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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative.
PRESIDENTE. Ricordo che è stata presentata, a norma dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, la questione pregiudiziale Montecchi ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 4962 sezione 1).
Ricordo altresì che, a norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 e del comma 3 dell'articolo 96-bis del regolamento, sulla questione pregiudiziale avrà luogo un'unica discussione, nella quale potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti per illustrare lo strumento presentato, un deputato per ciascuno degli altri gruppi.
L'onorevole Marone ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Montecchi ed altri n. 1, di cui è cofirmatario.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, abbiamo presentato la questione pregiudiziale di costituzionalità per un'evidente violazione dell'articolo 72, quarto comma della Costituzione e, a tale riguardo, posso addurre diverse motivazioni. In primo luogo, nell'articolo 1, secondo comma, del disegno legge di conversione del decreto-legge il Governo si attribuisce una proroga alla cosiddetta legge La Loggia. È pacifico che, in materia di delegazione, la competenza è del Parlamento ed il Governo non se la può attribuire con un decreto-legge. L'articolo 72, quarto comma, della Costituzione sancisce espressamente che la procedura normale di esame di approvazione diretta da parte delle Camere è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale e per quelli di delegazione legislativa. Risulta, quindi, evidente che il potere di assegnare termini di delega e, conseguentemente, quello di prorogarlo è del Parlamento.
Non è un'opinione personale o del mio gruppo: è l'opinione del Capo dello Stato. Non è la prima volta che accade che il Governo proroghi deleghe legislative. È già avvenuto in passato ed il Presidente della Repubblica, nel messaggio inviato alle Camere, ha già censurato questo tipo di comportamento, rilevando la sua non conformità ai principi dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione.
Ci rendiamo conto che i messaggi del Presidente della Repubblica non trovano particolare attenzione presso questa maggioranza: o si fa finta di rispettarli o si adeguano le leggi ai messaggi del Presidente, a seconda di come conviene alla maggioranza. Ma in questo caso stiamo discutendo di delicati equilibri costituzionali e del rapporto Parlamento-Governo.
Ci rendiamo anche conto che questo Presidente del Consiglio non sembra abbia particolare rispetto del Parlamento, che considera un inutile intralcio alla sua efficienza di imprenditore, né particolare rispetto dell'opposizione. Tra l'altro, dalle dichiarazioni rese ieri dal Presidente del Consiglio, apprendiamo che non ha neanche rispetto della sua maggioranza, perché i partiti minori gli danno un po' fastidio; infatti, lui sarebbe per il partito unico: il suo.
Tuttavia, la Costituzione è questa e, fortunatamente, non avete neanche avuto il coraggio di modificarla in questa parte. Dunque, ritengo che questo sia un primo profilo di incostituzionalità della norma.
L'articolo 72, quarto comma, della Costituzione è ulteriormente violato in quanto la riserva di legge assoluta attribuita al Parlamento, che quindi non consente la decretazione d'urgenza in queste materie, non riguarda solo la delegazione legislativa, ma anche la materia elettorale. E voi, all'articolo 7 di questo decreto-legge, prevedete espressamente modifiche alla disciplina elettorale. Tra l'altro, non si tratta di modifiche di poco conto in quanto, con il decreto-legge in esame, si interviene sul diritto di elettorato passivo, che l'articolo 51 della Costituzione riserva espressamente alla legge.
Dunque, dal combinato disposto dell'articolo 51 e dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, si desume l'esistenza
di una riserva assoluta di legge, come tale non espropriabile al Parlamento da parte del Governo attraverso un decreto-legge.
Sotto questo profilo, censuriamo il decreto-legge ed evidenziamo il profilo di illegittimità costituzionale, ritenendo che questa nostra eccezione non possa non trovare accoglimento anche se, negli ultimi anni, abbiamo visto spesso respingere nostre eccezioni di costituzionalità che, invece, hanno poi trovato puntuale conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale.
Inoltre, l'intervento dell'articolo 7 non solo è censurabile sotto il profilo della violazione dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, ma anche sotto il profilo dell'assoluta inesistenza del requisito dell'urgenza.
Ciò non è affermato dal gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, ma dalla Corte di Cassazione, che ha già sollevato questione di costituzionalità del decreto-legge non ravvisando motivi di urgenza.
Se leggiamo gli atti del Senato, ci accorgiamo poi che l'urgenza è motivata dal fatto che bisogna consentire ad un certo signore - guarda caso appartenente alla maggioranza - di presentarsi alle prossime elezioni. Quindi, la necessità e l'urgenza del decreto-legge è fondata sulla necessità di consentire ad un unico signore, attualmente non eleggibile e non candidabile, di presentarsi alle elezioni.
Dunque, viene confermata la prassi seguita in questa legislatura, volta all'approvazione di provvedimenti a carattere personale. Attraverso l'articolo 7 del decreto-legge stiamo modificando la legge elettorale perché dobbiamo consentire ad un candidato, dichiarato ineleggibile perché condannato dalla Corte di Cassazione per peculato d'uso, di presentarsi nuovamente alla prossima tornata elettorale. Ecco l'urgenza del decreto-legge in esame!
Se poi leggiamo gli interventi dei colleghi della maggioranza al Senato, notiamo che, a loro avviso, il peculato d'uso non sarebbe un reato particolarmente grave; quindi, un soggetto che ha commesso peculato d'uso può tranquillamente continuare ad amministrare la cosa pubblica.
