Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 457 del 27/4/2004
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La seduta, sospesa alle 16,25, è ripresa alle 16,40.

Seguito della discussione delle mozioni Marcora ed altri n. 1-00336, de Ghislanzoni Cardoli ed altri n. 1-00330 e Onnis ed altri n. 1-00352 sulla vaccinazione contro la blue tongue.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni Marcora ed altri n. 1-00336, de Ghislanzoni Cardoli ed altri n. 1-00330 e Onnis ed altri n. 1-00352 sulla vaccinazione contro la blue tongue (vedi l'allegato A - Mozioni sezione 1).
Ricordo che nella seduta del 6 aprile si è conclusa la discussione sulle linee generali delle mozioni.

(Intervento e parere del Governo)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la salute, senatore Cursi.

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, le mozioni in esame, in considerazione delle analogie dei contenuti, sono discusse congiuntamente.
A partire dal mese di agosto del 2000, l'Italia è stata interessata da una delle epidemie di febbre catarrale degli ovini (blue tongue), più estese mai verificatasi in Europa. Dall'agosto del 2000 al giugno del 2002, la malattia è stata diagnosticata in 13.695 allevamenti; la morbilità e la mortalità finali sono state rispettivamente del 17,9 e del 4,2 per cento. Le perdite registrate complessivamente, tra ovini e caprini morti e abbattuti a seguito della malattia, hanno superato i 519 mila capi, con danni diretti valutati in oltre 25 milioni di euro.
Prima dell'emanazione della direttiva 2000/75/CE del 20 novembre 2000, le norme comunitarie vigenti prevedevano lo stamping out, cioè l'abbattimento e la distruzione degli animali sensibili. Ciò avrebbe significato la distruzione, principalmente, di tutto il patrimonio ovino, ma anche di quello bovino, a partire dalla regione Sardegna (agosto del 2000), dalla Calabria e dalla Sicilia e, successivamente, di quello delle regioni Toscana e Lazio (settembre del 2001), Basilicata e Puglia.
L'incisivo intervento del Ministero della salute e del centro nazionale di referenza presso gli organismi comunitari ha accelerato l'emanazione della direttiva 2000/75/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 225 del 9 luglio 2003. Tali misure prevedono la delimitazione intorno all'azienda infetta di una zona di protezione, avente un raggio minimo di 100 chilometri e, in aggiunta, di una zona di sorveglianza di ulteriori 50 chilometri. Da queste zone di restrizione non è consentito movimentare animali vivi, ovuli e sperma di ruminanti, tra cui bovini, ovini, caprini e bufalini, verso i territori liberi, anche se destinati direttamente ad un macello. Ciò avrebbe determinato, a partire dalla comparsa del primo focolaio (agosto del 2000), il blocco totale della movimentazione nelle zone interessate fino ad oggi per quasi 39 mesi.


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L'ordinanza dell'11 maggio 2001, recante misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la blue tongue, è stata emanata dopo che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 24 aprile 2001, aveva espresso il proprio parere favorevole perché, al fine di ridurre in modo significativo la circolazione del virus, tutti i ruminanti domestici ed i bovini in particolare, che costituiscono il maggior serbatoio virale, fossero sottoposti a profilassi vaccinale. Il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 5 dicembre 2003, ha nuovamente espresso parere favorevole all'impiego del vaccino polivalente nella composizione con i sierotipi 2, 9, 4 e 16.
La strategia adottata dal Ministero della salute e dal centro nazionale di referenza, basata sulla sorveglianza e sulla profilassi vaccinale, ha consentito di ridurre le zone di restrizione previste dalla direttiva del 2000 (100 chilometri di zone di protezione) ad un'area di 20 chilometri di diametro intorno all'allevamento nel quale è stata evidenziata circolazione virale. Tale strategia ha permesso di riaprire i canali commerciali, consentendo la movimentazione degli animali vivi dalle zone di sorveglianza, risultanti come zone a minor rischio in seguito all'immunizzazione degli animali sensibili.
