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1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, possono altresì richiedere al giudice del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la
restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.
6-ter. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 6-bis produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti iscritti alle associazioni di cui al medesimo comma 6-bis.
6-quater. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.
6-quinquies. In relazione alle controversie di cui al comma 6-bis, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
6-sexies. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 6-quater ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
6-septies. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 6-sexies, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 6-sexies e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.
6-octies. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 6-sexies e 6-septies, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 6-quater e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma 6-bis non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
6-nonies. La sentenza di condanna di cui al comma 6-quater, emessa a favore
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 56. De Laurentiis.
Sostituirlo con il seguente:
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) il giudice può autorizzare l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non sono fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta abituale; l'attore non può essere autorizzato a far valere i diritti altrui senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie il cui valore non sia superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie; l'attore non può essere autorizzato a far valere i diritti di chi è litisconsorte necessario nella causa; ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi della presente lettera;
b) il giudice concede l'autorizzazione con ordinanza, prima di provvedere in merito all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti di interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere; il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti; con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione a quelli ammessi; l'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:
1) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;
2) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;
3) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;
4) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;
5) accerta la violazione del termine nei casi di cui alla lettera g);
c) l'istanza di autorizzazione a far valere i diritti altrui deve contenere:
1) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere autorizzati a far valere, con le relative conclusioni;
2) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;
3) il nome, il cognome e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei
soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere autorizzati a far valere;
4) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere autorizzati a far valere;
d) l'ordinanza che autorizza a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui; il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato autorizzato a far valere;
e) i soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente comma, se personalmente identificati, sono informati della concessione dell'autorizzazione di cui alla lettera b), della sua revoca, della pronuncia della sentenza e degli altri eventi indicati nella lettera g) e nella lettera m), tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; i soggetti non personalmente identificati sono informati dei medesimi eventi tramite avviso; l'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto; le concrete modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento; nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta; l'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione; le informazioni contenute nelle raccomandate e negli avvisi devono essere redatte in un linguaggio chiaro e comprensibile per chi è privo di preparazione giuridica;
f) quando viene concessa l'autorizzazione a far valere diritti altrui, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente a tali diritti, purché essi non siano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore; tali effetti, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti sono informati, ai sensi della lettera e), della revoca dell'ordinanza di autorizzazione a far valere diritti altrui ovvero della sentenza che definisce il giudizio; in ogni caso nei confronti dei soggetti i cui diritti sono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile; l'informazione relativa alla revoca dell'autorizzazione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo e l'avvertimento che gli effetti dell'autorizzazione sono cessati; l'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti; nel corso del giudizio coloro i cui diritti sono fatti valere ai sensi del presente articolo possono:
1) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;
2) rinunciare al loro diritto depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;
3) riservarsi di far valere il loro diritto in proprio in un separato giudizio con le modalità di cui al numero 2);
4) intervenire in proprio nella causa;
g) l'attore deve provvedere a informare i soggetti i cui diritti è stato autorizzato a far valere:
1) dell'ordinanza di autorizzazione di cui alla lettera b), entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;
2) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui alla lettera d);
3) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé; le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui al numero 1), devono altresì avvertire coloro i cui diritti sono fatti valere:
3.1) che possono compiere gli atti indicati nella lettera f);
3.2) che la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non comporterà per loro alcuna spesa, ma impedirà loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguire la revocazione della sentenza stessa ai sensi del disposto della lettera i);
3.3) nei casi di cui alla lettera m), che la sentenza di condanna passata in giudicato potrà consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità; le raccomandate ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui al numero 1), devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui ai numeri 3.1) e 3.2), l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto;
h) se l'ordinanza di cui alla lettera b) non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati; nella stessa sentenza il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi della lettera e), e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione; la somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale; durante l'istruzione, su istanza dell'attore autorizzato a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito; in ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidare a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo; se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa; la percentuale è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e di rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata;
i) se l'autorizzazione a far valere i diritti altrui non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente articolo; questi possono tuttavia impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge;
l) l'avvocato che patrocina una parte autorizzata a far valere diritti altrui ai sensi del presente articolo non può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisce, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso convenuto; non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che ha con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5), del codice di procedura civile; l'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti di cui al numero 2) della lettera f) da parte dei soggetti i cui diritti il suo cliente è stato autorizzato a far valere; la violazione di ciascuna di tali regole da parte dell'avvocato è punibile ai
sensi dell'articolo 381 del codice penale;
m) se l'autorizzazione di cui alla lettera b) non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore è stato autorizzato a far valere; tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente articolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nella presente lettera; quando tale sentenza è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore; l'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza deve essere nominato curatore speciale quando ne faccia tempestivamente richiesta; quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapienza del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso ai sensi della lettera e), dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione; quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso ai sensi della citata lettera e); le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:
1) del nome, del cognome e della residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, di associazioni non riconosciute o di comitati, della denominazione o della ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;
2) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;
3) dei documenti giustificativi allegati alla domanda; sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogare nel seguente ordine: per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il compenso del curatore speciale; per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte; per l'erario dello Stato. Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state considerate; tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio; il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche; al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 9. Pinza, Benvenuto.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche con riferimento ai servizi pubblici».
