Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 466 del 12/5/2004
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Si riprende la discussione della proposta di legge n. 4398.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della proposta di legge, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato: Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena (4398).
Avverto che l'onorevole Carrara ha ritirato tutti gli emendamenti a sua firma.

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 4398)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4398 sezione 4).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, intervengo per richiamare brevemente l'attenzione dei colleghi di tutti i gruppi sul fatto che, a mio avviso, il contenuto del provvedimento costituisce un errore.
Voglio dirlo io per prima - e mi rivolgo ai colleghi degli altri gruppi che pure questo provvedimento hanno sostenuto o avversato - per la ragione che, come tutti ricordano, questo provvedimento nasce da un disegno di legge di iniziativa di un componente della Commissione giustizia del Senato del gruppo dei Democratici di sinistra. È stato poi votato con larghissima maggioranza al Senato della Repubblica - ha visto quindi il voto favorevole di tutti i gruppi rappresentati in Parlamento - ed è giunto in quest'aula. Per quale ragione ritengo che questo provvedimento sia in gran parte un errore? Ve lo dico subito. C'è una parte - peraltro introdotta dagli emendamenti dell'onorevole Pisapia - che io trovo molto valida, perché consacra nel codice un principio giurisprudenziale. Ma c'è un'altra parte che abbrevia i termini entro i quali, avuta la sospensione condizionale della pena, bisogna non aver commesso ulteriori reati al fine di vedere estinta la pena medesima.
Mi rivolgo ai colleghi che non sono giuristi e che quindi non hanno pratica con queste cose. Attualmente il codice prevede che debbano trascorrere cinque anni senza aver commesso reati perché l'avere ottenuto la sospensione condizionale della pena dia luogo all'estinzione della pena medesima, con la possibilità poi, con il decorso di ulteriore tempo, di avere la riabilitazione. Quei cinque anni rappresentano, quindi, un periodo nel quale chi è stato condannato e ha avuto sospesa la pena ha tutto l'interesse a non commettere ulteriori reati. È dunque una norma di prevenzione generale rispetto alla commissione di reati da parte di soggetti che pure, una volta, sono incappati nella giustizia, è una misura di tutela della collettività, della sicurezza collettiva,


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della legalità collettiva. Abbreviare questo termine significa, di fatto, accorciare il tempo dell'obbligo per questi soggetti di osservare una condotta coerente e conforme alla legalità. A cosa giova abbreviare quindi questo termine? Non giova sicuramente alle esigenze di tutela della collettività, né a quel necessario - io credo - sforzo e obbligo che si impone a chi è stato condannato di rientrare nei binari della legalità o di dimostrare che ci fu certamente un errore che ha portato ad una condanna, ma che comunque egli non è un delinquente abituale e quindi non commetterà ulteriori reati, talché l'ordinamento può riconoscergli l'estinzione della pena e la riabilitazione.
Ritengo che, così com'è congegnato, questo sia un sistema equilibrato. Stiamo comunque parlando di soggetti che sono in libertà, hanno avuto sospesa la pena e quindi non conoscono i rigori del carcere, della pena detentiva. Si tratta di una misura che incentiva i soggetti già condannati a comportarsi bene e ad osservare la legge. È una misura che rassicura la collettività e - vi dirò di più - la rassicura da un duplice punto di vista, perché è una certezza in più circa il fatto che non vengano commessi reati ed è anche una certezza in più circa il fatto che lo Stato osservi con grande attenzione coloro i quali sono stati già condannati una volta prima di rimettere il debito - diremmo con un linguaggio religioso -, prima di rimettere la pena che hanno meritato in primo luogo con la sentenza di condanna.
Ecco perché ritengo che, soprattutto in un momento in cui, come tutti sappiamo - e credo si tratti di una responsabilità comune, di maggioranza e opposizione -, l'insicurezza dei cittadini sta crescendo, questa riforma sia francamente sbagliata; ho parlato di errore con riguardo alla nostra iniziativa, e continuo a credere che sia un errore anche discuterne oggi.
È ovvio che sono stati presentati emendamenti da parte nostra, da parte dei colleghi della Lega - ma anche da parte dei colleghi di Alleanza nazionale, che però li hanno ritirati - che incidono sui punti di cui ho parlato e che sono volti a sopprimere alcuni articoli di questa proposta di legge, per cui potrebbe restare invece - e mi sembrerebbe assolutamente giusto - quello che è disegnato dagli emendamenti dell'onorevole Pisapia. A noi sta la scelta e anche la riflessione se procedere con questa riforma, affrontando i diversi voti, ciascuno di noi orientandosi come riterrà giusto rispetto al testo e agli emendamenti presentati, oppure rimettere ad una più meditata riflessione della Commissione l'intero testo e il complesso degli emendamenti ad esso presentati.
Mi rivolgo ai colleghi di tutti i gruppi politici con spirito di collaborazione. Spero di avere spiegato con chiarezza quale sia il cuore della questione e anche quali siano le nostre perplessità e spero anche che su questo potremo misurarci con piena civiltà. Nessuno in questa sede fa crociate o utilizza questo provvedimento per cavalcare il tema della sicurezza dei cittadini: lo troverei ingiusto.
Ho già parlato di una responsabilità comune di tutte le parti sul tema della sicurezza e vorrei chiedere che, nel corso del dibattito e degli interventi che seguiranno, i colleghi dei diversi gruppi si pronuncino sulle mie proposte e osservazioni in maniera da poterne derivare un orientamento per il prosieguo delle votazioni e dei lavori (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, credo che la collega Finocchiaro abbia già illustrato con chiarezza i termini del problema e anche i contenuti del progetto di legge in esame, che tende a concedere un regime di maggior favore nei confronti del condannato, in relazione alla sospensione condizionale della pena e alla riabilitazione del condannato stesso, diminuendo i termini attualmente previsti dal nostro codice di penale.
Si tratta di un provvedimento istruito in modo un po' frettoloso e che, in alcuni punti, va nella direzione di maggior favore


