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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cè ed altri; Giulio Conti; Giulio Conti; d'iniziativa del senatore Consolo, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato; Di Virgilio e Palumbo: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
Ricordo che nella seduta di ieri è stato, da ultimo, votato l'articolo 4.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 150 ed abbinate sezione 1).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Zanotti. Ne ha facoltà.
KATIA ZANOTTI. Signor Presidente, il gruppo dei Democratici di sinistra insiste con particolare e forte determinazione su questo articolo 5. Esso, infatti, produce un importantissimo salto di qualità nel riconoscimento dello status di rifugiato. Secondo la Convenzione del 1951, un rifugiato è un individuo che ha fondato motivo di ritenere che vi sia una persecuzione a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinione politica.
In ogni parte del mondo, nel corso dei secoli, le società hanno accolto stranieri stremati ed impauriti, vittime della violenza e della persecuzione.
Al giorno d'oggi, la tradizione umanitaria dell'asilo è spesso evocata dagli schermi televisivi, in tutto il mondo. Le
guerre e le persecuzioni producono milioni di rifugiati e di sfollati. All'inizio del XXI secolo proteggere i rifugiati significa manifestare solidarietà, trovando risposte a sfide alle quali il sistema internazionale deve fare fronte.
Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, all'inizio del 2003 le donne costituiscono circa il 51 per cento della popolazione di competenza della stessa organizzazione.
In Francia, in Canada e negli Stati Uniti è stato ufficialmente riconosciuto che la mutilazione genitale costituisce una forma di persecuzione e che le donne che temono di essere sottoposte a mutilazione genitale nel loro paese hanno un diritto reale a chiedere lo status di rifugiato.
Bisogna impedire la soppressione dell'articolo 5 di questo provvedimento, soppressione chiesta da un emendamento della Lega. Infatti, approvare l'articolo significa produrre un salto di qualità. Lo status di rifugiato è, generalmente, riconosciuto nelle convenzioni internazionali e nella Costituzione non solo in ragione della semplice soggezione a qualsiasi violenza fisica o morale, ma anche quando tale soggezione annulla, limita o offende la libertà e la dignità della persona.
Assumere, dunque, in questo ambito, concedere e riconoscere lo status di rifugiato alle donne che intendono sottrarsi - o sottrarre le figli minori - al rischio di mutilazioni, significa riconoscere non solo che tali violenze riguardano il corpo, ma che esse offendono anche la stessa dignità e libertà delle donne.
Il riconoscimento di tale status offre, poi, alle donne la possibilità di uscire dal circuito di dominio cui sono costrette - dominio maschile, dominio di clan, dominio di gruppo - e consente loro di spezzare i legami di comunità, acquisendo, nello status di rifugiato, una serie di diritti.
Vorrei anche sottolineare - lo ricordo ai colleghi - che l'inserimento di questo status nella legislazione italiana è stato segnalato dall'onorevole Angela Napoli e che tale segnalazione è stata particolarmente apprezzata nell'incontro dell'UNICEF con l'Unione interparlamentare nel corso della 11a assemblea che si è tenuta recentemente a Città del Messico.
Concludo il mio intervento, sottolineando l'esigenza che l'articolo 5 del testo unificato in esame venga mantenuto. Infatti, l'eventuale soppressione di tale norma porterebbe ad un arretramento dello stesso impianto del provvedimento, che introduce una serie di valori nell'ambito dei quali il riconoscimento dello status di rifugiato consente un particolare e complessivo salto di qualità di tutto l'impianto normativo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.
FRANCA BIMBI. Signor Presidente, intervengo a sostegno del mantenimento dell'articolo 5, su cui abbiamo lavorato molto in Commissione. Aggiungo alle motivazioni espresse dalla collega Zanotti che la concessione dello status...
PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Bimbi, a quale titolo sta intervenendo?
FRANCA BIMBI. Signor Presidente, sto intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento Ballaman 5.2, soppressivo dell'articolo 5.
PRESIDENTE. Onorevole Bimbi, le ricordo che si stanno svolgendo gli interventi sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 5. Per dichiarazione di voto sull'emendamento Ballaman 5.2 le darò la parola successivamente.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.
TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, non intendo aggiungere molte considerazioni a quelle importantissime svolte dalla collega Zanotti. Mi limito a sottolineare che l'articolo 5, unitamente agli emendamenti ad esso presentati (alcuni dei quali volti ad abrogare la norma, come quello del gruppo della Lega Nord Federazione
Padana, ed altri a migliorarla) costituiscono, in realtà, il cuore di questo testo unificato.
Non possiamo contrabbandare attraverso il provvedimento in esame alcuni principi ed alcune intenzioni da parte di alcuni gruppi, che si evincono chiaramente dal tipo di emendamenti presentati, tesi a sottolineare una presunta superiorità o, comunque, la diversità di una cultura rispetto alle altre.
