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D)
DEIANA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
dal sito web della Marina militare italiana si apprende che in passato le navi militari potevano dare asilo a cittadini stranieri perseguitati nel Paese d'origine, in conformità con quanto prevede la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e secondo quando dovrebbe avvenire sulla terra ferma, configurandosi le navi come porzioni di territorio nazionale galleggianti, subordinate di conseguenza alle stesse leggi;
dallo stesso sito si apprende che più di recente la prassi è mutata e sulla navi della Marina militare italiana si concede soltanto «rifugio temporaneo» e solo a «connazionali la cui sicurezza sia minacciata da pericolo imminente» ovvero a «cittadini stranieri in occasione di gravi sconvolgimenti politici»;
tali diverse formulazioni circa la natura della prassi di accoglienza dei richiedenti asilo a bordo lasciano supporre che del diritto di asilo sulle navi militari italiane si sia persa nozione -:
in base a quali considerazioni e con quali modalità di indirizzo si sia proceduto a tale mutamento e quali siano nel dettaglio i dispositivi di accoglienza a bordo e salvaguardia delle persone, che surrogano la precedente tradizione marinara;
se non si ritenga che il passaggio dalla prassi dell'asilo a quella del rifugio temporaneo non sia in contrasto con i principi ispiratori della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, con l'accoglimento che ne ha fatto il nostro Paese, nonché con la stessa tradizione della Marina militare italiana. (3-02654)
(16 settembre 2003)