La linea di condotta strategica promossa dall'Italia ha ricevuto, a più riprese, il riconoscimento della Commissione europea la quale, derogando sostanzialmente a quanto previsto dalla direttiva del 2000, ha sancito, a partire dal novembre del 2001, con l'emanazione della decisione 2001/783/CE e successive modifiche, l'istituzione di zone di restrizione più limitate, corrispondenti al territorio di singole province, suscettibili di essere stralciate ogni qual volta i piani di sorveglianza e di profilassi vaccinale avessero dimostrato l'assenza di circolazione virale in detti territori.
La Commissione europea, fin dall'inizio, ha condiviso e sostenuto la strategia di lotta adottata dalle autorità sanitarie italiane attraverso la fornitura del vaccino necessario alle campagne vaccinali, l'approvazione formale e il cofinanziamento dei piani sorveglianza e di profilassi vaccinale annualmente presentati.
Dalla relazione conclusiva della commissione di inchiesta, istituita il 6 marzo 2003 dal ministro della salute, per verificare la sussistenza, in particolare in Puglia e in Campania, di problemi connessi alla febbre catarrale degli ovini e alla relativa vaccinazione, risulta che le patologie lamentate dagli allevatori non appaiono direttamente correlate alla somministrazione dei vaccini contro la blue tongue. La stessa commissione di inchiesta ha, inoltre, ribadito il fatto che le campagne vaccinali si sono tradotte in un vantaggio per gli allevatori, che oggi possono movimentare e, quindi, vendere i loro capi anche nelle regioni non contaminate, sottolineando che, dove la vaccinazione è stata eseguita per tempo, non c'è stato alcun problema di salute per gli animali. Inoltre, la limitazione degli spostamenti degli animali nel territorio ove sono presenti circolazione virale o focolai clinici, è mirata ad impedire la diffusione dell'infezione ad altri territori e, pur costituendo un danno indiretto per gli allevatori coinvolti, consente di non estendere i danni ad ulteriori aree, con un danno sicuramente maggiore per l'economia del paese.
La presenza e la replicazione del virus vaccinale nell'animale vaccinato non rendono quest'ultimo un consistente veicolo di trasmissione, in quanto la quantità di virus vaccinale in circolo è inferiore a quella minima necessaria per infettare il vettore; il vettore, infatti, può trasmettere l'infezione solo se infetto. Questo dato, dichiarato dal produttore del vaccino, è stato confermato sia per gli ovini sia per i bovini, nel corso delle prove di sicurezza ed efficacia del vaccino effettuate dal Centro nazionale di referenza per le malattie esotiche - Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, in accordo con quanto stabilito dalla decisione 2001/75/CE.
Dai dati ad oggi disponibili, è evidente come le campagne di vaccinazione effettuate sul territorio nazionale abbiano indubbiamente prodotto un beneficio, in


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termini di riduzione della circolazione virale, con conseguente riduzione del territorio sottoposto a restrizione dei movimenti. In alcune zone, l'effetto di riduzione della circolazione virale è meno evidente, in quanto nel corso del 2003 sono stati vaccinati per la prima volta territori non interessati dalle precedenti campagne di vaccinazione. La vaccinazione generalizzata dei bovini allevati in Italia, pertanto, non viola né la normativa comunitaria né quella nazionale relativa ai farmaci veterinari, sussistendo nella fattispecie tutte le condizioni per l'applicabilità sia della deroga prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 119 del 1992, sia dell'articolo 8 della direttiva CE n. 82 del 2001.
Per quanto riguarda la campagna attualmente in corso, che viene oggi messa in discussione, il Ministero ha coinvolto le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria allo scopo di redigere come strumento condiviso una scheda dettagliata per la raccolta dei dati relativi ad eventuali criteri ed effetti indesiderati, determinati dalla vaccinazione, sebbene fosse stata già prevista una scheda di rilevamento delle procedure di verifica relative all'andamento della campagna vaccinale. Per questa ragione, nel programma di vaccinazione allegato all'ordinanza ministeriale citata è contemplata l'eventualità di effetti indesiderati e secondari alla vaccinazione, come già in precedenza. Nel protocollo operativo è prevista la raccolta sistematica, anche in casi di sospetto, dell'informazione relativa agli effetti indesiderati, attraverso la registrazione in una specifica scheda dei casi sospetti di effetti indesiderati e l'invio di campioni ai laboratori ufficiali per l'effettuazione, se necessario, di appropriati esami di laboratorio.
