La Camera,
premesso che:
secondo l'articolo II-113 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa «nessuna disposizione della Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalla convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri». Tale strumento non appare adeguato alla difesa dei diritti sociali perché nessuno degli atti normativi citati contiene un catalogo dei diritti sociali, salvo le Costituzioni degli Stati membri. Il trattato di Maastricht immesso in tutte le parti più rilevanti nel Trattato che adotta la Costituzione europea opera già da tempo incidendo sulla portata e l'efficacia delle norme costituzionali relative ai diritti. La Corte costituzionale, proprio con riferimento ai diritti sociali, per effetto delle restrizioni di bilancio imposte dal liberismo economico istituzionalizzato con il Trattato di Maastricht, ha dovuto inventare la categoria dei diritti finanziariamente condizionati. Pertanto gli articoli 36, 37, 38, 39 della Costituzione risultano, secondo i principi enunciati dal Trattato, compressi dalle esigenze di retribuzione del capitale;
nell'articolo I-2 del Trattato è assente il valore della pace mentre ai sensi dell'articolo 1-3 «l'Unione si prefigge di promuovere la pace». L'obiettivo di promozione della pace è del tutto insufficiente se giustapposto al principio di ripudio della guerra previsto dall'articolo 11 della Costituzione. L'opzione pacifista ed a favore della cooperazione internazionale costituisce l'irrinunciabile contenuto programmatico dell'articolo 11 della Costituzione, il cui significato etico-politico è stato fatto proprio dal movimento pacifista europeo e mondiale al pari dei principi che riguardano la dignità della persona;
il Trattato riduce a uno standard minimo condiviso i diritti giudiziari dell'individuo. Ciò se, in generale, significa assumere la logica emergenziale tornata alla ribalta col terrorismo internazionale, per l'Italia significa ridurre drasticamente i diritti fondamentali basati sul giusto processo così come enunciati dall'articolo 111 della Costituzione;
l'articolo II-108 del Trattato sancisce la presunzione di innocenza fino alla prova di colpevolezza «legalmente provata». Tale formulazione rende possibili interpretazioni
meno garantiste dell'articolo 27 della Costituzione italiana;
ai sensi dell'articolo III-177 e successivi del Trattato, le politiche economiche e quelle monetarie dell'Unione devono essere condotte conformemente al principio dell'economia di mercato aperta ed in libera concorrenza e proprio ai fini indicati dall'articolo I-3, che proclama la piena occupazione uno degli obiettivi a cui l'Unione «mira» nell'ambito dello sviluppo sostenibile dell'Europa basato «su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva». Poiché, secondo il Trattato, la piena occupazione è l'esatto portato dell'economia di mercato aperta ed in libera concorrenza, non viene recepito in tutta la sua pienezza quella conquista di civiltà, che è il diritto al lavoro previsto dall'articolo 4 della Costituzione;
nell'articolo II-77 del Trattato riguardante la proprietà e il diritto di successione scompare ogni riferimento alle appartenenze dei beni economici a soggetti diversi dai privati e non vi sono né cenni né allusioni al principio affermato dal costituzionalismo contemporaneo in base al quale la Costituzione italiana, pur riconoscendo il diritto di proprietà privata, ne sancisce la funzione sociale. Se la funzione sociale della proprietà privata impone vincoli volti a fini di eguaglianza e giustizia, la formula del Trattato, pur contenendo un riferimento all'interesse generale come limite all'uso dei beni, dissipa la portata di questo principio previsto dall'articolo 42 della Costituzione;
l'articolo II-80 del Trattato enuncia il principio di eguaglianza formale in termini tali da accogliere il principio di non discriminazione senza tuttavia includere in alcun modo le istanze di eguaglianza sostanziale. Tale operazione si precisa nel successivo articolo II-81, che introduce il criterio escludente le forme della discriminazione, includendo tra le cause di discriminazione quella fondata sul patrimonio. Eguagliando così tutti i destinatari di questa norma a prescindere dalle loro situazioni patrimoniali, viene meno la previsione di misure equilibratrici che abbiano valenza economica patrimoniale, vale a dire l'imposizione tributaria di tipo progressivo, stabilita dall'articolo 53 della Costituzione. Inoltre il principio Gleiches gleich, ungleiches ungleich - per cui a situazione eguale deve corrispondere un trattamento eguale ma a situazioni diseguali deve corrispondere un trattamento diverso - corrispondente alla diseguaglianza sussistente, è rovesciato e, con esso, un postulato etico-politico della civiltà contemporanea stabilito dall'articolo 3 della Costituzione;
il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa recepisce il diritto all'istruzione come universale senza però fare riferimento alla strumentazione necessaria per l'esercizio di questo diritto vale a dire ai principi cui ispirare una normativa sulle istituzioni che possano assicurarlo e renderlo effettivo così come previsto dall'articolo 34 della Costituzione;
nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa la genericità delle affermazioni in ordine alle forme, ai modi, agli strumenti di garanzia dei diritti che si proclamano è risolta col rinvio sistematico alle normative nazionali, ma la proclamazione di questi diritti è operata usando un lessico attentissimo a non implicare significati pregnanti dal punto di vista materiale, evitando anche allusioni a denotati che dalla Costituzione di Weimar in poi avevano qualificato lo sviluppo del costituzionalismo verso obiettivi di trasformazione sociale. Sono esemplari di queste linee ispiratrici gli articoli II-74, II-75, II-76, e II-77 dedicati, rispettivamente, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale, a quella di impresa, alla proprietà;
diverse previsioni della Costituzione italiana che ineriscono alla tutela dei diritti fondamentali non trovano corrispondenze nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Si fa riferimento in particolare a: terzo comma dell'articolo 14, articolo 22, articolo 23, quarto comma dell'articolo 24, primo e terzo comma dell'articolo 25, secondo,
terzo e quarto comma dell'articolo 30, articolo 45, articolo 47, terzo comma dell'articolo 51;
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 5388.
n. 1. Mascia, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Giordano, Mantovani, Pisapia, Provera, Russo Spena, Valpiana, Vendola.
