Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 495 del 21/7/2004
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(Esame dell'articolo 1 - A.C. 3838-3839)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3838-3839 sezione 3).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Pinza. Ne ha facoltà.

ROBERTO PINZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò breve: vorrei annunciare, anche a nome del collega Benvenuto, il ritiro dell'emendamento 1.9 a mia firma, che contemplava una nuova stesura dell'intero testo dell'articolo 1, adeguandolo a quello che ci sembrava essere l'orientamento prevalente in materia, soprattutto nei paesi anglosassoni.
A nostro avviso, questa impostazione rappresentava una forma di tutela più precisa, delineando una class action, come si usa dire, che rispondeva meglio alle esigenze di tutela degli interessi «massificati», come quelli che si determinano nella società di oggi, quando vengono chiamate in causa persone che hanno gli stessi problemi e che proprio per questo possono ricevere una tutela giudiziaria unica e meno costosa.
Ci rendiamo tuttavia conto che esaminare questo tipo di emendamento potrebbe provocare ritardi nell'approvazione del provvedimento. Quella in esame è una misura importante, che segna un passo in avanti. Il collega Bonito e gli altri hanno lavorato, a nostro avviso, molto efficacemente e per questa ragione, rimandando ad altra sede e a quando ve ne sarà l'opportunità l'esame di questo testo, ritiriamo tale emendamento, in modo da accelerare l'iter per l'approvazione della proposta di legge al nostro esame.
Nessuno altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ad eccezione dell'emendamento Gamba 1.13, sul quale il parere è favorevole, il parere della Commissione è negativo su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento De Laurentiis 1.56, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 312
Votanti 311
Astenuti 1
Maggioranza 156
Hanno votato
2
Hanno votato
no 309).

Prendo atto che l'onorevole Tarditi non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto contrario. Prendo altresì atto che l'onorevole Camo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.


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Ricordo che l'emendamento Pinza 1.9 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Caparini 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 352
Votanti 351
Astenuti 1
Maggioranza 176
Hanno votato
9
Hanno votato
no 342).

Prendo atto che l'onorevole D'Agrò non è riuscito ad esprimere il proprio voto e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Caparini 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 365
Votanti 364
Astenuti 1
Maggioranza 183
Hanno votato
11
Hanno votato
no 353).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gambini 1.49.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gambini. Ne ha facoltà.

SERGIO GAMBINI. Signor Presidente, l'emendamento in esame prova a correggere le tre questioni che maggiormente limitano l'azione di classe in questo articolo. In primo luogo, cerca di correggere la questione dei soggetti titolati a promuovere l'azione di classe, non restringendola esclusivamente alle associazioni dei consumatori. In secondo luogo, cerca di correggere la limitazione concernente la natura degli atti che motivano l'azione di classe: non possono essere soltanto gli atti illeciti, ma devono essere gli atti plurioffensivi in via generale. Inoltre, cerca di correggere l'esclusione dell'azione di classe dai settori in cui siano previste procedure di conciliazione di autorità amministrative indipendenti. Si tratta di una possibilità già esistente oggi per quanto riguarda le telecomunicazioni e con la formulazione attuale del testo non sarebbe perciò possibile promuovere l'azione di classe in tale settore. Se passasse tale principio, le autorità indipendenti disciplinerebbero, ad esempio nei settori dell'energia o del risparmio, anche altro contenzioso escludendo, di fatto, l'azione di classe.
Dunque, ritengo che l'emendamento in esame dovrebbe essere approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gambini 1.49, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 368
Votanti 367
Astenuti 1
Maggioranza 184
Hanno votato
167
Hanno votato
no 200).

Prendo atto che l'onorevole Motta non è riuscita a votare.
Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Gamba 1.12 e Gambini 1.50.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gamba. Ne ha facoltà.