Il sistema di rilevazione adottato prevede la raccolta e la trasmissione di dati di informazione che, indipendentemente dalla blue tongue, devono essere notificate per legge dai veterinari pubblici o libero-professionisti, dai proprietari e detentori di animali nonché da altre figure professionali alle competenti autorità sanitarie.
L'obiettivo primario della strategia individuata dal Ministero è sicuramente l'immunizzazione degli animali sensibili, al fine di ridurre il più possibile il propagarsi della malattia. Nelle zone infette, l'unico rimedio per non fare ammalare gli ovini è vaccinarli, come dimostrato da alcuni dati, già contenuti in alcune delle mozioni presentate oggi.
Allo stato attuale, si può affermare che il vaccino ha consentito di bloccare la mortalità dei capi e di ridurre i danni connessi all'epidemia. La blue tongue è una malattia virale per la quale, al momento, non esistono terapie efficaci; l'unico vaccino oggi disponibile è un vaccino vivo attenuato. Tale vaccino è un prodotto simile a quello del morbillo o della poliomielite e contiene, quindi, un virus ancora vivo ma con potere patogeno notevolmente ridotto. Il bacino, una volta iniettato nell'animale, si replica e stimola la reazione immunitaria dell'organismo, inducendo l'immunità che protegge animale dalla malattia. Dal momento della vaccinazione, l'animale diventa immune in circa 30 giorni.
Esistono 24 diversi sierotipi del virus della blue tongue e, per proteggere gli animali, è necessario utilizzare il vaccino prodotto con il sierotipo o i sierotipi presenti nel territorio. In Italia sono presenti quattro sierotipi (il 2, 4, 9 e 16), distribuiti in modo diverso nelle varie regioni. Come per ogni altro vaccino, la vaccinazione nei confronti della «lingua blu» può provocare in alcuni casi effetti indesiderati. Per evitare possibili complicazioni, è necessario attenersi scrupolosamente alle precauzioni e alle avvertenze d'uso e vaccinare soltanto gli animali in buone condizioni di salute. Si può avere un rialzo febbrile, che di norma dura fra i sette e i dieci giorni, durante i quali è opportuno non sottoporre gli animali a stress, alla luce diretta del sole e ad altri fattori debilitanti. Il vaccino non deve essere somministrato ad animali gravidi nella prima metà della gravidanza, poiché potrebbero determinarsi aborti o malformazioni fetali.


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Quanto all'ipotesi che la somministrazione del vaccino agli animali possa influire sulla quantità del latte prodotto, sono stati eseguiti diversi studi sui bovini e sugli ovi-caprini che non hanno evidenziato diminuzioni significative, se non per pochi giorni, della produzione del latte. Tale indicazione è altresì confermata dai dati relativi alle produzioni del 2002 registrati dalle associazioni degli allevatori.
Il virus infetta, oltre agli ovi-caprini, anche i bovini e alcuni ruminanti selvatici: gli ovi-caprini si ammalano e possono morire. Gli animali che sopravvivono alla fase acuta della malattia possono, tuttavia, andare incontro a un lento processo di deperimento, con esito spesso infausto e perdite notevoli di produzioni. I bovini invece, salvo rarissimi casi, non si ammalano: possono tuttavia infettarsi, in quanto il virus può albergare nel loro sangue per un periodo piuttosto prolungato (almeno sessanta giorni) durante il quale potrebbero infettare gli insetti vettori che li pungessero. Gli insetti, una volta infettatisi, trasmettono il virus ad altri animali.