La Camera,
premesso che:
il Parlamento si appresta con l'approvazione del presente disegno di legge ad autorizzare il Presidente della Repubblica alla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;
il procedimento legislativo ordinario prescelto per introdurre nell'ordinamento italiano un testo normativo che si qualifica come Costituzione europea appare inadeguato sia sotto il profilo della legittimità che della legalità costituzionale;
il trattato stesso si autoqualifica col termine di Costituzione e tale pretende di essere nei suoi contenuti che ridisegnano l'intero assetto ordinamentale dell'Unione, i suoi meccanismi decisionali, i suoi atti giuridici, le sue istituzioni, anteponendo altresì a questa nuova architettura istituzionale una Carta dei diritti, anch'essa dotata di rango costituzionale nell'ambito dell'Unione;
a dispetto della forma e della sostanza di Costituzione propria di questo Trattato, esso non può ritenersi il frutto di un processo costituente europeo, giacché la Convenzione che l'ha adottato non può in alcun modo considerarsi alla stregua di un'assemblea costituente, né per la sua composizione, per le modalità della sua formazione e soprattutto per il suo stesso metodo di funzionamento; essa infatti non ha proceduto a votazioni sulle singole proposte ed articoli, ma ha adottato un metodo di consenso presunto rispetto a quanto elaborato dal Presidium;
l'ampiezza della revisione prospettata e l'incidenza che essa produce sulla sovranità degli Stati membri rendono palese la necessità, non solo per l'Italia, ma anche per gli altri Stati membri, di procedere ad una ratifica attraverso strumenti diversi dalla semplice legge ordinaria e quindi attraverso una decisione più solenne ed aggravata che implichi il consenso di un'ampia maggioranza e la diretta espressione della volontà popolare, in modo da conferire al testo costituzionale quella forte legittimazione che non è dato rintracciare nella fase «costituente» europea;
dal punto di vista della più stretta legalità costituzionale, il Trattato costituzionale europeo in molte sue parti è suscettibile di incidere fortemente su diverse disposizioni della Costituzione italiana, realizzandone di fatto una revisione extra ordinem;
è sufficiente a questo proposito considerare alcune parti della Carta dei diritti, come quella relativa alle libertà economiche: il diritto di proprietà trova nel testo della Costituzione europea (articolo II-77) una tutela che presenta caratteri fortemente sbilanciati a favore della proprietà privata che non sono presenti nella Costituzione italiana (articolo 42), la quale, nel riconoscere che la proprietà è sia pubblica che privata, rinvia essenzialmente alla legge per la sua disciplina che deve essere finalizzata ad «assicurarne la funzione sociale e a renderla accessibile a tutti». Analoghe considerazioni possono ripetersi riguardo alla libertà di impresa: il trattato afferma (articolo II-76) che «è riconosciuta la libertà di impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali», quasi che tali legislazioni e prassi potessero considerarsi omogenee. L'articolo 41 della Costituzione italiana consente, come è noto, che la legge possa disporre programmi e controlli affinché l'attività economica
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali;
nell'ambito del diritto di famiglia la Carta non fa nessun riferimento al modello di famiglia, monogamica e fondata sul matrimonio, ponendosi in contrasto con l'articolo 29 della Costituzione italiana che riconosce «i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»;
altre disposizioni della Costituzione europea hanno riflessi sulle libertà costituzionalmente garantite: il riconoscimento reciproco delle decisioni sia giudiziali che extragiudiziali (articolo I-42) produrrà effetti dirompenti sul nostro sistema di garanzie ed in particolare sui diritti attinenti alla tutela giurisdizionale sanciti dagli articoli 24 e 25 della Costituzione italiana;
la consapevolezza dell'incidenza che la Costituzione europea produce sulle Costituzioni nazionali è ben presente negli altri Stati membri, come testimoniato dalla recente pronuncia del Consiglio costituzionale francese, che ha messo in evidenza la necessità di procedere ad una revisione costituzionale per dare ingresso nell'ordinamento francese alle disposizioni della Costituzione europea;
persino gli Stati membri, che possiedono nelle loro costituzioni una clausola europea ben più esplicita di quella che in Italia si è fatta ricondurre all'articolo 1l della Costituzione, hanno avvertito la necessità per la ratifica del Trattato costituzionale di ricorrere al procedimento di revisione costituzionale o a procedure ad hoc caratterizzate da un diretto coinvolgimento del corpo elettorale mediante referendum;
è necessario che sia adottata la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione o un procedimento aggravato come quello contenuto nelle specifiche proposte già all'esame della Commissione Affari costituzionali (A.C. 4457 e abb.).
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 5388.
n. 2. Fontanini, Luciano Dussin, Cè, Guido Giuseppe Rossi.