Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 494 del 20/7/2004
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(Prassi di accoglienza dei richiedenti asilo a bordo delle navi militari italiane - n. 3-02654)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, onorevole Aprea, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Deiana n. 3-02654 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 4).

VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, le considerazioni espresse dall'onorevole interrogante nella premessa all'atto di sindacato parlamentare in esame si riferiscono ai contenuti del commento alla voce «Rifugio temporaneo» - su navi da guerra nei porti e nelle acque di uno Stato straniero - inserita nel «Glossario di diritto del mare» pubblicato sul sito www.marina.difesa.it della Marina militare.
Nel relativo elaborato si è cercato di illustrare, in sintesi, l'evoluzione storica, sul piano del diritto internazionale, dell'applicazione del diritto d'asilo.
Con particolare riferimento alla richiesta di riparo a bordo di una nave da guerra, il predetto istituto ha subito, nella prassi internazionale, una trasformazione che ne ha posto in luce la reale e più corretta portata quale «rifugio temporaneo».
Con più generale riferimento al «diritto d'asilo», si rappresenta che la fonte di diritto internazionale dell'istituto è da individuare nell'articolo 14, punto 1, della «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo», adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,


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secondo cui «ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni».
Si deve osservare, tuttavia, che la precedente consuetudine internazionale secondo cui veniva ammesso l'automatico riconoscimento del diritto d'asilo nei confronti di stranieri che avessero trovato rifugio su navi da guerra per sfuggire ad una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità o appartenenza a gruppi sociali non si è consolidata nel tempo, non assumendo, per ciò stesso, valenza sul piano della prassi internazionalistica.
Peraltro, è di tutta evidenza che il riconoscimento del particolare status giuridico discendente dalla concessione del diritto d'asilo a favore di stranieri che si dichiarino perseguitati non può che provenire da organi del Governo dello Stato concedente o, al massimo, da autorità diplomatiche e consolari, tenuto conto, altresì, che difficilmente il comandante di una nave da guerra potrebbe essere in possesso degli elementi di cognizione necessari per valutare la situazione socio-politica dello Stato di cui il rifugiato è cittadino, ovvero per verificare la sussistenza o meno dei requisiti per la concessione del diritto d'asilo nei confronti di persone che - giunte sottobordo all'unità - chiedano di poter ottenere riparo invocando il ricorso all'istituto in esame.
Per quanto precede, appare chiaro che la temporanea protezione a bordo di navi da guerra non può essere finalizzata a garantire l'incolumità e/o i diritti fondamentali della persona che si dichiari perseguitata nelle more dell'accertamento delle condizioni per l'eventuale riconoscimento dello status giuridico connesso al diritto d'asilo.
Pertanto, la Marina militare ha ritenuto indispensabile adeguare al vigente quadro giuridico internazionale di riferimento le «Istruzioni di diritto marittimo per i Comandi Navali», edite dallo stato maggiore della Marina nel 1996 e tuttora in vigore, prevedendo, all'articolo 11 della relativa pubblicazione, che il comandante di unità della Marina militare «in un porto estero conceda temporaneo rifugio, nei limiti del possibile, ai connazionali la cui sicurezza sia minacciata da pericolo imminente, purché non si tratti di persone che, sulla base di informazioni ricevute dalle autorità diplomatiche e consolari italiane, risultino ricercate dalle competenti autorità locali per reati comuni o per crimini internazionali e debbano essere a queste consegnate».
Ai sensi dello stesso articolo, tale protezione è estesa ai cittadini dell'Unione europea nei porti di paesi non membri della stessa.
L'articolo 12, comma 1, della pubblicazione in parola stabilisce, inoltre, che il comandante di unità della marina militare «dà protezione ai cittadini stranieri (che non siano cittadini dello Stato costiero) in accordo con le Autorità diplomatiche e consolari nazionali, sempreché la missione della nave e gli ordini ricevuti lo permettano e comunque nel rispetto delle norme di diritto internazionale».
Il comma 2 dello stesso articolo prevede che, in occasione di gravi sconvolgimenti politici nel paese nelle cui acque si trovi l'unità della Marina militare e ricorrendo motivi d'urgenza, il comando di bordo - previa verifica delle condizioni di sicurezza per l'unità stessa e per il suo equipaggio e d'intesa con le autorità diplomatiche e consolari nazionali - «può concedere per ragioni umanitarie temporaneo rifugio a quei cittadini stranieri (ivi compresi quelli dello Stato costiero) la cui vita o sicurezza personale siano in grave ed imminente pericolo, disponendone successivamente lo sbarco al termine dell'esigenza».