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anche nei confronti dei recidivi. Dunque, unendomi alle argomentazioni già svolte, vorrei chiedere al relatore, onorevole Cola, un supplemento di riflessione, perché il sistema della sospensione condizionale della pena e della riabilitazione svolge anche una funzione di prevenzione dei reati, tema a cui siamo tutti quanti attenti.
Non credo vi sia bisogno di un intervento disorganico e anche un po' contraddittorio, se posso dire così. Infatti, è all'esame della Commissione giustizia una proposta di legge, il cui primo firmatario è l'onorevole Cirielli, che va nella direzione esattamente opposta, cioè quella - in sintesi - di escludere benefici per i recidivi, di aggravare il sistema delle pene o delle misure premiali nei confronti dei condannati reclusi, e dunque - ripeto - in una direzione assolutamente opposta rispetto al provvedimento al nostro esame.
Non crediamo, come gruppo della Margherita, che su questi temi si possa legiferare in modo estemporaneo; e io credo che sia utile un supplemento di riflessione ed anche un rinvio in Commissione per una ulteriore valutazione del provvedimento, ove vi fosse concordia sul punto, al fine di consentire che le nostre misure abbiano un carattere non episodico, non controverso, non schizofrenico, ma, appunto, organico.
Colgo anche l'occasione, solo per economia dei lavori e di tempo, per preannunciare comunque l'orientamento sfavorevole del gruppo della Margherita riguardo al merito del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gerardo Bianco. Ne ha facoltà

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, non conosco il nome del collega che si è espresso prima contro la pregiudiziale di costituzionalità, posso intuirne la appartenenza politica, ma devo rilevare la volgarità di una frase come quella rivolta al collega Enzo Bianco, in cui si dice che la sua osservazione sulla costituzionalità non merita una risposta. Credo che questo sia qualificante della sua concezione del Parlamento.
Voglio solo osservare che - a mio avviso - l'acqua di Fiuggi non è bastata: sarebbe opportuno che girasse un po' tutte le terme d'Italia (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