Ci si dovrebbe ricordare che, in relazione all'amministrazione pubblica, il peculato è l'ipotesi più grave, trattandosi dell'uso privato e personale di beni della pubblica amministrazione. Non riesco quindi a capire come si possa sostenere tutto questo. Ripeto: la Corte di Cassazione ha già sollevato questione di costituzionalità rispetto a questa norma; non so oggi come voi possiate con tanta tranquillità respingere la questione pregiudiziale, in palese violazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione che ha già rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, solo perché vi trovate nella necessità di candidare un sindaco, già condannato per peculato d'uso, e che amava farsi accompagnare durante le vacanze estive da automobili comunali. È di questo reato che stiamo parlando, ma nella relazione svolta al Senato è stato ritenuto di poco conto e non particolarmente grave, tanto da non escludere la candidabilità.
Se voi approverete questo decreto-legge, ritenendone fondata l'urgenza, perché volete permettere la candidatura di questo signore alle prossime elezioni amministrative, a nostro avviso e in base alle eccezioni da noi formulate, violerete palesemente la Costituzione. Ha già provveduto la Corte di Cassazione - non il gruppo dei Democratici di sinistra - ad eccepire l'incostituzionalità della norma, sia per la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza e sia per la violazione dell'articolo 72, quarto comma della Costituzione (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Enzo Bianco. Ne ha facoltà.
ENZO BIANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho bisogno di molti minuti per confermare le ragioni per le quali il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo voterà a favore della questione pregiudiziale presentata dai colleghi ed illustrata in modo assai autorevole dal
collega Marone. Le ragioni sono evidenti e sono già state ricordate.
L'articolo 72, quarto comma della Costituzione, esclude in modo puntuale e preciso la possibilità di una decretazione d'urgenza in materia elettorale, fattispecie esattamente prevista dal decreto-legge in esame, con il quale si modificano le condizioni di eleggibilità conseguenti a questioni di carattere penale.
Ma vi è un'altra ragione per la quale brevemente intervengo: il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il decreto legislativo n. 267 del 2000 (che reca la mia firma poiché, come Ministro dell'interno, lo proposi in sede di Consiglio dei ministri), si muoveva nella logica di razionalizzare in modo puntuale e preciso siffatta delicata materia. Proprio nel momento in cui si riconosceva agli amministratori pubblici, ai sindaci, ai presidenti delle province, agli assessori comunali e provinciali una larga autonomia, eliminando una parte significativa degli eccessivi controlli a cui i nostri comuni e le nostre province erano sottoposti (mi riferisco, ad esempio, ai controlli interni ed esterni, che spesso bloccavano l'azione amministrativa), si riteneva altresì di introdurre norme precise e puntuali per valutare la gravità del comportamento di quegli amministratori scorretti che commettessero reati quali il peculato.
Non vi è dubbio alcuno sul fatto che la norma in esame, l'articolo 7 del decreto-legge, è stata prevista dal Governo per uno specifico caso ad hoc, relativo al sindaco di Messina, dichiarato decaduto per effetto di una sentenza della magistratura. Trovo che tutto ciò sia inconcepibile ed inammissibile, nonché certamente viziato da illegittimità costituzionale, allorquando si interviene con un decreto-legge per consentire ad un sindaco di rientrare in qualche misura nell'agone elettorale. Non possiamo permetterlo, perché si tratta di un vulnus particolarmente grave arrecato ai princìpi elementari della nostra Costituzione.
Per questa ragione, in modo convinto e pacato, annuncio il voto favorevole del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo sulla questione pregiudiziale presentata dai colleghi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.
NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, le osservazioni formulate dai colleghi della sinistra riguardano sostanzialmente due aspetti.
In primo luogo, si afferma che non ricorrono le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, a norma del quale il decreto-legge può essere adottato soltanto in casi straordinari di necessità ed urgenza. Rilevo al riguardo che non è nella disponibilità della sinistra stabilire ciò che è straordinariamente necessario ed urgente, bensì delle Camere, e il Senato ha già stabilito la sussistenza di tali requisiti.
In secondo luogo, è stato rilevato che la materia elettorale, ai sensi del quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione, non rientra nella disponibilità del Governo, in quanto deve essere trattata necessariamente dal Parlamento. Tuttavia, in tal modo i colleghi della sinistra definiscono la materia in questione in modo inesatto: essi si sono sostanzialmente comportati come quel prelato che, non potendo mangiare carne il venerdì, battezza la carne e la trasforma in pesce (ego te baptizo piscem).
Infatti, non ci troviamo di fronte a materia elettorale, poiché tutto ciò che riguarda le cause ostative alla candidatura, la sospensione e la decadenza di diritto, è disciplinato dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. Dunque, ci troviamo nell'ambito di una materia completamente diversa da quella elettorale, come è emerso chiaramente negli anni successivi, nel corso dei quali tali disposizioni sono state ripetutamente modificate dal Governo, da ultimo con il decreto legislativo n. 267 del 2000. I colleghi della sinistra cambiano il nome della materia,
trasformando ciò che riguarda la criminalità mafiosa e le forme di manifestazione della pericolosità sociale in materia elettorale.
Si tratta evidentemente di pretesti, volti ad ostacolare l'iter del provvedimento. Quanto alle osservazioni dell'onorevole Enzo Bianco, ritengo che esse non meritino risposta (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Montecchi ed altri n. 1.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 386
Maggioranza 194
Hanno votato sì 170
Hanno votato no 216).
Avverto che la discussione sulle linee generali avrà luogo in altra seduta.
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