1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato federale della Repubblica, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato federale della Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi quindici giorni, può emanare il conseguente decreto di annullamento».
ART. 39.
(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica).
Sopprimerlo.
*39. 5. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini,
Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Bottino, Fanfani, Camo, Santino Adamo Loddo, Tuccillo, Realacci.
Sopprimerlo.
*39. 14. Collè, Detomas, Zeller, Brugger, Widmann.
Sopprimerlo.
*39. 71. Soro, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Maurandi, Frigato.
All'emendamento 39. 200., Art. 39, comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: qualora ritenga con le seguenti: , il Presidente della Repubblica oppure la maggioranza assoluta della Camera dei deputati, qualora ritengano.
0. 39. 200. 2. Buontempo.
All'emendamento 39. 200., Art. 39, comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con la seguente: trenta giorni.
0. 39. 200. 3. Perrotta.
All'emendamento 39. 200., Art. 39, comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: alle Camere fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottatata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni.
0. 39. 200. 6. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 39. 200., Art. 39, comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: , che è deferita fino alla fine del comma con le seguenti: . La delibera di annullamento della legge o di sue disposizioni deve essere adottata dalla Camera dei deputati e dal Senato rispettivamente a maggioranza assoluta e a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.
0. 39. 200. 5. Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.
All'emendamento 39. 200., Art. 39, comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola: emana con le seguenti: può emanare.
*0. 39. 200. 1. Briguglio, Cirielli.
All'emendamento 39. 200., Art. 39, comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola: emana con le seguenti: può emanare.
*0. 39. 200. 4. Mascia, Giordano, Leoni, Boato, Bressa, Colasio.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale
non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone alle Camere la questione, che è deferita ad una Commissione mista paritetica di deputati e di senatori, formata secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La Commissione propone al Presidente della Repubblica, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento».
39. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.
39. 73. Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole da: al Presidente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: ricorso alla Corte costituzionale che decide, entro i successivi quindici giorni, di annullare la legge o le sue disposizioni.
39. 70. Taormina.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le autonomie e Conferenze interregionali di cooperazione). - 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:
«Art. 128. La legge disciplina la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le autonomie. La Conferenza promuove intese per l'esercizio delle rispettive funzioni di governo e svolge le altre funzioni previste dalla legge.
Per l'esercizio delle competenze in materia di sanità, istruzione e polizia locale, le Regioni, sulla base del principio di leale collaborazione, istituiscono Conferenze interregionali, anche al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117».
39. 010. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.- 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:
«Art. 128. - Il Comune, la Provincia e la Città metropolitana, quandoritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della Regione, leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi la Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge».
*39. 011. Fioroni, Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Mascia.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. - 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:
«Art. 128. - Il Comune, la Provincia e la Città metropolitana, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della Regione, leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi la Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge».
*39. 012. Osvaldo Napoli.
All'articolo aggiuntivo 39.0200, capoverso Art. 128, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: Ciascun Comune fino alla parola: disciplina con le seguenti: I Comuni, le province e le città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni.
0.39.0200.25. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 39. 0200., Art. 39-bis, comma 1, capoverso Art. 128, primo periodo, sopprimere la parola: Provincia.
0. 39. 0200. 1. Perrotta.
All'articolo aggiuntivo 39. 0200., Art. 39-bis, comma 1, capoverso Art. 128, primo periodo, sopprimere le parole da: , salvo che fino alla fine del periodo.
0. 39. 0200. 2. Mascia, Russo Spena.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. (Garanzie per le autonomie locali). - 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:
«Art. 128. - Ciascun Comune, Provincia o Città metropolitana, qualora ritenga che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, promuove dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, salvo che il Consiglio delle autonomie locali della propria Regione ne dichiari la manifesta infondatezza. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, disciplina le forme ed i termini di proponibilità della questione».
39. 0200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 39.0201 Elio Vito, capoverso Art. 129, sostituire i commi primo e secondo con i seguenti:
Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.
Il regolamento del Senato garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114.
0. 39. 0201. 25. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 39. 021, Art. 39-bis, comma 1, capoverso Art. 129, secondo comma, sostituire le parole: Il regolamento del Senato con le seguenti: La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, .
0. 39. 0201. 1. Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. (Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica). 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:
«Art. 129. - Il Senato federale della Repubblica promuove il coordinamento tra Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni ed il Senato medesimo, nonché la circolazione delle informazioni tra gli stessi.
Il regolamento del Senato disciplina le forme e le modalità di tale coordinamento e garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui all'articolo 114.
I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio della Regione ovvero della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti».
39. 0201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 39.0202, comma 1, alinea, sostituire le parole: Dopo l'articolo 127 con le seguenti: Dopo l'articolo 98.
Conseguentemente, sostituire il capoverso Art. 130 con il seguente: Art. 98-bis.
0.39.0202.25. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 39.0202, capoverso Art. 130, primo comma, sostituire le parole: su determinate con le seguenti: in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su.
0. 39. 0202. 26. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 39. 022, Art. 39, comma 1, capoverso Art. 130, secondo comma, dopo la parola: riferiscono aggiungere la seguente: annualmente.
0. 39. 0202. 1. Bressa, Boato, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. (Autorità amministrative indipendenti nazionali). - 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:
«Art. 130 - Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza su determinate materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».
39. 0202. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.
(Approvato)
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. - 1. All'articolo 131 della Costituzione le parole: «Valle d'Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite rispettivamente dalle parole «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» e «Trentino-Alto Adige/Sudtirol».
39. 01. Olivieri, Kessler, Maran, Boato, Bressa, Collè, Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.
(Approvato)
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. - (Città metropolitane). - 1. All'articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:
«L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione».
39. 0203. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.
(Approvato)
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, primo comma, le parole: «sentita la stessa Regione» sono sostituite dalle seguenti «d'intesa con la stessa Regione».
39. 02. Schmidt.