Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 518 del 30/9/2004
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Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo 39 - A.C. 4862 ed abbinate)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 39 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4862 ed abbinate sezione 1).
Avverto che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori gli identici articoli aggiuntivi Fioroni 32.01 e Osvaldo Napoli 32.02, accantonati in altra seduta, nonché il subemendamento Perrotta 0.39.0200.1.
Ricordo che questa mattina è stato votato, da ultimo, l'emendamento Elio Vito 39.200.
Passiamo alla votazione degli identici articoli aggiuntivi Fioroni 39.011 e Osvaldo Napoli 39.012.


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DONATO BRUNO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, invito i colleghi Fioroni e Osvaldo Napoli a ritirare gli articoli aggiuntivi in esame; diversamente, la Commissione confermerebbe il parere contrario. Al riguardo, rilevo che la preoccupazione prospettata dai proponenti è già stata recepita, perlomeno nello spirito, nelle proposte emendative esaminate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, con riferimento agli articoli aggiuntivi in esame, vorrei far osservare che con essi viene posta una questione di non poco conto, sulla quale bisogna riconoscere a tutti i membri del Comitato dei nove di avere svolto un'approfondita riflessione. Infatti, non ci siamo accostati al problema con le lenti dell'ideologia o comunque di parte (politica). La questione che si vuole porre con tali proposte emendative è quella di consentire ai comuni di adire direttamente la Corte costituzionale. Di fronte a tale questione, non si può essere pregiudizialmente contro e fare finta che non si tratti di un problema autentico. Quindi, in linea di principio, la Commissione ha convenuto che bisognasse dare ai comuni la possibilità di adire la Corte costituzionale.
In Italia, però, i comuni sono, se non vado errato, circa 8.200, e, legittimamente, hanno il diritto di ricorrere alla Corte costituzionale, qualora fossero lese le loro prerogative da parte dello Stato e delle regioni. Si tratta, però, di un numero altissimo ed è prevedibile che, se passasse il principio del ricorso immediato e diretto presso la Corte costituzionale, la stessa si vedrebbe sommersa da un elevato contenzioso.
Occorre rilevare che già oggi la Corte deve affrontare un numero di questioni come mai era capitato nella storia repubblicana. Il contenzioso costituzionale è aumentato a dismisura e ha già superato il livello di guardia. Se si consentisse anche ai comuni di adire la Corte in via diretta e immediata, tale contenzioso rischierebbe di bloccare la sua stessa attività.
È stata, pertanto, individuata una soluzione che fa salvo il diritto dei comuni di rivolgersi alla Corte costituzionale, coniugandolo con la necessità di non aggravare la Corte di ulteriori (il numero è incalcolabile in questo momento, ma è sicuramente enorme) contenziosi. In particolare, si è proposta una soluzione contenuta nella legge La Loggia; si sono posti dei filtri, in modo da consentire alla Corte stessa di non vedersi sommersa da una mole aggiuntiva, eventuale e probabile di ricorsi da parte dei comuni.
Riteniamo che la Commissione sia giunta ad un risultato equilibrato e di buon senso; pregherei, pertanto, i colleghi di valutare il testo della Commissione, senza adottare un atteggiamento di chiusura e aprioristico nei confronti del lavoro svolto, a cui la Commissione stessa si è dedicata con passione e con molta attenzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

MAURO MARIA MARINO. Signor Presidente, raccolgo l'invito dell'onorevole Carrara a discutere in maniera franca e senza pregiudizi. Ci tengo però a sottolineare che le posizioni da lui espresse sono esattamente quelle avanzate dai presidenti delle regioni.
Con tale proposta di modifica, ci troviamo di fronte ad una questione: vogliamo dare un taglio veramente federale che prescinda da un centralismo di tipo regionalista e, quindi, concedere uno spazio ai comuni ed alle altre autonomie locali, oppure pensiamo di dover agire diversamente? La formulazione della proposta emendativa si discosta da quella del Governo perché non solleva il problema del «filtro».


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Ci terrei a ricordare (si tende a dimenticarlo) che, già attualmente, la legge n. 131 del 2003, chiamata volgarmente legge La Loggia, consente il ricorso contro le leggi dello Stato da parte dei consigli delle autonomie locali. A parte il fatto che è stato istituito un solo consiglio delle autonomie locali (da parte della regione Toscana), sulla base di una previgente norma regionale e non in attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, chiederei al collega se conosce il numero di ricorsi che, finora, sono stati presentati, usufruendo del meccanismo previsto dalla legge La Loggia. Uno (non so se siano due, ma a me ne risulta uno solo)! I comuni sono 8.103 e le regioni sono 20; si tratta di un elemento che finisce per mortificare di fatto il riconoscimento di uno status costituzionale dei comuni e ciò mi sembra si ponga in contrasto con la Costituzione attualmente vigente.
Con la riforma del Titolo V della Costituzione lo status costituzionale degli enti locali è cambiato: si agisce in un regime di pari dignità, è saltato il meccanismo rigido di gerarchia delle fonti e, con l'automatica abrogazione del vecchio articolo 128 della Costituzione, vi è stato a livello costituzionale un riconoscimento diretto dello status degli enti locali.
Se questa autonomia deve poter essere effettiva, innanzitutto mi chiedo le ragioni di questo filtro e, soprattutto, visto che sul piano delle garanzie oggettivamente resta sempre aperto il problema di un maggior raccordo dell'organo di garanzia costituzionale con le nuove funzioni delle regioni e delle autonomie locali - soprattutto con riferimento all'effettività delle attribuzioni costituzionali di comuni, province e città metropolitane -, mi sembra indispensabile prevedere espressamente nella Costituzione la possibilità di accesso al giudice costituzionale da parte degli enti locali. Tra l'altro, trovo assolutamente riduttiva l'argomentazione secondo la quale l'elevato numero degli enti locali, proprio della tradizione italiana, possa divenire un elemento di ingombro per lo svolgimento dei lavori della Corte costituzionale.
D'altra parte, non ci troviamo di fronte ad una novità assoluta, in quanto un meccanismo di questo tipo è già presente sia negli ordinamenti della Germania sia in quelli della Spagna. Quindi, mi preme riaffermare la bontà di questa proposta emendativa, sottolineando la forte differenziazione rispetto al testo proposto dal Governo che, introducendo il filtro del consiglio delle autonomie locali, finirebbe di fatto per mortificare quel nuovo status che gli enti locali hanno raggiunto all'interno della Costituzione (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, mi permetto di insistere nell'invito al ritiro degli articoli aggiuntivi in esame, in quanto la Commissione ha predisposto un subemendamento che conferisce agli enti locali la facoltà di ricorrere alla Corte costituzionale nel caso in cui leggi dello Stato o delle regioni invadessero le proprie competenze. In tale subemendamento non solo si enuncia il principio, ma si utilizza lo stesso sistema e lo stesso criterio previsto dall'articolo 137 della Costituzione per i ricorsi ordinari, affidando ad una legge costituzionale le condizioni, le forme e i termini per la proponibilità del ricorso.
Tale proposta emendativa è il frutto del lavoro svolto in sede di Comitato dei nove e ha quali presupposti: il riconoscimento della parità del ruolo delle autonomie locali, così come configurato dall'articolo 114 e il riconoscimento dell'autonomia normativa delle autonomie locali, così come ulteriormente precisato all'articolo 118 della Costituzione, nel testo da noi modificato. Ciò avviene senza introdurre ulteriori filtri come nella formulazione originaria, cioè attraverso una valutazione di non manifesta infondatezza da parte del consiglio delle autonomie locali e seguendo la stessa procedura che la Carta costituzionale ha previsto all'articolo 137 della Costituzione per i ricorsi di fronte


