, per il suo stesso metodo di funzionamento. Essa, infatti, non ha proceduto a votazioni sulle singole proposte e sugli articoli, ma ha adottato un metodo di consenso presunto rispetto a quanto elaborato dal Presidium.
L'ampiezza della revisione prospettata, nonché l'incidenza che essa produce sulla sovranità degli Stati membri, rendono palese la necessità non solo per l'Italia, ma anche per gli altri Stati dell'Unione di procedere ad una ratifica attraverso strumenti diversi dalla semplice legge ordinaria, e dunque attraverso una decisione più solenne ed aggravata, che implichi il consenso di un'ampia maggioranza e la diretta espressione della volontà popolare, in modo da conferire al testo costituzionale quella forte legittimazione che non è dato rintracciare nella fase «costituente» europea.
Dal punto di vista della più stretta legalità costituzionale, inoltre, il Trattato costituzionale europeo in molte sue parti è suscettibile di incidere fortemente su diverse disposizioni della Costituzione italiana, realizzandone, di fatto, una revisione extra ordinem.
È sufficiente, a tale proposito, considerare alcune parti della Carta dei diritti, come quella relativa alle libertà economiche. Il diritto di proprietà, infatti, trova nel testo della Costituzione europea (all'articolo II-77) una tutela che presenta caratteri fortemente sbilanciati a favore della proprietà privata, che non sono rinvenibili nella Costituzione italiana (articolo 42), la quale, nel riconoscere che la proprietà è sia pubblica che privata, rinvia essenzialmente alla legge per la sua disciplina, che deve essere finalizzata ad «assicurarne la funzione sociale e a renderla accessibile a tutti».
Analoghe considerazioni possono ripetersi riguardo alla libertà di impresa: il Trattato afferma (articolo II-76) che è «riconosciuta la libertà di impresa, conformemente al diritto dell'Unione ed alle legislazioni e prassi nazionali», quasi che tali legislazioni e prassi potessero considerarsi omogenee. L'articolo 41 della Costituzione
italiana consente, come è noto, che la legge possa disporre programmi e controlli affinché l'attività economica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Inoltre, signor Presidente, nell'ambito del diritto di famiglia, la Carta non fa alcun riferimento al modello di famiglia, monogamica e fondata sul matrimonio, ponendosi in contrasto con l'articolo 29 della Costituzione italiana, che riconosce «(...) i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».
Altre disposizioni della Costituzione europea hanno riflessi sulle libertà costituzionalmente garantite: il riconoscimento reciproco delle decisioni sia giudiziali sia extragiudiziali produrrà effetti dirompenti sul nostro sistema di garanzie e, in particolare, sui diritti attinenti alla tutela giurisdizionale sanciti dagli articoli 24 e 25 della nostra Costituzione.
La consapevolezza che l'incidenza della Costituzione europea produce sulle Costituzioni nazionali è ben presente negli Stati membri dell'Unione, come è testimoniato dalla recente pronuncia del Consiglio costituzionale francese, che ha messo in evidenza la necessità di procedere ad una revisione costituzionale, per dare ingresso nell'ordinamento francese alle disposizioni della Costituzione europea.
Persino gli Stati membri che possiedono nelle loro Costituzioni una clausola europea ben più esplicita di quella che in Italia si è fatta risalire all'articolo 11 della Costituzione hanno avvertito la necessità per la ratifica del Trattato costituzionale di ricorrere al procedimento di revisione costituzionale o a procedure ad hoc caratterizzate da un diretto coinvolgimento del corpo elettorale mediante referendum.
È per tale ragione che noi chiediamo che sia adottata la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione o un procedimento aggravato quale quello contenuto nelle specifiche proposte di legge costituzionale all'esame della Commissione affari costituzionali, per indire un referendum confermativo affinché il popolo italiano si pronunci coscientemente sulle implicazioni che il Trattato sulla Costituzione europea avrà nei confronti del nostro ordinamento.
Perciò, signor Presidente, chiediamo con forza, come gruppo della Lega Nord, che non si proceda all'esame del disegno di legge di ratifica e si sottoponga tale questione ad una procedura rafforzata, che preveda una consultazione referendaria (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mattarella. Ne ha facoltà.