SERGIO COLA, Relatore. Signor Presidente, premesso che anche gli emendamenti Pisapia 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21 sono stati ritirati, il parere della Commissione è contrario su tutte le restanti proposte emendative presentate all'articolo 1, fatta eccezione per gli emendamenti della Commissione 1.120, 1.123, 1.121, 1.124 e 1.122, di cui raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.13.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, anzitutto, mi rammarica la circostanza che l'appello della collega Finocchiaro sia rimasto inascoltato.
Ciò detto, con il mio emendamento 1.13, chiediamo di sopprimere l'intero articolo 1. A tale proposito, desidererei ricordare ai colleghi il significato del voto che ci accingiamo ad esprimere.
È al nostro esame un testo trasmesso alla Camera dal Senato con il quale è stata modificata la disciplina generale dettata in tema di sospensione condizionale della pena. Secondo tale disciplina generale, nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni (limito il discorso all'ipotesi generale e tralascio tutta una serie di altre ipotesi più specifiche), il


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giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa. Ciò può provocare l'estinzione del reato se il condannato, nel quinquennio successivo, non si rende responsabile di reati della stessa indole di quelli che ne hanno già determinato la condanna.
Ora, è chiaro ed evidente che il termine di cinque anni ubbidisce ad una profonda esigenza di prevenzione: per il condannato, c'è un incentivo forte a comportarsi bene, giacché se egli commette, nel quinquennio, altri reati della stessa indole, perde il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui ha goduto; se, invece, restringiamo il termine a tre anni, come ha stabilito il Senato, l'effetto di prevenzione si attenua poiché sul condannato graverà un onere di buon comportamento soltanto per tre anni.
Attesa la diffusa sensibilità sui temi riguardanti la sicurezza collettiva e considerato che questa della sicurezza è una grande questione nazionale, che le forze politiche stanno interpretando ed affrontando con differenze che attengono non soltanto agli approcci, ma anche alle soluzioni proposte (ma con la consapevolezza che la questione esiste e pesa come un macigno sulla vita della collettività), credo che questo intervento, forse giusto in astratto, sia, in questo momento, altamente inopportuno.
Chiedo pertanto l'approvazione del mio emendamento soppressivo dell'articolo 1 per restituire la legislazione ai suoi confini ordinari. La norma su cui stiamo discutendo vige nel nostro ordinamento da oltre cinquant'anni. È una delle norme codicistiche che meglio ha funzionato. Francamente, non vedo la necessità di introdurre una modifica, attese le modeste ragioni che ho rassegnato all'Assemblea.

SERGIO COLA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA, Relatore. Signor Presidente, poiché è stato sollecitato un chiarimento, risponderò in modo telegrafico, ricordando che il provvedimento in esame, che reca la firma di un senatore del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, è stato approvato al Senato, in sede legislativa, all'unanimità con un solo voto di astensione; ciò è estremamente significativo.
Entrando nel merito, non si può assolutamente creare una disparità di trattamento fra chi ha delinquito, non ha ottenuto la sospensione condizionale della pena e può accedere subito alla riabilitazione e chi deve attendere invece cinque anni di tempo. Inoltre, (è a mio avviso una ragione assorbente), attesi i tempi medi di definizione di un processo penale in Italia (dai sette anni in poi), che si conclude con la condanna dell'imputato e tenuto conto della sospensione condizionale della pena, il soggetto per riabilitarsi deve attendere gli anni della celebrazione del processo, i cinque anni della sospensione condizionale della pena per accedere alla riabilitazione. È quasi una vita. Sono questi i motivi che ci hanno indotto a sostenere questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, intervengo per spiegare le ragioni per le quali esprimeremo un voto contrario sull'emendamento soppressivo in esame ed un voto favorevole sui successivi emendamenti soppressivi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 1. Se sopprimessimo l'intero articolo 1, impediremmo l'approvazione della norma frutto della rielaborazione, da parte della Commissione, degli emendamenti da me proposti sui quali vi è totale condivisione; rischieremmo, dunque, di non approvare la parte su cui larga parte del Parlamento è favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, mi è sufficiente un minuto d'attenzione da


