Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 560 del 15/12/2004
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(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 2055)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2055 sezione 2).
Passiamo, dunque, alla votazione dell'articolo aggiuntivo 01.010 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, riprendiamo con fatica ed anche con un po' di amarezza l'esame puntuale del testo in oggetto, nella convinzione che non sono certo le poche e discutibili intemperanze prima verificatisi a far velo sulla gravità di quanto sta accadendo in questi giorni, sia sotto il profilo del metodo di conduzione dei nostri lavori che della gravità del merito dei provvedimenti al nostro esame. Abbiamo contestato con molta forza e critichiamo nel metodo, nel merito e nelle intenzioni il provvedimento in esame e la sua logica; in proposito, vorrei esprimere il nostro rammarico.


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È chiaro che la giustizia è un bene pubblico; storicamente è il principale tra quelli che lo Stato deve garantire ai cittadini. Pertanto, riteniamo che giustizia e sicurezza non siano e non debbano restare nelle mani di fazioni o di parti politiche, bensì in quelle dell'intero Parlamento e di tutte le istituzioni. Per questo abbiamo concretamente offerto la disponibilità e l'impegno di tutto il centrosinistra ad approntare misure comuni contro l'emergenza criminale. In tal senso si è espresso anche il ministro Pisanu con senso di responsabilità.
Ma, come al solito, la maggioranza ha preferito il conflitto, la divisione e la ricerca di soluzioni limitate all'interno della maggioranza, secondo una logica già vista per la riforma costituzionale e per la legge finanziaria. Viene concessa un po' di propaganda anticrimine ad Alleanza Nazionale, un bel salvacondotto per prescrizione all'onorevole Previti e a Forza Italia, la Vicepresidenza del Consiglio all'onorevole Follini, anche se il suo capogruppo ieri si è messo in missione, forse per salvare la coscienza, pur sedendo tra i banchi di quest'aula. Infine, alla Lega non resta che sventolare qualche cartello ingiurioso nei confronti del giudice Papalia.
Ma agli italiani resta la conferma che la legge non è uguale per tutti, e restano i costi da pagare per le spese inutili di giustizia relative a migliaia di processi che saranno prescritti e la frustrazione nei confronti di una politica che tende a non far funzionare la giustizia e ad impedire che vengano emesse sentenze. Il risultato è costituito da più spese inutili e spreco di risorse e da meno giustizia per tutti.
Eppure avremmo diversamente affrontato l'esame di queste norme, con l'attenzione e l'impegno dovuti nei confronti dell'emergenza criminalità. La politica della sicurezza si basa su numerosi fattori e certamente non soltanto sull'inasprimento delle pene, e non vanno in questa direzione i tagli nei confronti delle forze dell'ordine previsti dalla legge finanziaria.
Nel caso specifico, con senso di responsabilità ed onestà nei confronti dei problemi del paese, affermo che l'articolo 1, che riduce la discrezionalità del giudice nella concessione delle attenuanti generiche per i recidivi che commettano nuovi gravi reati, non è una norma di cui meniamo scandalo. Si sottrae infatti al giudice la facoltà di concedere le attenuanti generiche, sulla base della valutazione dell'intensità del dolo o del grado della colpa. A dire il vero, è proprio questo il compito specifico di tutti i giudici, che devono avere un determinato livello di autonomia e discrezionalità nell'irrogazione della pena edittale stabilita per legge. Tuttavia, la misure sono limitate ai recidivi che commettono gravi reati, dal terrorismo ai casi più gravi di spaccio di stupefacenti. L'articolo 1, inoltre, aumenta le pene edittali per i reati di associazione mafiosa e di assistenza ai mafiosi: si tratta di una norma che il gruppo della Margherita condivide.
Abbiamo tuttavia proposto emendamenti migliorativi a tali disposizioni. Quanto all'articolo aggiuntivo 01.010 della Commissione, riteniamo di dover muovere alcune osservazioni. Infatti, la concessione delle attenuanti generiche alle persone incensurate che abbiano compiuto settanta anni è una misura discutibile. Mi sono chiesto perché, nella sistematica delle attenuanti, che si riferisce a fatti oggettivi, quali la riparazione del danno, la lievità del reato e le altre circostanze indicate dall'articolo 62 del codice penale, si inserisca in modo inopinato una norma che fa riferimento a uno status soggettivo, in virtù della quale le attenuanti generiche sono concesse a tutti coloro che hanno compiuto settanta anni. È una misura che può essere accolta in relazione allo stato di detenzione degli ultrasettantenni, ma non si comprende perché sia sufficiente aver compiuto settanta anni per poter usufruire delle attenuanti generiche in modo automatico. Per poter soddisfare questa curiosità, ho provato a sfogliare la «Navicella», in cui sono riportate le biografie dei parlamentari, e ho constatato che l'onorevole Previti ha compiuto settanta anni il 21 ottobre 2004, ed allora ho capito (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).


