Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 486 del 7/7/2004
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(Iniziative normative per garantire parità di trattamento a tutti gli esponenti delle forze dell'ordine uccisi o feriti dalla criminalità - n. 3-03542)

PRESIDENTE. L'onorevole Buemi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-03542 (vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 4).

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, in base alla normativa attualmente in vigore, la concessione dei benefici previsti dalla legge recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» è limitata ai soli casi di terrorismo, eversione dell'ordine democratico o fatti commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
Tale situazione ha creato una sperequazione intollerabile tra esponenti delle forze dell'ordine caduti o gravemente mutilati mentre difendevano il paese e i cittadini dal terrorismo o dalla grande criminalità organizzata e coloro che hanno subito la stessa sorte, ma che sono stati vittime della normale criminalità. Un esempio per tutti è il caso accaduto alla


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vedova e alla figlia orfana dell'appuntato dei carabinieri Leo Candido (decorato con la medaglia d'argento al valor militare per essere rimasto ucciso in seguito alle ferite riportate durante un conflitto a fuoco con due criminali comuni), alle quali sono state respinte le domande presentate tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla legge.
Quindi, signor ministro, mi chiedo se non ritenga di adottare provvedimenti che superino questa sperequazione e che diano giustizia a tutte le famiglie dei caduti in servizio, in particolare a quelle di esponenti delle forze dell'ordine.

PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di rispondere.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, l'appuntato dell'Arma dei carabinieri Candido Leo è deceduto il 25 gennaio 1971 a seguito di un conflitto a fuoco. Ai familiari superstiti, con decreti del 27 febbraio 1971 e del 6 luglio 1982, furono concesse le speciali elargizioni di cui alle leggi n. 101 del 1968 e n. 466 del 1980, recanti benefici a favore delle vittime del dovere, per un importo complessivo di 100 milioni di lire dell'epoca.
Nell'aprile del 2001 la vedova e la figlia dell'appuntato chiesero la riliquidazione degli importi versati e la concessione dell'assegno vitalizio previsto dalla legge n. 407 del 1998, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata». La mancanza della prova della matrice mafiosa o terroristica dell'omicidio, richiesta da quella legge, non ha consentito l'accoglimento delle richiesta. Peraltro, nel caso specifico non ha potuto neppure trovare applicazione l'articolo 82 della legge n. 388 del 2000, che ha esteso alle vittime della criminalità comune i benefici previsti per le vittime della mafia o terrorismo, ma solo per gli eventi successivi al 1o gennaio 1990.
In generale, la questione sollevata dall'onorevole Buemi è ben nota al Governo, che condivide l'esigenza di trovare adeguate soluzioni alle sperequazioni effettivamente derivanti dalla disciplina in vigore in ordine ai benefici in favore delle vittime dei reati nell'adempimento del dovere e ai loro superstiti. Tale disciplina è costituita da una serie di interventi adottati a seguito di singoli, gravi episodi e, pertanto, carente di una logica complessiva di sistema. Questa Assemblea, in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 337 del 2003, ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a promuovere un provvedimento legislativo organico, di carattere perequativo.
Va aggiunto che è attualmente all'esame della Camera dei deputati il provvedimento che estende il recente aumento della speciale elargizione alle vittime degli eventi terroristici disposto dal decreto-legge n. 377 del 2003, fino a comprendere i fatti posti in essere dal 1o gennaio 1961. Anche in questo caso il Parlamento ha posto una data, quella del 1961, creando una discriminazione sugli avvenimenti accaduti prima, ma diventa inevitabile fissare un termine, anche perché esistono profili di spesa che non possono essere sottovalutati. Per i necessari approfondimenti tecnici, anche alla luce della normativa che sta per essere varata per le vittime del terrorismo, è in corso di costituzione un apposito gruppo di studio interministeriale, su iniziativa del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. L'onorevole Buemi ha facoltà di replicare.

ENRICO BUEMI. Signor ministro, la ringrazio per la sua risposta. Ritengo assolutamente necessario superare la differenziazione di trattamento tra le vittime in servizio cadute nel contrasto al terrorismo e quelle cadute nel contrastare la criminalità comune.
Di fronte al sacrificio dei nostri fedeli ed onesti servitori, credo che tali differenze non possano sussistere, così come non debbono esservi differenze nel trattamento a favore delle famiglie che perdono


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in questo modo i loro cari. Le risorse economiche attribuite alle famiglie forse sono indispensabili per il loro mantenimento, e comunque tutte le famiglie sono uguali di fronte alla tragedia della perdita di un carissimo familiare.
Pertanto, signor ministro, spero proprio che, come ha annunciato, il provvedimento in questione possa finalmente andare in porto. Anche se è sempre necessario porre dei limiti, tuttavia vorrei osservare che, data l'esiguità della spesa, potrebbero essere affrontate tutte le situazioni in essere. In questo caso, infatti, si tratta non di centinaia o di migliaia di casi, ma solo di alcune decine, i quali tuttavia hanno la necessità di essere trattati in maniera eguale e perequata.

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