...
1. L'articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 62-bis - (Attenuanti generiche). - Il giudice, indipendentemente dalla circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano:
1) ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma;
2) a tutti i delitti, non colposi, dai quali derivi la morte di una o più persone;
3) ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis e 609-octies;
4) a tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo internazionale;
5) ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
Prima dell'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 62 del codice penale, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:
«7) l'essere persona che, al momento della commissione del fatto abbia compiuto
settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 99 del codice penale.
01. 010. (Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)
Sopprimerlo.
* 1. 1. Bonito, Carboni, Finocchiaro, Siniscalchi, Grillini, Mancini, Magnolfi, Kessler, Lucidi.
Sopprimerlo.
* 1. 2. Pisapia.
Sopprimerlo.
* 1. 10. Fanfani, Cento, Mantini.
Sopprimerlo.
* 1. 13. Maura Cossutta, Pistone.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, sopprimere il secondo comma.
1. 3. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 62-bis, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133, comma primo, numero 3) e comma secondo, del codice penale nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.»
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «tre» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «cinque» e «dieci»;
b) al secondo comma, le parole: «quattro» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «dodici»;
c) al quarto comma, le parole: «quattro» e «dieci» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «quindici» e le parole: «cinque» e «quindici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dieci» e «ventiquattro».
3. All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni».
1. 100. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 1.9, sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma.
0. 1. 9. 2. Cirielli.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, sostituire il secondo comma, con il seguente:
Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133, comma primo numero 3 e comma secondo del codice penale:
1) nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma;
2) in relazione ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico o di terrorismo internazionale, ovvero ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 600-octies, o indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
1. 9. Mario Pepe.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, sostituire il secondo comma con il seguente: Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma.
1. 11. Gamba, Raisi.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 1).
1. 4. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 2).
1. 5. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 3).
1. 6. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 4).
1. 7. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 5).
1. 8. Pisapia.
Al comma 1, capoverso, Art. 62-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto di quanto indicato all'articolo 133, comma primo, numero 3, e comma secondo del codice penale in relazione ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di terrorismo internazionale, ovvero ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis e 609-octies, ovvero ai delitti non colposi dai quali derivi la morte di una o più persone, ovvero ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»
1. 12. Gamba, Raisi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Dopo l'articolo 62-bis del codice penale, è aggiunto il seguente:
«Art. 62-ter. (Circostanza attenuante per il comportamento pregresso). - 1. Salvo per i reati previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena, ad ogni effetto penale, è diminuita di un terzo quando il colpevole non sia stato condannato per un delitto con sentenza definitiva».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Quando concorrono circostanze aggravanti con la circostanza attenuante di cui all'articolo 62-ter si fa luogo soltanto alla diminuzione di pena da questa stabilita, dichiarandola prevalente ad ogni effetto penale.»
1. 01. Mario Pepe.