Allegato A
Seduta n. 457 del 27/4/2004


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(Sezione 4 - Iniziative per la modifica della normativa in materia di installazione di antenne per telefoni cellulari)

D) Interrogazione

GRANDI, TITTI DE SIMONE, GRILLINI, GRIGNAFFINI, DUCA, PARISI, ZANOTTI, SABATTINI, BOSELLI, VIGNI, CENTO, ZANI e PAPINI. - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
nella città di Bologna, come del resto in altre città italiane, vengono installate - o sono in corso di installazione - numerose antenne per le comunicazioni tra i telefoni cellulari al di fuori del rispetto del principio di precauzione, introdotto nella legislazione italiana dal decreto ministeriale n. 381 del 1998 per fare fronte a possibili rischi per la salute, che ha fissato come misura di cautela il valore di 6 v/m. Va ricordato che la legge n. 36 del 2001 ha successivamente previsto che l'adozione del principio di precauzione comporti anche il raggiungimento di obiettivi di qualità, intesi sia come valori numerici più bassi dei 6 v/m, che come criterio di minimizzazione dei rischi da perseguire attraverso l'uso delle migliori tecnologie ed una corretta pianificazione territoriale dei siti. Purtroppo, lo schema di decreto attuativo della legge n. 36 del 2001 predisposto dall'attuale Governo non fissa obiettivi di qualità, intesi come valori numerici inferiori ai 6 v/m, e per di più risulta in aperto contrasto con le competenze costituzionalmente affidate alle regioni e agli enti locali e con quanto previsto dalla stessa legge n. 36 del 2001, in quanto sottrae ai comuni funzioni essenziali in materia di pianificazione e regolamentazione per le installazioni degli impianti, con il conseguente rischio di una proliferazione incontrollata delle antenne;
come è noto, è sempre più diffusa e fondata la preoccupazione per le conseguenze negative sulla salute dei cittadini, in particolare sui bambini, delle onde elettromagnetiche, che nel caso in questione sono emesse dal sistema di funzionamento legato alla telefonia cellulare. Non a caso sono in corso ricerche per dare maggiore fondamento scientifico alle preoccupazioni già emerse e per testare gli effetti, con particolare riguardo alla salute dei cittadini, delle onde elettromagnetiche;
tuttavia, già ora è possibile stabilire che è necessario adottare un principio di precauzione, la cui adozione porta a ritenere indispensabile evitare una proliferazione incontrollata delle antenne -:
se non ritengano indispensabile correggere immediatamente le bozze dei decreti attuativi della legge n. 36 del 2001, anche recependo le osservazioni avanzate dalle regioni e, quindi, introducendo adeguati limiti precauzionali di tutela della salute, bloccando le installazioni in corso, o progettate, fino all'emanazione di questi provvedimenti;
se non ritengano indispensabile reintrodurre un ruolo attivo dei comuni in materia di norme urbanistiche da adottare, attraverso un vero e proprio piano regolatore in materia di installazione di antenne, come previsto dalla legge n. 36 del 2001, modificando, quindi, l'attuale previsione che prevede un ruolo del comune di mera contestazione ex post rivolta


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al Consiglio dei ministri e che, per di più, non ne valorizza il ruolo di autorità sanitaria nel territorio;
se non ritengano necessario inserire nell'attuale procedura un preciso ruolo delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), che preveda un loro parere obbligatorio preventivo e vincolante sulle installazioni entro parametri di precauzione e anche di verifica a terra del rispetto delle limitazioni di potenza delle antenne, oltre che della potenza installata, prevedendo, inoltre, i necessari finanziamenti per l'esercizio dei controlli delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente attraverso il pagamento obbligatorio e preventivo degli oneri da parte di coloro che chiedono di installare nuove antenne;
se non ritengano necessario compiere le verifiche previste, oltre che per le nuove installazioni, anche per quelle esistenti, al fine di farle rientrare nei limiti di precauzione previsti;
se non ritengano necessario adottare le opportune iniziative al fine di provvedere alle necessarie modifiche normative nella direzione indicata con assoluta urgenza. (3-01618)
(21 novembre 2002)