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PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Signor Presidente, gli identici emendamenti in esame trattano un punto molto importante del testo riguardante i possibili soggetti promotori delle azioni di classe.
Nel dibattito svoltosi in X Commissione abbiamo considerato assolutamente prioritario che il potere attribuito ad alcuni soggetti di rappresentare gli interessi di una pletora di individui rispetto all'interesse esclusivamente individuale non sia riservato esclusivamente alle associazioni dei consumatori, e men che meno agli iscritti di tali associazioni. Attribuire tale potere soltanto ai suddetti soggetti fa sì che si introduca un sistema parasindacale che va nella direzione contraria degli auspici del nuovo strumento.
Come già previsto nella stessa legge che si va a modificare, appare assolutamente opportuno - è apparso opportuno alla Commissione X nella sua unanimità e mi pare che anche la Commissione VI abbia espresso identica posizione - attribuire tale possibilità alle associazioni dei consumatori accreditate presso il Ministero delle attività produttive in base ai criteri di accreditamento e rappresentatività, ma anche alle associazioni dei professionisti ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Si tratta, infatti, di soggetti pubblici che possono meglio tutelare le esigenze indistinte di consumatori, utenti, investitori danneggiati da atti plurioffensivi, come quelli all'ordine del giorno delle ultime cronache, in maniera meno parziale.
Dunque, è assolutamente determinante che gli identici emendamenti in esame - presentanti da gruppi di maggioranza e di opposizione - vengano approvati.
Peraltro, si tratta di un'indicazione che era stata recepita in un primo momento dalla Commissione giustizia. Non capisco, da quanto si legge nei resoconti, per quale motivo tale Commissione abbia poi ritenuto di cassare quel testo e di restringerlo soltanto a favore degli iscritti delle associazioni dei consumatori. In questo modo, viene attribuito a tali associazioni un potere ancora superiore, perché è chiaro che così facendo si costringeranno molti utenti e consumatori ad iscriversi alle associazioni in questione, per poter eventualmente utilizzare questo strumento, che invece sarebbe importante fosse fruibile da una quantità maggiore di persone.
Quindi, a nome del gruppo di Alleanza nazionale, chiedo che l'emendamento venga approvato da parte di tutti i gruppi, senza distinzione tra maggioranza ed opposizione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Nel dichiarare il voto favorevole del nostro gruppo sugli identici emendamenti in esame, chiedo di sottoscrivere l'emendamento Gambini 1.50, perché si tratta di una scelta positiva, finalizzata ad estendere la legittimazione ad agire anche alle associazioni dei professionisti e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In tal modo, vengono pertanto inclusi i soggetti già previsti dalla legge n. 281 del 1998.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. La scelta che la Commissione, d'intesa con il Governo, aveva fatto - dal punto di vista tecnico, prima ancora che politico - è stata quella di operare un'inserzione nella legge n. 281 del 1998. Quella legge identifica i soggetti legittimati unicamente nelle associazioni dei consumatori. Quella legge già riconosceva a quelle associazioni il diritto di promuovere azioni di condanna generica o azioni cautelari; con quest'aggiunta, che è un'inserzione in quell'impianto legislativo, le si legittima a chiedere anche la liquidazione del quantum, oltre alla condanna generica concernente l'an. Non è compatibile con questa scelta quella di introdurre soltanto sulla liquidazione


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del quantum la legittimazione di soggetti diversi rispetto a quelli che sono previsti dalla legge del 1998.
Pertanto, il parere contrario del Governo, condiviso dalla Commissione, è indice di una posizione anzitutto tecnica, che non entra tanto nel merito dell'opportunità che altre categorie (le associazioni di professionisti, le camere di commercio) possano esperire queste azioni di massa, ma piuttosto deriva dal fatto che, nel momento in cui scegliamo quella via, cioè l'inserzione in quella legge del 1998, non possiamo cambiare i soggetti legittimati soltanto su un aspetto conseguenziale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Gamba 1.12 e Gambini 1.50, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 408
Votanti 406
Astenuti 2
Maggioranza 204
Hanno votato
218
Hanno votato
no 188).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 419
Votanti 417
Astenuti 2
Maggioranza 209
Hanno votato
198
Hanno votato
no 219).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gamba 1.13, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 425
Votanti 423
Astenuti 2
Maggioranza 212
Hanno votato
411
Hanno votato
no 12).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 1.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 425
Votanti 423
Astenuti 2
Maggioranza 212
Hanno votato
205
Hanno votato
no 218).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pinza 1.6 e Benvenuto 1.26, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 429
Votanti 428
Astenuti 1
Maggioranza 215
Hanno votato
194
Hanno votato
no 234).


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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pinza 1.8 e Benvenuto 1.27, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 436
Votanti 434
Astenuti 2
Maggioranza 218
Hanno votato
196
Hanno votato
no 238).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gambini 1.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 429
Votanti 425
Astenuti 4
Maggioranza 213
Hanno votato
195
Hanno votato
no 230).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 434
Votanti 431
Astenuti 3
Maggioranza 216
Hanno votato
199
Hanno votato
no 232).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.34, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 432
Votanti 427
Astenuti 5
Maggioranza 214
Hanno votato
196
Hanno votato
no 231).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 438
Votanti 435
Astenuti 3
Maggioranza 218
Hanno votato
196
Hanno votato
no 239).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Benvenuto 1.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, l'emendamento è finalizzato a rendere esplicita la possibilità di ricorrere alla class action, all'azione collettiva, anche per i prodotti assicurativi e finanziari. Sappiamo che questa proposta è nata sotto la spinta della vicenda Parmalat, dei bond Cirio e argentini.


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Con questo emendamento si intende rendere esplicito il ricorso all'azione collettiva anche per quanto riguarda i prodotti assicurativi e finanziari. Al riguardo, è stato espresso un parere contrario da parte del Governo e della Commissione bilancio, ma, francamente, non si comprendono i maggiori oneri che questo emendamento comporterebbe.
Si tratta di fare giustizia, di dare la possibilità al popolo dei risparmiatori (con riferimento a Parmalat, Cirio e Giacomelli) di ricorrere anche allo strumento dell'azione collettiva.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 429
Votanti 427
Astenuti 2
Maggioranza 214
Hanno votato
207
Hanno votato
no 220).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Finocchiaro 1.22 e Pisapia 1.35, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 412
Votanti 409
Astenuti 3
Maggioranza 205
Hanno votato
184
Hanno votato
no 225).