1. 1. Caparini.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche con riferimento ai servizi pubblici riservati allo Stato».
1. 3. Caparini.
Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: possono altresì richiedere fino alla fine del capoverso con le seguenti: le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono altresì richiedere al tribunale la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori ed utenti interessati, in conseguenza di atti plurioffensivi, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. Il tribunale competente è quello del luogo ove l'atto plurioffensivo si è verificato, oppure il tribunale del luogo della residenza o della sede del convenuto. Nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione dinanzi ad autorità amministrative indipendenti per la risoluzione di controversie legate ad atti plurioffensivi, l'azione può essere esercitata esclusivamente dopo la fallita conciliazione.
1. 49. Gambini.
Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
*1. 12. Gamba, Saglia.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
*1. 50. Gambini, Lettieri.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sopprimere le parole: al giudice del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto.
1. 19. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.
Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire la parola: giudice con la seguente: tribunale.
1. 13. Gamba, Saglia.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sopprimere le parole: del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto.
1. 33. Pisapia.
Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto con le seguenti: competente per territorio.
1. 25. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.
Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: risarcimento dei danni aggiungere le seguenti: , la dichiarazione di invalidità dei contratti.
*1. 6. Pinza, Lettieri.
Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: risarcimento dei danni aggiungere le seguenti: , la dichiarazione di invalidità dei contratti.
*1. 26. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.
Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in conseguenza di atti fino a: 1342 del codice civile con le seguenti: in relazione ad atti negoziali o comportamenti illeciti riguardanti una pluralità di posizioni soggettive identiche od analoghe.
**1. 8. Pinza, Lettieri.
Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in conseguenza di atti fino a: 1342 del codice civile con le seguenti: in relazione ad atti negoziali o comportamenti illeciti riguardanti una pluralità di posizioni soggettive identiche od analoghe.
**1. 27. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.
Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sopprimere la parola: illeciti.
1. 51. Gambini.
Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: plurioffensivi aggiungere le seguenti: ovvero di inadempimenti o di violazioni.
1. 20. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.
Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo la parola: plurioffensivi aggiungere le seguenti: o di violazioni.
1. 34. Pisapia.
Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: ivi compresi quelli con le seguenti: nonché in ogni caso, disciplinati da leggi e regolamenti.
1. 21. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.
Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: ivi compresi con le seguenti: nonché in ogni caso.
1. 2. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.
Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il secondo periodo.
*1. 22. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Gambini.
Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il secondo periodo.
*1. 35. Pisapia.
Al comma 1, capoverso 6-ter, sopprimere le parole da: iscritti fino alla fine del capoverso.
**1. 4. Ruta.
Al comma 1, capoverso 6-ter, sopprimere le parole da: iscritti fino alla fine del capoverso.
**1. 14. Gamba, Saglia.
Al comma 1, capoverso 6-ter, sopprimere le parole da: iscritti fino alla fine del capoverso.
**1. 23. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Gambini, Boato, Mazzuca Poggiolini.
Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole da: iscritti fino alla fine del capoverso con le seguenti: conseguenti al medesimo fatto o violazione.
1. 28. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole da: iscritti fino alla fine del capoverso con le seguenti: conseguenti alla medesima lesione.
1. 45. Guido Giuseppe Rossi.
