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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4862 ed abbinate sezione 5).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
DONATO BRUNO, Relatore. Il parere della Commissione è contrario sull'emendamento Leoni 16.70. La Commissione raccomanda, invece, l'approvazione del proprio emendamento 16.25; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Leoni 16.07, così come sul subemendamento Mascia 0.16.0200.1 e sul subemendamento Boccia 0.16.0200.3. La Commissione esprime altresì parere contrario sul subemendamento Leoni 0.16.0200.2, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 16.0200. Il parere è
contrario sul subemendamento Boccia 0.16.011.1 e sull'articolo aggiuntivo Boato 16.011. Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi Saponara 16.012 e Boato 16.010, la Commissione invita i presentatori al ritiro, altrimenti il parere è contrario.
PRESIDENTE. Il Governo?
ALDO BRANCHER, Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Leoni 16.70.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, intervengo su quest'emendamento soppressivo per illustrare le nostre ragioni. Anche in questo caso, si evidenzia come l'ampiezza dei poteri del Senato federale costituisca, come abbiamo detto molte volte e come è stato rilevato in queste settimane e nei mesi scorsi, l'anomalia di fondo del progetto di riforma, che non può non interessare anche le procedure legislative nei casi particolari disciplinati dall'articolo, ossia in relazione agli articoli 73, 74 e 77 della Costituzione.
In questo articolo si propone che tutto avvenga «secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 70». Tuttavia, il modello di un Senato con una competenza prevalente su una serie di materie sembra fortemente scontrarsi, a nostro giudizio, con le esigenze di governabilità che vengono tanto sbandierate. Il rischio è che, per governare, si ricorra a circuiti decisionali esterni, che potrebbero sfociare non in una legge, ma in regolamenti o atti non normativi, oppure, più verosimilmente, che vi sia una spinta verso una consociazione tra istituzioni, per cui il Governo dovrebbe costantemente contrattare l'attuazione del proprio indirizzo politico con il Senato.
Inoltre, la distribuzione delle competenze tra Camera dei deputati e Senato provoca un risultato paradossale, come abbiamo sottolineato più volte: la titolarità del rapporto fiduciario finisce per indebolire la Camera e rafforzare il Senato. Tutto ciò, naturalmente, influisce anche sulle procedure legislative indicate. Per tale motivo, proponiamo questo emendamento soppressivo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 16.70, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 443
Votanti 439
Astenuti 4
Maggioranza 220
Hanno votato sì 186
Hanno votato no 253).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 16.25 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 455
Votanti 307
Astenuti 148
Maggioranza 154
Hanno votato sì 285
Hanno votato no 22).
Passiamo alla votazione dell'articolo 16.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.
ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, esprimo un giudizio negativo sull'articolo 16, che modifica l'articolo 77 della Costituzione e lo faccio da un'angolazione diversa.
Personalmente, ho sempre proposto una modifica dell'articolo 77 della Costituzione, come si può riscontrare negli archivi della legislatura passata; infatti, non ritengo che tale norma debba rimanere immutata. Tuttavia, la direzione verso la quale essa andrebbe modificata è diversa e, anzi, opposta rispetto a quella proposta dalla maggioranza in quest'aula. L'esigenza della modifica deriva anche dall'esperienza maturata nel corso di questa legislatura, nella quale oltre il 50 per cento delle leggi è di iniziativa governativa. In altre parole, come dicono i giuristi, siamo di fronte al passaggio da una democrazia parlamentare ad una democrazia governamentale. Si pone, quindi, l'esigenza di una delimitazione in sede costituzionale dei casi nei quali il Governo può ricorrere alla forma del decreto-legge e, quindi, di una delimitazione del campo e di una specificazione delle caratteristiche dei criteri di necessità e di urgenza. Infatti, l'esperienza storica, a prescindere dai colori dei Governi (in particolar modo, mi riferisco all'uso della decretazione di urgenza da parte di questo Governo, che non ne avrebbe bisogno, considerata la maggioranza parlamentare di cui gode) dimostra che quella descrizione costituzionale è una maglia troppo larga, che presenta dei buchi e che può essere facilmente forata.
Allora, se un intervento vi deve essere - come ritengo - sul solo articolo 77 della Costituzione, esso dovrebbe essere in senso restrittivo della potestà legislativa del Governo di adottare decreti-legge che - come ormai sappiamo - non hanno quasi mai (salvo che in rarissime eccezioni) i requisiti di necessità, di urgenza e, soprattutto, di omogeneità.
Vorrei, quindi, preannunciare con queste motivazioni il nostro voto contrario sull'articolo 16 (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, intervengo per ribadire ciò che ho già affermato intervenendo sulla precedente proposta emendativa soppressiva. La definizione delle procedure legislative ed i casi indicati proprio con il tentativo di esplicitare che tutto avviene secondo la distribuzione e l'articolazione delle competenze definita dal modello di bicameralismo imperfetto delineato, rivelano, se ancora ve ne fosse bisogno, che proprio l'ampiezza e la composizione del Senato federale (su cui siamo tornati molte volte) costituisce l'anomalia di fondo del progetto di riforma. Per cercare di «metterci una pezza», si tenta di completare questo puzzle, introducendo poteri che riteniamo eccessivi in capo al Presidente del Consiglio, al fine di equilibrare come si può il procedimento legislativo e le competenze.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Intervengo per esprimere la mia solidarietà nei confronti del collega Maran e per dichiarare il voto contrario su questo articolo.
Come giustamente egli ha sottolineato, non è possibile da parte nostra approvare alcun articolo che faccia riferimento ad un Senato federale, che federale non è, e ad un Parlamento in cui il potere legislativo è in qualche modo usurpato dalla figura del primo ministro. Pertanto, tutto ciò che ha a che fare con questa materia non può che vederci contrari.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 456
Votanti 455
Astenuti 1
Maggioranza 228
Hanno votato sì 258
Hanno votato no 197).
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