Allegato A
Seduta n. 466 del 12/5/2004


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(A.C. 4935 - Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1-ter.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2006 con le seguenti: 1o gennaio 2007.
1-ter. 1. Iannuzzi, Vigni, Chianale.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2006 con le seguenti: 1o luglio 2006.
1-ter. 2. Vigni, Iannuzzi, Chianale.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - 1. Al fine di consentire l'esecuzione dei programmi di infrastrutturazione di rilevante interesse pubblico, i cui lavori siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei casi di risoluzione per grave inadempimento, gravi irregolarità o grave ritardo nell'esecuzione disciplinati dagli articoli da 118 a 120 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, le eventuali azioni avverso la pronuncia di risoluzione della stazione appaltante non sospendono l'efficacia delle operazioni di rilascio del cantiere, fermo restando l'eventuale responsabilità per danni all'esito del giudizio di merito. L'intimazione al rilascio immediato del cantiere, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, costituisce titolo esecutivo idoneo alla riconsegna in forma coattiva del cantiere medesimo.
1-ter. 01. Lupi.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - 1. Le disposizioni in materia processuale disciplinate dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, possono trovare applicazione anche alle procedure di esproprio, appalto e aggiudicazione e comunque di consegna per interventi compresi in programmi di infrastrutturazione di rilevante interesse pubblico, approvati con appositi contratti di programma.
1-ter. 02. Lupi.