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alla Corte costituzionale da parte dello Stato e delle regioni rispetto ai propri atti legislativi.
Credo che tale soluzione sia la più coerente sotto il profilo costituzionale e assolutamente innovativa, in quanto riconosce ai comuni, alle province e alle città metropolitane la dignità costituzionale enunciata con l'articolo 114. Inoltre, consente, tramite una legge costituzionale, la definizione di procedure, facendo in modo che i giudizi innanzi alla Corte non siano in numero tale da intasare il lavoro della Corte stessa, perché sottoposti ad una verifica preliminare di ammissibilità introdotta proprio da legge costituzionale.
Sono stati fatti, quindi, grossi passi in avanti in questo senso; peraltro il gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro aveva proposto di introdurre la facoltà del ricorso anche per le autonomie locali, proprio come norma coerente con i princìpi di cui all'articolo 114. Ritengo pertanto che siano superate tutte le obiezioni e mi permetto di insistere con i presentatori affinché ritirino gli articoli aggiuntivi in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, per la verità comprendo il senso della proposta emendativa ed anche le sue finalità, ma la soluzione da essa prospettata mi sembra impropria. È infatti giusto che il comune, la provincia (organo peraltro in cui non credo) o la città metropolitana (organo, invece, difficile da costituire) possano promuovere la questione innanzi alla Corte costituzionale, qualora ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della regione leda le proprie competenze.
È facile però ipotizzare che, qualora si verificasse tale circostanza, la Corte costituzionale, a fronte degli oltre 8 mila comuni, sarebbe letteralmente ingolfata dall'eccessivo incremento dei ricorsi. Possiamo immaginare, quindi, cosa potrebbe succedere, qualora fossero approvati gli identici articoli aggiuntivi in oggetto? Vogliamo forse scordarci che la gran parte degli oltre 8 mila comuni non dispone neppure di un ufficio legale? Quali strafalcioni arriveranno mai innanzi alla Corte? I poveri giudici della Corte sarebbero letteralmente subissati da ricorsi che nel 99 per cento dei casi non sarebbero dovuti sussistere a causa della mancanza di requisiti giuridici. Se dovessimo approvare questi articoli aggiuntivi, la Corte costituzione dovrebbe disporre di centinaia di giudici. Mi sembra una questione talmente illogica, magari corretta nella sua impostazione teorica, ma impossibile da applicare in pratica.
Comunque, ci siamo posti il problema e credo che sia stata trovata anche una soluzione idonea. Infatti, è stato presentato l'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0200 proprio per risolvere tale questione. Esso recita: «Ciascun Comune, Provincia o Città metropolitana, qualora ritenga che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, promuove dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale (...)». Occorrerebbe però anche aggiungere che una legge costituzionale è chiamata a disciplinare le modalità di ricorso. Il problema, infatti, è quello di stabilire tali modalità, aspetto che non possiamo risolvere in questa sede e che quindi siamo costretti a demandare alla Corte costituzionale. Infatti, non possiamo impadronirci di poteri propri della Corte e dobbiamo lasciarle la possibilità di disciplinare le modalità di ricorso. Si tratta di un aspetto che non possiamo determinare in questa sede, in quanto esula dalle nostre competenze.
È giusto che sia la Corte stessa a disciplinare le modalità per il ricorso innanzi ad essa. È infatti la Corte ad avere migliore consapevolezza di quali siano le modalità e le prerogative con le quali i comuni, le province e le città metropolitane possono ricorrere. Non mi sembra invece logico lasciare la situazione allo stato attuale, come proposto dall'onorevole Napoli, perché questo significherebbe intasare


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completamente la Corte costituzionale, senza risolvere nulla. Si avrebbero migliaia di ricorsi in assenza di decorrenza dei termini e in presenza, anzi, di un vuoto legislativo.
Nel frattempo, se la materia non viene disciplinata, le leggi restano in vigore. Se ciò dovesse accadere, ci troveremmo di fronte, da un lato, a un ricorso alla Corte costituzionale e, dall'altro, a una legge operante, sulla quale la Corte non è in grado di pronunciarsi per mancanza di tempo: si tratterebbe, dunque, di un duplice gravissimo problema (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale).

