Allegato A
Seduta n. 466 del 12/5/2004


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(A.C. 4398 - Sezione 6)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.

1. All'articolo 179 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni»;
b) al secondo comma, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno otto anni»;
c) al terzo comma, la parola: «, parimenti,» è soppressa;
d) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
«Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimere gli articoli 3 e 4.
3. 10. Bonito.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 1. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 2. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.