Allegato A
Seduta n. 560 del 15/12/2004


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(A.C. 2055 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi


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previsti dall'articolo 99, quarto comma, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.
* 2. 1. Lucidi, Finocchiaro, Bonito, Grillini, Magnolfi, Kessler, Mancini, Carboni, Siniscalchi.

Sopprimerlo.
* 2. 2. Pisapia.

Sopprimerlo.
*2. 4. Fanfani, Cento, Mantini.

Sopprimerlo.
* 2. 5. Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: del presente articolo fino a: per la quale con le seguenti: precedenti non si applicano, oltre ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed alle circostanze per le quali.
2. 6. Lussana.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma.
2. 3. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: ed a qualsiasi altra con le seguenti: e le circostanze inerenti alla determinazione a commettere reati da parte di persone non imputabili o non punibili. Si applica altresì qualsiasi altra.
2. 100. La Commissione.

Subemendamento all'emendamento 2.101 della Commissione.

All'emendamento 2.101 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, .
0. 2. 101. 1. (Testo modificato nel corso della seduta) Mario Pepe, Antonio Leone.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: dall'articolo 99, quarto comma, con le seguenti: dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, numero 4.
2. 101. (Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)