GIANCLAUDIO BRESSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, le argomentazioni dell'onorevole Perrotta ci hanno convinto e pertanto annuncio il ritiro dell'articolo aggiuntivo Fioroni 39.011, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Prendo atto che è stato altresì ritirato l'articolo aggiuntivo Osvaldo Napoli 39.012.
Passiamo pertanto alla votazione del subemendamento 0.39.0200.25 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, gli articoli aggiuntivi che sono stati poc'anzi ritirati ponevano un problema al quale risponde il subemendamento in esame, vale a dire l'esigenza che anche i comuni, le province e le città metropolitane possano promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale.
Si tratta di un tema che non soltanto è stato posto dagli stessi enti locali (tale circostanza, in questa sede, può non essere particolarmente rilevante) ma sul quale anche il Parlamento si è impegnato da molto tempo. Ricordo infatti che si tratta di un tema discusso, nella scorsa legislatura, nella Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, e sul quale si registrò una convergenza ampia e generale delle forze parlamentari. Nel momento in cui affrontiamo la riforma della Parte II della Costituzione ed entriamo nel merito dell'organizzazione dei poteri interni alla Repubblica e dei rapporti fra Stato ed autonomie (non condividiamo, come è noto, la disciplina complessiva che viene proposta), non può non essere nuovamente preso in considerazione un tema sul quale in questo Parlamento si era già registrata una convergenza.
Facciamo nostra la preoccupazione che la Corte costituzionale possa, a seguito di tale opportunità che viene data alle autonomie locali, trovarsi sommersa da un carico di lavoro difficilmente affrontabile. Su questo aspetto è stata condotta una riflessione nel Comitato dei nove. A nostro avviso, l'ultimo periodo del subemendamento in esame può contribuire a risolvere tale questione, rimettendo a una legge costituzionale il compito di disciplinare le condizioni di proponibilità del ricorso alla Corte costituzionale da parte degli enti locali. Riteniamo si tratti di una soluzione equilibrata, che risponde sia all'esigenza principale, prevedendo l'attribuzione di tale possibilità ai comuni, alle province e alle città metropolitane, sia alla preoccupazione, che non va considerata con leggerezza, relativa al carico di lavoro della Corte costituzionale. Il rinvio a una legge costituzionale per quanto riguarda la disciplina delle condizioni di proponibilità del ricorso costituisce una soluzione equilibrata, che condividiamo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per risparmiare tempo. Vorrei anzi segnalare a lei e alla Presidenza che da ora in avanti interverrò sempre a titolo personale, salvo che non


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segnali esplicitamente il contrario. Sarò quindi brevissimo.
Condivido ciò che ha detto il collega Carlo Leoni che mi ha preceduto e vorrei sottolineare il fatto che noi riteniamo importante che, sulla base del nuovo articolo 114, primo comma - che individua i soggetti costitutivi della Repubblica nei comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato - si preveda la possibilità di ricorso alla Corte costituzionale per questioni di legittimità anche da parte degli enti locali che non hanno potere legislativo. Dall'altra parte, è evidente a tutti che dobbiamo evitare di sovraccaricare la Corte costituzionale di ricorsi, di inflazionare questi ricorsi e di impedire di fatto un corretto ed equilibrato funzionamento della stessa Corte.
Riteniamo quindi corretta - abbiamo peraltro partecipato a questa elaborazione - la proposta contenuta nel subemendamento della Commissione secondo cui, una volta stabilito in Costituzione questo diritto, analogamente a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 137 della Costituzione vigente, si rinvii ad una legge costituzionale per disciplinare le condizioni e quindi le forme e i limiti del ricorso. Pertanto, voteremo a favore del subemendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Perché a titolo personale?

PRESIDENTE. Perché per il suo gruppo è già intervenuto l'onorevole Marino.

GIANCLAUDIO BRESSA. Chiedo scusa, Presidente, non lo sapevo. Allora sarò breve. È del tutto evidente che questo subemendamento della Commissione in qualche modo va a dare sostanza all'articolo 114...
Mi scusi, Presidente, mi sembrava che l'onorevole Marino fosse intervenuto sull'articolo aggiuntivo ritirato poc'anzi. Comunque non importa, sarò breve lo stesso.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Bressa, ha ragione lei, prego.

GIANCLAUDIO BRESSA. Come dicevo, è del tutto evidente che il subemendamento presentato dalla Commissione dà ancora maggiore forza e sostanza all'articolo 114 modificato con la riforma del Titolo V. Non mi stancherò mai di ripetere che quell'articolo è il punto di partenza della dimensione federale che vogliamo dare alla nostra Repubblica, è il patto tra enti che sono equiordinati tra di loro: comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato.
Se comuni, province e città metropolitane sono i soggetti che contraggono il patto, il foedus, è del tutto evidente che a questi soggetti deve essere riconosciuta la possibilità di tutelare i propri diritti davanti alla Corte. La formulazione che la Commissione ha elaborato, riprendendo una previsione già contenuta nella nostra Costituzione all'articolo 137 - «una legge costituzionale stabilisce le condizioni» - credo sia la soluzione migliore e più adatta per evitare l'unico rischio che questo tipo di riconoscimento a comuni, province e città metropolitane poteva portare con sé, cioè quello di un sovraccarico di lavoro per la Corte costituzionale.
Credo si tratti di una soluzione equilibrata e per questa ragione voteremo a favore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.39.0200.25 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

RENZO INNOCENTI. Presidente, ci sono un po' troppi doppi voti!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.


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Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 323
Votanti 318
Astenuti 5
Maggioranza 160
Hanno votato
315
Hanno votato
no 3).

Prendo atto che gli onorevoli Fanfani, Cicala e Lucchese non sono riusciti a votare e che gli onorevoli Lucchese e Fanfani avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.
Avverto che, a seguito dell'approvazione del subemendamento 0.39.0200.25 della Commissione, il subemendamento Mascia 0.39.0200.2 risulta precluso.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0200, nel testo subemendato, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 384
Votanti 264
Astenuti 120
Maggioranza 133
Hanno votato
255
Hanno votato
no 9).

Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Fanfani non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione del subemendamento 0.39.0201.25 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, intervengo solo per illustrare il problema che pone il subemendamento in oggetto anche rispetto alla successiva proposta emendativa che vede come primo firmatario l'onorevole Elio Vito. Non è una questione da poco, poiché la proposta emendativa presentata dall'onorevole Elio Vito, che riscrive il coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica, ipotizza che la disciplina delle forme e delle modalità del coordinamento per garantire rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra senatori e rappresentanti degli enti locali - enti di cui all'articolo 114 - (quella funzione cioè che dovrebbe ulteriormente confermare il Senato quale luogo di raccordo con i territori) sarebbe affidata unicamente al regolamento del Senato.
La nostra richiesta è che sia la legge dello Stato a disciplinare quel rapporto in relazione all'articolo 70, terzo comma, quindi al procedimento bicamerale ivi previsto. Infatti, la relazione che il Senato dovrebbe istituire con quei territori dovrebbe essere informata non semplicemente a decisioni regolamentari o ad una disciplina interna al Senato, ma ad una legge che garantisca i principi generali, un rapporto di coordinamento e una garanzia di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, continuando il ragionamento svolto poco fa dal collega Maran, vorrei prendere atto pubblicamente del fatto che il subemendamento della Commissione che stiamo discutendo recepisce la nostra richiesta di cui egli parlava giustamente. È la legge dello Stato, approvata ai sensi - se così sarà - dell'articolo 70, terzo comma, a promuovere il coordinamento tra il Senato federale e i soggetti facenti capo al sistema delle autonomie regionali e locali.
Il regolamento del Senato, invece, disciplinerà i rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti che abbiamo citato.
Riformulata in questo modo questa proposta emendativa recepisce il nostro precedente subemendamento, Quindi, quando si dice: «fatte salve le competenze amministrative delle conferenze di cui all'articolo


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118», ovviamente noi riteniamo che le conferenze abbiano competenze amministrative - poiché si tratta di conferenze tra esecutivi (esecutivo statale ed esecutivi regionali e degli enti locali) -, ma al tempo stesso esercitino, come di fatto già avviene, un potere consultivo sulle proposte di legge di iniziativa governativa, su cui poi, ovviamente, è sovrano il Parlamento.
Con questa precisazione, annuncio il nostro voto favorevole sul subemendamento in esame, che abbiamo contribuito ad elaborare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intendo esprimere una contrarietà di principio rispetto all'ipotesi di costituzionalizzazione dei regolamenti parlamentari; tale questione peraltro verrà affrontata anche quando esamineremo gli articoli successivi.
Dunque noi partiamo da una mancata condivisione delle ipotesi formulate dalla maggioranza.
È stato sottolineato dai colleghi come questo subemendamento recepisca, invece, una proposta di modifica dei colleghi del centrosinistra che, più adeguatamente, ipotizzano una regolamentazione, un coordinamento attraverso una legge dello Stato; ciò credo corrisponda ad una logica diversa da quella che ora mi affretterò a denunciare e mi pare che possa più adeguatamente rappresentare l'esigenza che è stata espressa.
Viene recepita l'istanza, ma non si cancella l'aspetto relativo al regolamento: si fa riferimento alla legge dello Stato e poi al regolamento che garantisce i rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti locali.
Il punto politico è che si istituisce un altra forma di consultazione, di informazione, di collaborazione che mette in evidenza la debolezza della proposta del Senato federale.
I colleghi del centrosinistra hanno ipotizzato un modello assolutamente rispettoso, rigoroso anche relativamente alle altre esperienze internazionali; invece, l'ipotesi che incontreremo nel modello proposto dalla maggioranza non corrisponde per nulla alla dichiarata volontà di stabilire una relazione stretta tra il cosiddetto Senato federale ed i territori.
Ciò è dimostrato esattamente dalla necessità di «inventarsi» non solo delle prerogative, delle caratteristiche per poter diventare senatori (la residenza, l'elezione precedente in qualche istituzione territoriale) ma, a seguito di ciò, dalla necessità di stabilire ulteriori modalità di raccordo, di informazione per poter giustificare l'idea che si voglia rappresentare i territori nel Senato federale, e, invece, l'assoluta inadeguatezza, incongruenza di questo elemento con la realtà concreta che si andrà a determinare; quindi, si deve ricorrere per questa via ad altre modalità e ad altre forme di coordinamento.
Noi proponiamo un modello tutto diverso che risolve alla radice il problema della rappresentanza territoriale o dell'istanza territoriale presente nel Senato, da noi denominato Senato delle regioni, attraverso una proposta di elezione di secondo livello nell'ambito delle stesse regioni all'interno delle quali, naturalmente, gli eletti possono essere scelti tra cittadini comuni, sindaci o rappresentanti degli enti locali.
Si tratta di raccordo naturalmente stretto e immediatamente rappresentativo dei territori, rigoroso, serio che risponde, anche questo, ad esperienze diverse e che in questo caso non avrebbe alcun bisogno di «inventarsi» altre modalità per poter determinare quei luoghi di confronto, di composizione che si rendono necessari alla luce di una Costituzione così riformata, anche recentemente, che chiede proprio queste nuove istanze.
È per questa ragione che noi non possiamo condividere né la formulazione originaria proposta dal Governo e dalla maggioranza e, neanche, la nuova formulazione presentata dalla Commissione, che prevede una modifica, un correttivo migliorativo,


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ma che, per quanto ci riguarda, presenta una contraddizione strutturale ed organica proprio rispetto alla nostra idea di Senato federale, anzi di Senato delle regioni, e che nel Senato federale che si va configurando invece non ci sarà.
Per questa ragione il nostro voto sarà con il contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Il subemendamento in esame, che vedrà il nostro voto favorevole, richiama due questioni che è utile sottolineare. La prima è una questione in qualche modo di stile, che svela un retroscena.
L'espressione «Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118», sembra essere una forma di rassicurazione per i nostri senatori che si sentivano depotenziati di una loro sacrale funzione, ma ingiustamente. Infatti, poiché molte volte in quest'aula è stato dimostrato che il diritto è il rovescio, è giusto che i nostri senatori non abbiano di che affaticarsi in interpretazioni circa il loro futuro! È giusto, dunque, che vi sia stata questa precisazione.
Prevedere che il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica, le regioni, le provincie, i comuni, e le città metropolitane sia fatto con legge dello Stato e non con regolamento del Senato, come era nella prima versione, è un fatto importante. Infatti - e lo illustreremo in maniera chiara quando arriveremo al punto -, riteniamo che il Senato che proponete tutto sia meno che un Senato federale. Tuttavia, poiché lo definite federale, era del tutto inopportuno stabilire che il Senato decidesse con il proprio regolamento il livello dei rapporti con le autonomie locali.
È giusto invece che sia la legge dello Stato a farlo, ed è giusto che ciò avvenga in un confronto tra Senato e Camera, per essere coerenti con quanto abbiamo stabilito all'articolo 117, comma 2, dove la legislazione in materia di autonomia locali è demandata alla competenza esclusiva dello Stato. Per questa serie di motivi voteremo a favore del subemendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.39.0201.25 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 412
Votanti 410
Astenuti 2
Maggioranza 206
Hanno votato
400
Hanno votato
no 10).