Prendo atto che nelle due precedenti votazioni gli onorevoli Grillo e Giuseppe Gianni non sono riusciti a votare.
Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Ruta 1.4, Gamba 1.14 e Finocchiaro 1.23.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gamba. Ne ha facoltà.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Signor Presidente, vorrei sottolineare che, a nostro avviso, i tre identici emendamenti in esame, presentati anche in questo caso da più gruppi parlamentari, compreso quello di Alleanza nazionale, meglio rispondono alle esigenze contemplate nel testo originario, così come esaminato dalla Commissione giustizia; sulla base di quanto affermato all'inizio, non ritengo sia opportuno limitare la legittimazione attiva ed i benefici che, eventualmente, deriverebbero dalle azioni di classe soltanto agli iscritti alle associazioni dei consumatori.
È opportuno, come già deliberato da questa Assemblea, diversificare i soggetti legittimati, ma non è il caso che soltanto gli iscritti alle associazioni dei consumatori possano beneficiare dei vantaggi derivanti dalle azioni giurisdizionali. Pertanto, con tali emendamenti si chiede di sopprimere, al comma 1, capoverso 6-ter, dell'articolo 1 del provvedimento in esame le parole da: «iscritti», fino alla fine del capoverso, perché tale misura deve essere consentita a tutti, non solo agli iscritti alle associazioni dei consumatori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, le ragioni addotte dal collega Gamba sono valide. Si tratta di stabilire meglio il principio di rappresentanza e di consentire a tutti, anche ai non iscritti alle associazioni dei consumatori, il riconoscimento di tale diritto.
Colgo l'occasione, signor Presidente, richiamandomi al precedente emendamento Benvenuto 1.2, che è stato respinto, relativo ai prodotti finanziari e assicurativi,


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per far presente che, secondo una corretta interpretazione, tali prodotti dovrebbero essere già compresi nella materia oggetto di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gambini. Ne ha facoltà.

SERGIO GAMBINI. Signor Presidente, vorrei insistere anche io perché si rifletta con attenzione sugli emendamenti in esame. Abbiamo già mutilato gravemente la class action con una formulazione dell'articolo 6-bis fortemente limitativa; in questo caso, ci metteremmo nelle condizioni di limitare i benefici soltanto agli iscritti alle organizzazioni consumeristiche.
Anche in un passaggio estremamente incerto, come quello che stiamo compiendo con l'introduzione nel nostro ordinamento della class action, questo tipo di limitazione finirebbe per rendere la misura del tutto inefficace.
Dico ciò in quanto, alla prova dei fatti, questa sarà l'unica vera risposta che il Parlamento riuscirà a fornire, in tempi dignitosi ed accettabili, nei confronti dei crack finanziari verificatisi nel nostro paese.
L'introduzione della class action deve prevedere forme di deterrenza nei confronti dei grandi gruppi finanziari che agiscono sul mercato e che, in alcuni casi, si sono dimostrati portatori di interessi illeciti.
Dunque, se non si provvede ad introdurre uno strumento innovativo realmente accessibile ai consumatori, ma, al contrario, se ne restringe la portata, come avviene con l'ultima frase del comma 1, capoverso 6-ter, dell'articolo 1, rischiamo di vanificarne la funzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, rivolgo il mio intervento in particolar modo ai colleghi di Alleanza nazionale. In quest'aula possiamo dire tutto ciò che vogliamo, ma dobbiamo stare attenti a legiferare in maniera corretta e non in maniera scriteriata, emanando provvedimenti che non contrastino con l'attuale panorama legislativo.
Consentire ad una associazione di promuovere un'azione giudiziaria a nome e per conto di soggetti non ben identificati, significa stravolgere, creare una rivoluzione copernicana della rappresentanza processuale nel processo civile; mi riferisco segnatamente all'articolo 77 del codice di procedura civile.
Si sconvolge l'istituto della rappresentanza, si sconvolge l'istituto del mandato. Ed in ordine alle leggi degli altri paesi, in particolare degli Stati Uniti che per primi hanno introdotto la cosiddetta class action, intendo svolgere una breve considerazione.
Vedete, anche nel sistema americano, al giudice è affidata una indagine prima di avviare il procedimento per verificare l'effettiva rappresentatività dell'associazione che promuove l'azione. Questa operazione è definita una certificazione della rappresentanza processuale.
Poter affermare che un'associazione rappresenti un soggetto in sede processuale senza che costui abbia ad essa espressamente conferito un mandato di rappresentanza seppure indiretto, come potrebbe avvenire attraverso l'iscrizione alla stessa associazione, significa imporre ad un cittadino di farsi rappresentare da un'associazione, ancorché egli non abbia di quella associazione alcuna conoscenza.
Questo è il dato più cogente della questione e il punto è di ordine tecnico. Volete farlo, amici di Alleanza nazionale? Fatelo, però ricordatevi che in tal modo sconvolgete i principi cardine del nostro ordinamento; senza dire che, sulla base di queste considerazioni tecniche, in sede di Comitato dei nove si è convenuto su un parere contrario all'approvazione di questo emendamento.
In aula possiamo svolgere argomentazioni diverse, di ordine politico e di ordine generale, ma non possiamo trascurare le argomentazioni di ordine tecnico che sono alla base di una norma come questa.