I bovini possono fungere sostanzialmente da «serbatoio» del morbo: l'infezione c'è, ma, quasi sempre, senza alcun sintomo evidente. Quando il virus è presente nel loro sangue e vengono punti degli insetti vettori, questi ultimi possono pungere altri animali, infettandoli. Per tale ragione, non solo gli ovini, ma anche i bovini non possono essere spostati da territori infetti in zone in cui non è presente la blue tongue, e per bloccare la diffusione dell'infezione si devono immunizzare anche i bovini. La vaccinazione dei bovini è l'unico rimedio per impedire che questi animali si infettino, costituendo una nuova fonte di infezione per gli altri animali presenti nel medesimo territorio. La vaccinazione diminuisce la circolazione del virus nel territorio, riducendo le aree infette.
Nel dicembre 2003 sono state modificate le norme internazionali ed europee che regolano la profilassi della malattia; il Ministero della salute ha potuto emanare un provvedimento che permette di movimentare gli animali vaccinati anche dalle zone infette, poiché è stato riconosciuto dagli esperti internazionali che gli animali vaccinati non solo non si ammalano, ma non rappresentano neppure un rischio significativo per la diffusione dell'infezione verso territori indenni.
Gli animali vaccinati possono essere movimentati anche dalle zone infette, a condizione che in quei territori sia stato completato correttamente il piano di vaccinazione. Laddove invece tale piano non sia stato completato, per spostare gli animali è necessario che la circolazione virale sia cessata da almeno sessanta giorni. Tali misure vengono poste in atto per tutelare e garantire i territori indenni che ricevono gli animali provenienti dalle aree infette.
Il Ministero della salute ha costantemente perseguito l'obiettivo di consentire la liberalizzazione dei movimenti di animali dalle aree sottoposte a restrizioni a causa della circolazione del virus della febbre catarrale degli ovini, sempre nel rispetto delle regole internazionali e comunitarie.
Per quanto riguarda gli impegni richiesti nelle singole mozioni, si precisa quanto segue. In merito alla sospensione della vaccinazione e all'effettuazione di un approfondito monitoraggio sull'intero territorio interessato dalle recenti campagne vaccinali per accertare l'effettiva situazione delle aziende zootecniche, si fa presente che le autorità sanitarie italiane hanno inoltrato ogni possibile proposta di cambiamento delle attuali norme in materia di movimentazione alla Commissione europea. La più recente proposta è stata presentata sulla base delle risultanze del simposio internazionale di Taormina del 26-29 ottobre 2003, prima che venissero accolte in occasione del Comitato della catena alimentare e sanità veterinaria del 3-4 dicembre 2003 e ratificate successivamente con la decisione 2004/34/CE del 6 gennaio 2004.
È necessario altresì sottolineare che, nel caso di sospensione della campagna di vaccinazione, l'unico modo per combattere l'endemizzazione della malattia sarebbe quello di creare il vuoto biologico mediante l'abbattimento di tutti i ruminanti


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presenti negli allevamenti situati nei territori infetti e nelle zone ricomprese in un raggio di almeno cento chilometri intorno a qualsiasi evidenza di circolazione virale.
La sospensione della campagna di vaccinazione obbligatoria e l'impiego del vaccino limitatamente alle richieste degli allevatori che, volontariamente o per necessità, intendano ricorrere alla movimentazione dei capi, non risulta congruente con l'impegno di combattere l'endemizzazione della blue tongue.
Per quanto riguarda l'esigenza di presentare in sede europea una proposta di cambiamento delle attuali direttive comunitarie in materia di movimentazione di animali, previa istituzione di uno specifico sistema di sorveglianza, occorre ricordare che le norme sanitarie che disciplinano tale materia sono di carattere internazionale e possono essere modificate solo con il supporto di adeguate ed aggiornate conoscenze scientifiche.
Si precisa, inoltre, che esiste un adeguato sistema di sorveglianza su tutto il territorio nazionale, approvato dalla stessa Commissione europea. All'attuazione di tale piano di epidemio-sorveglianza concorrono tutti gli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. Il modello di sorveglianza adottato nel nostro paese si è dimostrato adeguato, essendo in grado di rilevare ogni caso di circolazione virale e, quindi, ha permesso di diversificare lo stato sanitario dei vari territori.