Prendo atto che gli onorevoli Montecuollo e Potenza non sono riusciti a votare e che avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.
Avverto che, a seguito dell'approvazione del subemendamento 0.39.0201.25 della Commissione, risulta assorbito il subemendamento Leoni 0.39.0201.1.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0201, accettato dalla Commissione e dal Governo, nel testo subemendato.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 425
Votanti 264
Astenuti 161
Maggioranza 133
Hanno votato
250
Hanno votato
no 14).

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0202 è volto ad aggiungere un


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nuovo articolo nella Costituzione, l'articolo 130, teso a disciplinare l'istituzione delle Autorità indipendenti. La Commissione ha presentato il subemendamento 0.39.0202.25 che modifica l'articolo aggiuntivo in questione nel senso di collocare la nuova disciplina dopo l'articolo 98 della Costituzione. Ricordo, peraltro, che, sulla stessa materia, è stato presentato dall'onorevole Bressa l'articolo aggiuntivo 30.01. La proposta emendativa dell'onorevole Bressa che, a sua volta, collocava la disciplina delle Autorità indipendenti dopo l'articolo 98 della Costituzione, è stata testé ritirata dai presentatori.
Passiamo ai voti
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.39.0202.25 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 418
Votanti 415
Astenuti 3
Maggioranza 208
Hanno votato
404
Hanno votato
no 11).

Passiamo alla votazione del subemendamento 0.39.0202.26 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, la Commissione ha accolto la nostra proposta di una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0202, ha accettato di inserire il riferimento alle materie di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione e, correttamente, ha mantenuto la previsione che nell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Vito era già inserita, riguardante materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma.
Mentre è opportuno fare questo riferimento all'articolo 117, secondo comma, perché ci sono delle materie importanti che possono prevedere la costituzione di authority, è del tutto evidente che è ancora più importante che in materia di diritti di libertà garantiti vi sia un'esplicita previsione in Costituzione, perché proprio la tutela di tali diritti è all'origine dell'introduzione nell'ordinamento delle authority.
È questo un altro passo importante che viene fatto. Si tratta di uno strumento moderno, che ovviamente ai tempi dell'Assemblea costituente non poteva essere nemmeno immaginato, perché non era ancora mai apparso nel panorama delle istituzioni contemporanee, ed è opportuno e giusto che venga debitamente previsto in Costituzione.
La prima volta che si è parlato di questi argomenti lo si è fatto in sede di Commissione bicamerale e l'emendamento che noi abbiamo presentato riproponeva testualmente il testo dell'articolo aggiuntivo.
Credo che sia una prova di maturità quella di addivenire alla decisione di introdurre in Costituzione le autorità di garanzia. È un passo molto importante e credo debba essere giustamente sottolineato in questa occasione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, condivido quanto detto poco fa dal collega Bressa ed aggiungo quindi solo poche parole. Questa materia per la prima volta a livello costituzionale fu discussa in Commissione bicamerale; votammo all'epoca pressoché all'unanimità una proposta di inserimento, dopo l'articolo 98, anche se lì la numerazione era diversa, della previsione di copertura costituzionale dell'Autorità di vigilanza e di garanzia, demandando poi alla legge ordinaria il potere di stabilirne la durata e il mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
Questo è un elemento molto importante ed è altrettanto importante che già nella scorsa legislatura la I Commissione affari


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costituzionali fece una lunga indagine conoscitiva in questa materia, discutendo sia di una possibile legge quadro ordinaria, ma anche di una copertura costituzionale da inserire in Costituzione. Ciò è tanto più necessario dal momento che la maggioranza - discuteremo tra qualche giorno, dell'argomento - prevede che la nomina dei presidenti delle Autorità di garanzia sia in capo al Presidente della Repubblica; sarebbe paradossale prevedere un potere del Presidente della Repubblica di nomina quando poi in Costituzione queste Autorità di garanzia non fossero previste. Quindi noi riteniamo positivo il subemendamento della Commissione 0.39.0202.26 richiamato poco fa dal collega Bressa e voteremo a favore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, volevo ringraziare i colleghi del centrosinistra, ma anche i colleghi della maggioranza, perché la proposta che noi abbiamo avanzato di dare copertura costituzionale alle autorità indipendenti ha una logica che certamente è giuridica e nasce dalla circostanza che, come ricordava correttamente il collega Boato, qualsiasi disciplina sulle autorità indipendenti o autorità amministrative di garanzia aveva sempre il limite di non riuscire ad essere perfettamente in sintonia, per le funzioni indispensabili che queste autorità devono svolgere, con la Costituzione. Ma essa ha anche una motivazione di carattere squisitamente politico. Nel momento in cui noi andiamo verso un rafforzamento dell'esecutivo e andiamo quindi verso la necessità di costruire un sistema complessivo di contrappesi, le autorità di garanzia le cui funzioni, come nel testo vediamo, riguardano i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, ma anche le materie in cui lo Stato ha una legislazione esclusiva, diventano uno strumento attraverso il quale si pone un freno ad un eventuale esercizio arbitrario o parzialmente arbitrario dei poteri dell'esecutivo.
Quindi, riteniamo fondamentale l'articolo aggiuntivo in esame, anche per le ragioni sopra esposte. Vorrei ricordare, al riguardo, che in passato abbiamo condotto una battaglia affinché tale materia facesse il suo ingresso nella Costituzione, e dunque siamo lieti di constatare come oggi si registri un consenso unanime, poiché ritengo che abbiamo svolto un ottimo lavoro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, intervengo per esprimere una valutazione positiva in merito all'accoglimento della nostra formulazione, sebbene opportunamente integrata dal riferimento all'articolo 117 della Costituzione, che specifica come l'attività di garanzia e di vigilanza possa essere esercitata anche nella materia dei diritti di libertà garantiti dalla Costituzione. Infatti, la costruzione federale dello Stato, che ci accingiamo a definire con le note difficoltà, ed anche con punti di vista diversi e contrapposizioni che non abbiamo mai taciuto, richiede che si completi un disegno che punti sia alla distribuzione articolata del potere pubblico, sia ad assicurare la possibilità di contrapporre pesi e garanzie ad un uso concentrato del potere pubblico.
Concludo il mio intervento sottolineando come si tratti di una scelta che, oggi, proprio la concentrazione di poteri di cui dispone il Presidente del Consiglio rende quanto mai necessaria.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.39.0202.26 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.


