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1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».
2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».
3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».
4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «alle Camere» sono inserite le seguenti: «competenti ai sensi dell'articolo 70».
5. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».
Sopprimerlo.
16. 70. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole da: «alle Camere»
fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata».
16. 25. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Decreti legislativi). - 1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Governo si attiene comunque ai pareri parlamentari.»
16. 07. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella.
All'articolo aggiuntivo 16. 0200, Art. 16-bis, capoverso, dopo le parole: al parere aggiungere la seguente: vincolante.
0. 16. 0200. 1. Mascia, Vendola.
All'articolo aggiuntivo 16. 0200, Art. 16-bis, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il parere è vincolante per il Governo nel caso in cui sia approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti di una Commissione e concerna il mancato rispetto dei principi, dei criteri direttivi, dei tempi e dell'oggetto determinati nella legge di delega legislativa».
0. 16. 0200. 3. Boccia.
All'articolo aggiuntivo 16. 0200, Art. 16-bis, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo si attiene al parere parlamentare».
0. 16. 0200. 2. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Russo Spena.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Decreti legislativi). - 1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera.»
16. 0200. (Testo modificato nel corso della seduta) Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.
(Approvato)
All'emendamento 16. 011., capoverso, premettere, il seguente periodo:
«La presentazione dei provvedimenti provvisori con forza di legge alle Camere è autorizza dal Presidente della Repubblica che verifica la ricorrenza dei requisiti di cui al secondo comma; ove il
Presidente neghi l'autorizzazione, il decreto non deve essere trasmesso alle Camere».
Conseguentemente, al medesimo emendamento, aggiungere la seguente parte consequenziale:
Conseguentemente, all'articolo 22, capoverso Art. 87, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: «Autorizza la presentazione alle Camere dei provvedimenti provvisori con forza di legge ai sensi dell'articolo 77».
0. 16. 011. 1. Boccia.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Decreti-legge). - 1. All'articolo 77 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«I decreti contengono esclusivamente misure di immediata applicazione su materie specifiche ed omogenee. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali l'articolo 72 impone la procedura normale di esame da parte delle Camere, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, reiterare disposizioni di decreti non convertiti in legge».
16. 011. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Amnistia e indulto). - 1. All'articolo 79 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei votanti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale».
16. 012. Saponara.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Amnistia e indulto). - 1. All'articolo 79 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei votanti, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti».
16. 010. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.