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Allora, inviterei alla riflessione i colleghi del gruppo di Alleanza nazionale, innanzitutto sul parere espresso dal Comitato dei nove e poi sulla distonia e sulla rivoluzione che si vanno a creare.
Vorrei chiudere con un'ultima considerazione, che sottopongo in particolare all'attenzione dell'onorevole Gamba: poniamo che una prima associazione promuova un'azione dinanzi ad un determinato giudice per conto di tutti i consumatori - e, quindi, non soltanto dei suoi iscritti - e che una seconda associazione faccia altrettanto. Si avranno due procedimenti distinti, incardinati dinanzi a due giudici diversi, magari con petitum differenti e richieste differenziate, talvolta in contrasto tra di loro, per conto della stessa parte processuale!
È questa la rivoluzione che state facendo con gli emendamenti in esame, consentendo che un cittadino possa essere parte in causa contemporaneamente in due processi distinti, con due petitum diversi e talvolta contrastanti.
Per questo motivo il sistema statunitense ha previsto la certificazione di ammissibilità ai fini della verifica dell'effettiva rappresentanza. Il giudice statunitense verifica effettivamente che l'associazione abbia una rappresentanza, non già come potrebbe avvenire nel nostro paese, se fossero approvati gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, a differenza del collega che mi ha preceduto, non credo che gli identici emendamenti Ruta 1.4, Gamba 1.14 e Finocchiaro 1.23 siano tecnicamente sbagliati; anzi, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento Finocchiaro 1.23.
Mi pare opportuno che l'Assemblea li approvi, nonostante il parere contrario, espresso a maggioranza, dal Comitato dei nove; faccio notare che non sarebbe la prima volta che in un dibattito parlamentare ci si convinca della giustezza di un emendamento e lo si approvi.
Gli emendamenti in questione incidono sul capoverso 6-ter del comma 1 dell'articolo 1; il capoverso recita «l'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 6-bis produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche - e sottolineo la parola anche - con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti». Le proposte emendative sopprimono la frase «iscritti alle associazioni di cui al medesimo comma 6-bis».
Come i colleghi intervenuti hanno già messo in luce, gli emendamenti rendono più incisiva la norma, facendo comunque riferimento al fatto che i soggetti abilitati a promuovere l'azione sono sempre le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui si parla al precedente comma 6-bis.
Credo che sia un fatto corretto e giuridicamente positivo che questo avvenga, facendo riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori; per tale motivo, oltre ad aver aggiunto la mia firma all'emendamento Finocchiaro 1.23, invito l'aula ad approvarlo.
Concludo, evidenziando che gli emendamenti stanno trovando opportunamente una convergenza trasversale tra gli schieramenti politici, perché quando si parla della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti si parla di cittadini che devono essere protetti, al di là delle diverse opinioni politiche ovviamente rappresentate in quest'aula.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Signor Presidente, a titolo personale, vorrei affermare che con questi emendamenti non si fa che confermare la disciplina attuale. Adesso, infatti, le associazioni dei consumatori, quando promuovono le azioni inibitorie previste dalla legge vigente, rappresentano tutti. Si fa quindi ricorso ad un istituto vecchio di duemila anni, ovvero