Relativamente alla sicurezza dei prodotti immunizzanti, la commissione di inchiesta istituita dal ministro della salute nel 2003 ha confermato la correttezza dei protocolli ed ha consentito di rilevare, anche attraverso la fattiva collaborazione dei carabinieri del NAS, danni vaccinali estremamente ridotti. Va ricordato che attualmente tutti gli istituti zooprofilattici svolgono indagini di laboratorio «Elisa», confermate dal Centro nazionale di referenza, in base a quanto previsto dalle norme comunitarie. Questo avviene per la blue tongue e per altre malattie come l'afta epizootica o la peste suina.
Per quanto riguarda le proposte formulate in sede comunitaria, il Ministero della salute si è impegnato a modificare le norme internazionali come comunicato alla Conferenza mondiale svoltasi a Taormina. Da questo impegno sono scaturite le seguenti possibilità: una movimentazione libera durante il periodo stagionalmente libero; la possibilità di continuare a movimentare, anche dalle zone sottoposte a restrizione, animali vaccinati da 30 giorni (fino al 30 aprile prossimo venturo); la possibilità di continuare a movimentare gli animali vaccinati da 30 giorni, a condizione che entro tale data sia completata la campagna di vaccinazione. L'eventuale possibilità di non effettuare la vaccinazione porterebbe, di fatto, all'immediata applicazione delle vigenti misure sanitarie previste dalla direttiva 2000/75/CE, più restrittive e penalizzanti di quelle attuali. Si produrrebbe, pertanto, il blocco delle movimentazioni degli animali per tutte le regioni ancora libere, che potrebbero essere considerate comunque infette qualora l'Italia non si adeguasse alle decisioni comunitarie. Questo comporta sia l'impossibilità di trasferire i vitelli da ingrasso dalle zone di produzione a quelle di finissaggio, sia il divieto di trasporto verso i macelli, come richiesto dagli stessi allevatori. La mancata applicazione delle norme comunitarie comporterebbe, con ogni probabilità, l'applicazione di sanzioni per le produzioni agro-zootecniche italiane.
Si precisa che con la partecipazione alle riunioni e agli incontri svoltisi per impegno personale del ministro, le associazioni e le organizzazioni professionali del settore hanno potuto valutare preventivamente la situazione, concordando di mantenere indenni le zone attualmente libere e di favorire la movimentazione, consentita peraltro, per quanto riguarda le aree infette, dalla esecuzione della vaccinazione. Detta impostazione, ratificata dalla decisione 2004/34/CE del 6 gennaio scorso, costituisce la migliore condizione per mantenere un accettabile livello sanitario tale da permettere il rilancio della zootecnia del centro-sud.
In ordine alla lotta ai culicoidi attraverso l'utilizzo di insetticidi, si precisa che


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non esistono prodotti con attività certificata contro i Culicoides, in quanto gli insetti adulti e le larve sono difficilmente aggredibili nell'ambiente in modo significativo. L'utilizzo degli insetticidi consentiti per legge se, da una parte, può determinare una riduzione temporanea dei culicoidi, dall'altra non è in grado di prevenire in modo significativo l'infezione e la trasmissione del virus. Anche l'utilizzo di sostanze insetticide repellenti da spargere direttamente sugli animali non è considerato una misura di prevenzione di provata durata e di efficacia certa. I metodi di lotta biologica attraverso l'utilizzo di batteri, patogeni per gli insetti ed innocui per i vertebrati, si sono dimostrati sino ad oggi del tutto inefficaci. La disinfestazione è uno strumento complementare di lotta alla febbre catarrale degli ovini. È dimostrato tuttavia che i prodotti a base di piretro possono ridurre l'abbondanza di Culicoides solo per brevi periodi, con effetto effimero sulle popolazioni dei vettori, se usati per trattamenti sull'ambiente e sugli animali.