PRESIDENTE. L'onorevole Deiana ha facoltà di replicare.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, ringrazio la sottosegretaria Aprea per la dovizia di informazioni relative all'evoluzione della normativa concernente gli obblighi delle navi da guerra della Marina militare italiana. Tale evoluzione, peraltro già agevolmente ricostruibile, indica come sia intervenuto, anche da parte della Marina


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militare italiana, un adeguamento a norme ed orientamenti estremamente restrittivi rispetto agli istituti tradizionali che il diritto internazionale poneva a presidio del diritto di asilo.
La principale domanda formulata nell'interrogazione atteneva proprio alla congruità del passaggio dalla prassi dell'asilo a quella del rifugio temporaneo in relazione ai principi ispiratori della Dichiarazione dei diritti dell'uomo ed a tutta una serie di altre normative internazionali che tutelano un fondamentale diritto dei richiedenti.
Evidentemente, con l'ampia illustrazione fornitaci dalla sottosegretaria delle argomentazioni che stanno alla base del suddetto adeguamento da parte della Marina militare italiana, il Governo non può eludere il giudizio ad esso richiesto in ordine all'intervenuta trasformazione, soprattutto quando ci si trova di fronte ad episodi come quello avvenuto alla nave tedesca Cap Anamur, che aveva raccolto un numero significativo di richiedenti asilo. Quest'ultima vicenda si è risolta nel modo che tutti conosciamo, vale a dire con una rinnovata «rottura» dell'umana solidarietà e del riconoscimento di particolari diritti alle persone che fuggono da luoghi di guerra dove sono vittime di disastri e di persecuzioni.
Ovviamente, il passaggio dal diritto di asilo alla - come dire? - «tutela temporanea», in occasione di gravi sconvolgimenti politici, lede alla radice un diritto primario, il diritto ad avere salvaguardata la propria vita e la propria esistenza grazie alla solidarietà internazionale: una cosa è una situazione di grave sconvolgimento politico; altra cosa è una situazione di continuo sconvolgimento delle condizioni di vita delle persone.
Credo che la Convenzione di Ginevra, sottoscritta e proclamata, a suo tempo, dai paesi dell'Unione europea, l'istituzione dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ed il Protocollo di New York del 1967, che ha abolito le limitazioni temporali e geografiche della citata Convenzione, rappresentino tuttora punti cardinali e riferimenti fondamentali di grandissimo valore, che dovrebbero diversamente orientare, nel nostro paese, sia le normative, sia le decisioni da assumere in tale materia.
Vorrei rilevare che, nella situazione attuale, sono state presentate 10 mila domande di asilo: si tratta di un numero altissimo per il nostro paese, ma di queste soltanto 700, forse 800, potranno avere, grosso modo, un esito positivo.
L'unico riferimento normativo per quanto concerne la possibilità di offrire asilo...

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, concluda!

ELETTRA DEIANA. Concludo, signor Presidente.
Come stavo dicendo, l'unico riferimento in materia è ancora la cosiddetta legge Martelli, che non ha avuto nessun procedimento attuativo, e più recentemente la cosiddetta legge Bossi-Fini, la quale ha costruito un contesto - che, per fortuna, la Consulta ha messo in mora - che nega alla radice il diritto d'asilo al punto tale che i richiedenti sono confinati in quella situazione di sottrazione alla legge, costituita dai cosiddetti centri di permanenza temporanea.
Pertanto, signor Presidente, esprimo grande insoddisfazione per la risposta fornita dal signor sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
Sospendo la seduta, che riprenderà alle 14.

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