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quello della rappresentanza legale, concepito dal diritto romano e vigente anche nel nostro codice civile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, intendo richiamare l'attenzione sull'emendamento a mia firma 1.45, che è analogo a quelli in esame. In sede di Comitato dei nove mi sono astenuto nella votazione su questi ultimi, riservandomi di intervenire in Assemblea. Debbo tuttavia riconoscere che gli interventi dei colleghi di Alleanza nazionale confermano le ragioni per le quali ho presentato l'emendamento citato: consentire esclusivamente agli iscritti alle associazioni di beneficiare del meccanismo previsto dal progetto di legge comporta due effetti negativi. In primo luogo, si determina quasi un'istigazione all'iscrizione alle associazioni: non si tratta di un fatto negativo di per sé, ma è certamente negativo che per essere tutelati ci si debba iscrivere all'associazione. In secondo luogo, la tutela, a nostro avviso, deve essere estesa a tutti i consumatori ed utenti, perché il soggetto difeso non è l'iscritto all'associazione, bensì il consumatore e l'utente quale figura che deve essere tutelata dall'ordinamento giuridico e da questo nuovo strumento che stiamo introducendo nell'ordinamento giuridico stesso.
Manteniamo pertanto l'emendamento a mia firma 1.45, che è di analogo contenuto agli emendamenti Ruta 1.4, Gamba 1.14 e Finocchiaro 1.23.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per chiarire che in sede di Comitato dei nove, proprio perché non concordavo con la Commissione e nutrivo alcune perplessità unitamente al rappresentante della Lega, mi sono astenuto (non ho votato contro).
Aggiungo una breve considerazione. L'argomento in esame riguarda l'interruzione della prescrizione. Infatti, il comma 6-ter prevede che l'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 6-bis produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti iscritti alle associazioni, di cui al medesimo comma 6-bis.
Il problema è costituito dal fatto che non si comprende per quale motivo debbano venire esclusi dal beneficio dell'interruzione della prescrizione tutti gli altri consumatori che non sono iscritti. Ritengo che gli emendamenti in esame rispondano a un criterio di assoluta equità e giustizia sostanziale e non solo formale.
Ho svolto tali considerazioni per chiarire la mia posizione e per sottolineare come quanto proposto dall'onorevole Gamba non provenga dal cielo, ma vada nella direzione di una tutela generalizzata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, intervengo per chiedere di sottoscrivere l'emendamento Finocchiaro 1.23, in quanto condivido le osservazioni svolte dal collega Boato e da coloro che sono intervenuti per sottolineare l'esigenza di rendere sostanziale la tutela rappresentata dall'interruzione della prescrizione. Nel caso contrario, il provvedimento rischia di restare incompiuto e di non rispondere peraltro neppure a quanto previsto dal comma 6-bis, che si riferisce alla generalità dei consumatori e degli utenti.
Chiedo pertanto, con il consenso dei firmatari, di sottoscrivere l'emendamento Finocchiaro 1.23, sul quale, naturalmente, esprimerò voto favorevole.

PRESIDENTE. Intendo precisare all'onorevole Guido Giuseppe Rossi che l'approvazione degli emendamenti in esame comporterebbe la preclusione del suo emendamento 1.45.


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PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Per ritirare il mio emendamento 1.14.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Signor Presidente, intendo ritirare il mio emendamento 1.14 perché ritengo che quelli successivi, che nel caso di approvazione degli emendamenti soppressivi in esame sarebbero preclusi, siano preferibili. Infatti, sia l'emendamento Benvenuto 1.28 sia l'emendamento Guido Giuseppe Rossi 1.45 fanno salvo il contenuto degli emendamenti in esame ma recano un testo più preciso e circoscritto.
Ritiro pertanto l'emendamento 1.14 a mia firma, dichiarando sin d'ora il voto favorevole sull'emendamento Benvenuto 1.28, non dissimile dal successivo emendamento Guido Giuseppe Rossi 1.45.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori hanno ritirato anche gli identici emendamenti Ruta 1.4 e Finocchiaro 1.23.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 1.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 451
Votanti 446
Astenuti 5
Maggioranza 224
Hanno votato
305
Hanno votato
no 141).

Avverto che l'emendamento Guido Giuseppe Rossi 1.45 è conseguentemente precluso.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gambini 1.52, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 449
Votanti 446
Astenuti 3
Maggioranza 224
Hanno votato
203
Hanno votato
no 243).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 1.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 444
Votanti 443
Astenuti 1
Maggioranza 222
Hanno votato
198
Hanno votato
no 245).

Ricordo che l'emendamento Gambini 1.53 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Gamba 1.15.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gamba. Ne ha facoltà.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Signor Presidente, vorrei sottolineare molto brevemente il valore di questo emendamento. Il testo che introduce nel nostro ordinamento le azioni di classe, come è stato giustamente sottolineato anche dai colleghi che mi hanno preceduto, deve assolutamente tenere conto del fatto che l'ordinamento italiano è molto diverso da quelli anglosassoni da cui l'idea è stata mutuata.


