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1. All'articolo 163 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: «tre anni» e le parole: «due anni se la condanna è per contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti: «un anno se la condanna è per contravvenzione»;
Sopprimerlo.
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera c).
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera.
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: due anni aggiungere le seguenti: «, se la condanna è per delitto, e di un anno, se la condanna è per contravvenzione».
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, ovvero una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi.»
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: due anni aggiungere le seguenti: «, se la condanna è per delitto, e di un anno, se la condanna è per contravvenzione».
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
a) al primo comma, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti:
b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di due anni»;
c) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di due anni»;
d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno».
1. 13. Bonito.
1. 14. Bonito, Lettieri.
(Approvato)
1. 4. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.
a) al primo comma, le parole da: «alla reclusione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a pena pecuniaria congiunta alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena della reclusione o dell'arresto rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione».
1. 16. Pisapia.
a) al primo comma, le parole da: «ovvero a pena» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «anche se congiunti a pena pecuniaria, ovvero a pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione».
1. 17. Pisapia.
1. 15. Bonito.
1. 10. Carrara, Saia, Nespoli.
a-bis) Al primo comma è aggiunto infine il seguente periodo, «In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
1. 120. La Commissione.
(Approvato)
1. 11. Carrara, Saia, Nespoli.
b) al secondo comma, le parole da: «restrittiva della libertà» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «pecuniaria congiunta ad una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni.»
1. 18. Pisapia.
b) al secondo comma, le parole da: «ovvero una pena» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «anche se congiunta a pena pecuniaria, ovvero una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni.»
1. 19. Pisapia.
1. 123. La Commissione.
b-bis) Al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo «In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
1. 121. La Commissione.
(Approvato)
1. 12. Carrara, Saia, Nespoli.
c) al terzo comma, le parole da: «restrittiva della libertà» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «pecuniaria congiunta ad una pena restrittiva
1. 20. Pisapia.
c) al terzo comma, le parole da: «ovvero una pena» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «anche se congiunta a pena pecuniaria, ovvero una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi.»
1. 21. Pisapia.
1. 124. La Commissione.
c-bis) Al terzo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo, «In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
1. 122. La Commissione.
(Approvato)