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parte dell'Assemblea, poiché la collega Finocchiaro ha già chiarito la posizione del nostro gruppo su questa proposta di legge. Ai colleghi dei gruppi di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana, particolarmente attenti ai temi della sicurezza, chiedo che senso abbia prevedere, per chi ha già ricevuto un beneficio, ossia la sospensione condizionale della pena, una riduzione del termine, decorso il quale si estingue il reato, da cinque a tre anni; in tal modo si elimina la funzione preventiva.
La legge attualmente dispone che, entro cinque anni, bisogna comportarsi correttamente, senza delinquere. Tutti noi siamo a favore del recupero e della riabilitazione. Tuttavia, credo che approvare un provvedimento che riduce i termini entro i quali l'ex condannato deve mantenere un comportamento corretto sia un gravissimo errore.
Inviterei quindi l'intera Assemblea ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento soppressivo dell'onorevole Bonito (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 376
Votanti 355
Astenuti 21
Maggioranza 178
Hanno votato
sì 153
Hanno votato
no 202).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.14.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, in termini meno intensi, questo emendamento da me proposto interviene nuovamente sui principi generali, che il Senato ha modificato e che la Camera ha iniziato ad esaminare.
Con questo emendamento, anziché sopprimere l'intero articolo, limitiamo l'effetto emendativo al primo comma, e precisamente alle prime tre lettere dell'articolo, così come è stato riformulato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati. Evidentemente, la motivazione della proposta emendativa è quella che abbiamo già ampiamente illustrato nel breve dibattito sino ad ora svoltosi e rimane, a nostro avviso, di straordinaria rilevanza ed importanza. Ci stupiamo non poco dell'atteggiamento di alcune parti politiche della maggioranza che, nonostante abbiano condotto, nel corso di questi anni, fiere polemiche e fiere battaglie, in ordine alle questioni della sicurezza, nel momento in cui si affronta una norma codicistica precisa - che, ha un nesso strettissimo ed inscindibile con i problemi della sicurezza dei cittadini - , esse votano in un certo modo.
Al collega relatore voglio dire che qui non stiamo parlando, per ora, della riabilitazione, ma stiamo parlando semplicemente della sospensione condizionale della pena. Della riabilitazione parleremo di qui a poco. Stiamo riscrivendo la disciplina della sospensione condizionale e stiamo facendo passare il principio che la sospensione condizionale produrrà l'effetto estintivo del reato entro tre anni e non più entro cinque anni. Stiamo affermando il principio che chi è stato condannato e ha goduto del beneficio della sospensione condizionale della pena dovrà stare attento a ben comportarsi soltanto per tre anni e non per cinque anni, giacché dopo tre anni e un giorno potrà commettere di nuovo il reato e potrà godere ancora della sospensione condizionale della pena. Di questo stiamo trattando.
Voglio altresì dire ai colleghi, che hanno ben lavorato sul testo per migliorarlo - e mi riferisco in maniera particolare al collega Pisapia, che ha presentato