SERGIO MATTARELLA. Signor Presidente, noi voteremo contro le due questioni pregiudiziali, che potrebbero bloccare l'iter di ratifica del Trattato per la Costituzione europea che - a nostro avviso - rappresenta un passo avanti molto importante, come sarà evidenziato nel merito, nel corso del dibattito che seguirà. Si tratta di un passo importante, ma è comunque un provvedimento di natura pattizia. Il nome Costituzione europea trae forse in inganno qualcuno sulla natura giuridica del Trattato, che rimane, appunto, un trattato.
Il nome, naturalmente, ha un valore simbolico e un grande significato politico. È forte ed importante, ma ciò non ne muta la natura giuridica.
Vi sono novità importanti nel Trattato, cessioni di sovranità ulteriori, molto ampie e significative, ma ciò non ne cambia la natura giuridica, così com'è avvenuto con i precedenti trattati. Anche ad essi, del resto, dottrina e Corte di giustizia avevano assegnato un significato costituzionale. Stesso percorso, quindi, quello di questo Trattato rispetto a quello dei trattati precedenti, ampiamente acquisito sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che hanno affermato la legittimità della ratifica con legge ordinaria. Basta guardare a ciò che è stato deciso dalla Corte costituzionale nel 1984 con la sentenza n. 170 e a quanto in dottrina è stato ampiamente esposto sull'articolo 11 della nostra Costituzione come fondamento di legittimità.
Naturalmente sarei ben lieto anch'io se, come dicono le due pregiudiziali, si trattasse di una vera Costituzione, con una sovranità propria dell'Unione e non derivata dagli Stati. Avremmo fatto davvero un grande salto di qualità; ma non è così, purtroppo, ancora. Questo è comunque un Trattato di natura pattizia che va ratificato con legge ordinaria. Del resto, cosa significherebbe ratificarlo con la procedura di revisione dell'articolo 138? Significherebbe costituzionalizzare le norme del Trattato, irrigidendole per il futuro. Sarebbe una scelta davvero singolare.
Vi sono altre obiezioni che muovono dalle pregiudiziali. Una riguarda - l'ha detto poc'anzi la collega Mascia - la pace. Colleghi, il Trattato si prefigge cinque obiettivi. Il primo di questi riguarda la pace e consegue con grande lucidità e chiarezza ai valori indicati nell'articolo precedente: dignità della persona, tolleranza, solidarietà, uguaglianza e libertà. Si tratta dei fondamenti della pace. Il primo dei cinque obiettivi che il Trattato si prefigge all'articolo 3 della parte prima è appunto la pace.
Certamente anche io preferirei che fosse scritto anche in questo Trattato, come nella nostra Costituzione, che si ripudia la guerra, ma non si può fare discendere da questa bella e nobile affermazione una valutazione riduttiva di quanto è scritto nel Trattato perché impegnarsi a promuovere la pace significa che l'Unione si impegna ad una politica attivamente operativa per costruire, promuovere, realizzare e preservare la pace.
Vi è una serie di altri argomenti che le pregiudiziali indicano. Vorrei richiamare i diritti fondamentali che il Trattato contiene, enumera e prevede e che danno all'Unione finalmente un'anima e non soltanto un carattere economico e finanziario.
Vi sono diritti fondamentali classici e diritti di nuova configurazione. Basta guardare i titoli III e IV sull'uguaglianza e sulla solidarietà. Ma, colleghi, riguardo alle vostre preoccupazioni, vi è - e qualcuno l'ha già indicato, ad esempio la collega Mascia, seppur riducendone il significato - la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 113 della parte seconda. Nessuna norma del Trattato potrebbe mai, anche se ne avesse il contenuto, costituire un limite ai diritti o alle libertà previste dalle Costituzioni degli Stati membri e dalla nostra Costituzione nel nostro caso. Sono preoccupazioni infondate e assolutamente inesistenti. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi di Rifondazione sull'economia, perché la loro pregiudiziale parla del Trattato come se esso ipotizzasse un'economia di mercato senza freni e un liberismo puro. Il Trattato parla, e dà in tal modo una forte e importante indicazione, di economia sociale di mercato. Già nella saggistica internazionale questa espressione è presentata in antitesi radicale e profonda con le economie di mercato senza freni, senza controlli o di liberismo puro.
Allora, per giudicare questo Trattato vi è da compiere un raffronto...
PRESIDENTE. Onorevole Mattarella...