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Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 413
Votanti 411
Astenuti 2
Maggioranza 206
Hanno votato
403
Hanno votato
no 8).

Passiamo al subemendamento Bressa 0.39.0202.1.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

GIANCLAUDIO BRESSA. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0202.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, vorrei osservare che ci troviamo di fronte ad una moltiplicazione delle cosiddette authority. Tale sistema, come è noto, è declinato, ma in modo inesatto, da modelli istituzionali e di organizzazione democratica di tipo anglosassone, nei quali, in sostanza, tali organismi, che tendono ad identificarsi in un'unica persona - indubbiamente, di grande saggezza ed autorevolezza e di buona sapienza giuridica -, sono molto diffusi. Nel nostro sistema giuridico, tuttavia, dove grazie a Dio - lo afferma un ateo - abbiamo ancora un 70 per cento di cittadini che partecipano alle elezioni, e che dunque elegge degli organi, seppur attraverso un meccanismo di democrazia delegata e non diretta, tale pletora di authority non ha ragione di esistere.
Siamo di fronte, in altri termini, ad uno «scimmiottamento» da parte della maggioranza: si tratta, a mio avviso, di una logica alla Eurodisney, ma di una Eurodisney di «serie B». Non si offendano, i colleghi della maggioranza; in fondo, il paragone con Topolino dovrebbe farli felici, perché ricorda il Natale, la famiglia e gli affetti più intimi, e dunque ci può stare. La questione, tuttavia, è che ciò non può stare all'interno di una Costituzione!
Non possiamo moltiplicare le authority, signor Presidente. Non possiamo renderle arbitri del dettato costituzionale, quando vi è un impianto che prevede una Corte costituzionale, che prevede un Presidente della Repubblica, che non è dotato di poteri decisionali, ma di poteri di garanzia, che ha due Camere - io le vorrei ridurre ad una - ed è dotato di una magistratura e, quindi, di una più che sufficiente divisione dei poteri, in base ai principi affermati da Montesquieu.
Non c'è bisogno di una moltiplicazione di authority. Ciò non vuol dire che siamo contrari alle autorità esistenti. Ad esempio, l'autorità sulla privacy è importante, perché tende a governare una situazione nuova derivante da un progresso o, comunque, un'innovazione tecnologica che non poteva essere prevista, né nei suoi tempi né nella sua incidenza, da parte del legislatore. Possiamo prevedere anche altre autorità, ma in modo molto ristretto. Moltiplicarle è una cattiva prova di democrazia, signor Presidente; è la dimostrazione che la democrazia delegata, in ultima analisi, tende a restringersi, affidando la propria fiducia ad un soggetto unico, che può essere anche un organo composto da un presidente più altre persone, ma ciò non cambia la sostanza della questione.
In ogni caso, allontaniamo dal popolo il potere decisionale, allontaniamo dal popolo i poteri di controllo sulle decisioni, e non esiste un potere decisionale effettivamente espresso che sia deprivato del controllo sugli effetti che le decisioni delegate provocano. Ciò è l'ABC della democrazia, lo si confronti con i migliori testi liberali, con i migliori testi della democrazia occidentale cui molti di voi fanno riferimento e non si troveranno né parole né accenti diversi da quelli che ho testé usato.
Questa è la ragione della nostra contrarietà a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.


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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0202, nel testo subemendato accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 404
Votanti 362
Astenuti 42
Maggioranza 182
Hanno votato
352
Hanno votato
no 10).

Prendo atto che gli onorevoli Bressa e Boato hanno erroneamente espresso voto favorevole mentre avrebbero voluto astenersi.
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Olivieri 39.01. Avverto che a tale articolo aggiuntivo hanno aggiunto la propria firma i deputati Boato, Bressa, Collè, Zeller, Brugger, Widmann e Detomas.

DONATO BRUNO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, inizialmente sull'articolo aggiuntivo Olivieri 39.01 era stato espresso da parte della Commissione un parere contrario. A ben vedere, con una norma di coordinamento, non abbiamo modificato l'articolo 116 della Costituzione, ed in tale articolo ricorrono le stesse denominazioni che questo articolo aggiuntivo intende ristabilire all'articolo 131, in cui vi è l'elencazione di tutte le regioni italiane sia in lingua italiana sia in lingua locale.
A questo punto, credo, avendo ascoltato il Comitato dei nove, che si possa esprimere un parere favorevole, perciò invito l'Assemblea ad approvare questo articolo aggiuntivo che risponde più ad una esigenza di coordinamento che di sostanza.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROBERTO CALDEROLI, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che ci troviamo di fronte ad un articolo aggiuntivo che, come ha detto il presidente, è, in realtà, una sorta di coordinamento formale del testo.
All'articolo 116, comma 1, vi è la doppia denominazione, in italiano e in tedesco, del Trentino-Alto Adige (Südtirol) e, in italiano e in francese, della Valle d'Aosta (Vallée d'Aoste). Chiedo scusa per essere stato poc'anzi eccessivamente ironico ed anche sarcastico nello stigmatizzare l'uso di diverse lingue nella Costituzione italiana. Va da sé che si sarebbe potuto porre in essere un altro coordinamento del testo, eliminando dall'articolo 116 le espressioni non italiane. Ma ciò ovviamente avrebbe richiesto un diverso tipo di sensibilità.
Per quanto mi riguarda, non mi sento di esprimere un voto del tutto favorevole, perché credo che per tutto il territorio italiano e per tutti i cittadini italiani debba essere sufficiente l'uso della lingua italiana nella Costituzione italiana. Pertanto, lascio al mio gruppo libertà di coscienza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, intervengo solo per dare atto al Governo della modificazione del parere espresso. Si tratta di mutuare la dizione già presente nell'articolo 116 della Costituzione e, pertanto, il parere favorevole del Governo ci rende soddisfatti.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


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MARCO BOATO. Signor Presidente, siccome sono anche cofirmatario dell'articolo aggiuntivo Olivieri 39.01, vorrei precisare che, con riferimento all'articolo aggiuntivo in esame, nella parola Südtirol occorre inserire la dieresi o l'umlaut - in tedesco - che dir si voglia.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Olivieri 39.01, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (vedi votazioni).
(Presenti 401
Votanti 397
Astenuti 4
Maggioranza 199
Hanno votato
333
Hanno votato
no 64).