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una serie di emendamenti, poi ritirati perché sono stati riformulati dalla Commissione, che ha fatto propria la questione principale posta dal collega Pisapia - , che comunque l'emendamento della Commissione, che anche da noi è stato accettato, rischia di essere un cavallo di Troia, perché consentirà l'applicazione di un principio giusto - quello di cui parleremo e che stava a cuore al collega Pisapia -, che sarà tuttavia temporalmente collegato al termine triennale e non a quello quinquennale. Questa scelta di fondo, a mio avviso, indebolisce le difese collettive rispetto alla grande questione della sicurezza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, intervengo semplicemente per sottoscrivere questo emendamento, posto che le argomentazioni addotte dal collega Bonito mi sembrano esaurienti. Invito tutti i colleghi a riflettere sul fatto che non occorre ridurre il termine da 5 a 3 anni. Sarebbe pericoloso e quasi una forma di incentivo a comportamenti non corretti, mentre la società italiana credo che unanimemente ci chieda di essere molto attenti ai problemi della sicurezza, alla luce dei tanti scippi, dei tanti furti che nelle grandi città, in particolare, avvengono quotidianamente (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Signor Presidente, in realtà rimane difficile comprendere come possa accadere che, di fronte a una proposta di legge che reca la firma del senatore Calvi e che prevede espressamente la diminuzione da cinque a tre anni del termine per beneficiare della sospensione condizionale della pena, la medesima parte politica oggi sostenga esattamente il contrario.
Ben poteva farlo al Senato, dove probabilmente avrebbe potuto convincere tutti della giustezza delle sue nuove determinazioni!
Tuttavia, è abbastanza importante chiarire un aspetto, onorevole Bonito, anche se so che lei non ne ha assolutamente bisogno. Oggi ci troviamo in una evenienza particolare, poiché sappiamo bene quanto durino i processi penali. Vorrei ricordare che, peraltro, stiamo parlando di reati per i quali è prevista, al momento, una pena massima di due anni di reclusione.
Infatti, può accadere - e nei fatti accade - che, se un imputato viene condannato, e non beneficia della sospensione condizionale della pena (anche se potrà beneficiare delle altre possibilità offerte per non scontare la pena, come ad esempio quelle previste dagli articoli 47 e 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), di fatto si vede estinguere immediatamente il reato - le assicuro che è così, onorevole Ruzzante -, mentre un imputato che beneficia della sospensione condizionale, perché incensurato, e ottiene una sentenza di condanna, con la sospensione dell'applicazione della pena, dopo sei o sette anni di processo (perché tanto durano i processi per i piccoli reati Italia), si vedrà costretto ad aspettare nel complesso undici anni per vedersi estinguere il reato.
Mi sembra pertanto che, nella contingenza odierna, la situazione sia abbastanza ingiusta: infatti, a mio avviso, i cinque anni erano pienamente giustificati quando i processi duravano tempi ragionevoli, mentre non sono assolutamente più giustificati oggi, soprattutto per quanto concerne i piccoli processi. Prego i colleghi di riflettere su questo aspetto. Come tutti gli operatori della giustizia sanno bene, infatti, oggi il processo importante, che viene riportato dai mass media, si risolve in tempi abbastanza celeri, mentre i piccoli processi, di poco conto, che per l'appunto potrebbero rientrare nell'ambito della sospensione condizionale della pena, durano sei, sette oppure otto anni.
Pertanto, mi sembra assolutamente ingiusto far soggiacere per undici, dodici o


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tredici anni un qualsiasi indagato o imputato prima che gli venga estinto il reato, anche in considerazione del fatto che molti di questi reati sono colposi; ragion per cui, può benissimo accadere che un imputato, nel corso dei dieci anni di calvario, commetta un altro reato colposo, dovuto ad esempio alla guida della propria autovettura, ed allora dovrà successivamente soggiacere al recupero della pena sospesa. Per questi motivi, preannuncio che voterò contro l'emendamento in esame (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Kessler, al quale ricordo che ha a disposizione un minuto di tempo. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per segnalare ai colleghi che ancora non lo sapessero che, con una pena sospesa di due anni, si definisce la stragrande maggioranza dei processi che si concludono con una condanna e si definiscono anche numerosi processi per reati significativamente gravi.
Con il patteggiamento e le attenuanti, infatti, molto spesso possiamo concretamente giungere ad una pena di due anni, e dunque alla sospensione condizionale della pena stessa, anche per reati come la rapina o lo spaccio di droghe. Si tratta di reati tutt'altro che insignificanti, come invece faceva intendere il collega intervenuto precedentemente.
Se l'unica conseguenza della condanna per reati così gravi che finora abbiamo è la sospensione della pena solo per cinque anni, allora intendiamo mantenerla così com'è, perché determina un effetto preventivo e non punitivo e non perché siamo affezionati alla cultura della punizione o a quella delle pene: il condannato non andrà in carcere, ma è bene che non commetta altri reati per cinque anni, altrimenti dovrà scontare sia la precedente, sia la successiva pena.

PRESIDENTE. Onorevole Kessler, si avvii a concludere!