SERGIO MATTARELLA. Signor Presidente, sto per concludere, ... tra il Trattato che andiamo ad approvare e quello vigente, norma per norma. Dove il Trattato vigente prevede un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, qui si parla di economia sociale di mercato. Dove il Trattato attuale parla di elevato livello di occupazione, quello che andiamo a ratificare parla di piena occupazione. Dove quello attuale accenna alla lotta contro le emarginazioni, questo parla di combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni. Dove quello attuale non dice nulla sulla giustizia sociale, quello che andiamo a ratificare si impegna a promuovere giustizia e protezione sociali. Dove quello che vige oggi parla appena di parità fra uomo e donna, questo parla in assoluto, globalmente, di parità fra uomo e donna.
Dove si tace in quello attuale di solidarietà tra generazioni o di diritti dei minori, il Trattato che andiamo a ratificare ne parla esplicitamente. Dove il Trattato attuale non parla di coesione sociale ed economica, quello che ratifichiamo parla
di coesione sociale, economica e territoriale.
Come ignorare, colleghi, tutto questo? Basta guardare a quanto scritto nella parte III, tra gli articoli 209 e 219. Come ignorare tutto ciò? In base a quale lettura? In base a quale omissione di attenzione? Credo si tratti di passi avanti significativi per l'Unione, di conquiste dell'Unione.
Per questo voteremo contro le questioni pregiudiziali presentate e voteremo, successivamente, convintamente a favore del Trattato (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo - Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maninetti. Ne ha facoltà.
LUIGI MANINETTI. Signor Presidente, signor ministro degli esteri, onorevoli colleghi, il processo di unificazione europea attraversa una fase di cruciale importanza che richiede uno sforzo ancora maggiore degli Stati membri ed un rinnovato impegno per un'integrazione che non sia prevalentemente di natura economica, ma che coinvolga sempre di più l'aspetto culturale e politico. Proprio perché siamo convinti che la direzione da seguire sia questa, riteniamo non condivisibili le ragioni che supportano le due questioni pregiudiziali di costituzionalità sul disegno di legge di ratifica del Trattato costituzionale. Il processo di integrazione, infatti, non può essere messo in discussione su queste basi essendo, invece, necessaria una particolare attenzione ed un ruolo attivo e propulsivo dell'Italia che inneschi dinamiche di integrazione e coesione pur nel rispetto delle rispettive identità nazionali.
Entrando nel merito vorrei osservare che nella questione pregiudiziale Mascia ed altri n. 1 si prendono in considerazione diverse disposizioni e, in particolare, alcune della parte seconda del Trattato che incorpora la Carta di Nizza. Il testo presenta evidenti limiti, ma non si pone affatto in contrasto con la Costituzione italiana, considerato che il Trattato stesso sancisce esplicitamente la riserva degli Stati nel definire gran parte dei diritti richiamati.
Sorprendono, poi, alcune affermazioni secondo le quali la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e gli altri atti internazionali in materia di diritti umani non conterrebbero un catalogo dei diritti sociali. Tali atti, al contrario, elencano sia tutti quei diritti fondamentali il cui rispetto da parte degli Stati dell' Unione è sancito sul piano internazionale, sia i principali diritti politici, sociali ed economici.
Il rilievo che va fatto è, semmai, in senso contrario, onorevoli colleghi, visto il proliferare di cataloghi dei diritti. L'Europa ha infatti codificato, con il recepimento della Carta di Nizza, una serie di diritti e, contestualmente, ha confermato il rilievo per l'ordinamento della Convenzione europea sui diritti dell'uomo ponendo, infine, le basi per l'adesione dell'Unione al Consiglio d'Europa. Quest'ultima operazione comporterà l'obbligo per le istituzioni comunitarie di interpretare la Convenzione europea anche in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di Strasburgo. Di conseguenza, si genera una situazione piuttosto confusa dalla quale emergono alcune carenze di tutela dei diritti codificati. Tali carenze sono il più evidente segnale di difficoltà ma devono essere il principale stimolo per un impegno nel processo di unificazione.
