Allegato A
Seduta n. 459 del 29/4/2004


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PROPOSTA DI LEGGE: C'È ED ALTRI; GIULIO CONTI; GIULIO CONTI; D'INIZIATIVA DEL SENATORE CONSOLO (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO (150-3282-3867-3884); DI VIRGILIO E PALUMBO: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE E IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE (4204)

(A.C 150 - Sezione 1)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Status di rifugiate).

1. È concesso lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali in quanto il Paese di origine o di provenienza consenta tali pratiche.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.
(Status di rifugiate).

Sopprimerlo.
* 5. 2. Ballaman, Bianchi Clerici, Bricolo, Caparini, Cè, Didonè, Guido Dussin, Luciano Dussin, Ercole, Fontanini, Dario Galli, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Lussana, Francesca Martini, Pagliarini, Parolo, Polledri, Rizzi, Rodeghiero, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Stefani, Stucchi, Vascon.

Sopprimerlo.
* 5. 10. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. Le donne che intendano sottrarsi o sottrarre figlie minori al rischio di mutilazioni genitali femminili sono considerate aventi diritto allo status di rifugiate.
5. 3. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Al comma 1, dopo la parola: consenta aggiungere le seguenti: o tolleri.
5. 4. Valpiana, Titti De Simone, Deiana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Alle donne ed alle minori presenti sul territorio dello Stato, vittime dei reati previsti dall'articolo 583-bis, è concesso lo status di rifugiate.
5. 1. Bimbi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall'articolo 583-bis del codice penale e a coloro che si sottraggono ai medesimi, si applicano le


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misure di assistenza e protezione sociale previste dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
*5. 5. Bolognesi, Battaglia, Lucidi, Finocchiaro, Zanotti, Labate, Magnolfi, Pollastrini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall'articolo 583-bis del codice penale e a coloro che si sottraggono ai medesimi, si applicano le misure di assistenza e protezione sociale previste dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
*5. 7. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati di cui al comma 1 si applicano i benefici di cui all'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
5. 6. Valpiana, Pisapia, Deiana, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Cooperazione allo sviluppo). - 1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri, in accordo con i governi locali e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, vengono predisposti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi progetti tesi a prevenire e sradicare le pratiche di mutilazioni genitali femminili. Tali progetti in particolare prevedono:
a) campagne di formazione e informazione rivolte alle popolazioni locali nei paesi in cui, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili;
b) realizzazione di centri di accoglienza per le giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero per le donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o parenti in età minore.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.
5. 02. Lucidi, Battaglia, Magnolfi, Finocchiaro, Bolognesi, Labate, Zanotti, Pollastrini, Cima.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Progetti di cooperazione allo sviluppo). - 1. Il Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle procedure e dei finanziamenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, promuove e sostiene progetti di cooperazione allo sviluppo diretti a coinvolgere le strutture associative locali, con particolare riferimento alle associazioni delle donne, dei paesi ove le mutilazioni genitali femminili siano consentite o praticate, al fine di organizzare e sostenere campagne di sensibilizzazione, controllo e prevenzione per il contrasto in loco delle pratiche in oggetto.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.
5. 01. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Magnolfi.