Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 466 del 12/5/2004
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Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici (4935) (ore 11,58).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.
Ricordo che nella seduta del 10 maggio 2004 si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame dell'articolo unico - A.C. 4935)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (vedi l'allegato A - A.C. 4935 sezione 3), nel testo recante le modificazioni apportate dalla Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 4935 sezione 4).
Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo recante le modificazioni apportate dalla Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 4935 sezione 5).
Avverto altresì che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.
Avverto inoltre che prima dell'inizio della seduta sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Lupi 1-ter.01 e Lupi 1-ter.02.
Avverto infine che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (vedi l'allegato A - A.C. 4935 sezioni 1 e 2).
Passiamo agli interventi sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Chianale. Ne ha facoltà.

MAURO CHIANALE. Signor Presidente, intendo svolgere alcune considerazioni al fine di documentare l'atteggiamento costruttivo dei gruppi dell'opposizione, volto ad introdurre alcuni miglioramenti al decreto-legge in esame, che interviene su una materia articolata e rilevante per gli operatori del settore dei lavori pubblici (mi riferisco sia agli esecutori sia ai committenti, pubblici e privati, delle opere). È indubbia l'importanza della qualificazione, che costituisce una garanzia sia per le imprese sia per coloro che debbono verificare la qualità delle opere pubbliche realizzate.
All'atto dell'approvazione della legge 1o agosto 2002, n. 166, questa maggioranza ha proclamato, con non poca enfasi, la volontà di velocizzare le procedure nonché l'efficacia e l'immediata operatività della nuova normativa. Il consuntivo dei risultati raggiunti, per quanto riguarda le opere realizzate, non è opinabile ed è estremamente negativo. La legge citata, a distanza di due anni dalla sua approvazione, è tuttora sottoposta ad integrazioni e modifiche. Con il decreto-legge in esame, si prevede la proroga del termine di validità delle certificazioni SOA da tre anni, come previsto originariamente dalla legge Merloni, a cinque anni, con l'inserimento di una verifica intermedia dopo il termine di tre anni sui requisiti di ordine generale e di natura strutturale.
All'epoca della promulgazione della legge n. 166 del 2002, era già noto che sarebbe stata indispensabile la modifica del regolamento attuativo della legge precedente, approvato con il decreto del Presidente


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della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Solo alla fine del 2003, la Commissione ambiente, dopo l'approvazione della legge n. 166 del 2002, ha potuto esprimere il proprio parere al riguardo. Si è trattato di un parere favorevole, adottato con il contributo rilevante dell'opposizione, la quale propose interventi migliorativi del testo mediante la presentazione di una proposta alternativa, alcuni punti della quale furono mutuati dalla stessa maggioranza.
Ripercorro brevemente il relativo iter. Il 3 dicembre scorso il viceministro Martinat chiese alla Commissione ambiente di pronunciarsi rapidamente sullo schema di regolamento. Il 10 dicembre, la Commissione approvò il parere, con il contributo rilevante, come ho già ricordato, dell'opposizione.
Incredibilmente, il giorno dopo, il sottosegretario Sospiri sostanzialmente annullava questo percorso e annunciava che era intenzione del Governo inserire la differibilità delle certificazioni SOA nel decreto «mille proroghe», poi convertito con legge n. 47, prorogando la validità degli attestati di qualificazione fino al 30 aprile 2004. La confusione, il pasticcio nasce per un ritardo ulteriore, inspiegabile, dell'approvazione del regolamento che ho citato prima, perché questo regolamento, che doveva essere modificato, è stato inspiegabilmente approvato in Commissione a dicembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 aprile ed entrato in vigore il 28 aprile 2004, cioè 15 giorni dopo la pubblicazione.
Ma vi è un paradosso ulteriore che nasce dalla proposta originaria di questo decreto-legge, presentato il 27 aprile, che abbiamo esaminato in Commissione. Invece di tenere conto di quello che sarebbe successo il giorno dopo - cioè il 28, quando l'effettiva vigenza della durata di cinque anni delle attestazioni con verifica triennale derivante finalmente dall'approvazione del regolamento sarebbe diventata operativa - la bozza originaria di questo provvedimento si è limitata a prorogare ancora una volta i termini di scadenza. È stato necessario quindi emendare la proroga con il consenso di tutti, degli uffici, dell'opposizione e debbo dire anche del relatore - che ha compreso la delicatezza della questione e la necessità di essere chiari - e quindi stabilire che era necessario prorogare non il termine delle attestazioni, ma il termine previsto per la verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale e quelli di capacità strutturale, perché con la modifica introdotta allora, con la legge n. 166, dallo stesso Governo, si istituiva questa verifica intermedia dei tre anni.
Occorre anche ricordare che il Consiglio di Stato, con la sentenza del 3 marzo 2004, ha accolto le motivazioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in occasione di una vertenza con un'impresa a cui era stata annullata l'attestazione, e in questa sentenza ha espresso elementi concreti sul merito e sul ruolo dell'Autorità, stabilendo che essa ha il potere di annullare le attestazioni sbagliate, false, illegittime e magari non più corroborate dai criteri di cui parlavo poc'anzi. In questo modo, si istituiva fondamentalmente un principio importante - che l'Autorità pochi giorni fa, nella commemorazione annuale dell'attività, ha nuovamente richiamato - e cioè il principio del potere di controllo dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Una semplice lettura della sentenza avrebbe fatto intendere come questo potere di controllo derivi proprio dalla volontà di istituire una verifica triennale che, ovviamente, se dovesse essere valutata negativamente da parte dell'Autorità, se i dati cioè non confermassero la possibilità di mantenere la garanzia di questa attestazione, avrebbe comportato come minimo il ritiro dell'attestazione di qualificazione. Il relatore, che in più occasioni con molta correttezza e anche nella sua relazione ha auspicato un sereno dibattito, sottolineando anche il ruolo costruttivo e collaborativo dell'opposizione - che era ed è finalizzato a dare sostegno al mondo delle imprese e degli operatori, in modo che non si crei ulteriore confusione - comprenderà tuttavia che è bene sottolineare,


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come ho detto in premessa, questo pasticcio e la superficialità con cui si è affrontato un simile argomento.
In esito alle modifiche regolamentari volute proprio dalla maggioranza, è opportuno aggiungere una importante nota di servizio. Il regolamento modificato prevede che le imprese, che dispongono delle attestazioni che devono essere verificate entro il 15 luglio - come dice il decreto-legge - debbono richiedere la verifica 60 giorni prima, cioè il 15 maggio. Oggi è il 12 maggio: restano tre giorni per compiere questo sforzo di informazione per mettere in condizione tutte le imprese di poter adempiere tale obbligo e mantenere la loro attività, creando le condizioni per poter operare nel miglior modo possibile (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FRANCESCO STRADELLA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Iannuzzi 1-ter.1 e Vigni 1-ter.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

UGO MARTINAT, Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro degli emendamenti Iannuzzi 1-ter.1 e Vigni 1-ter.2.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Iannuzzi 1-ter.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 341
Maggioranza 171
Hanno votato
sì 152
Hanno votato
no 189).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vigni 1-ter.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 351
Maggioranza 176
Hanno votato
sì 154
Hanno votato
no 197).

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