Al riguardo, il trattamento sugli animali è regolato, come sapete, dal decreto ministeriale 22 giugno 2001 che concerne l'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 47 del 24 febbraio 1997. Va sottolineato che il Ministero della salute da sempre ha incoraggiato e favorito - e questo è un'altra questione che viene sollecitata dalle mozioni - la ricerca rivolta a sviluppare vaccini sicuri ed efficaci inattivati. È stato approvato un progetto di ricerca dal titolo «Produzione di vaccini inattivati, ricombinanti e sviluppo di metodi diagnostici innovativi per il controllo e la diagnosi della blue tongue», al quale partecipano il Centro nazionale di referenza, l'Istituto zooprofilattico di Sassari, l'Istituto zooprofilattico della Sicilia, le Università di Bologna e di Bari.
Sebbene i risultati siano incoraggianti, si è ancora lontani dal conseguimento della pronta disponibilità di vaccini inattivati: attualmente, infatti, non esistono, a livello mondiale, vaccini alternativi a quelli utilizzati. Vale la pena di ricordare che insisteremo su questa strada, affinché si arrivi ad ottenere i vaccini richiesti dalle mozioni all'ordine del giorno.
In data 18 marzo scorso, il ministro della salute ed il ministro delle politiche agricole e forestali, assieme al coordinamento degli assessori alla sanità e degli assessori all'agricoltura delle regioni e delle province autonome, (gli assessori Giovanni Bissoni e Nicola Marmo), hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni degli allevatori AIA, CIA, Coldiretti e Confagricoltura per compiere un puntuale esame sulla situazione della profilassi vaccinale contro la blue tongue.
Al termine di tale incontro, Governo e regioni hanno convenuto sulla necessità di proseguire la campagna vaccinale di prevenzione, in quanto il vaccino è innocuo ed efficace e rappresenta attualmente l'unico presidio scientificamente accertato in varie sedi, sia nazionali sia internazionali, per contrastare la diffusione della blue tongue e consentire la movimentazione e la commercializzazione dei capi.
Alla luce delle osservazioni espresse dai rappresentanti delle associazioni di categoria, si è concordato di istituire un comitato permanente di coordinamento, composto da rappresentanti dei ministeri citati, dei coordinamenti regionali degli assessorati alla sanità e all'agricoltura e dell'Associazione italiana allevatori.
La recente ordinanza del ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole e forestali, emanata il 2 aprile scorso dispone che, nell'ambito della campagna di vaccinazione 2004 per la febbre catarrale degli ovini, tutti i ruminanti sul territorio nazionale devono essere sottoposti a vaccinazione entro il 30 aprile prossimo venturo, salvo proroghe fino al successivo 31 maggio.
Sono previsti indennizzi, oltre che per gli animali abbattuti nei focolai accertati di febbre catarrale degli ovini, anche per eventuali danni vaccinali diretti (aborti o mortalità) ed indiretti (calo della produzione di latte, ridotta inseminabilità o fecondabilità, atassia, alterazioni a carico


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del vello con distacco di parte dello stesso), nonché per il blocco della movimentazione dei ruminanti per aree diverse da quelle individuate dal Ministero della salute sulla base dell'evidenza epidemiologica. Vorrei osservare che si trattava anche in questo caso, vale a dire riguardo alla possibilità di ottenere degli indennizzi, di un'altra richiesta avanzata da tutte le mozioni all'ordine del giorno.
L'ordinanza in questione è stata trasmessa agli assessorati competenti ed è già operativa (mi riferisco all'ordinanza del 2 aprile scorso).
Per quanto riguarda i quesiti posti dalla mozione Onnis ed altri n. 1-00352, in merito alla possibilità di sospendere la campagna di vaccinazione in corso, anche in vista della movimentazione dei capi, si rappresenta quanto segue.
Nell'ambito della seduta del comitato per la catena alimentare e la salute animale tenutasi il 14 e 15 aprile scorso (quindi, più di dieci giorni fa), la rappresentanza italiana è stata chiamata a relazionare sull'attuale situazione epidemiologica e sui risultati della campagna di vaccinazione. La discussione è stata incentrata sull'opportunità che in Italia non venga meno la strategia della profilassi immunizzante e che venga garantita la sorveglianza epidemiologica ed entomologica.