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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, voterò a favore dell'articolo aggiuntivo in esame, in primo luogo perché nella disciplina delle attenuanti di cui all'articolo 62 del codice penale si fa riferimento non soltanto ad elementi oggettivi ma anche soggettivi, ed inoltre in quanto non si tratta affatto di una norma ad personam, essendo noto che in essa si fa riferimento al compimento degli anni settanta al momento della commissione del fatto e non al momento della pronuncia.
In linea generale, considero questo testo ispirato ad un doppio impianto, da un lato repressivo, duro e spietato con la microcriminalità, dall'altro aperto nella disponibilità a favorire la grande criminalità. È questo il giudizio negativo che esprimo nei confronti del provvedimento in esame.
A titolo personale, rilevo che mi trovano d'accordo tutte le norme che rendano flessibile il nostro sistema penale e che consentano di adeguare, secondo il principio di personalità della pena, il giudizio al fatto, dietro al quale c'è la persona: questa norma va nella direzione di rendere flessibile il nostro sistema penale (Applausi del deputato Saverio Vertone).

PRESIDENTE. Saluto gli studenti del liceo classico Maria Ausiliatrice di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, ben comprendo le argomentazioni dell'onorevole Soda. Ma, premesso che avere compiuto settant'anni è una condizione assolutamente oggettiva, nella seconda parte di questo articolo aggiuntivo si fa riferimento alla possibilità di concedere le circostanze attenuanti se al momento della sentenza la persona non sia stata condannata, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per delitto non colposo.
Questo tipo di attenuante, in un sistema che funziona bene, ha una sua ragione. Ma essa non è, purtroppo, una condizione soggettiva, poiché non essere arrivato ad una sentenza precedente al giudicato può dipendere da circostanze legate alla lentezza del processo e a disfunzioni della macchina giudiziaria. Francamente, quindi, non mi sembra che si possa sostenere che si tratta di una circostanza attenuante che attiene a condizioni soggettive dell'imputato particolarmente meritevoli di tutela.
Sono queste le motivazioni della nostra astensione nei confronti di tale articolo aggiuntivo. Riteniamo, infatti, vi sia il rischio di inquinare la valutazione del giudice, ristretta sulla valutazione della personalità del soggetto, della sua condotta precedente alla commissione del reato e delle sue qualità soggettive, introducendo un elemento esterno, che dipende da altro e non dalla volontà o dalla volontaria condotta del soggetto condannato.

LUIGI VITALI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI, Relatore. Il mio intervento diventa ultroneo dopo le parole dell'onorevole Soda. In realtà, desideravo rispondere all'onorevole Mantini, che si è impegnato, purtroppo inutilmente, nei confronti di questa proposta emendativa. Si sostiene in maniera molto chiara, infatti, che il termine dei 70 anni va riferito al momento della commissione del reato, e non quindi alla condizione soggettiva nella quale si trova l'eventuale indagato o imputato. Questa norma rientra perfettamente nella logica del sistema; certo, può essere criticabile o meno, come ha fatto giustamente l'onorevole Soda, ma ha una sua finalità, che è quella di rendere più rigido il sistema per i recidivi - coloro, cioè, che delinquono abitualmente - e renderlo più flessibile per gli incensurati. Tale ipotesi può essere criticabile, ma è questo il senso della norma nel suo complesso.


