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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.
PRESIDENTE. L'onorevole Cola ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00690 (vedi l'allegato A - Interpellanza e interrogazioni sezione 1).
SERGIO COLA. Signor Presidente, rinunzio ad illustrare la mia interpellanza.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cola.
Il sottosegretario di Stato per le comunicazioni, onorevole Innocenzi, ha facoltà di rispondere.
GIANCARLO INNOCENZI, Sottosegretario di Stato per le comunicazioni. In relazione all'atto parlamentare in esame, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si significa che la società Poste italiane, interessata in merito alle questioni riguardanti le modalità con cui gli avvocati possono procedere alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali in base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, ha precisato quanto segue.
Il decreto ministeriale 27 maggio 1994 del Ministero di grazia e giustizia si riferisce all'istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per la notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali e non dispone in merito alla modulistica attinente alla notifica degli atti in argomento.
L'articolo 2 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in analogia a quanto previsto dalla legge 20 novembre 1982, n.890 per gli ufficiali giudiziari, dispone che il notificante utilizzi speciali buste e moduli per
avvisi di ricevimento che deve procurarsi a proprie cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'amministrazione postale per la notifica a mezzo posta. In proposito, tuttavia, la stessa società Poste ha precisato che la Confederazione nazionale delle associazioni sindacali forensi, per consentire all'avvocatura italiana di avvalersi di tale facoltà, in data 19 aprile 1994, ha richiesto all'allora Ente poste italiane l'approvazione dei modelli di busta ed avvisi di ricevimento all'uopo predisposti, sulla base di modelli già esistenti.
Poste italiane, con nota avente protocollo n. 18690, del 20 maggio 1994, ha restituito detti modelli, integrandoli e fornendo tutte le indicazioni necessarie alle rettifiche da apportare a ciascun esemplare.
Relativamente all'assenza, sulla modulistica fatta predisporre dagli avvocati, della numerazione necessaria ai sistemi informatici in uso presso gli uffici postali, la stessa società Poste ha reso noto che non esiste alcun problema al riguardo, poiché la tracciatura elettronica - tracking and tracing - è automaticamente stampata sulla busta al momento dell'accettazione dell'invio in raccomandazione.
In merito all'ulteriore questione posta nell'atto parlamentare in esame, secondo cui la società Poste, nell'adempiere a quanto disposto dalla legge n. 53 del 1994, articolo 3, comma 1, lettera b), richiederebbe, per prassi ed in modo illegittimo, per l'apposizione del timbro di vidimazione su ciascun atto - originale o copia - il pagamento di due francobolli da euro 0, 62, la medesima azienda ha precisato che per il servizio di notifica di atti relativi a procedimenti civili, amministrativi e stragiudiziali a mezzo posta è richiesto il pagamento della normale tariffa per l'invio di atti giudiziari e fa presente, inoltre, che la genericità delle affermazioni e la mancanza di qualsiasi riferimento di luogo e di tempo in merito a quanto rappresentato nell'atto ispettivo parlamentare in esame non hanno consentito di esperire accertamenti mirati. Poste italiane ha comunicato di ritenere che l'episodio segnalato possa essere derivato dalla svista di un operatore, dovuta verosimilmente alla normativa piuttosto complessa, che contempla anche un altro servizio distinto ma simile a quello di notifica, ovvero il servizio di data certa su corrispondenza autoprodotta - articolo 8 del decreto legislativo n. 261 del 1999 - che prevede l'apposizione e l'annullamento con bollo a data sul plico dell'affrancatura prevista per il corriere prioritario.
Tutto ciò premesso, la società Poste italiane ha assicurato di aver provveduto a divulgare alle proprie strutture territoriali dettagliati chiarimenti, al fine di garantire la piena osservanza della normativa in questione.
PRESIDENTE. L'onorevole Cola ha facoltà di
SERGIO COLA. Signor Presidente, la mia è un'insoddisfazione molto accentuata rispetto alla risposta che è stata fornita. Devo osservare, ancora una volta, che spesso le risposte agli atti di sindacato ispettivo sono predisposte dai funzionari in modo molto superficiale, sommario ed assolutamente non soddisfacente. Nel caso di specie, non solo non si è operata un'indagine particolare, ma addirittura si è fatto carico all'interpellante di essere stato troppo generico. Questa è un'affermazione che non potrei giammai sopportare, perché, signor sottosegretario, la superficialità e la sommarietà sono del funzionario che le ha scritto questa risposta.
la modulistica, quando da dieci anni vi è una protesta costante in campo civile da parte degli avvocati che ricorrono a tale strumento, i quali si trovano in grande difficoltà perché devono provvedere a munirsi di un modulo che avrebbe dovuto essere stampato e predisposto dall'amministrazione delle poste? Si dice che si è provveduto a dare disposizioni al riguardo, ma questo non è un accadimento di cui gli avvocati si lamentano da qualche mese; si tratta dell'attuazione del famoso decreto del 27 maggio 1994: sono passati dieci anni senza che nulla sia stato fatto in proposito!
