A) Interpellanza
senza giustificazione alcuna, pretendono il pagamento di due francobolli di euro 0,62 ciascuno per l'apposizione di ogni timbro, rendendo in tal modo particolarmente onerosa per gli avvocati la procedura di notificazione -:
in virtù della legge 21 gennaio 1994, n. 53, «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali», l'avvocato, munito dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, utilizzando speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi ai modelli prestabiliti dall'amministrazione postale per la notifica a mezzo posta ed approvati con il decreto ministeriale del 27 maggio 1994;
la predetta modulistica non è stata mai stampata dalle Poste Italiane spa e - nell'impossibilità di provvedere a sue spese alla stampa di tale modulistica, che risulterebbe priva della numerazione necessaria ai sistemi informatici in uso presso gli uffici postali - per effettuare le notificazioni vengono utilizzate le buste ed i moduli per avvisi di ricevimento stampati per gli ufficiali giudiziari, che sono difformi da quelli approvati con il richiamato decreto ministeriale;
lo stesso decreto ministeriale del 27 maggio 1994 prevede che agli atti notificati, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, devono essere apposte una o più marche da bollo di diverso importo, a seconda del numero dei destinatari;
l'apposizione delle predette marche si configura come una «tassa» non giustificata da alcuna controprestazione, atteso che il notificante effettua le notifiche a sue cure e spese, provvedendo sia al reperimento della modulistica che al pagamento dei costi di spedizione postale;
il ministero della giustizia con il predetto decreto ministeriale, ritenuto che la predisposizione dell'apposita marca dovesse essere concordata con il ministero delle finanze, nonché con l'Istituto poligrafico dello Stato e con la Zecca di Stato, e che l'esiguità del termine non avrebbe consentito l'espletamento di tale procedura, autorizzò, in via del tutto transitoria, l'uso di marche in commercio in attesa della stampa di specifiche marche, mai successivamente avvenuta;
l'articolo 3, lettera b), della predetta legge prevede che il notificante deve presentare all'ufficio postale l'originale e le copie degli atti da notificare ed in calce agli stessi l'ufficio postale deve apporre il timbro di vidimazione. Per tale adempimento le Poste Italiane spa, ad avviso dell'interrogante, in modo illegittimo e
una volta acclarata la veridicità della prassi riferita in premessa, quali iniziative o provvedimenti i Ministri interrogati intendano assumere od adottare affinché possa essere rimossa l'inequivoca anomalia esposta e, in particolare:
a) se non sia di evidente urgenza che si provveda alla stampa della modulistica di cui al decreto ministeriale del 27 maggio 1994, con particolare riferimento alle buste postali ed agli avvisi di ricevimento, evitando, in tal modo, agli avvocati comprensibili disagi ed eccezioni di nullità della notificazione;
b) se, inoltre, non sia opportuno ed equo abrogare la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 27 maggio 1994, che prevede l'apposizione di marche da bollo di differente importo in relazione al numero dei destinatari, in quanto tale imposizione non trova alcun tipo di giustificazione perché la notificazione avviene a totale cura e spese del legale notificante;
c) se, in via subordinata, non sia opportuno ed urgente che si provveda alla stampa delle marche di cui al più volte citato decreto ministeriale, posto che l'uso di quelle attualmente in commercio fu autorizzato in via del tutto transitoria;
d) se, infine, non sia da prendere nella dovuta considerazione l'ipotesi di sottoporre a Poste Italiane spa l'opportunità di revocare, per manifesta iniquità e per ingiustificato onere a carico del notificante, l'immotivata pretesa di richiedere, per ogni timbro di vidimazione, una tassa consistente in due francobolli da euro 0,62 ciascuno.
(2-00690)«Cola».
(27 marzo 2003)