Si vuole sopprimere il cuore fondamentale di questo provvedimento, rappresentato da una norma volta ad offrire strumenti e sostegno alle donne. Se consideriamo le mutilazioni sessuali femminili pratiche aberranti, che vanno contro i diritti della persona, è chiaro che la nostra Repubblica deve assolutamente offrire qualsiasi strumento a sua disposizione alle donne che vogliano sottrarre se stesse o le loro figlie minori a tali interventi.
Quindi, secondo noi e secondo le opposizioni, la concessione dello status di rifugiato è lo strumento essenziale attraverso il quale si può dimostrare concreta solidarietà a queste donne. Attraverso tale norma possiamo dimostrare che la nostra intenzione è realmente quella di combattere queste pratiche, che consideriamo aberranti e incivili, sostenendo le donne, e non quella di attestare, attraverso una furia ideologica, una supposta superiorità della nostra civiltà rispetto alle altre.
Devo lamentare inoltre - e chiedo su questo punto l'attenzione della Presidenza - una grave scorrettezza avvenuta nel corso del lavoro delle Commissioni: il testo dell'articolo 5 approvato dalle Commissioni era quello riproposto integralmente - e per questa ragione sono intervenuta sul complesso degli emendamenti - dall'emendamento 5.3 da me sottoscritto; le Commissioni riunite hanno successivamente accolto una delle raccomandazioni, e non una condizione, contenuta nel parere della I Commissione permanente, nella quale si aggiungeva ciò che poi è stato previsto nella parte finale del comma 1 dell'articolo 5, ovvero l'espressione «in quanto il paese d'origine o di provenienza consenta tali pratiche».
Vorrei dire, in primo luogo, che la richiesta di aggiungere la frase formulata dalla I Commissione sta a significare la mancata conoscenza del problema da parte di tale Commissione che, evidentemente, non ha lavorato a fondo sul tema, come invece hanno fatto la II e la XII Commissione in sede congiunta. Infatti, in quasi tutti gli Stati africani e in quelli nei quali le pratiche vengono effettuate, vi è un espresso divieto dal punto di vista normativo; tuttavia, esse vengono normalmente effettuate e tollerate.
Pertanto, aggiungere questa postilla («in quanto il paese di origine lo consenta»), è evidentemente un escamotage trovato per ignoranza o per malafede per fare in modo che le donne, per le quali si possa configurare lo status di rifugiati, siano pochissime, in quanto pochissimi - credo addirittura uno soltanto nel mondo - sono gli Stati che a livello normativo consentono questa pratica.
Vorrei anche dire che, dal punto di vista procedurale - sul punto, trattandosi di una denuncia alquanto grave, richiederei una verifica da parte della Presidenza attraverso l'esame degli atti ufficiali della Camera - l'assunzione da parte delle due Commissioni di tale determinazione è avvenuta in modo completamente «clandestino», posto che la convocazione era fissata un quarto d'ora prima della fine della seduta dell'Assemblea, che quel giorno, mi sembra, sia terminata alle ore 13,50; le due Commissioni hanno deliberato la modifica in oggetto alle 13,30, ovvero venti minuti prima della fine dell'Assemblea, in assenza totale dell'opposizione.
Credo che questo fatto debba essere verificato al fine di adottare provvedimenti che intervengano sulle modalità con le quali si è svolta la seduta delle Commissioni. Ciò ha modificato in maniera sostanziale e molto negativa la normativa al nostro esame (e questo è un giudizio evidentemente politico da parte mia).
Credo quindi che vada riproposta la formulazione che le Commissioni avevano adottato, riportata nel mio emendamento 5.3, ribadendo che si tratta del cuore della
legge. Pertanto, se venisse approvato l'emendamento 5.2 a firma Ballaman, si verificherebbe una situazione dirimente che ci porterebbe ad un voto contrario su questa legge, perché da ciò si evincerebbe in modo evidente la volontà dell'Assemblea di non aiutare le donne a sottrarsi a queste pratiche, ma di ribadire una convinzione ideologica del problema, che non si affronta invece con una scelta reale in termini di sostegno.
PRESIDENTE. Onorevole Valpiana, incaricherò gli uffici di procedere agli opportuni accertamenti sulla questione da lei sollevata, per poi, senza indugio, riferirle circa gli esiti.
Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.
Avverto che l'emendamento Ballaman 5.2 è stato ritirato dai presentatori.
CAROLINA LUSSANA, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento 5.10 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento) e parere contrario su tutte le altre proposte emendative presentate all'articolo 5, compresi gli articoli aggiuntivi.
PRESIDENTE. Il Governo?
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
TIZIANA VALPIANA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, non mi permetto di dare suggerimenti alla Presidenza, ma vorrei richiamare l'attenzione sulla verifica appena richiesta, che riteniamo pregiudiziale rispetto al voto. Vorremmo, infatti, capire se l'esame del provvedimento si svolge sul testo approvato dalle Commissioni o su quello che troviamo stampato, modificato in assenza delle regole formali previste per i lavori della Camera. Potrei suggerire cinque minuti di sospensione per effettuare tale verifica...
PRESIDENTE. Onorevole Valpiana, effettueremo la verifica prima di passare ai voti.
TIZIANA VALPIANA. La ringrazio, signor Presidente.
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