Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 466 del 12/5/2004
Back Index Forward

Pag. 95


...
(Esame dell'articolo 3 - A.C. 4398)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4398 sezione 6).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

SERGIO COLA, Relatore. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Il Governo?


Pag. 96

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 3.10.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, siamo contrari all'articolo 3 di questo provvedimento, che segue la stessa logica della diminuzione dei termini, già illustrata ai fini della riabilitazione, modificando l'articolo 179 del codice penale. In particolare, il termine viene ridotto da 10 a 8 anni anche per i recidivi.
Per le ragioni generali già esposte, non sentiamo la necessità di un'abbreviazione dei termini occorrenti per la riabilitazione.
Vi sarà poi forse modo di illustrare un'altra questione, che ha un diverso rilievo, quella del computo del termine, ai fini della riabilitazione, dal momento della sentenza definitiva, scomputando il periodo della sospensione condizionale, che è una questione diversa.
In generale, siamo contrari all'articolo 3, perché anch'esso va nella direzione di un'incongrua riduzione dei provvedimenti premiali nei confronti dei condannati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Non aggiungo molto a quello che egregiamente ha già detto il collega Mantini. Ricordo ai colleghi che stiamo parlando di riabilitazione. Secondo la nostra legge, le condizioni per la riabilitazione sono connesse ad un intervallo temporale che deve passare dall'esecuzione della sentenza fino al momento in cui si chiede la riabilitazione.
Oggi i termini possono essere vari. Il termine ordinario è quello di cinque anni, cioè, da quando si è eseguita la sentenza, per avere la riabilitazione devono decorrere cinque anni. Nel testo proposto alla Camera, i cinque anni diventano tre anni. Anche in questo caso sosteniamo ciò che abbiamo detto allorché abbiamo affrontato la questione della sospensione condizionale. La legge dice infatti che, per ottenere la riabilitazione, il condannato deve dare prove effettive e costanti di buona condotta. I cinque anni sono pertanto il periodo di osservazione della buona condotta.
Con il testo al nostro esame, il periodo di osservazione della buona condotta viene ridotto da cinque a tre anni. Noi pensiamo che in questo momento ciò non sia opportuno per il desiderio di sicurezza dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Pare che la foga giustizialista sia irrefrenabile! Mentre potevo comprendere la posizione sulla sospensione condizionale, devo dire invece che sono davvero incomprensibili le argomentazioni sui termini della riabilitazione e le notizie inesatte che sono state date. Oggi, il termine generico per ottenere la riabilitazione, come correttamente ricordava l'onorevole Bonito, è di cinque anni, ma si tratta di cinque anni che decorrono dal termine dell'esecuzione di una pena (che in genere arriva dopo un processo che è già durato dieci anni) e solo se il condannato abbia dato prova di buona condotta. Ridurre questo termine da cinque a tre anni significa semplicemente rendere possibile la riabilitazione, perché oggi tutti sappiamo che la riabilitazione di fatto non è possibile.
È necessario già oggi, e lo sarà ancora di più con questa norma, non solo che il condannato abbia dato prova di buona condotta per tre anni (oltre i dieci anni del processo), ma che non abbia carichi pendenti e che nel corso di tutti i quindici anni non abbia comunque avuto nessun altra disavventura con la giustizia, altrimenti i termini ricomincerebbero a decorrere dall'ultima disavventura avuta con la giustizia.
È veramente incomprensibile la protervia e la pervicacia con cui voi vi opponete


Pag. 97

alla possibilità per un condannato, di fatto dopo 15 o 20 anni, di riabilitarsi e di rientrare a pieno titolo nel consesso civile (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 3.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 363
Votanti 359
Astenuti 4
Maggioranza 180
Hanno votato
sì 146
Hanno votato
no 213).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 359
Votanti 356
Astenuti 3
Maggioranza 179
Hanno votato
sì 156
Hanno votato
no 200).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 360
Votanti 348
Astenuti 12
Maggioranza 175
Hanno votato
sì 155
Hanno votato
no 193).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 366
Votanti 344
Astenuti 22
Maggioranza 173
Hanno votato
sì 205
Hanno votato
no 139).

Back Index Forward