PRESIDENTE. Onorevole Cola, le ricordo che quando il Governo fornisce una risposta, si assume la responsabilità della stessa.
SERGIO COLA. Sono perfettamente d'accordo. Tuttavia, egregio Presidente - lei lo sa meglio di me - ciò è sempre accaduto; capitava nella precedente legislatura e capita anche in quella attuale.
e quello della giustizia: se vi fosse stato questo tipo di coordinamento, molto probabilmente la risposta non sarebbe stata in questo senso. Mi sarei invece aspettato qualcosa di diverso ed in particolare che il ministero, da lei autorevolmente rappresentato, congiuntamente con quello di giustizia, desse una serie di assicurazioni perché gli inconvenienti in materia civile - perché, come sa l'onorevole Valentino, in materia civile siamo addirittura alla rappresentazione della Cenerentola della giustizia, nel vero senso della parola - non avessero più a verificarsi, evitando disagi di carattere pratico, ed in particolare di carattere economico non soltanto per l'avvocatura, ma soprattutto per la clientela.
Dico ciò per una ragione molto semplice. Come lei può constatare (questa è un'altra anomalia ed evidenzia la carenza d'indagine che vi è stata), l'interpellanza non è diretta solamente al Ministero delle comunicazioni, bensì anche al Ministero della giustizia. Coloro che le hanno preparato la risposta non l'hanno assolutamente concertata con il Ministero della giustizia; ove lo avessero fatto, molto probabilmente non le avrebbero fatto fare una «brutta figura».
La risposta fornita dal Governo ha provocato in me grande meraviglia ed è motivo di forte insoddisfazione. Come è possibile affermare che la legge non prevede
Abbiamo sottolineato un'altra questione rispetto alla quale nulla si è detto, a dimostrazione della grande superficialità della risposta fornita. Gli avvocati che intendono ricorrere a tale strumento di notificazione sono costretti a pagare marche di importo superiore, perché non sono state stampate quelle dell'importo corrispondente. Lei, signor sottosegretario, non mi ha dato alcuna risposta in proposito: per quale motivo non si stampano marche dell'importo corrispondente? Gli avvocati che vogliono ricorrere a tale strumento - che può essere più celere e può provocare minori fastidi, in quanto non si fa ricorso all'ufficiale giudiziario, che è oberato di lavoro - se lo chiedono da tanto tempo e continuano a pagare importi maggiori. Ciò, peraltro, si ripercuote anche sulla clientela. Si tratta di osservazioni di estrema linearità e fondatezza, alle quali non è stata data alcuna risposta.
Vi è poi un altro aspetto: come si permette il funzionario di affermare che tutto ciò non risulta, quando è un fatto notorio? Sarebbe bastato ricorrere al Ministero della giustizia e chiedere se, effettivamente, in tutta Italia l'avvocato che si presenta per la notifica dell'atto deve apporre due marche di 0,62 euro ciascuna su ogni foglio dell'atto che intende notificare, con una sorta di appropriazione indebita, di illecito arricchimento da parte dell'amministrazione delle poste che non ha alcun senso. Si è detto che ciò non è previsto oppure che le affermazioni contenute nell'interpellanza in esame sono troppo generiche. Tuttavia, di fronte all'affermazione che tutto ciò accade in tutti i tribunali d'Italia e che corrisponde ad una prassi costante che si è instaurata, si risponde che la stessa è troppo generica! Mi permetto di rivolgere censure enormi a chi ha redatto questa risposta, proprio perché...
Allora, il deputato che presenta uno strumento del sindacato ispettivo e riceve una risposta del genere, ha il sacrosanto diritto di censurare la risposta, altrimenti a cosa servirebbe il sindacato ispettivo? Soltanto per dire: «Tutto va bene, madama la marchesa?» Mi sembra che questa non possa assolutamente essere la soluzione ad una serie di problemi. Ciò che conta è invece sottolineare l'imprecisione della risposta, che giustamente non è da attribuirsi a responsabilità del sottosegretario, ancorché egli abbia fatto propria la stessa risposta: questo accade spesso, con qualsiasi tipo di governo e con qualsiasi rappresentante del Governo.
Mi sembra che anche sotto questo profilo occorrerebbe porre mano alla questione. Personalmente, mi vedo sempre dare una risposta che suona cossì: questo mi hanno riferito di dire e questo dico!
Signor Presidente, lei è molto esperto e queste cose dovrebbe conoscerle meglio di me, dal momento che anche lei si è imbattuto reiteratamente in risposte assolutamente non soddisfacenti. Come si può allora fare un'affermazione del genere, quando è prassi consolidata che l'avvocato debba pagare anche queste due marche?
Torno pertanto a ribadire la mia insoddisfazione che è determinata in modo particolare dalla mancanza di coordinamento tra il Ministero delle comunicazioni