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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.

AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, vivo con l'ossessione ed il terrore del conflitto di interessi. Vorrei chiedere se l'opposizione ritenga che votare a favore di questa proposta di legge da parte di un ultra settantenne possa costituire conflitto di interesse; perché allora potrò votare a favore, altrimenti mi asterrò (Applausi).

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Intervengo sulla base delle considerazioni del relatore, onorevole Vitali. Vorrei chiedere se vi è la possibilità di recuperare la categoria della recidiva, perché il passaggio da lei evidenziato, che considero corretto, risulta, invece, tradotto nel testo in maniera francamente confusa, come lei avrà potuto verificare. Siccome già esiste una categoria, di cui si occupa poi complessivamente il provvedimento, quella della recidiva, mi chiedo se non si possa fare riferimento proprio al principio della recidiva per rendere più chiaro il testo nel suo complesso. Mi riferisco anche alle obiezioni svolte dalla collega Finocchiaro poc'anzi.
Fermo restando che i settant'anni debbono essere compiuti al momento della commissione del reato, come lei giustamente ha detto, mi pare però sia opportuno recuperare nella seconda parte il princìpio di recidiva, e questo renderebbe più chiaro nel contesto del codice ciò che lei qui ha voluto dire. Piuttosto che scrivere «al momento della sentenza...».

LUIGI VITALI, Relatore. Articolo 99!

NICCOLÒ GHEDINI. Non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 99.

LUCIANO VIOLANTE. ... se si fa riferimento a quel principio, si comprende meglio il testo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, anche noi ci asterremo su questo articolo aggiuntivo, perché siamo convinti che esso abbia di per sé una sua logica e una ratio nell'ambito di qualcosa che è completamente opposto a tutto il resto del provvedimento, cioè nell'ambito di un diritto penale minimo e mite, soprattutto rispetto a chi è incensurato e ha una certa età.
L'astensione è dovuta ad un fatto ben preciso, e cioè che questa norma è inutile dal momento che la concessione o meno delle attenuanti generiche si valuta in base ai parametri previsti dall'articolo 133 del codice penale, ove sono già previsti parametri di carattere soggettivo, tra cui i precedenti penali giudiziari e in genere la condotta di vita del reo antecedenti al reato, nonché la condotta contemporanea susseguente al reato. Si aggiunge, inoltre, all'articolo 133, l'espressione «tra le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo». Vi sono già, quindi, tutti gli elementi del codice per dare al giudice la possibilità di valutare concretamente l'applicabilità di questa attenuante.
Mi sembra ancora una volta errato che si scardini, pur attraverso l'unico emendamento positivo, il codice penale nel momento in cui, invece, dovrebbe esservi una riforma complessiva - lo ribadisco perché ci tengo particolarmente - in relazione ad un codice penale come quello previsto da questo provvedimento e dagli emendamenti, un codice penale minimo e mite.

LUIGI VITALI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, vorrei dire al presidente Violante che, quando i suggerimenti sono costruttivi e produttivi, vi è un'assoluta disponibilità da parte del relatore e della maggioranza. Quindi, l'articolo aggiuntivo 01.010 verrebbe


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così riformulato: «l'essere persona che, al momento della commissione del fatto, abbia compiuto settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 99 del codice penale.» Tutto il resto verrebbe espunto.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, accetta la riformulazione proposta dal relatore?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 01.010 della Commissione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Vitali di rileggere nuovamente tale riformulazione.

LUIGI VITALI, Relatore. La riformulazione è la seguente: «l'essere persona che, al momento della commissione del fatto, abbia compiuto settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 99 del codice penale».