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Vorrei dire al collega Falanga, che è intervenuto poc'anzi, che le sue obiezioni sono assolutamente legittime, ma a questo punto sono delle obiezioni di carattere generale relative piuttosto all'introduzione dell'istituto dell'azione di classe e non tanto agli aspetti singoli del provvedimento, che attraverso gli emendamenti presentati abbiamo cercato di rendere più compatibile con l'ordinamento italiano.
Per quanto riguarda la rappresentanza o la differenza di rappresentanza che il collega in qualche modo censurava potesse essere attribuita a soggetti indistinti, voglio chiarire che anche nel testo emendato si tratta di una rappresentanza in qualche modo eventuale, perché si prevede una possibilità e non un obbligo per tutti i consumatori di avvalersi dell'eventuale risultato dell'azione di classe; il che, naturalmente, non preclude la possibilità sempre e comunque delle azioni individuali. Che vi sia la possibilità di cause vertenti sul medesimo oggetto è una cosa che nell'ordinamento italiano accade molto spesso; certamente, non è possibile che due soggetti siano contemporaneamente parti di due procedimenti diversi.
Voglio ricordare che il testo, sia nel testo licenziato dalla Commissione giustizia sia nella sua formulazione originaria, prevede due momenti distinti: un'azione di classe - come è stata definita - «a carattere generale», per sancire alcuni principi, a cui comunque deve seguire una «fase individuale», per consentire ai singoli consumatori o investitori di aderire. Pertanto è assolutamente escluso che vi sia un unico procedimento, come avviene negli Stati Uniti, laddove mi sento di poter dire che questa situazione ha dato adito in molti casi a degli abusi. In America, infatti, i consumatori o coloro che non intendono aderire devono promuovere un contrasto affinché il giudizio non valga nei propri confronti. In Italia, se questo provvedimento andrà in porto, non sarà assolutamente così: vi sarà una fase iniziale, un'azione collettiva, cui comunque i singoli dovranno aderire successivamente con procedimenti individuali, magari semplificati, ma comunque individuali.
A questo punto, arriviamo al nostro emendamento soppressivo, perché è proprio questo che vorremmo: non riteniamo opportuno che vi siano delle ulteriori fasi di natura paraconciliatoria, come quelle introdotte da questi capoversi aggiuntivi.
Bisogna lasciare le due fasi giudiziarie, quella a carattere generale e quella individuale, per l'accertamento dei singoli eventuali risarcimenti, degli indennizzi e quant'altro. Appesantire il procedimento con ulteriori tentativi di conciliazione extragiudiziale non farebbe che togliere snellezza al procedimento, già gravato da meccanismi extragiudiziali di cui non si sente il bisogno; oltretutto, una volta accertati alcuni requisiti dal tribunale, si spera che vi sia l'intendimento delle stesse parti a trovare un accordo, senza dover ricorrere alla seconda fase individuale.
Per questi motivi quindi, abbiamo ritenuto, come era anche nel testo originario all'esame della Commissione giustizia, di chiedere la soppressione dei capoversi 6-sexies e 6-septies del comma 1 dell'articolo 1 (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

FRANCESCO BONITO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Signor Presidente, voglio far presente all'onorevole Gamba, - anche se è inutile dirlo - che, se l'emendamento soppressivo del capoverso 6-sexies dovesse ottenere il voto favorevole da parte dell'Assemblea, il nostro lavoro si interromperebbe qui.
Il collega Gamba, involontariamente, visto che il suo intendimento è di far arrivare in porto questo importante provvedimento, fornisce agli avversari della azione di gruppo lo strumento più rilevante per affossare la legge.
Voglio dire inoltre che, pur essendo molto interessante interloquire con il collega Gamba, stiamo parlando di filtri precontenziosi, e cioè del futuro del processo civile italiano, strumento introdotto nella legge perché sostenuto dalle accademie e dalle università.


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Il processo civile del futuro poggerà sui filtri precontenziosi: si tratta di una importante anticipazione democratica, culturalmente e teoricamente avanzata, che noi introduciamo nel testo che stiamo esaminando. Non è un appesantimento, ma viceversa un alleggerimento, giacché la fase di mediazione conciliativa consentirà un rapido esaurimento della seconda fase; in altri termini, i singoli utenti avranno a disposizione una serie di principi stabiliti nella fase intermedia attraverso i quali potranno avere rapidamente ristoro del danno ricevuto.
Lo pregherei quindi caldamente, se non altro - mi consenta l'espressione - proprio per fare un dispetto ai nemici dell'azione di gruppo, di ritirare il suo emendamento.

CIRO FALANGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, credo che l'applauso ricevuto dall'onorevole Gamba alla fine della suo intervento e la dichiarazione resa poc'anzi dall'onorevole Bonito in merito alla eventuale approvazione dell'emendamento in esame facciano ritenere opportuna una riflessione (anche sulla base degli emendamenti approvati e di quelli respinti), sul fatto che si sta stravolgendo il provvedimento, considerata la delicatezza di questo emendamento, in particolare, che prevede l'eliminazione della fase extragiudiziale.
Chiedo dunque alla Presidenza se non ritenga opportuno sospendere l'esame del provvedimento, rinviandolo in Commissione per una ulteriore verifica dello stesso (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, ritengo in verità che si possa andare avanti nell'esame del provvedimento con un minimo di attenzione ed un minimo di buon senso, tenendo presenti tutte le giuste esigenze che sono state poste.
Noi abbiamo presentato, ad esempio, l'emendamento Pisapia 1.37 che, a nostro avviso, può costituire un terreno di confronto reale.
Al comma 1, capoverso 6-sexies, primo periodo, l'emendamento in parola propone di sostituire le parole da: «promuovono la composizione non contenziosa», fino alla fine del capoverso - senza sopprimere, dunque, quest'ultimo -, con le seguenti: «possono attivare la procedura di conciliazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo al fine di definire gli importi da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, nonché modi e termini di versamento».
A me pare che questa soluzione risponda ad alcuni problemi posti dagli emendamenti Gamba 1.15 e Gambini 1.53 e, nel contempo, vada incontro anche all'esigenza, posta in luce dal relatore, di non vedere completamente sconvolto l'equilibrio che è stato assicurato al testo in esame a seguito della discussione svoltasi in Commissione. In altre parole, poiché mantiene il suddetto equilibrio, la soluzione proposta dall'emendamento Pisapia 1.37 permetterebbe di completare l'esame di un provvedimento molto atteso ed importante, anche se poi, come sovente capita in occasione di simili discussioni, ognuno di noi rimarrà insoddisfatto ...