Al comma 1, capoverso 6-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La sentenza che accoglie la domanda proposta dal soggetto abilitato di cui al comma 6-bis spiega i propri effetti nei confronti di tutti i consumatori o utenti lesi dai medesimi atti plurioffensivi. La sentenza di rigetto spiega efficacia unicamente nei confronti delle parti in giudizio.
1. 52. Gambini.
Al comma 1, capoverso 6-quater, dopo le parole: lo consentono, aggiungere le seguenti: l'importo dovuto a ciascun consumatore, investitore od utente ovvero.
*1. 29. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.
Al comma 1, capoverso 6-quater, dopo le parole: lo consentono, aggiungere le seguenti: l'importo dovuto a ciascun consumatore, investitore od utente ovvero.
*1. 36. Pisapia.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-sexies.
**1. 15. Gamba, Saglia.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-sexies.
**1. 53. Gambini.
Al comma 1, capoverso 6-sexies, primo periodo, sostituire le parole da: promuovono la composizione non contenziosa fino alla fine del capoverso con le seguenti: possono attivare la procedura di conciliazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo al fine di definire gli importi da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, nonché modi e termini di versamento.
1. 37. Pisapia.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-septies.
*1. 16. Gamba, Saglia.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-septies.
*1. 38. Pisapia.
Al comma 1, capoverso 6-septies, primo periodo, sopprimere le parole da: In alternativa fino a: al comma 6-sexies,
1. 54. Gambini.
Al comma 1, capoverso 6-octies, primo periodo, sopprimere le parole da: In caso fino a: 6-septies.
*1. 39. Pisapia.
Al comma 1, capoverso 6-octies, primo periodo, sopprimere le parole da: In caso fino a: 6-septies.
*1. 55. Gambini.
Al comma 1, capoverso 6-octies, primo periodo, sostituire le parole da: In caso fino a: 6-septies con le seguenti: A seguito del passaggio in giudicato del provvedimento di condanna ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione.
1. 11. Gamba, Saglia.
Al comma 1, capoverso 6-octies, sopprimere l'ultimo periodo
1. 40. Pisapia.
Al comma 1, capoverso 6-octies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le azioni individuali di cui al presente comma sono di competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, investitore o utente.
1. 30. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.
Al comma 1, capoverso 6-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le azioni individuali di cui al presente comma sono di competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore o utente.
1. 41. Pisapia.
Al comma 1, capoverso 6-nonies, sopprimere le parole: , emessa a favore dell'associazione cui appartiene l'iscritto,
*1. 17. Gamba, Saglia.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso 6-nonies, sopprimere le parole: , emessa a favore dell'associazione cui appartiene l'iscritto.
*1. 24. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini, Gambini.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso 6-nonies, sopprimere le parole: , emessa a favore dell'associazione cui appartiene l'iscritto,
*1. 42. Pisapia.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«6-decies. Le azioni individuali di cui al comma 6-octies devono essere promosse da ogni singolo consumatore o utente, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di cui al comma 6-quater ovvero dalla data della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, di cui al comma 6-quinquies».
1. 18. Gamba, Saglia.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«6-decies. Nei procedimenti di cui al comma 6-bis, in deroga all'articolo 91 del codice di procedura civile, il giudice, in caso di soccombenza dell'associazione, compensa le spese di lite, salvo che essa abbia agito in giudizio con malafede o colpa grave».
1. 43. Pisapia.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dai gruppi di consumatori e utenti.
*1. 04. Pinza, Lettieri.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dai gruppi di consumatori e utenti.
*1. 05. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori.
**1. 06. Pinza, Lettieri.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori.
**1. 07. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. L'azione di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281, può essere promossa dalle associazioni dei professionisti e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1. 03. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 30 luglio 1998, n. 281, le parole: «allo 0,5 per mille della popolazione nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «al 2 per mille della popolazione nazionale» e le parole: «allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse» sono sostituite dalle seguenti: «all'uno per mille degli abitanti di ciascuna di esse».
1. 01. Gamba, Saglia.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 30 luglio 1998, n. 281, le parole: «allo 0,5 per mille della popolazione nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'uno per mille della popolazione nazionale» e le parole: «allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse» sono sostituite dalle seguenti: «allo 0,5 per mille degli abitanti di ciascuna di esse».
1. 02. Gamba, Saglia.