GIOVANNI KESSLER. Se si dovesse ridurre tale periodo a soli tre anni, dobbiamo sapere che per reati gravi, come rapine e spaccio di droga, in molti casi l'unica conseguenza sarà meramente nominale, vale a dire che sarà solamente scritto sulla carta che per soli tre anni è bene che un condannato non commetta ulteriori reati. Sarà difficile spiegarlo a molte persone che, nei tribunali, chiedono giustizia per i reati che hanno subito (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo per chiarire in modo inequivoco la posizione del gruppo della Lega Nord Federazione Padana in merito alla proposta di legge in esame.
Siamo contrari alla riduzione del termine della sospensione condizionale della pena da cinque a tre anni perché riteniamo che si tratti di un errore, dal momento la misura potrebbe non andare effettivamente nella direzione di garantire la sicurezza dei cittadini.
Lo sapete che la Lega Nord è, da sempre, impegnata su questo fronte. Abbiamo condotto una battaglia molto importante. Abbiamo utilizzato tutti gli strumenti che il regolamento parlamentare ci metteva a disposizione per opporci al provvedimento del cosiddetto «indultino». Per questo, con coerenza, ci dichiariamo contrari alla riduzione del termine di sospensione condizionale della pena. Non mi sembra che le giustificazioni poste in essere dai colleghi di Alleanza nazionale siano tali da indurci ad esprimere un voto favorevole a questo provvedimento.
È vero che vi è la lungaggine dei processi, però il fatto che la pena resti sospesa per cinque anni anche per chi ha potuto godere di questo beneficio, è un deterrente importante, che dobbiamo tenere in considerazione per quanto riguarda il rischio di commissione di un nuovo reato. Noi sappiamo, purtroppo, che


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sono elevatissimi i casi in cui chi delinque torna a delinquere un'altra volta. La recidiva, nel nostro paese, è molto frequente. Ecco perché riteniamo sbagliato incidere sull'istituto della sospensione condizionale della pena che, in questi anni, ha dimostrato di funzionare e di funzionare abbastanza bene.
Non abbiamo votato, però - e rispondo all'onorevole Ruzzante - a favore dell'emendamento 1.13 dell'onorevole Bonito -, perché riteniamo che, nonostante questo provvedimento ci veda profondamente contrari su questo punto, il testo licenziato dal Senato presenti anche alcuni aspetti da considerare in modo positivo.
Siamo assolutamente d'accordo per la soppressione delle lettere - così come modificate dalla Commissione - a) b) e c), del primo comma dell'articolo 1, e per il mantenimento della lettera d), inserita dal Senato e che introduce un quarto comma all'articolo 163 del codice penale. Tale comma recita che, per le pene meno gravi, si può ordinare la sospensione della pena per un anno, quando prima della pronuncia della sentenza di condanna (che non sia superiore ad un anno) il colpevole abbia riparato interamente il danno, con il risarcimento e le restituzioni, oppure si sia adoperato, prima della sentenza di primo grado, per eliminare od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Noi riteniamo che questo quarto comma dell'articolo 163 del codice penale debba essere preso in considerazione perché in esso è effettivamente contenuta la dimostrazione della volontà di recupero di chi ha commesso un reato, attraverso l'estinzione degli effetti dannosi dello stesso ma, soprattutto, attraverso l'adozione di provvedimenti positivi a favore di chi ha subito il reato. Si tratta di un aspetto positivo, che deve essere considerato e sul quale noi ci dichiariamo favorevoli. Riconfermiamo, invece, la nostra assoluta contrarietà alla riduzione del termine della sospensione della pena da cinque a tre anni.
Ai colleghi della sinistra dico anche che, senza discutere sulle posizioni tenute in uno o nell'altro ramo del Parlamento, non si può essere contro la riduzione del termine e, contemporaneamente, a favore della posizione dell'onorevole Pisapia - recepita dalla Commissione - che prevede di non computare nei due anni di limite di pena entro i quali la stessa può essere sospesa, la pena pecuniaria. Vi saranno anche sentenze della Corte di Cassazione in merito, ma, in questo modo, estendiamo - a mio avviso - ulteriormente l'istituto. È un'incoerenza che va evidenziata, anche da parte del centrosinistra (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei rivolgere un saluto particolare al Presidente della Repubblica del Senegal, Abdoulaye Wade, presente in tribuna, accompagnato dal Presidente Casini (Generali applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Landi di Chiavenna. Ne ha facoltà.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Signor Presidente, voterò in dissenso dal mio gruppo su quest'emendamento, perché ho ascoltato le motivazioni, anche di grande coerenza, espresse dall'onorevole Finocchiaro, ripetute dall'onorevole Bonito ed anche riprese, in maniera molto corretta, dall'onorevole Lussana.
Credo che tutto possa essere utile in questo momento, fuorché iniziative che, in qualche modo, incidano sul sistema della sicurezza dello Stato nazionale. Tutto serve purché l'attenzione della collettività nazionale sia rivolta verso i principi della tutela, della certezza del diritto e dell'espiazione della pena.
In questo caso, la riduzione del periodo di sospensione condizionale della pena da cinque a tre anni darebbe un segnale di disattenzione verso la richiesta alta e forte che ci proviene dal corpo elettorale di avere un sistema di normazione che garantisca la certezza e la sicurezza della pena.