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena, su quale emendamento sta intervenendo?

GIOVANNI RUSSO SPENA. Sull'emendamento Pisapia 1.37, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena, l'emendamento Pisapia 1.37 è successivo all'emendamento Gamba 1.15, che stiamo ora esaminando e, tra l'altro, non è nemmeno segnalato.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Ho capito, signor Presidente, ma se legge il testo dell'emendamento, si accorgerà ...


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PRESIDENTE. Ho capito: lei sta cercando di costruire una sorta di ponte!

GIOVANNI RUSSO SPENA. Sì, attraverso il contenuto dell'emendamento Pisapia 1.37.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione in merito alla proposta di rinviare il provvedimento in Commissione, testé avanzata da un componente del Comitato dei nove.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Sono assolutamente e nettamente contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Bonito.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gamba 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 437
Votanti 433
Astenuti 4
Maggioranza 217
Hanno votato
40
Hanno votato
no 393).

Ricordo che l'emendamento Gambini 1.53, identico all'emendamento Gamba 1.15, è stato ritirato e che l'emendamento Pisapia 1.37 non è stato segnalato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gamba 1.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 438
Votanti 436
Astenuti 2
Maggioranza 219
Hanno votato
39
Hanno votato
no 397).

Ricordo che l'emendamento Pisapia 1.38 identico all'emendamento Gamba 1.16, non è stato segnalato, che l'emendamento Gambini 1.54 è stato ritirato, che l'emendamento Pisapia 1.39 non è stato segnalato e che l'emendamento Gambini 1.55, identico all'emendamento Pisapia 1.39, è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gamba 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

FRANCESCO BONITO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi spiace, onorevole Bonito, ma se la richiesta di intervenire non mi viene segnalata prima che io indìca la votazione, non posso concedere la parola.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 447
Votanti 443
Astenuti 4
Maggioranza 222
Hanno votato
56
Hanno votato
no 387).

FRANCESCO BONITO, Relatore. Poiché avevo perso il filo, signor Presidente, volevo soltanto chiederle ...


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PRESIDENTE. Onorevole relatore, poiché l'emendamento Pisapia 1.40 non è stato segnalato, dobbiamo passare alla votazione dell'emendamento Benvenuto 1.30.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 1.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 453
Votanti 448
Astenuti 5
Maggioranza 225
Hanno votato
185
Hanno votato
no 263).

Ricordo che l'emendamento Pisapia 1.41 non è stato segnalato.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Gamba 1.17 e Benvenuto 1.24, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 450
Votanti 447
Astenuti 3
Maggioranza 224
Hanno votato
262
Hanno votato
no 185).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gamba 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 444
Votanti 439
Astenuti 5
Maggioranza 220
Hanno votato
106
Hanno votato
no 333).

Prendo atto che l'onorevole Motta non è riuscita a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 460
Votanti 455
Astenuti 5
Maggioranza 228
Hanno votato
444
Hanno votato
no 11).

Invito ora il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici articoli aggiuntivi Pinza 1.04 e Benvenuto 1.05, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).


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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 449
Votanti 447
Astenuti 2
Maggioranza 224
Hanno votato
209
Hanno votato
no 238).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pinza 1.06 e Benvenuto 1.07.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, sugli identici emendamenti in esame già in sede di Comitato dei nove ho chiesto un momento di riflessione prima del voto in Assemblea.
È vero che il provvedimento in esame è impostato sulla legge n. 281 del 1998, riguardante i diritti dei consumatori, ma è altrettanto vero che, negli ultimi anni, in Italia, abbiamo assistito ad una serie di catastrofi finanziarie (ricordo le vicende Parmalat e Cirio e i bond argentini). Tali accadimenti, che rappresentano delle novità nel panorama italiano, quasi sempre hanno portato alla costituzione di associazioni di risparmiatori costrette a far fronte a situazioni spesso drammatiche.
A mio avviso (parlo anche a nome del gruppo cui appartengo), nel momento in cui si affronta la questione relativa alle azioni di gruppo, delegandole ovviamente alle associazioni per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti, si potrebbe prevedere di far rientrare le associazioni di investitori, nate a seguito di casi concreti, quali la Parmalat, la Cirio e i bond argentini (non si tratta, dunque, di associazioni precostituite), nella casistica contemplata dal presente provvedimento.
Per questi motivi e per la vicinanza che il gruppo della Lega Nord Federazione Padana ha sempre dimostrato nei confronti degli investitori e dei risparmiatori duramente colpiti da queste catastrofi finanziarie (voglio continuare ad utilizzare quest'espressione), gli identici articoli aggiuntivi Pinza 1.06 e Benvenuto 1.07 potrebbero rappresentare una delle risposte agli investitori per la tutela dei loro risparmi.
Un'altra risposta è il testo unificato delle proposte di legge in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni pubbliche argentine, questa mattina in discussione alla Camera e il cui esame è stato rinviato per una serie di motivi. I consumatori, i risparmiatori e gli investitori, così duramente colpiti negli ultimi anni e negli ultimi mesi in questo paese e alle cui esigenze il gruppo della Lega Nord Federazione Padana è sempre stata vicina, potrebbero trarre beneficio dall'approvazione degli identici articoli aggiuntivi in esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, altri due deputati hanno chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento in esame e ci sono ancora cinque votazioni da svolgere. Ricordo, però, che in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo si è deciso di sospendere l'esame di questo provvedimento alle 17. Se tutti i presidenti di gruppo sono d'accordo che si proceda a queste ultime cinque votazioni necessarie per approvare il provvedimento in esame, io posso proseguire; altrimenti, poiché vi è una decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo, debbo sospendere l'esame del testo unificato in discussione.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, in effetti si era detto di sospendere entro un'ora circa la trattazione di questo punto dell'ordine del giorno, del quale, tuttavia, stiamo per concludere l'esame. Se il problema è quello di definire i tempi successivi, noi possiamo essere rapidissimi perché non interverremo sugli emendamenti e non svolgeremo dichiarazioni di voto finale, ma consegneremo il testo scritto degli interventi. Credo sia oppor