La tutela del diritto alla vita, il riconoscimento della centralità della famiglia che ci stanno particolarmente a cuore sono temi che richiedono un rafforzamento ed una promozione nel sistema comunitario ma ancor prima negli ordinamenti degli Stati membri, cosa che richiederemo nell'ordine del giorno che presenteremo all'atto dell'approvazione del Trattato. Proprio in tale direzione sono andati molti degli sforzi del Governo italiano che ha, peraltro, esercitato un'azione costante anche per l'inserimento del richiamo alle comuni radici giudaico-cristiane nel preambolo del Trattato.
I compromessi alla fine raggiunti hanno consentito la firma del Trattato e l'impegno dell'Italia in un processo che assicura pace e stabilità. Su questa linea, a nostro giudizio, il Governo deve continuare a svolgere la propria azione potendo contribuire ad un rafforzamento di determinati diritti anche in ambito europeo.
Alla luce di queste considerazioni, riteniamo quindi che gli aspetti critici del processo di unificazione, rilevati in parte nelle questioni pregiudiziali e attinenti al livello di tutela dei diritti fondamentali sanciti dal Trattato, non comportano incompatibilità con la Costituzione e non devono essere motivo per interrompere tale processo.
La seconda questione pregiudiziale presentata, quella dell'onorevole Fontanini, attiene ad una problematica delicata, in quanto tocca la base costituzionale della stessa partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Pur non negando che sarebbe auspicabile l'inserimento, nell'ordinamento italiano, di una clausola costituzionale a supporto del processo di integrazione europea, occorre rilevare che la copertura costituzionale assicurata dall'articolo 11 è a tutt'oggi valida, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sua giurisprudenza. Pertanto, il Trattato sottoposto all'approvazione del Parlamento non comporta, rispetto ai precedenti, delle limitazioni di sovranità, tali da rendere imprescindibile assicurare una diversa copertura costituzionale.
Vorrei ricordare, infine, che ancora oggi il passaggio evolutivo di maggiore rilievo è da ricondurre al Trattato di Maastricht, che ha istituito...
PRESIDENTE. Onorevole Maninetti, la invito a concludere.
LUIGI MANINETTI. ...l'Unione europea e l'Unione economica e monetaria. Esso è stato ratificato con il procedimento ordinario e nessun profilo di costituzionalità è stato rilevato al riguardo, nemmeno dalla Corte costituzionale, quando incidentalmente si è occupata di questioni che hanno riguardato l'applicazione del Trattato medesimo.
Per le ragioni sopra esposte, preannuncio dunque, a nome del gruppo dell'UDC, il voto contrario sulle questioni pregiudiziali presentate (Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e di Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole La Malfa. Ne ha facoltà.
GIORGIO LA MALFA. Le ragioni per le quali auspichiamo che la Camera respinga le due questioni pregiudiziali presentate dai colleghi di Rifondazione comunista e della Lega sono state già esposte nei loro termini essenziali dagli onorevoli Mattarella e Maninetti. Mi limito pertanto a ribadire le ragioni già espresse.
La prima fondamentale ragione è che il Trattato, che ci apprestiamo ad esaminare nel merito, è a tutti gli effetti un trattato internazionale, che risulta da un negoziato fra i Governi e che ha portato, secondo le nostre procedure costituzionali, alla stesura di un testo, ed oggi il Parlamento, in base alla Costituzione italiana, dovrà autorizzare - se lo riterrà - il Presidente della Repubblica a ratificarlo. Dunque non vi è nel Trattato, che pure si chiama Trattato costituzionale, o meglio Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, alcun elemento che lo renda differente da un qualunque trattato internazionale, di quelli che l'Italia ha stipulato ed autorizzato a ratificare nel corso di questi anni.
In secondo luogo, qualche collega, come gli onorevoli Mascia e Fontanini, sostiene che questo Trattato porta con sé una limitazione della sovranità nazionale. Ma tutti i trattati internazionali, o comunque molti di essi, che il nostro paese ha sottoscritto e ratificato, comportano delle limitazioni della sovranità nazionale. Stipulandoli, noi accettiamo - penso al Trattato di non proliferazione nucleare, al Trattato della Nato, o comunque a qualunque altro trattato -, delle limitazioni di sovranità e questo è ciò che è avvenuto anche nella negoziazione di questo Trattato, peraltro secondo le procedure costituzionali che il Governo ha scrupolosamente
seguito. Né vale l'argomento, che l'onorevole Mascia ha utilizzato, che questo Trattato afferma la superiorità del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale, dal momento che anche questo è un principio (quello della superiorità del diritto comunitario) che si è affermato da almeno quarant'anni nella legislazione e nella giurisprudenza comunitaria.
