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in base alla normativa attualmente in vigore, la concessione dei benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», è limitata ai soli casi di terrorismo, eversione dell'ordine democratico o fatti commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale (requisito essenziale prescritto dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, per la concessione dei benefici in oggetto);
tale situazione ha creato una sperequazione intollerabile tra esponenti delle forze dell'ordine caduti o gravemente mutilati mentre difendevano il Paese e i cittadini dal terrorismo o dalla grande criminalità organizzata e coloro che hanno subito la stessa sorte, ma che sono stati vittime della «normale criminalità»;
un esempio per tutti è il caso accaduto alla vedova e alla figlia orfana dell'appuntato dei carabinieri Leo Candido (decorato con la medaglia d'argento al valore militare per essere rimasto ucciso in seguito alle ferite riportate durante un conflitto a fuoco con due criminali comuni il 25 gennaio 1971), alle quali sono state respinte le domande presentate tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407;
riequilibrare tale disparità, con le necessarie modifiche legislative, non comporterebbe un enorme aggravio economico per le casse dello Stato, ma, anche se così non fosse, sarebbe immorale che non si ponesse fine a tale situazione, che penalizza esponenti delle forze dell'ordine che hanno perso la vita o sono rimasti gravemente colpiti mentre, comunque, difendevano il Paese e tutti noi cittadini -:
se non si ritenga che tutti gli esponenti delle forze dell'ordine che, servendo le istituzioni, rimangano vittime o subiscano gravi danni nell'espletamento del loro dovere debbano avere uguali diritti e cosa si intenda fare per sanare questa intollerabile e vergognosa disparità di trattamento. (3-03542)
(6 luglio 2004)