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Quindi, va bene la lettera d) dell'articolo 1, così come rimodulata, perché - come è stato già anticipato - prevede una volontà di riabilitazione, un recupero ed un ristoro del danno, ma non sono assolutamente favorevole alla riduzione del periodo di sospensione condizionale della pena da cinque a tre anni. Mi auguro che anche parte del mio gruppo possa rivedere la propria posizione.
Pertanto, a titolo personale, esprimerò un voto favorevole sull'emendamento Bonito 1.14.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni) (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
(Presenti 371
Votanti 365
Astenuti 6
Maggioranza 183
Hanno votato
sì 189
Hanno votato
no 176).

SERGIO COLA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA, Relatore. Signor Presidente, vorrei esprimere il mio parere su ciò che è avvenuto in un momento successivo. Questo provvedimento prevede un'altra norma, contenuta alla lettera d) dell'articolo 1, che è estremamente significativa e che, a mio modo di vedere, contraddice l'emendamento ora approvato. Si viene a creare una situazione di mancata equità: infatti, si prevede la sospensione condizionale della pena fino a cinque anni; per chi ha, invece, riparato il danno non immediatamente, ma prima della sentenza di primo grado, si prevede la riduzione ad un anno. È un grosso problema: potremmo teoricamente e formalmente procedere nell'esame del provvedimento, ma vorrei acquisire la valutazione dei colleghi.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, credo che sia più opportuno e ragionevole rinviare il provvedimento in Commissione. Il voto dell'Assemblea è stato particolarmente significativo e, in questo momento, attesa anche una diffusa condivisione su altri principi contenuti nel testo al nostro esame, ritengo che in Commissione si possa svolgere un ottimo lavoro. Siamo d'accordo, ad esempio, sull'emendamento della Commissione che ha recepito alcune importanti proposte del collega Pisapia e siamo altresì convinti che si possa adeguatamente discutere sulla lettera d) dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo un po' di attenzione, per favore. Prego, onorevole Bonito.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, come dicevo, vi sono parti del provvedimento al nostro esame su cui vi è un'ampia condivisione. Riprendere l'esame dopo che il testo è stato emendato nella sua parte verosimilmente più significativa, mi parrebbe una forzatura. Siamo naturalmente a disposizione, ma credo che potremmo svolgere un lavoro migliore in Commissione.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, questa mattina, quando l'onorevole Cola ha chiesto l'inversione dell'ordine del giorno, sono intervenuto per riconoscere


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che tale proposta - ancorché presentata, tra virgolette, «per errore» - era stata avanzata in buona fede. Peraltro, egli stesso aveva riconosciuto che, forse, in quel momento, l'inversione era inopportuna.
Nel pomeriggio di oggi, alla ripresa dei lavori parlamentari e senza che sia cambiato granché, dal momento che il presidente Pecorella non ha dato alcun annunzio all'Assemblea circa significative modificazioni intervenute, hanno preso la parola i colleghi Finocchiaro e Mantini per esprimere molte perplessità circa l'opportunità di proseguire l'esame del provvedimento. Ancora una volta, nel silenzio del presidente della Commissione, l'onorevole Cola ha insistito molto affinchè si procedesse nell'esame di questo provvedimento.
Con un voto dell'Assemblea, è stata adesso soppressa la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, che conteneva la norma chiave del testo in esame; ancora una volta l'onorevole Cola insiste con forza perché si proceda nell'esame del provvedimento.
Continuo a credere nella buona fede dell'onorevole Cola e tuttavia mi pongo alcune domande: sicuramente questa è una norma permissiva che in qualche modo «allarga» le maglie della proposta di legge, che non si muove lungo la tradizione propria del gruppo di Alleanza nazionale. Comincio allora a chiedermi per quale ragione vi sia tanta insistenza, quando tutta l'Assemblea, primo, ad esempio il collega Ruzzante, sta sollevando in termini dubitativi la necessità di un approfondimento.
Persino il gruppo della Lega Nord Federazione Padana ha presentato emendamenti per eliminare queste parti alquanto «lassiste». Signor Presidente, la prego di prendere atto di una volontà generale e diffusa di rinviare l'esame del provvedimento in Commissione. Forse c'è la cortesia di una parte della maggioranza di non dispiacere il collega Cola, ma non possiamo modificare il codice penale per questi motivi.
La prego pertanto di rinviare il provvedimento in Commissione (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo!