Riteniamo, inoltre, che nessuna delle norme citate dagli onorevoli Fontanini e Mascia, nelle rispettive questioni pregiudiziali, come in contraddizione con la Costituzione italiana comporti di fatto una contraddizione rispetto al dettato della Costituzione italiana, che oltre tutto è tutelato dall'articolo 113 della parte seconda della Costituzione, ricordato dalla stessa onorevole Mascia e dall'onorevole Mattarella. Dunque, per tutto questo insieme di ragioni, signor Presidente, penso che la Camera possa tranquillamente dare il via all'esame di merito del Trattato, essendo certi che non vi è violazione alcuna della Costituzione italiana, sia nella procedura che è stata adottata sia nei contenuti del Trattato costituzionale.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che si tratti di un momento davvero storico per quanto riguarda le decisioni che il Parlamento deve assumere; decisioni che devono essere adottate in piena consapevolezza rispetto a ciò che sta accadendo nel nostro ordinamento.
Chi si sente cittadino dell'Europa non può non volere che tutte le nazioni europee abbiano in comune i principi giuridici che debbono porsi a fondamento della convivenza civile. Tuttavia, la questione che si pone oggi al Parlamento non è se volere o meno una Costituzione europea, ma se volere questa Costituzione europea. Noi diciamo di «sì», anche se è necessario essere consapevoli di taluni limiti della suddetta che riguardano le garanzie fondamentali per i cittadini e, in particolare, quelle relative al giusto processo.
Noi diciamo egualmente di «sì», perché la Costituzione europea non è in conflitto con quella italiana. La Costituzione europea contiene soltanto il minimo comune multiplo delle garanzie per le persone, ciò che è comune alla cultura giuridica europea, niente di più e niente di meno!
La nostra Costituzione in non pochi casi va oltre: prevede garanzie che la Costituzione europea non prevede o prevede in misura più ridotta. Ciò non comporta però un abbassamento delle garanzie per il nostro paese, perché la Costituzione di Europa conferisce valore giuridico vincolante ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali annessa al Trattato di Nizza. Questo stesso valore conferisce alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, quindi, ai principi del giusto processo.
La Costituzione europea, infine, prevede il recepimento nel diritto dell'Unione dei diritti fondamentali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
Per concludere, il Trattato introduce un livello minimo di garanzie che, in ogni Stato membro, deve essere riconosciuto ai cittadini, senza, tuttavia, escluderne uno più elevato, per cui, laddove sussistono garanzie costituzionali di più alto profilo, queste non possono essere ridotte allo standard minimo previsto dalla Costituzione per l'Europa.
È in questo spirito che riteniamo che debbano essere respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità e che questo rappresenti un passo storico per il nostro Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Montecchi. Ne ha facoltà.
ELENA MONTECCHI. Signor Presidente, illustrerò le ragioni per cui il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo voterà contro le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate.
In particolare, la questione pregiudiziale presentata dal gruppo della Lega
Nord Federazione Padana contesta il cosiddetto processo costituente europeo ed individua specifici aspetti di conflitto tra la Costituzione italiana ed il Trattato europeo.
Vorrei ricordare che, finora, l'Europa si è retta, utilizzando gli strumenti del diritto internazionale, attraverso specifici trattati che hanno dato vita ad un ordinamento autonomo rispetto ai singoli Stati, con una formula inedita rispetto alle tradizionali forme di collaborazione tra Stati. Il trattato è anche il mezzo utilizzato in questo caso, ma l'intento è di dar vita ad una Costituzione europea, vale a dire ad un atto che ha l'ambizione di andare al di là di accordi contingenti.
Recentemente, in un suo saggio, il professor Augusto Barbera ha sottolineato come sia ancora aperto il dibattito sul fatto se si possa parlare decisamente di una Costituzione europea in senso tecnico. Il tema sollevato in questa sede esiste; non è soltanto un tema accademico.
È un tema che attiene alla responsabilità delle singole forze politiche dei paesi che hanno scelto liberamente di dare vita a questo Trattato.
