Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 451 del 7/4/2004
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(Esame dell'articolo 8 - A.C. 4293)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 10).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Finocchiaro 8.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 8.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento Finocchiaro 8.1, che attiene ad una modifica all'articolo 8 del provvedimento in esame da noi perorata.
L'articolo 8 del disegno di legge reca la rubrica «Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono far parte dell'autorità di controllo comune». In altri termini, il Consiglio dell'Unione europea per Eurojust ha configurato un'articolazione che prevede la designazione dei membri nazionali e l'istituzione di un collegio, di cui fanno parte altri membri nazionali, e che ha - come afferma la decisione all'articolo 7 - funzioni collegiali di controllo.


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In questa funzione collegiale io leggo alla lettera a), punto sub i): «avviare una indagine o azione penale per fatti precisi». Questo significa che quando Eurojust agisce attraverso il collegio, può - per un determinato numero di reati - chiedere all'autorità competente degli Stati membri interessati di avviare un'indagine o di promuovere l'azione penale su fatti precisi.
Tra l'altro, siamo tornati spesso su questo inciso per rispolverare ed affermare il carattere giudiziario di questa funzione. Da qui scaturisce la fondamentale importanza del nostro emendamento. Se si tratta di funzioni giustiziali, se ci riferiamo a magistrati che fanno il loro mestiere, a questi - anche in relazione all'articolo 9 della decisione poc'anzi citato dal collega Sinisi - dobbiamo applicare lo statuto costituzionale dello Stato membro e in Italia l'ordinamento giudiziario fa riferimento al Consiglio superiore della magistratura: dunque, pensiamo, riteniamo e crediamo giusto e conforme alla nostra Costituzione che anche i magistrati componenti il collegio vengano designati dal Consiglio superiore della magistratura e non già da un organo politico, da un organo amministrativo, da un rappresentante del Governo quale è il ministro della giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo ad adiuvandum e non per ripetere le stesse cose. Andando avanti nella discussione di questo provvedimento, risulta sempre più chiara la forza dell'autorità giudiziaria di cui stiamo trattando. Abbiamo definito con chiarezza che tale autorità ha funzioni giudiziarie e ora facciamo un passo avanti parlando dell'autorità di controllo comune: un'autorità indipendente e di garanzia, che serve a «spezzare» il legame con ogni forma di controllo da parte dell'esecutivo (anche se questo esecutivo potrebbe essere rappresentato dalla stessa Commissione europea, ovverosia l'esecutivo dell'Unione europea).
Per fare questo, viene innalzato il livello della qualità dei soggetti e quello delle garanzie, affermando che i componenti dell'autorità comune debbano essere dei giudici. A questo punto, stiamo scegliendo dei giudici che non andranno fuori ruolo, signor Presidente e onorevoli colleghi, che rimarranno appartenenti all'ordine giudiziario e che, pur tuttavia, potranno essere nominati dal ministro. Se questo potesse essere in punto di diritto tollerabile, o in punto di ordinamento accettabile, qualora parlassimo di magistrati che vanno fuori ruolo, sarebbe inaccettabile il riferimento a giudici che rimangono incardinati all'interno del proprio ufficio e dell'ordinamento giudiziario, e che in quella sede andranno a svolgere una funzione di garanzia derivante proprio dalla natura di imparzialità, autonomia ed indipendenza della funzione medesima.
Accettare che un giudice possa essere al tempo stesso nel proprio ruolo all'interno del proprio ufficio e nominato dall'autorità politica ad altro incarico senza la perdita di quella funzione, costituisce una deroga grave al nostro sistema, e - a mio avviso - una deroga suscettibile anch'essa di censure costituzionali.
È per questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, che esprimiamo il nostro consenso all'istituzione di Eurojust. Tuttavia, la nostra ferma determinazione nel voler vedere la nascita di questa nuova struttura ci induce, ancora una volta, a chiedervi di valutare se la vostra scelta non venga utilizzata, in definitiva, come un cavallo di Troia e, in particolare, per scardinare il nostro sistema interno, il nostro sistema di garanzie.
Per questo motivo, vi chiediamo di votare, insieme a noi, a favore dell'emendamento Finocchiaro 8.1.

NINO MORMINO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, desidero sottolineare che i compiti


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assegnati a questo giudice sono quelli di cui all'articolo 23 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio. Si tratta di compiti precisamente circoscritti alla tutela dei dati personali: il riferimento agli articoli 14 e 22 garantisce, in maniera molto rigorosa, che la gestione dei dati personali abbia luogo in modo tale da non arrecare pregiudizio ai soggetti relativamente ai quali i dati vengono richiesti.
Proprio qui mi pare che sia riaffermata la natura propriamente e puramente amministrativa dell'attività: non vedo in quale modo la tutela dei dati personali possa farsi rientrare nella funzione giurisdizionale.
È questa la ragione per la quale non abbiamo condiviso l'emendamento Finocchiaro 8.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 426
Votanti 423
Astenuti 3
Maggioranza 212
Hanno votato
sì 201
Hanno votato
no 222).

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, desidero ripetere, in parte, le ragioni che ci inducono a votare a favore dell'articolo 8, nonostante ci siamo spesi in una fiera ed appassionata difesa dell'emendamento Finocchiaro 8.1, l'approvazione del quale avrebbe certamente restituito all'articolo una maggiore coerenza con il testo costituzionale.
Tale emendamento è stato inesorabilmente bocciato poc'anzi; ciò nondimeno, noi diciamo «sì» all'approvazione dell'articolo 8 e, in tal modo, diciamo «sì» anche all'organizzazione articolata di Eurojust, così come ha voluto il Consiglio.
L'articolo 8, che disciplina l'autorità di controllo comune, dimostra ulteriormente la bontà ed il fondamento teorico e politico posto a base delle nostre proposte emendative: lo stesso Consiglio dell'Unione ha ritenuto che l'attività di questa nuova struttura, l'Eurojust, dovesse svolgersi in un quadro di garanzie, di autonomia e di indipendenza dal Consiglio, dal potere politico e dalle determinazioni dell'esecutivo, siano queste sovranazionali o nazionali.
Per questo motivo, voteremo per l'approvazione dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 417
Votanti 413
Astenuti 4
Maggioranza 207
Hanno votato
sì 404
Hanno votato
no 9).

Prendo atto che l'onorevole Spina Diana non è riuscito a votare.

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