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 01.010 della Commissione, nel testo riformulato, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 488
Votanti 466
Astenuti 22
Maggioranza 234
Voti favorevoli 443
Voti contrari 23).

Prendo atto che gli onorevoli Lucchese, Emerenzio Barbieri e Santino Adamo Loddo non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.
Avverto che gli identici emendamenti Bonito 1.1, Fanfani 1.10 e Maura Cossutta 1.13 sono stati ritirati dai presentatori.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, questo è un «emendamentone» di cui abbiamo già parlato ieri, in cui (e chiedo l'attenzione dei colleghi), vi sono due parti completamente diverse, collegate da un avverbio di cui abbiamo parlato ieri, un «conseguentemente» che non ha nulla di conseguenziale e di logico e che è stato definito già dai presentatori un escamotage, una acrobazia, ed è il motivo per cui è difficile per noi prendere posizione su questo emendamento.
Nella seconda parte dell'emendamento stesso si prevede un aumento, peraltro non particolarmente vistoso, delle pene previste dall'articolo 416-bis, un aumento di pene per i partecipanti ad associazione mafiosa.
Su questo non siamo contrari; anzi, siamo favorevoli! Tuttavia, come abbiamo già detto ieri, avremmo preferito dedicare una discussione approfondita al tema delle misure necessarie per combattere la criminalità. Non pensiamo, infatti, che, quando la legge entrerà in vigore, i mafiosi tremeranno per il semplice fatto di rischiare due anni di pena in più: crediamo poco all'utilità di una disposizione in tal senso e riteniamo che ben altre norme possano dare maggiore sicurezza ai cittadini. Ma tant'è: del tanto sbandierato «pacchetto per Napoli», di cui all'ex proposta di legge Cirielli, è rimasto un «pacchettino»!
Ma è sul primo punto, colleghi, che voglio richiamare la vostra attenzione, perché si dice una cosa completamente diversa e che è del tutto assurda e sbagliata. Qui viene in rilievo una disposizione che cambia la giustizia penale nella sua


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amministrazione quotidiana! La prima parte dell'emendamento propone di sostituire il secondo comma dell'articolo 62-bis e di stabilire che, con riferimento ai recidivi ed a tutta una serie di altri imputati, anche di reati abbastanza gravi, nel concedere o meno le attenuanti generiche, il giudice non potrà più tenere conto di alcuni fatti, tra i quali, ad esempio, i precedenti penali dell'imputato o addirittura la sua condotta durante la commissione del reato stesso o immediatamente dopo.
Ciò è profondamente sbagliato, ingiusto ed assurdo ed avrà conseguenze devastanti nel processo penale: impedire al giudice che deve decidere in ordine alla concessione delle attenuanti generiche di tenere conto, ad esempio, del fatto che l'imputato, dopo aver ammazzato la moglie, si è presentato alla caserma dei carabinieri autodenunciandosi o del fatto che uno dei correi ha denunciato gli altri concorrenti, aiutando la giustizia, è profondamente sbagliato dal punto di vista della politica criminale!
A ciò si aggiunga che, in altri casi, viene favorita la concessione delle attenuanti generiche. Ad esempio, nel caso di un pluricondannato in primo ed in secondo grado che subisce un processo per un altro reato, il giudice non potrà negare le attenuanti generiche - come può fare oggi - rilevando l'esistenza delle precedenti condanne, ma dovrà concederle!
In altre parole, la disposizione opererà, in alcuni casi, a favore dell'imputato più volte condannato e, in altri casi, a sfavore dell'imputato che, avendo commesso un reato, ha successivamente favorito la giustizia.
Qui non si tratta di essere di destra o di sinistra, di salvare qualcuno e qualcun altro no, ma di fare una giustizia equa e ragionevole: per questo siamo contrari all'emendamento della Commissione 1.100 e chiediamo a tutti i colleghi, anche a quelli della maggioranza che, nel Comitato dei nove ed in Commissione, hanno parimenti espresso un avviso contrario, di votare in maniera coerente!

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