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tuno approvare il provvedimento in esame, perché non avrebbe senso rinviarne l'approvazione a settembre. Chiedo ai colleghi di valutare questo aspetto. Ripeto, nell'arco di cinque minuti si può approvare il provvedimento.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, sono assolutamente d'accordo con la proposta avanzata dall'onorevole Violante. Nessuno di noi interverrà più e potremo passare ai voti rapidamente.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Onorevole Leone, possiamo veramente concludere l'esame in cinque minuti!

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, se sono veramente 5 minuti... Questo vuol dire che non bisogna svolgere le dichiarazioni di voto finale!

PRESIDENTE. Onorevole Leone, c'è un impegno a non svolgere le dichiarazioni di voto finale.

ANTONIO LEONE. Sappiamo come gli impegni vengono normalmente rispettati, Presidente.

PRESIDENTE. Li farò rispettare, onorevole Antonio Leone.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, intervengo solamente per rispondere al collega Antonio Leone, che ha fatto un'ironia fuori luogo.

ANTONIO LEONE. È stata una battuta!

GIOVANNI RUSSO SPENA. Dovremmo concludere l'esame entro cinque minuti - sono d'accordo, perché il provvedimento in esame è accettabile - , senza dichiarazioni di voto, soltanto perché continua una farsa grottesca, per cui il Governo viene in quest'aula e pone la questione di fiducia sui provvedimenti. Sappia, il collega Antonio Leone, che a volte bisogna misurare anche l'ironia nei confronti dell'Assemblea!

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena, lei non ci aiuta con questo intervento!
Prendo atto che gli onorevoli Mantini e Pinza, che avevano chiesto di parlare per dichiarazione di voto, rinunciano ad intervenire.

CIRO FALANGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, io mi domando se una decisione dei presidenti di gruppo possa impedire ad un parlamentare di intervenire in quest'aula su un emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Falanga, c'è un accordo in tal senso.

CIRO FALANGA. Se ciò è possibile, io, che sono deputato di prima nomina, non interverrò.

PRESIDENTE. Onorevole Falanga, se c'è un accordo dei presidenti di gruppo nel senso di sospendere l'esame del provvedimento, tale accordo va rispettato. Altrimenti, le riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo sarebbero inutili! Poiché adesso si è raggiunto un accordo nel senso di approvare il provvedimento senza svolgere le dichiarazioni di voto finale, se non vi sono obiezioni, si può concludere l'esame del provvedimento in pochi minuti.

CIRO FALANGA. Presidente, per la verità, ritengo che anche questi ultimi


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emendamenti siano abbastanza importanti. Quindi, intendo intervenire quasi su tutti.

PRESIDENTE. Allora, a questo punto sarei costretto a sospendere l'esame del provvedimento.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, rispetto il collega Falanga, ma è chiaro che il suo atteggiamento rischia di assumere - senza che egli lo voglia - un carattere strumentale. Quindi, credo che il collega Falanga possa esprimere chiaramente la sua posizione con una dichiarazione di voto scritta, da lasciare agli atti, in modo che tutti sappiano qual è il suo punto di vista.

PRESIDENTE. Sta bene, mi sembra allora che possiamo procedere molto rapidamente.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici articoli aggiuntivi Pinza 1.06 e Benvenuto 1.07, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 428
Votanti 424
Astenuti 4
Maggioranza 213
Hanno votato
234
Hanno votato
no 190).

Prendo atto che l'onorevole Lezza non è riuscito a votare.
Avverto che l'articolo aggiuntivo Finocchiaro 1.03 si intende precluso.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Gamba 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 434
Votanti 433
Astenuti 1
Maggioranza 217
Hanno votato
23
Hanno votato
no 410).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Gamba 1.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 425
Votanti 424
Astenuti 1
Maggioranza 213
Hanno votato
25
Hanno votato
no 399).

Prendo atto che l'onorevole Tabacci non è riuscito a votare.

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