Prendo atto che l'onorevole Volontè non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

GIANCLAUDIO BRESSA. Presidente, chiedo di parlare...

PRESIDENTE. Colleghi, se voi non alzate la mano...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 382
Votanti 378
Astenuti 4
Maggioranza 190
Hanno votato
369
Hanno votato
no 9).
Chiedo al presidente della I Commissione di fornire indicazioni all'Assemblea in ordine al prosieguo dei lavori.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, stiamo affrontando un tema importante. Ho notato che lei ha indetto la votazione e che il collega Bressa - onestamente - aveva chiesto di intervenire. Probabilmente, non si era prenotato e lascio a lei ogni decisione in proposito. È un problema che riguarda il Presidente della Camera e, certamente, non mi sento di intervenire al riguardo (Commenti). Sto cercando di ricostruire ciò che è accaduto...

PRESIDENTE. Presidente Bruno, le ho chiesto come dobbiamo procedere e, in particolare, se dobbiamo passare all'esame degli articoli aggiuntivi...

GIANCLAUDIO BRESSA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Bressa, ho chiesto un'informazione al presidente Bruno. Le darò la parola non appena il Collega Bruno avrà concluso il suo intervento.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, vi sono delle proposte emendative accantonate e, prima di passare all'esame dell'articolo 40, dobbiamo porle in votazione; dopodiché, possiamo porre in votazione l'articolo 38 e, poi, esaminare l'articolo 40. Pertanto, dovremo porre in votazione gli articoli aggiuntivi Carrara 36.05 e Boato 36.04, esaminare l'emendamento Elio Vito 38.200, porre in votazione l'articolo 38 e poi passare all'esame dell'articolo 40.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Bressa, ha facoltà di parlare sull'ordine dei lavori.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, mi scuso perché normalmente segnalo per tempo l'intenzione di parlare, ma capita anche che sia sufficiente alzare la mano. Non ne farei una questione se nel


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voto che abbiamo espresso non fosse stato clamorosamente commesso uno sbaglio da parte dei miei colleghi; i quali, non avendo ricevuto da noi alcuna indicazione di voto, hanno votato a favore di un articolo aggiuntivo rispetto al quale la nostra posizione è esattamente contraria. Infatti, abbiamo votato un articolo aggiuntivo che istituisce le città metropolitane «sentite le province interessate», mentre la nostra posizione è, da sempre, che ciò avvenga di intesa con le province interessate. Pertanto, agli atti parlamentari compare un voto completamente favorevole su un articolo aggiuntivo che ci vede da sempre schierati su una posizione diversa.
Credo fosse quanto mai opportuno avere la possibilità di fare almeno la dichiarazione di voto. D'altra parte, non sarebbe stata la prima volta - è accaduto anche questa mattina - che, una volta aperta la votazione, questa venisse sospesa. Se si fosse trattato di un argomento irrilevante non avrei insistito. Poiché si tratta di un articolo aggiuntivo importante, le chiedo di rivedere la sua decisione: senza riaprire la discussione ci conceda di ripetere la votazione.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, mi rendo conto che lei deve svolgere in questo momento una funzione delicata, quindi le parlo con il massimo rispetto. Siamo in una situazione in cui il collega Bressa ha chiesto - e ad alta voce - la parola mentre lei aveva già aperto, ma non chiuso, la votazione (Commenti dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Colleghi, cerchiamo di consentire ai colleghi di parlare!

MARCO BOATO. Lo sto dicendo per cercare di evitare problemi all'Assemblea.
Il collega Bressa avrebbe espresso la posizione del centrosinistra. In quel momento, per una disattenzione reciproca, la votazione è stata dichiarata chiusa. Nessuno ha avuto indicazione di voto e vi è stato un voto chiaramente sbagliato nel merito. E stiamo parlando della Costituzione...

STEFANO STEFANI. È giusto fino a tre quarti, perché tu hai dato indicazioni di voto!

MARCO BOATO. Se qualche collega della Lega che non parla mai smettesse di gridare...
Signor Presidente, l'alternativa è questa: tutti noi che abbiamo sbagliato il voto, uno alla volta, potremmo annunciare il nostro errore in modo che se ne prenda atto nel resoconto parlamentare. È un procedimento un po' lungo e macchinoso. A mio avviso, la soluzione migliore - prendendo atto che il malinteso si è verificato in totale buona fede ma non ha permesso a tutta l'opposizione di esprimere legittimamente il proprio voto - sarebbe quella di annullare la votazione. Il presidente della Commissione non si è opposto a tale soluzione ed ha correttamente rimesso a lei, perché è giusto sia così, la decisione.
Il mio suggerimento è questo. L'alternativa è che, uno alla volta, ci alziamo ad annunciare il voto che avremmo voluto esprimere (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

STEFANO STEFANI. Devi imparare a dire la verità, perché nella prima parte avevi ragione!

MARCO BOATO. Io non sono neanche riuscito a votare e sono sempre seduto qui!