Il professor Barbera sottolinea questo punto e si rivolge al mondo politico istituzionale sostenendo - ed io, più modestamente, con lui - che si sta dando vita ad un processo che è una Costituzione europea. È un processo frutto del potere costituente tra Stati, del quale questo è soltanto l'inizio. Poi, si renderà necessario fondare questo processo sul consenso popolare. In caso contrario, saremmo al di fuori degli schemi del costituzionalismo liberaldemocratico.
Siamo oggi di fronte ad un intreccio fra diritti costituzionali nazionali e diritto costituzionale dell'Unione, anche perché l'adesione all'Unione europea è diventata parte integrante di moltissime Costituzioni nazionali scritte nel momento in cui queste Costituzioni sono state varate: è il caso delle Costituzioni dei paesi che, più recentemente, hanno aderito al processo o che, come nel nostro caso, sono state oggetto di specifiche revisioni (con la riscrittura avvenuta dopo la riforma del Titolo V).
Questo intreccio fra diritti costituzionali nazionali e diritto costituzionale dell'Unione può farci intravedere la costruzione di un diritto costituzionale a più livelli in cui si collocano progressivamente i diritti fondamentali dei cittadini europei: più livelli di tutela.
Sbaglia, a nostro parere, chi rileva una contraddizione tra la Costituzione italiana, più attenta ai diritti della persona, e il Trattato europeo, attento - così si dice - esclusivamente, o in larga misura, ai diritti del mercato: non è così. A me non sembrano osservazioni pertinenti.
Infatti, il Trattato - è la prima volta che ciò accade in una Carta internazionale - tutela i diritti sociali accanto a quelli civili e colloca fuori dal mercato il corpo umano, l'istruzione e persino i servizi di collocamento (a proposito del tema strettamente intrecciato tra diritto a lavorare, così com'è scritto nel Trattato, e dignità della persona).
Non solo, ci sono i limiti alla libertà di impresa chiaramente ricavabili in altra parte della Carta. Mi riferisco ai riferimenti ai valori della dignità della persona, allo sviluppo sostenibile, all'ambiente. Inoltre, la lettura del catalogo dei diritti, dalla tutela rispetto al licenziamento ingiustificato alla tutela dei soggetti in difficoltà, ci autorizza a dire che, fino ad ora, questo catalogo così puntuale non è stato mai oggetto di una qualsiasi Carta dei diritti. Anche questo è il frutto di un processo iniziato con Nizza, ma anche di un confronto tra i venticinque paesi e le loro differenti storie sociali, politiche ed economiche. Noi, mi sia consentito, spesso, nel nostro provincialismo, non ricordiamo che cosa è stato questo processo.
Infine, mi preme ricordare che tutti abbiamo a cuore l'articolo 11 della Costituzione, il ripudio della guerra, tuttavia, sinteticamente, esorto i singoli colleghi a considerare che la storia del Novecento, in particolare la storia succedutasi alla prima guerra mondiale, è diversa da paese a paese. Abbiamo, tra i paesi membri, paesi
neutrali che furono invasi e abbiamo ancora paesi vittime o aggressori. Ecco perché il preambolo, laddove si fa riferimento al fatto che i paesi aderenti vogliono condividere un futuro di pace fondato su valori comuni, è un atto di pace, un atto di grande valore perché lancia il messaggio della costruzione di un'organizzazione sopranazionale che accomuna paesi divisi, prima, dalla tragedia della seconda guerra mondiale, poi, dalla guerra fredda e dalla cortina di ferro.
Non possiamo non vedere questo processo! E a chi teme una regressione rispetto alla Costituzione italiana ricorderò che i diritti tutelati nelle Costituzioni nazionali sono garantiti e fatti salvi da precisi articoli.
Dunque, nessun atto nazionale potrà dirsi esentato dai limiti che la Costituzione introduce a difesa dei suoi cittadini. Allora, a chi giova, di fronte alle tante preoccupazioni per il futuro, spaventare i cittadini italiani contrapponendo i loro interessi materiali ad un'Europa delle tecnocrazie e dei poteri forti, che con questo Trattato vorrebbero dar vita ad un super-Stato centralista?
Dipende dai singoli paesi, dalla loro volontà, fondare una democrazia europea che, certamente, non è il paese della cuccagna; è un processo al quale noi crediamo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, i deputati Verdi esprimeranno un voto contrario sulle due pregiudiziali presentate. Lo facciamo con la convinzione di una forza che si richiama fortemente ai valori e alla costruzione di un processo europeo serio, che veda i cittadini protagonisti e non sia solo frutto della trattativa, spesso risoltasi con compromessi al ribasso, tra Governi e Stati nazionali.
