Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 560 del 15/12/2004
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(Esame dell'articolo 2 - A.C. 2055)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2055 sezione 3).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. L'articolo 2 riguarda il giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche, le attenuanti e le aggravanti, che viene escluso nel testo in esame per i recidivi e per le persone che inducono a commettere reati persone non imputabili o non punibili.
Prima di esprimere qualche considerazione, vorrei dire al collega Vitali, a proposito del suo precedente intervento sulla riduzione della discrezionalità della valutazione della pena da parte del giudice per quanto concerne le attenuanti, che le cose non stanno esattamente come egli le ha descritte, perché il voto dell'articolo precedente riduce, facendo fare un passo indietro alla cultura giuridica e processuale del nostro paese, la discrezionalità del giudice nell'erogazione della pena nel caso concreto.
Infatti, l'articolo 1, numero 1), che lui ricordava riguarda ormai soltanto modalità oggettive e non soggettive dell'azione. Quindi, i giudici non potranno più apprezzare, nella concessione delle attenuanti, le circostanze soggettive che riguardano gli imputati. Detto ciò, torno sul punto.
Anche questa disposizione, come ho detto precedentemente, non è per noi motivo di scandalo, ma di critica sì perché è scritta in un modo che tradisce la sistematica del codice e crea confusione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 12)

PIERLUIGI MANTINI. L'emendamento 2.100 della Commissione, in particolare, parla delle «circostanze inerenti alla determinazione a commettere reati da parte di persone non imputabili o non punibili»


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per le quali viene negato il giudizio di comparazione. Si tratta di un'espressione davvero difficile da comprendere, credo anche da interpretare e da applicare. Mi pare, per voler dare un contributo di tipo interpretativo tipico dei lavori parlamentari, che si debba intendere come riferita a coloro che inducono alla commissione di reati persone inferme o minori.
Tuttavia, per quanto vogliamo muoverci insieme nella proposta su misure più rigorose nei confronti dei recidivi e dei reati più gravi, questa misura è discutibile e criticabile perché viene negato, in via generale e definitiva, il giudizio di comparazione tra le diverse circostanze attenuanti ed aggravanti. In particolare, viene modificato l'articolo 69 del codice penale che prevede che il giudizio debba essere fatto dal giudice nell'applicazione della pena al caso concreto quando vi è un concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti.
In conclusione, signor Presidente, vorrei fare un brevissimo richiamo ed un invito. Siamo tutti con attenzione e con impegno - se in questo provvedimento non fossero inseriti trappole, trabocchetti, inganni e misure inaccettabili - impegnati a rispondere alle esigenze che dal paese si levano contro la criminalità. Però, non chiamiamo queste misure «norme per Napoli». La legge per sua definizione è erga omnes, ancora di più lo sono le norme penali. Non vorrei che dopo il fallimento del federalismo nel nostro paese fossimo qui a baloccarci con un federalismo penale. È un invito che davvero rivolgo a tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Lucidi 2.1, Fanfani 2.4 e Maura Cossutta 2.5, invita al ritiro dell'emendamento Lussana 2.6...

PRESIDENTE. È già ritirato.

LUIGI VITALI, Relatore. La Commissione esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Pisapia 2.3 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.100.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Lucidi 2.1, Fanfani 2.4 e Maura Cossutta 2.5.

FILIPPO MANCUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, forse arrivo troppo tardi. Avevo - ma lei non se ne è avveduto - chiesto un brevissimo intervento prima dell'intervento del relatore. Era per dire...

PRESIDENTE. Può parlare sugli emendamenti in esame...

FILIPPO MANCUSO. No, volevo parlare sull'emendamento dell'articolo 2 che riguarda la nuova disciplina dell'articolo 69.

PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, ora stiamo esaminando gli emendamenti soppressivi. Se vuole, può prendere la parola quando ci saremo...

FILIPPO MANCUSO. Le dicevo che avevo inteso chiederle la parola prima; ora sono forse in ritardo.

PRESIDENTE. In ogni caso, ora ha la parola: la tenga...

FILIPPO MANCUSO. La tengo brevemente. Signor Presidente, vorrei che si riflettesse....


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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 12,05)

