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PRESIDENTE. Il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio, onorevole Tortoli, ha facoltà di
ROBERTO TORTOLI, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Signor Presidente, in merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo n. 3-01618, concernente l'installazione di antenne per la telefonia cellulare e la verifica dei decreti attuativi della legge n. 36 del 2001, si rappresenta che l'attuale Governo, in particolare i ministri della salute, dell'ambiente e delle comunicazioni, alla fine del 2001 hanno ritenuto
necessario procedere ad un ulteriore accertamento scientifico in materia di inquinamento elettromagnetico e, a tale scopo, hanno affidato ad un comitato internazionale di valutazione l'esame della congruenza della futura normativa, alla luce delle risultanze scientifiche più avanzate.
sull'inquinamento, attraverso la Fondazione Ugo Bordoni ed in collaborazione con i comuni e le ARPA regionali, ha avviato una sperimentazione che riguarda gran parte del territorio nazionale.
PRESIDENTE. L'onorevole Grandi ha facoltà di
ALFIERO GRANDI. Prima di giungere al ragionamento conclusivo, vorrei ricordare che questo argomento è oggetto di attenzione e di iniziativa da parte dei cittadini interessati e dei comitati di tutela dell'ambiente, in particolare contro l'inquinamento elettromagnetico, che a Bologna sono particolarmente attivi ed hanno prodotto una serie di iniziative che, se considerate nella loro storicità, evidenziano che avevano ragione a sollevare questi problemi. Infatti, non vi è dubbio che il risultato sia stato quello di modificare la situazione preesistente.
sicurezza delle installazioni delle reti del telefono cellulare nel territorio.
PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Grandi.
ALFIERO GRANDI. Senza una risposta positiva a questa richiesta, oggi contenuta in un atto del comune di Bologna - retto da una maggioranza di centrodestra - e senza atti che rispettino i cittadini e la loro partecipazione alla vita del comune, non posso dichiararmi soddisfatto della risposta
PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
Tale comitato, dopo avere concluso i suoi lavori nel febbraio 2002, ha ritenuto, dal punto vista scientifico, che la legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 avesse ampliato oltre misura il pur condivisibile principio di precauzione e, quindi, ha suggerito il recepimento dei limiti indicati dalle linee guida ICNIRP, ribaditi per la popolazione anche nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea n. 1999/519/CE, del 12 luglio 1999.
Il Consiglio dei ministri ha emanato, in data 8 luglio 2003, i decreti attuativi che traggono origine dall'esigenza di conciliare due differenti aspetti: l'autorevole giudizio espresso dal comitato ed il principio di precauzione, che è essenzialmente volto alla protezione preventiva degli individui dai possibili effetti sulla salute connessi ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003, recante «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, generati a frequenze comprese tra 100Khz e 300Ghz», fissa, su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il ministro della salute, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità (intesi come valori di campo), così come definiti dall'articolo 3 della stessa legge quadro, per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati alle frequenze predette.
Il rigoroso rispetto non soltanto dei limiti di esposizione, di gran lunga inferiori ai livelli di riferimento introdotti dalle linee guida ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection), ma in particolare dei valori di attenzione (misura di cautela negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate, ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine) e degli obiettivi di qualità, garantisce l'osservanza del principio di precauzione, invocato in assenza di evidenze scientifiche certe circa gli effetti sanitari nocivi dovuti all'esposizione prolungata ai campi elettromagnetici.
A tale proposito, si evidenzia, in particolare, che l'articolo 7 dello stesso decreto prevede un aggiornamento dello stato delle conoscenze, alla luce delle ricerche scientifiche che si produrranno nei prossimi anni a livello nazionale ed internazionale. Da qui emerge anche il senso dell'obiettivo di qualità, definito ai fini di una progressiva mitizzazione dell'esposizione ai campi, proprio in relazione a tale aggiornamento di conoscenze.
Per quanto riguarda gli enti locali, è opportuno sottolineare che la predetta legge quadro n. 36 del 2001 attribuisce loro un'ampia autonomia. In particolare, prevede la competenza regionale sull'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, mentre i comuni hanno la possibilità di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (articolo 8, comma 6).
Per quanto attiene al ruolo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), si precisa che il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti è subordinato al parere tecnico delle agenzie che, oltre ad eseguire controlli sugli impianti in funzione, esaminano i progetti dei nuovi impianti per valutare, in via preventiva, se i livelli di emissione sono compatibili con le aree di installazione.
Si aggiunge che il Ministero delle comunicazioni, al fine di verificare il rispetto dei limiti di esposizione e rilevare i dati
Da un primo esame dei dati disponibili è risultato che nelle regioni in cui la sperimentazione si è conclusa (Emilia Romagna e Toscana) i valori massimi rilevati sono stati, rispettivamente, di 0,6 volt/metro e di 1,9 volt/metro, mentre il più alto tasso di irradiazione è stato finora rilevato in provincia di Bolzano, con un valore pari a 3,5 volt/metro. Tali valori pertanto risultano essere da 4 a 20 volte inferiori a quelli stabiliti nel citato decreto ministeriale n. 381 del 1998 e da 20 a 100 volte più bassi dei limiti fissati negli altri paesi europei.
Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, che si pone quale obiettivo quello di semplificare ed accelerare le procedure per la realizzazione delle infrastrutture strategiche per le reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per la televisione digitale terrestre e per la larga banda, mantiene fermo il rispetto dei limiti per le emissioni elettromagnetiche fissati dal ricordato decreto ministeriale n. 381 del 1998, nonché i vincoli in materia di beni ambientali e culturali.
In particolare, in Emilia Romagna l'installazione di impianti fissi di telefonia mobile avviene nel rispetto del valore di cautela fissato dal decreto ministeriale n. 381 del 1998. Infatti, la regione, in applicazione del citato decreto ministeriale, con la legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme in materia di tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), ha dettato regole sulla modalità di installazione degli impianti fissi per l'emittenza radiotelevisiva e degli impianti di telefonia mobile, nei limiti dei principi fondamentali statali e comunitari e nel rispetto delle proprie competenze costituzionali.
Poiché le nuove regole procedurali per l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni, definite «strategiche», introdotte dal decreto legislativo n. 198 del 2002, si sovrappongono a quelle già oggetto di regolamentazione, allo scopo di garantire la tutela dell'uso del territorio, fornire un quadro normativo certo al sistema delle autonomie locali e agli operatori del settore e difendere i propri ambiti di competenza, la regione Emilia Romagna ha proposto ricorso contro il predetto decreto davanti alla Corte costituzionale, che ha abrogato il decreto legislativo n. 259 del 2002, che è stato sostituito dal decreto legislativo n. 259 del 2003, recante «Codice delle comunicazioni».
La regione Emilia Romagna ha approvato anche una nuova legge regionale, la n. 30 del 2002, recante norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radiotelevisiva e di impianti per la telefonia mobile, di sostanziale conferma della disciplina precedente, con alcune modifiche introdotte sulla base dell'esperienza maturata.
Pertanto, in detta regione, l'installazione delle antenne per la telefonia cellulare è attualmente regolata da una normativa che adotta il principio di precauzione e che fa salve le prerogative dell'ente locale nella localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.
All'inizio, vi era molta sicurezza sul fatto che le trattative in corso, in particolare per la partecipazione di autorevoli esperti, avrebbero garantito la messa in
In seguito si è compreso che il problema era reale: i cittadini continuavano a manifestare insofferenza rispetto all'installazione; la normativa approvata risultava troppo sbrigativa, non tenendo conto, in particolare, del Titolo V della Costituzione, ove si trattano i poteri delle regioni e degli enti locali; la normativa stessa prevedeva un meccanismo di silenzio-assenso (traducibile secondo la regola del prima si agisce e poi si verificano i risultati) che creava condizioni predeterminate, molto difficile da rimuovere e da modificare.
Qualcosa si è ottenuto, ma inviterei il sottosegretario ad essere meno ottimista sui risultati effettivamente raggiunti. In particolare, nel caso di Bologna (città che corrisponde al mio collegio), vorrei ricordare che un'iniziativa popolare, prevista dallo statuto del comune, ha raccolto 3.080 firme per la presentazione di una delibera in consiglio comunale (meccanismo di partecipazione esistente a Bologna), appoggiata da circa 35 comitati sorti nel territorio che si occupano di questo problema, volta a sollecitare l'esame della questione, previa discussione di molti quartieri direttamente coinvolti. Ebbene, rispetto al novembre 2002, quando presentai un'altra interrogazione, sono intervenuti una legge regionale, che migliora quella precedente, nonché atti emanati dal comune di Bologna. L'ultimo al riguardo è appunto la delibera di iniziativa sostanzialmente popolare, che riafferma l'esigenza per il comune di avere un ruolo nella predisposizione e nell'attuazione del piano per la localizzazione delle antenne, in modo da garantire il rispetto del principio di precauzione. Tale principio è contenuto nel Trattato istitutivo dell'Unione europea, mentre nella Costituzione della Repubblica italiana è presente quello di tutela della salute, che dovrebbe ispirare, quindi, tutti gli atti effettivamente adottati.
Purtroppo, invece, così non avviene perché dalle ricerche effettuate dai comitati cittadini risultano oltre 400 le antenne installate (mi riferisco alla città di Bologna, di grandezza media, con circa 350 mila abitanti scarsi e un territorio non particolarmente ampio, se confrontato con altre realtà territoriali) la cui concentrazione ha sicuramente tenuto conto - ma non del tutto - degli insediamenti, in particolare di scuole ed ospedali. Non del tutto, perché si sono verificate situazioni in cui la presenza di scuole ed ospedali è stata ignorata. L'installazione, già avvenuta in una certa misura, non ha però tenuto nel giusto conto la salute dei cittadini.
Al di là di quanto affermano autorevoli esperti del settore e di quanto affermano le delibere, secondo un loro concatenamento logico, in realtà la condizione per i cittadini continua ad essere di precauzione non rispettata. Vivono infatti una situazione in cui la loro vita concreta è esposta a pericoli.
Per concludere, la mia proposta è semplice: tenere conto dell'esperienza fatta e cercare di attribuire effettivamente ai cittadini il diritto di intervenire e ai comuni quello di determinare in via definitiva la localizzazione delle antenne, anche avvalendosi delle Arpa e di tutti gli strumenti di tutela della salute.