Tale preoccupazione è stata evidenziata, in particolare, da Francia e Spagna, paesi interessati alla questione in quanto, in Corsica, la blue tongue si è diffusa per continuità dalla Sardegna, mentre la Spagna è stata interessata dalle epidemie degli anni scorsi, con focolai nelle isole Baleari.
Dopo gli approfondimenti richiesti, fermo restando l'obbligo della profilassi vaccinale di Stato, è stata approvata, all'unanimità, la decisione documento SANCO 10243/2004/Rev, la quale non incide sostanzialmente sull'ordinanza del 2 aprile ultimo scorso, ma richiede un adeguamento a quest'ultima secondo le modifiche di seguito riportate: «Gli animali delle specie sensibili possono essere movimentati dalle zone di protezione e di sorveglianza qualora provengano da allevamenti sottoposti a vaccinazione secondo lo specifico programma vaccinale adottato; alla data di spedizione gli animali siano stati vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro il sierotipo o i sierotipi presenti o probabilmente presenti, in una zona di origine importante sul piano epidemiologico; il piano di sorveglianza dei vettori, in una zona di destinazione importante sul piano epidemiologico, abbia dimostrato che non vi è attività di Culicoides imicola adulti.»
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di un costante e tempestivo monitoraggio sulla diffusione del virus, va sottolineato che l'attività di sorveglianza sierologica ed entomologica è prevista dal piano di sorveglianza della blue tongue approvato all'Unione europea. Tale piano, eseguito fin dai primi focolai di malattia, continua ad essere svolto su tutto il territorio nazionale.
Le risorse finanziarie individuate nell'ordinanza, inoltre, assicurano il riconoscimento e la liquidazione dei danni diretti ed indiretti. Gli indennizzi agli allevatori saranno anticipati dalle singole regioni, nel rispetto delle procedure previste dalla legge n. 218 del 1988, relativa all'indennità per l'abbattimento di animali. Il rimborso alle regioni sarà effettuato con le modalità previste dalla citata legge.
Per quanto riguarda la possibilità di «riconsiderare le restrizioni adottate per l'implementazione delle animali» si precisa che sono stati presi in considerazione tutti gli eventi prevedibili in termini di rischi accettabili al fine di tutelare le aree indenni e ridurre al minimo la possibilità della diffusione dei diversi sierotipi fra i territori sottoposti a restrizione.
In merito alle richieste relative all'immissione sul mercato di vaccini inattivati e all'incremento nella lotta contro gli insetti vettori (culicoidi), si richiama quanto già esposto nella discussione delle mozioni precedenti.
Si fa presente, inoltre, che, come evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 12 del 2004, le iniziative previste per il contenimento della febbre catarrale dei ruminanti in relazione ad allevamenti situati in territori individuati da decisioni comunitarie in diversi Stati


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membri della Comunità europea (Italia, Francia e Grecia), sono riconducibili alla materia della legislazione esclusiva statale per la profilassi internazionale.
Si evidenzia ad ogni buon conto che il TAR del Lazio ha rigettato con ordinanze n. 2117 e n. 2118 del 2004 l'istanza di sospensiva del provvedimento dirigenziale del 5 febbraio 2004 avanzata dalle regioni Marche ed Umbria, in quanto in relazione ad evidenti ragioni di salute pubblica veterinaria, giustificato e razionale è il programma di vaccinazione esteso a tutti e quattro i sierotipi nei confronti di tutti gli animali coinvolti, non avendo il lamentato danno caratteristiche di gravità o serietà tali da giustificare l'interruzione o la riduzione del programma stesso.
Per quanto concerne il parere sulle mozioni, con riferimento alle quali spero di aver dato le informazioni richieste dai presentatori delle stesse, dichiaro di accettare tutte le mozioni presentate a condizione che vengano espunti, per i motivi che ho espresso, i capoversi dei rispettivi dispositivi nei quali si chiede la sospensione delle campagne vaccinali.

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