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei rispondere all'onorevole Boccia che il presidente della Commissione prende la parola quando è necessario per dire cose che possono, secondo la sua prospettiva, essere utili.
L'unico compito che spetta al presidente della Commissione è quello di valutare se, una volta «bocciata» una parte del testo, la restante non sia più sottoponibile al voto perché deve essere coordinata o rivista.
Allo stato delle cose, vi può essere un problema di approfondimento, ma non esiste un problema formale dal punto di vista del coordinamento della parte non ancora sottoposta al voto con quella del testo risultante dall'approvazione dell'emendamento. L'Assemblea voti come crede, se riterrà di procedere o di chiedere il rinvio in Commissione. Tuttavia, ribadisco che dal punto di vista formale, non vi sono difficoltà a proseguire nei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti Lussana 1.4 e Bonito 1.15 sono preclusi.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.120 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò brevemente di spiegare ai colleghi, che non sono in possesso del testo dell'emendamento, di cosa stiamo parlando.
Credo onestamente che questo nostro lavoro non sia quanto di più produttivo si possa fare in questo momento, atteso che


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la volontà dell'Assemblea si è espressa nel senso di espungere dal testo la parte che ne rappresentava il cuore e l'anima.
Ciò nondimeno, attesa la decisione della Presidenza di andare avanti, affrontiamo questo emendamento della Commissione, che voteremo in senso favorevole. È uno degli emendamenti che, riformulato, acquisisce al testo il principio contenuto nell'emendamento del collega Pisapia, da lui ritirato.
Attualmente, la sospensione condizionale della pena può essere concessa a beneficio di condanne fino a due anni. Si pone il problema di come questi due anni debbano essere conteggiati in presenza di condanne a pena detentiva unitamente a pena pecuniaria. La Corte di cassazione ha affermato, sul piano interpretativo, un principio in forza del quale il giudice può sospendere la pena detentiva senza sospendere, nel contempo, quella pecuniaria. Accade, però, che trattandosi di un principio affermato in via interpretativa, esso possa essere differentemente applicato dai giudici di merito, cosa che puntualmente avviene. L'intervento appare, quindi, opportuno. Sotto tale aspetto ci pare che l'emendamento contenga un principio condivisibile, equo, giusto e perciò voteremo a favore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, anche il gruppo della Margherita voterà a favore dell'emendamento in esame. Si tratta di recepire l'orientamento conforme della Cassazione e far sì che si possa stabilire in via definitiva l'indifferenza della sanzione pecuniaria ai fini del calcolo del cumulo della pena rilevante per la sospensione condizionale.
Detto ciò, vorrei permettermi di censurare tale modo di procedere. La maggioranza è divisa su tutto, anche sulla concezione delle misure in materia sicurezza. Forse, davvero questo provvedimento avrebbe meritato un approccio più serio e più approfondito.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.120 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 367
Votanti 364
Astenuti 3
Maggioranza 183
Hanno votato
sì 350
Hanno votato
no 14).

Prendo atto che l'onorevole Giovanni Bianchi non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Ricordo che gli emendamenti Carrara 1.11 e Pisapia 1.18 e 1.19 sono stati ritirati.
Avverto che l'emendamento 1.123 della Commissione è precluso.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.121 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 376
Votanti 373
Astenuti 3
Maggioranza 187
Hanno votato
sì 360
Hanno votato
no 13).

Ricordo che gli emendamenti Carrara 1.12 e Pisapia 1.20 e 1.21 sono stati ritirati.
Avverto che l'emendamento 1.124 della Commissione è precluso.


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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.122 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 377
Votanti 376
Astenuti 1
Maggioranza 189
Hanno votato
sì 358
Hanno votato
no 18).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 371
Maggioranza 186
Hanno votato
sì 371).

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