FILIPPO MANCUSO. Cambiamo Presidente, ma non cambiamo discorso.
Signor Presidente, come lei ben sa e molti conoscono, la norma dell'articolo 69 del codice penale è frutto di una novellazione, perché questo giudizio di comparazione non era presente nella stesura originaria del testo del codice. Si tratta di una misura di temperanza e di ragionevolezza. Adesso, però, con questo articolo 2 al nostro esame, stiamo riscrivendo tale norma. In esso, tuttavia troviamo un qualcosa che ci preoccupa. Si dice infatti che l'articolo 69 del codice penale si applica alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi di recidiva.
Signor Presidente, questa esclusione può significare che l'ambito dell'esclusione si conclude qui. Ma poiché stiamo scrivendo la norma, vorrei svolgere una piccola osservazione. Come è possibile non escludere il caso in cui l'incompatibilità nasce dalla natura stessa del fatto giudicato? Ad esempio, grossolanamente, un parricida può ottenere le attenuanti generiche per avere curato il padre? È un qualcosa di antinomico, che se non viene espresso attraverso qualcosa di esplicito, ci porterà a dire che si può essere patricidi e tuttavia avere le attenuanti generiche, perché si è curato il proprio padre.
Siccome il giurista è anche un uomo, e dovrebbe quindi essere concreto, mi pare che, entrando nel campo delle esclusioni, una norma, o un inciso, che vieti questo tipo di antinomie, sarebbe indispensabile; altrimenti, l'antinomia sarebbe consentita in virtù di un principio che è intrinsecamente contraddittorio con quello della finalità della norma (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Ricollegandomi a quanto diceva opportunamente ed assai giustamente il collega Filippo Mancuso, pongo, Presidente, a lei, al Governo, ai rappresentanti del Governo, soprattutto a quelli del Ministero di Via Arenula, e ai colleghi tutti, la seguente questione. Noi stiamo attaccando alcuni istituti, attraverso i quali la legislazione penale del fascismo fu adeguata al nuovo clima di democrazia dell'era repubblicana. Noi stiamo attaccando quegli istituti: stiamo attaccando le attenuanti generiche, stiamo attaccando il giudizio di comparazione da parte del giudice nel momento in cui adotta la decisione per il caso singolo. Sappiamo anche che è in corso il lavoro di una commissione, la commissione Nordio, che sta riscrivendo il codice penale. Credo sia assolutamente indispensabile che i colleghi parlamentari sappiano che cosa sta facendo la commissione Nordio in tema di attenuanti generiche e in tema di giudizio di comparazione da parte del magistrato. Si tratta di due istituti fondamentali per il diritto penale, dei quali certamente la commissione Nordio si sta occupando, perché non ne potrebbe fare a meno.
Ci dicano almeno, i sottosegretari, che cosa ha concepito Nordio, il presidente della commissione, su questi istituti. Vogliamo infatti sapere se stiamo o meno entrando in contraddizione con la nuova codificazione penale del Governo Berlusconi (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indico...
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Vorrei soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che non tenere conto delle circostanze inerenti alla persona del colpevole, se si è recidivi, non significa non tenere conto soltanto delle circostanze positive, quelle a favore, che possono condurre al riconoscimento di una prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ma significa non tenere conto comunque di nessuna circostanza, neanche di quelle che possono oggettivamente pesare ai fini


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della determinazione della pena in senso negativo.
Ciò in considerazione del fatto che, quando si procede alla determinazione della pena in una comparazione così complessa tra gli elementi a favore e quelli a sfavore, costituire una barriera, chiudere un recinto, non si traduce necessariamente in una maggiore severità, anzi è possibile che accada esattamente il contrario.
Per questa ragione, oltre a quelle esaurientemente esposte dall'onorevole Bonito, siamo contrari a questo tipo di disposizioni. Occorre ragionare su una situazione molto delicata, in quanto non è detto che le circostanze inerenti la persona del colpevole, dalle quali si deve prescindere, siano solo quelle a favore dell'imputato e dunque a favore di una pena più mite.
Stiamo costruendo un congegno i cui risultati sono difficilmente valutabili proprio sotto il profilo della severità della risposta giudiziaria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, intervengo a difesa dell'articolo 2 da me predisposto insieme a molti altri colleghi.
Quanto ho ascoltato tende a confondere le idee, perché non è vero che si vogliono eliminare le valutazioni delle circostanze aggravanti o attenuanti. Semplicemente, poiché con il meccanismo attualmente esistente il magistrato può, con un giudizio di equivalenza, prevalenza o comparazione e magari anche con una sola circostanza attenuante, ribaltare tante altre circostanze aggravanti, ritengo sia un elemento di certezza della pena eliminare questo meccanismo, quantomeno per le persone che hanno due condanne e commettono un terzo reato.
Per questo motivo, abbiamo proposto tale norma e per queste ragioni esprimerò un voto contrario sugli emendamenti soppressivi in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lucidi 2.1, Fanfani 2.4 e Maura Cossutta 2.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 502
Votanti 500
Astenuti 2
Maggioranza 251
Voti favorevoli 226
Voti contrari 274).

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 505
Maggioranza 253
Voti favorevoli 227
Voti contrari 278).

LUIGI VITALI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, propongo l'accantonamento dell'emendamento 2.100 della Commissione. Poiché anche a seguito di qualche intervento, sono emersi alcuni problemi, mi riservo, appena possibile, di procedere ad una riformulazione dello stesso.

PRESIDENTE. Avverto che, non essendovi obiezioni, l'esame dell'emendamento 2.100 della Commissione e, conseguentemente, la votazione dell'articolo 2 si intendono accantonati.

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