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, anche per il nostro gruppo si pone il problema sollevato da chi mi ha preceduto. È noto che siamo di fronte ad un


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errore sulla votazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203. Avremmo voluto dare l'indicazione di voto contrario ed è ovvio che, in qualche modo, dovremo cercare di farlo esprimere. Dunque, o vi è una dichiarazione a nome del gruppo da parte di qualcuno che la motiva, o i singoli parlamentari saranno costretti a dichiarare, uno alla volta, alla Presidenza la loro vera intenzione, perché io non posso, ovviamente, interpretare se un collega ha sbagliato o meno. Signor Presidente, lascio a lei tale valutazione.
Vorrei spiegare che nella votazione precedente è stata necessaria una maggiore attenzione perché vi è stato un cambiamento nel parere espresso dal relatore. Ciò ha comportato una concentrazione da parte di tutti su quell'articolo aggiuntivo.

MARCO BOATO. Un effetto trascinamento!

RENZO INNOCENTI. Poi lei ha proceduto subito alla votazione dell'articolo aggiuntivo in questione, pur con le mani alzate di due colleghi dell'opposizione che chiedevano di parlare per dichiarazione di voto.
Quindi c'è una motivazione legata anche al succedersi degli eventi. Pertanto anche il nostro gruppo le rivolge la richiesta di valutare quale soluzione adottare, tra le due prospettate. Se ce n'è una terza, lei ce lo dirà.

ROBERTO CALDEROLI, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO CALDEROLI, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione. In base a come si sono svolti i lavori in Commissione, devo confermare che la posizione assunta dai colleghi dell'opposizione corrisponde esattamente a quella espressa dal collega Bressa. Quindi, signor Presidente, pur nell'assoluto rispetto dei lavori dell'Assemblea, credo però che, proprio per l'economia dei nostri lavori, vadano prese in considerazione le richieste avanzate dal collega Bressa e dal relatore, presidente Bruno, affinché tutto possa svolgersi nella più serena e tranquilla prosecuzione dei nostri lavori.

NUCCIO CARRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Anche se non spetta a noi dare consigli, vorrei però esprimere la mia posizione concorde con quanto detto dal ministro, anche perché oggettivamente i nostri rapporti devono essere corretti. In effetti, avevo visto anch'io l'onorevole Bressa alzare la mano. Comunque, signor Presidente, valuti lei, ma in effetti i fatti stanno così.

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Anch'io, signor Presidente, vorrei chiederle di considerare l'ipotesi dell'annullamento della votazione effettuata. D'altronde, io stesso prima, impropriamente, le avevo chiesto di chiudere la votazione, ma credo che la stessa magnanimità che lei ha usato prima, sia corretto, ancor di più, usarla adesso, dato che tutti sappiamo che su questo tema le posizioni sono state diverse sia in Commissione sia in Assemblea. Sarebbe quindi inutile, ai fini della correttezza dei rapporti fra gli schieramenti, oltre che dispersivo per i lavori, far finta che non sia così.

PRESIDENTE. Colleghi, ascoltati i gruppi ed il Governo, e visto anche che si tratta di una materia costituzionale delicata, dispongo l'annullamento della votazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203, precisando che tale decisione non costituisce precedente. (Applausi).
Passiamo ai voti.
Indico...


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CARLO LEONI. Presidente, vorrei fare la dichiarazione di voto (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!

ROBERTO ALBONI. Abbiamo detto senza interruzioni...!

PRESIDENTE. Colleghi, ho disposto l'annullamento della votazione proprio per consentire ai colleghi che lo desiderino di svolgere la loro dichiarazione di voto, non essendovi riusciti prima. Altrimenti è inutile aver disposto, con un procedimento extra ordinem, l'annullamento della votazione!
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Le sarò grato, onorevole, se sarà succinto nello svolgimento del suo intervento. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, in effetti stavo per dirle esattamente questo - anche per tranquillizzare chi impropriamente si innervosisce - soprattutto perché il collega Bressa poco fa ha espresso una posizione nella quale si rispecchia anche il mio gruppo.
Si prevede una disciplina di istituzione delle città metropolitane, che è un obiettivo giusto, ma non si prevede un coinvolgimento, come sarebbe invece necessario, delle altre istituzioni. Penso in particolare alle province, che in questo processo non possono semplicemente essere sentite, ma devono essere coinvolte. Questa è la ragione per la quale anche il mio gruppo, con le considerazioni svolte prima dal collega Bressa, voterà contro questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Volontè. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, le posizioni mi sembrano chiare: la maggioranza intende favorire e certamente riconoscere l'iniziativa di singole autonomie comunali per costituire una città metropolitana, sentite le province e le regioni, attraverso una legge dello Stato, mentre altre sensibilità politiche, che non attengono direttamente alla maggioranza, ritengono che non basti l'ascolto delle province e della regione (oltre che la legge dello Stato), ma che ci voglia un'intesa.
Riteniamo che l'intesa vada a tarpare quell'autonomia, quel libero associarsi dei comuni che possono essere, invece, favoriti, e ciò non esclusivamente per il proprio parere o piacere, ma sentendo le altre autonomie locali e, soprattutto, valutata la loro associazione attraverso una legge dello Stato.
Sono due i modi di intendere le città metropolitane e la loro costituzione e, nello stesso tempo, due i modi per comprendere la valorizzazione di ciò che si mette insieme ed è riconosciuto dallo Stato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, preannuncio l'espressione di un voto contrario sull'articolo aggiuntivo in esame, come già espresso precedentemente. Non ci eravamo sbagliati e la ragione è la stessa che è stata illustrata dai colleghi del centrosinistra.
L'istituzione di nuovi livelli istituzionali come le città metropolitane deve essere rigorosamente normata, sulla base di criteri precisi. Dunque, non è sufficiente, a nostro avviso, che si determini una volontà dei comuni interessati, ma vi deve essere una vera e propria intesa con le province. Questa è la ragione per cui il nostro voto è stato e sarà ancora contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, la verità è che dal 1975 non si riesce a creare una città metropolitana ed il motivo si rinviene nell'atto istitutivo. Mi riferisco al termine «sentite». Non vi sarà alcuna provincia che cederà mai un millimetro di territorio, soldi o poteri ad un'area metropolitana.


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Vi siete sempre nascosti dietro la bugia dell'intesa per non istituire le aree metropolitane.
Questa volta, con il termine «sentite», state certi che saranno istituite le città metropolitane (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 417
Votanti 411
Astenuti 6
Maggioranza 206
Hanno votato
237
Hanno votato
no 174).

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Schmidt 39.02 è stato ritirato.

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