Crediamo che lo strumento del trattato abbia proprio nel suo non avere forza giuridica di Costituzione europea il proprio limite fondamentale. Semmai, riteniamo - e articoleremo tale tema nel corso del dibattito di merito sui contenuti del Trattato - che la critica debba essere svolta in ordine ai contenuti di tale atto, in ordine al quale la nostra posizione sarà di astensione.
Occorre evidenziare il rapporto esistente tra questo Trattato e le Costituzioni nazionali e, in particolare, la nostra Costituzione. Non c'è dubbio - su ciò la giurisprudenza già in passato si è pronunciata con chiarezza - che la Costituzione nazionale abbia un valore prioritario, al quale anche le norme del Trattato europeo devono rispondere, sia quando, nell'articolo 11, si parla del ripudio della guerra sia quando, negli altri articoli della Costituzione, si richiamano principi che noi Verdi consideriamo fondamentali.
Il Trattato europeo, sotto questo punto di vista, non può certo travalicare i contenuti formali e sostanziali della Costituzione repubblicana. Tuttavia, in particolare nella pregiudiziale proposta dal gruppo della Lega, emerge il tentativo di costruire una contrarietà all'Europa come spazio giuridico di libertà e di costruzione di politiche più avanzate in termini di rapporti internazionali, di tutela dell'ambiente e di definizione di livelli inderogabili in tutto il sistema europeo dei diritti civili e collettivi.
In ciò emerge la differenza sostanziale tra i Verdi e la posizione di chi, come la Lega, presenta una pregiudiziale che vorrebbe riportarci indietro al primato degli Stati nazionali e, ancor più, al primato degli egoismi sociali individuali di piccole nicchie di paese, a volte addirittura promuovendo la divisione dei singoli Stati nazionali. Ritengo che su ciò debba essere svolta una profonda battaglia europeista, innanzitutto culturale.
Noi Verdi avremmo preferito la scelta del referendum.
In proposito, avevamo detto che si sarebbe dovuto svolgere un referendum europeo, in modo da dare al Trattato maggior forza di quella conferitagli dai Governi nazionali. In subordine, avremmo preferito che in Italia si fosse verificato quanto fatto in altri paesi, ovvero una
consultazione referendaria nazionale capace di mutare il dibattito sull'Europa e sul suo ruolo da una discussione tecnica ad un tema politico di grande mobilitazione culturale.
Sono queste le ragioni che hanno determinato e determinano la nostra prioritaria preferenza per una ratifica che avvenga in Parlamento dopo una consultazione referendaria. Infatti, oggi, i Verdi assumono una posizione coerente con l'impegno da loro sempre assunto sul tema dell'Europa, così come avvenuto nel Parlamento europeo nei giorni scorsi.
Pertanto, esprimeremo un voto contrario sulle due pregiudiziali, proponendoci di prospettare nel corso della discussione sul merito del Trattato tutta la nostra critica di contenuto, che non riguarda quindi lo strumento utilizzato, e che determinerà invece il nostro voto di astensione.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Mascia ed altri n. 1 e Fontanini ed altri n. 2.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 451
Votanti 447
Astenuti 4
Maggioranza 224
Hanno votato sì 29
Hanno votato no 418).
Prendo atto che l'onorevole Deiana ha erroneamente espresso un voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.
Prendo atto altresì che l'onorevole Anna Maria Leone non è riuscita a votare.
Onorevoli colleghi, avverto che la discussione sulle linee generali avrà inizio alle 19, con l'intervento del relatore, onorevole Gustavo Selva, e, successivamente, del ministro degli affari esteri.
Ricordo che, a seguito di una consultazione con i capigruppo, l'ulteriore parte della discussione sulle linee generali, insieme al seguito del dibattito, si svolgeranno nell'intera giornata di martedì 25 gennaio, a meno che qualche collega non voglia intervenire stasera, dopo il ministro degli affari esteri. Il voto finale sul provvedimento è previsto nel pomeriggio della giornata di martedì o, al massimo, in serata, a seconda dello svolgimento dei lavori.
![]() |
![]() |
![]() |